Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 04 66 / 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 749/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 840 Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/10/00 - Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: FIDALBA, elettivamente domiciliata in ROMA 15 GEN. 2001 per DE PAULIS IL CANCELLILTE presso la CANC DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LELY GIOVANNI, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente CG407333
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, at Sig. INPS dell'Istituto, per diritti L. 1'Avvocatura Centrale presso 12 FEB. 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 IL CANCELLIERE ◄ 4082 CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, BARBARIA GIANFRANCO, 。 -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 263/97 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 18/06/97 R.G.N. 98/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO De AU AL ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 18.6.1997, il quale - in applicazione dell' art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 – aveva dichiarato l'estinzione del giudizio concernente la cd. cristallizzazione della pensione goduta (dal suo coniuge defunto) in concorso con altro trattamento, con compensazione delle spese. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con un unico mezzo, la ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e, comunque, l'illegittimità della relativa disciplina per contrasto con gli artt.3 e 24 Cost., in particolare, per il fatto che essa neghi la tutela giudiziale del diritto garantita dall'art. 24 della Costituzione.
2. Il ricorso non può essere accolto. Va premesso - facendo peraltro riferimento solo alla parte finale della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi - decreti legge non seguiti da tempestiva J conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 3 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime, finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto “le questioni di cui all'art.1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto”. leNell'interpretazione di tale norma questa Corte (cfr., ex plurimis, sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause Rf riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n. 13979 (e successiva giurisprudenza conforme),la previsione di estinzione dei giudizi pendenti (inapplicabile, giusta la giurisprudenza citata, alle controversie riguardanti l'esistenza del diritto alla cd. cristallizzazione per ragioni – come quella connessa alla sussistenza o no della decadenza ex art. 47 d.p.r. 1970 n. 639 non attinenti al requisito reddituale) non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali. In particolare, deve ribadirsi che "è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.36, comma 4 quinto, della legge n.448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del 1° gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la "voluntas legis" non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale” (v. Cass. n. 13979/1999 citata). -Infine rilevato che peraltro i primi due profili di censura risultano in parte superati per effetto delle modifiche successivamente apportate ai commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996 (cfr. i primi tre commi dell'art. 36 della legge 1998/n. 448) - va ribadito che la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico- processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 20 luglio 2000, il ricorso non può che essere rigettato.
3. Alla pronuncia di rigetto non consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che vanno compensate ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2000 Il Cons. Este sore M in. Ravagnan Il Presidente Affer type Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 15 GEN. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE) I M D DI CANCELLERIA E , A R LO SS P L U 0 A 1 O , T . B 3 I T 3 ESA R D 5 A A ' . SP T N S I O N 3 D P G -7 I O IM S -8 N A A D E 1 D S 1 . E I E T A E O N ISTR G O SE G T E IT E G L IR E R D A L O L E D 6