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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n.262/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “licenziamento individuale per giusta causa ”, ha emesso la seguente
Sentenza tra
, rappr. e dif. da avv. Massimiliano Del Vecchio Appellante Parte_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Controparte_1
Caricato
Appellante
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 24.10.2014 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 6 giugno 2024 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto rigettava la domanda vòlta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla datrice di lavoro in data 20.4.2023 per violazione dell'art. Controparte_1 45 n. 6 dell'allegato A del R.D. 148/1931(“chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorchè non costituenti reato o trattasi di causa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima”); rilevava inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 604/66, la mancata specificazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento. Si costituiva in quella sede la convenuta contestando le prospettazioni e Controparte_1 domande dell' e chiedendo rigettarsi il ricorso. Parte_1
---§§ooo§§-- Dalla disamina degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado (acquisito al fascicolo d'appello) emerge che l' dipendente della veniva attinto quale indagato da provvedimento Parte_1 CP_1 di arresti domiciliari nell'ambito della operazione di Polizia Stradale denominata “Venere”, avente ad oggetto un'associazione a delinquere finalizzata alle truffe assicurative. Dallo stesso documento (n.5 del fascicolo di primo grado di si apprende che CP_1 in sede di interrogatorio di garanzia aveva reso confessione in merito alla falsità dei sinistri.
Il procedimento disciplinare avvìato, come risultante dagli atti, conduceva alla contestazione degli addebiti, all'invito a fornire le proprie giustificazioni (puntualmente fornite dall' ed Parte_1 all'opinamento da parte di di destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 CP_1 punto 6 del Regolamento allegato A) al R.D. n. 148/1931.
---°§§ooo§§--- In questo grado di appello lamenta l' in primis, la “insussistenza del fatto contestato, Parte_1 violazione e falsa applicazione degli arttt. 115, 116 c.p.c., art. 18 legge 300/1970 comma 4. La doglianza investe la parte di motivazione in cui il Giudice di prime cure afferma: ”L'esistenza del fatto contestato non può essere posta in dubbio, in quanto oggetto di confessione al Giudice delle indagini preliminari non è in discussione, attesa anche la confessione del ricorrente;
e tale fatto integra certamente una giusta causa di licenziamento non essendo concepibile che possa anche provvisoriamente proseguire il rapporto di lavoro (v. art. 2119 c.c.) con un dipendente – tra l'altro con mansioni che implicano l'uso di mezzi di trasporto aziendali – che abbia posto in essere una truffa consistita nel simulare incidenti stradali al fine di frodare le compagnie di assicurazione, con ciò integrando la condotta descritta nel citato art. 45 n. 6 dell'allegato A) del R.D. 148/1931”. L'appellante, ammettendo nel corpo del ricorso che “al di là della confessione, ha avuto un ruolo marginale ed un tentativo di truffa di valore modestissimo” lamenta che nessun elemento è emerso nel corso del giudizio penale a suo carico e non si è neanche pervenuti alla sentenza di primo grado.
A giudizio di questa Corte la doglianza è infondata, soprattutto nella parte in cui (pag. 4 ricorso in appello) afferma che “non è consentito considerare penalmente rilevante la condotta di colui che non è stato ancora condannato con sentenza passata in giudicato men che mai rilevante da un punto di vista giuslavoristico nel processo che qui occupa, laddove non è stata compiuta nessuna indagine eer verificarne la colpevolezza”.
A parte il dato obiettivo della stridente contraddizione fra quanto appena sopra detto e l'ammissione della confessione dell' va ricordato che (notoriamente distinguendosi nel Parte_1 processo penale una fase procedimentale ovvero delle indagini preliminari e il processo innanzi al
Giudice del dibattimento, o anche innanzi al GUP in fase preliminare), nella fase delle indagini preliminari sono sufficienti per la eventuale emissione di misura cautelare gravi indizi di colpevolezza ed il concreto pericolo di reiterazione, di inquinamento della prova, di fuga.
Ebbene è in atti copia della ordinanza cautelare emessa in sede di indagini preliminari, in cui evidentemente il GIP, valutata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, applicava all' la misura cautelare degli arresti domiciliari. E sindacare la decisione del GIP non è Parte_1 evidentemente in questa sede possibile, essendo previsti altri strumenti dal codice di procedura penale, quali i procedimenti di reclamo ex art. 309 c.p.p. e di appello ex art. 310 c.p.p. Ove poi, ancora l'appellante lamenta l'inutilizzabilità della confessione in quanto prova atipica che va assimilata alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (“Le presunzioni stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”), di fatto si ricade nelle previsioni del Codice di procedura penale, che richiede del pari che gli indizi di colpevolezza siano precisi e concordanti: ed è compito del Giudice delle
Indagini Preliminari procedere a tale valutazione che, come si è sopra appena detto, potrà essere contestata sì, ma con gli strumenti che il c.p.p. prevede. Non è dunque questo argomento che possa condurre alla prospettata “insussistenza del fatto”.
---§§ooo§§--- Precisato che sono in atti sia la contestazione disciplinare, sia le giustificazioni dell' e Parte_1 sia l'opinamento di destituzione, è parimenti infondata, a giudizio di questa Corte, la censura in ordine alla non congruità del licenziamento per sproporzione, e dunque violazione dell'art. 18 legge 300/1970. I fatti come oggetto del giudizio penale evidenziano una gravità della condotta dell' già Parte_1 ravvisabile nella falsità dei sinistri in cui quegli risulta coinvolto, in relazione ai quali evidentemente gli indizi risultano chiari, precisi e concordanti (in assenza dei quali, infatti, il GIP non avrebbe emesso ordinanza di custodia cautelare). Il reato di associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni di compagnie assicurative, avvenuti in attività di servizio, a giudizio di questa Corte è stato nell'opinamento di destituzione correttamente ricondotto al R.D. n. 148/1931 Allegato A) Regolamento art. 45 punto 6 alla condotta di “chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima”, il quale prevede come sanzione la destituzione.
Sanzione prevista ex lege quindi, caratterizzata da automatismo per cui, ove tali fatti si verifichino, la sanzione unica è la destituzione. I fatti per i quali l' è indagato, commessi da dipendente addetto al trasporto quale Parte_1 conducente di autobus integrano le condotte previste dal R.D. n. 148/1931 Allegato A)
Regolamento art. 45 punto 6, giustificano il venir meno del vincolo fiduciario fra il datore di lavoro ed il dipendente, ed autorizzano una prognosi negativa in ordine al suo futuro corretto adempimento quantomeno dell'obbligo di correttezza.
Per tali motivi l'appello va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata Controparte_1
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese e onorari di lite di questo Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 3.200,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 22 gennaio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “licenziamento individuale per giusta causa ”, ha emesso la seguente
Sentenza tra
, rappr. e dif. da avv. Massimiliano Del Vecchio Appellante Parte_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Controparte_1
Caricato
Appellante
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 24.10.2014 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 6 giugno 2024 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto rigettava la domanda vòlta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla datrice di lavoro in data 20.4.2023 per violazione dell'art. Controparte_1 45 n. 6 dell'allegato A del R.D. 148/1931(“chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorchè non costituenti reato o trattasi di causa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima”); rilevava inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 604/66, la mancata specificazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento. Si costituiva in quella sede la convenuta contestando le prospettazioni e Controparte_1 domande dell' e chiedendo rigettarsi il ricorso. Parte_1
---§§ooo§§-- Dalla disamina degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado (acquisito al fascicolo d'appello) emerge che l' dipendente della veniva attinto quale indagato da provvedimento Parte_1 CP_1 di arresti domiciliari nell'ambito della operazione di Polizia Stradale denominata “Venere”, avente ad oggetto un'associazione a delinquere finalizzata alle truffe assicurative. Dallo stesso documento (n.5 del fascicolo di primo grado di si apprende che CP_1 in sede di interrogatorio di garanzia aveva reso confessione in merito alla falsità dei sinistri.
Il procedimento disciplinare avvìato, come risultante dagli atti, conduceva alla contestazione degli addebiti, all'invito a fornire le proprie giustificazioni (puntualmente fornite dall' ed Parte_1 all'opinamento da parte di di destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 CP_1 punto 6 del Regolamento allegato A) al R.D. n. 148/1931.
---°§§ooo§§--- In questo grado di appello lamenta l' in primis, la “insussistenza del fatto contestato, Parte_1 violazione e falsa applicazione degli arttt. 115, 116 c.p.c., art. 18 legge 300/1970 comma 4. La doglianza investe la parte di motivazione in cui il Giudice di prime cure afferma: ”L'esistenza del fatto contestato non può essere posta in dubbio, in quanto oggetto di confessione al Giudice delle indagini preliminari non è in discussione, attesa anche la confessione del ricorrente;
e tale fatto integra certamente una giusta causa di licenziamento non essendo concepibile che possa anche provvisoriamente proseguire il rapporto di lavoro (v. art. 2119 c.c.) con un dipendente – tra l'altro con mansioni che implicano l'uso di mezzi di trasporto aziendali – che abbia posto in essere una truffa consistita nel simulare incidenti stradali al fine di frodare le compagnie di assicurazione, con ciò integrando la condotta descritta nel citato art. 45 n. 6 dell'allegato A) del R.D. 148/1931”. L'appellante, ammettendo nel corpo del ricorso che “al di là della confessione, ha avuto un ruolo marginale ed un tentativo di truffa di valore modestissimo” lamenta che nessun elemento è emerso nel corso del giudizio penale a suo carico e non si è neanche pervenuti alla sentenza di primo grado.
A giudizio di questa Corte la doglianza è infondata, soprattutto nella parte in cui (pag. 4 ricorso in appello) afferma che “non è consentito considerare penalmente rilevante la condotta di colui che non è stato ancora condannato con sentenza passata in giudicato men che mai rilevante da un punto di vista giuslavoristico nel processo che qui occupa, laddove non è stata compiuta nessuna indagine eer verificarne la colpevolezza”.
A parte il dato obiettivo della stridente contraddizione fra quanto appena sopra detto e l'ammissione della confessione dell' va ricordato che (notoriamente distinguendosi nel Parte_1 processo penale una fase procedimentale ovvero delle indagini preliminari e il processo innanzi al
Giudice del dibattimento, o anche innanzi al GUP in fase preliminare), nella fase delle indagini preliminari sono sufficienti per la eventuale emissione di misura cautelare gravi indizi di colpevolezza ed il concreto pericolo di reiterazione, di inquinamento della prova, di fuga.
Ebbene è in atti copia della ordinanza cautelare emessa in sede di indagini preliminari, in cui evidentemente il GIP, valutata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, applicava all' la misura cautelare degli arresti domiciliari. E sindacare la decisione del GIP non è Parte_1 evidentemente in questa sede possibile, essendo previsti altri strumenti dal codice di procedura penale, quali i procedimenti di reclamo ex art. 309 c.p.p. e di appello ex art. 310 c.p.p. Ove poi, ancora l'appellante lamenta l'inutilizzabilità della confessione in quanto prova atipica che va assimilata alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (“Le presunzioni stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”), di fatto si ricade nelle previsioni del Codice di procedura penale, che richiede del pari che gli indizi di colpevolezza siano precisi e concordanti: ed è compito del Giudice delle
Indagini Preliminari procedere a tale valutazione che, come si è sopra appena detto, potrà essere contestata sì, ma con gli strumenti che il c.p.p. prevede. Non è dunque questo argomento che possa condurre alla prospettata “insussistenza del fatto”.
---§§ooo§§--- Precisato che sono in atti sia la contestazione disciplinare, sia le giustificazioni dell' e Parte_1 sia l'opinamento di destituzione, è parimenti infondata, a giudizio di questa Corte, la censura in ordine alla non congruità del licenziamento per sproporzione, e dunque violazione dell'art. 18 legge 300/1970. I fatti come oggetto del giudizio penale evidenziano una gravità della condotta dell' già Parte_1 ravvisabile nella falsità dei sinistri in cui quegli risulta coinvolto, in relazione ai quali evidentemente gli indizi risultano chiari, precisi e concordanti (in assenza dei quali, infatti, il GIP non avrebbe emesso ordinanza di custodia cautelare). Il reato di associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni di compagnie assicurative, avvenuti in attività di servizio, a giudizio di questa Corte è stato nell'opinamento di destituzione correttamente ricondotto al R.D. n. 148/1931 Allegato A) Regolamento art. 45 punto 6 alla condotta di “chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima”, il quale prevede come sanzione la destituzione.
Sanzione prevista ex lege quindi, caratterizzata da automatismo per cui, ove tali fatti si verifichino, la sanzione unica è la destituzione. I fatti per i quali l' è indagato, commessi da dipendente addetto al trasporto quale Parte_1 conducente di autobus integrano le condotte previste dal R.D. n. 148/1931 Allegato A)
Regolamento art. 45 punto 6, giustificano il venir meno del vincolo fiduciario fra il datore di lavoro ed il dipendente, ed autorizzano una prognosi negativa in ordine al suo futuro corretto adempimento quantomeno dell'obbligo di correttezza.
Per tali motivi l'appello va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata Controparte_1
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese e onorari di lite di questo Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 3.200,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 22 gennaio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella