Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/06/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2025, proposto da La AR NO, rappresentato e difeso dall’avv. Nunziello Anastasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di LL FI e EL SA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto assessoriale 13/GAB del 12 febbraio 2025, pubblicato sul Sito web dell’Assessorato il successivo 13 febbraio 2025, con cui l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha nominato, presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, la commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, indicando quali componente effettivo e supplente per la materia cinologia, il sig. FI LL e il sig. SA EL, ed escludendo il ricorrente;
- ove occorra, di ogni atto presupposto, mai comunicato al ricorrente, con cui si sia stato valutato il curriculum professionale del Dott. NO La AR in comparazione con quello degli altri aspiranti e se ne sia disposta la mancata nomina nella sede prescelta di Palermo;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale, con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1127/2025;
Visti i documenti prodotto in giudizio dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025, il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso a verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe indicato avente ad oggetto la nomina della commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico venatoria di Palermo, laddove ha individuato gli odierni controinteressati quali, rispettivamente, componenti effettivo e supplente, nella materia "cinologia".
Avverso il provvedimento impugnato deduce i seguenti motivi in diritto:
1) nullità ex art. 21 septies l. n. 241/1990 - annullabilità per difetto di identificabilità dei soggetti destinatari – indeterminatezza della volontà della p.a. e dell’oggetto, atteso che non sono identificabili i soggetti nominati;
2) nullità ex art. 21 septies l. n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione - annullabilità per violazione dell’art. 29 l.r. n. 33/1997 e dell’art. 3 l. n. 241/1990 – eccesso di potere, insufficiente motivazione, manifesta illogicità, atteso che il provvedimento di nomina degli esperti della commissione di cui trattasi deve contenere una valutazione comparativa dei requisiti posseduti dai concorrenti (trattandosi pur sempre di procedura concorsuale o paraconcorsuale), dando contezza, nella formazione di una graduatoria, della valutazione dei titoli di ciascun partecipante.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
L’Assessorato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
All'udienza camerale del 19 giugno 2025, previo avviso in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto alla stregua dei principi già espressi dalla giurisprudenza in fattispecie sostanzialmente identiche (v. sentenza T.a.r. Catania, Sez. I, n. 1138/2022 e 1157 del 2022 e i precedenti ivi richiamati: T.a.r. Catania, sez. I, 10.7.2015, n. 1901; 30.7.2015, n. 2093; v. altresì per questa Sezione, le sentt. nn. 930 del 2021 e 1378 del 2016 e, da ultimo, n. 1086/2025).
Premesso che non può considerarsi nullo il provvedimento in ragione della presunta incertezza degli esperti nominati individuabili, per ralationem, con riferimento alle domande che sono state presentate, va invece ritenuto fondato il vizio di insufficienza della motivazione denunciato in ricorso.
In particolare, la Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio, così come per altro espressamente richiamato nel D.A. 91/gab dell’8.11.2024, volto a regolamentare la procedura di selezione, deve essere nominata – ai sensi dell’art. 29 della L.R. 33/1997 – dall’Assessore Regionale, scegliendo tra gli esperti nelle seguenti materie: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano, norme di pronto soccorso e cinologia (ipotesi rilevante nel caso di specie).
La nomina avviene, quindi, a seguito di procedura comparativa fra gli aspiranti che hanno presentato domanda. Nel caso in esame … il provvedimento di nomina impugnato, dopo aver richiamato la norma che stabilisce la composizione della Commissione provinciale per l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 29, 2° comma, della L.R. n. 33/1997) e il richiamato D.A. 91/gab dell’8.11.2024, con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti della Commissione d’esami e i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti esperti, si limita a nominare i componenti prescelti.
L'impugnato provvedimento di nomina dunque non precisa, nemmeno sommariamente, alcunché riguardo alla valutazione comparativa dei requisiti preferenziali posseduti dai candidati.
Per tale ragione, come richiamato nelle citate decisioni, la motivazione risulta insufficiente a realizzare la sua funzione che, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, è finalizzata a consentire al destinatario dell'atto amministrativo di ricostruire esattamente l'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata a adottarlo, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. Infatti, è necessario che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese «… non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche…».
Invero, non può diversamente deporre la specificazione, contenuta nelle premesse del provvedimento impugnato, secondo la quale “la scelta dei candidati da nominare quali componenti della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, ancorché improntata su selezione e sul possesso di requisiti specifici, riveste carattere fiduciario trattandosi di incarichi caratterizzati da un rapporto ”intuitu personae”, posto che, per un verso, è la stessa legge regionale che stabilisce che la commissione deve essere composta da “esperti” nelle sopra indicate materie (rinviando, pertanto, a un giudizio di valore), per un altro, il decreto di indizione della selezione prevede nelle premesse «la necessità di stabilire criteri idonei di valutazione dei titoli e dei requisiti dichiarati dagli aspiranti, che rendano più semplice e lineare la fase istruttoria inerente l’individuazione dei componenti da designare ai fini della composizione delle commissioni, secondo principi di massima trasparenza amministrativa».
In conclusione, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento in parte qua del decreto assessoriale impugnato, salvi eventuali ulteriori motivati provvedimenti di competenza dell’amministrazione intimata.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite.
Spese irripetibili nei confronti delle parti private non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’intimata Amministrazione.
Condanna l’Assessorato Regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte ricorrente, in Euro 1.000,00, oltre accessori, dovuti come per legge.
Spese irripetibili nei confronti delle parti private non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente, Estensore
NO Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO