TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Giuseppe Tango nella causa iscritta al n. 645/2025 R.G.L. promossa
D A
PRIULLA MATILDE, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Orlando ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Nicolò Gallo, n. 1.
- ricorrente -
C O N T R O
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59, Ufficio Legale Distrettuale INPS, con l'avv. Marco Di
Gloria che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti.
- resistente -
All'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico di parte resistente, che si liquida in euro 800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 17/01/2025 la parte ricorrente in epigrafe, avendo dedotto che l'INPS non aveva ancora provveduto al pagamento dell'indennità di accompagnamento nonostante la notifica del decreto di omologa del 5 settembre 2024 del Tribunale di Palermo che accertava il requisito sanitario necessario per l'attribuzione della medesima in favore del ricorrente, conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo condannarsi il menzionato ente previdenziale al pagamento della suddetta prestazione, con il favore delle spese di lite;
premesso, inoltre, che – costituitosi in giudizio – l'Istituto deduceva che “la prestazione è stata liquidata in data 12/12/2024, entro i 120 giorni previsti dalla notifica del decreto in data
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________ Addì ______________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
______________________
______________________
per ___________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Il Cancelliere 06/09/2024 (v. modello TE 08, doc. 1) Il pagamento della prestazione è avvenuto in data
20/01/2025 comprensivo di arretrati” e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
premesso, ancora, che all'udienza del 20/03/2025 i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuta corresponsione delle somme dovute e che, su dette conclusioni, veniva pronunciata sentenza come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
, conformemente alla richiesta congiunta dei procuratori, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio;
ritenuto che
, in considerazione della condotta processuale dell'INPS che ha provveduto alla corresponsione della provvidenza richiesta oltre i termini stabiliti dalla legge ma in data precedente alla definizione del giudizio, appare equo compensare per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante a carico dell'INPS, che si liquida come in dispositivo e distrae in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 20/03/2025.
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Giuseppe Tango nella causa iscritta al n. 645/2025 R.G.L. promossa
D A
PRIULLA MATILDE, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Orlando ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Nicolò Gallo, n. 1.
- ricorrente -
C O N T R O
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59, Ufficio Legale Distrettuale INPS, con l'avv. Marco Di
Gloria che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti.
- resistente -
All'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico di parte resistente, che si liquida in euro 800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 17/01/2025 la parte ricorrente in epigrafe, avendo dedotto che l'INPS non aveva ancora provveduto al pagamento dell'indennità di accompagnamento nonostante la notifica del decreto di omologa del 5 settembre 2024 del Tribunale di Palermo che accertava il requisito sanitario necessario per l'attribuzione della medesima in favore del ricorrente, conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo condannarsi il menzionato ente previdenziale al pagamento della suddetta prestazione, con il favore delle spese di lite;
premesso, inoltre, che – costituitosi in giudizio – l'Istituto deduceva che “la prestazione è stata liquidata in data 12/12/2024, entro i 120 giorni previsti dalla notifica del decreto in data
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________ Addì ______________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
______________________
______________________
per ___________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Il Cancelliere 06/09/2024 (v. modello TE 08, doc. 1) Il pagamento della prestazione è avvenuto in data
20/01/2025 comprensivo di arretrati” e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
premesso, ancora, che all'udienza del 20/03/2025 i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuta corresponsione delle somme dovute e che, su dette conclusioni, veniva pronunciata sentenza come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
, conformemente alla richiesta congiunta dei procuratori, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio;
ritenuto che
, in considerazione della condotta processuale dell'INPS che ha provveduto alla corresponsione della provvidenza richiesta oltre i termini stabiliti dalla legge ma in data precedente alla definizione del giudizio, appare equo compensare per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante a carico dell'INPS, che si liquida come in dispositivo e distrae in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 20/03/2025.
IL GIUDICE
Giuseppe Tango