Articolo 45 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 44Articolo 46
Versione
15 marzo 1974
Art. 45.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a pagare le spese per l'anno finanziario 1974 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente