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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/08/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1556/2023 CC (a cui è riunito N. R.G. 1544/2023 CC)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1556/2023 CC da:
CP
- (C.F. ), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LEOPOLDO CONTI del Foro di Genova e dell'avv. ANTONELLO MENGATO del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
contro
- (C.F. ), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
PIERLORENZO BOCCANERA del Foro di Macerata, giusta procura in atti;
- (C.F. , di seguito solo con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3 CP_4
PIERLORENZO BOCCANERA del Foro di Macerata, giusta procura in atti;
a cui è stata riunita la causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1544/2023 CC da:
1 - (C.F. ), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
PIERLORENZO BOCCANERA del Foro di Macerata, giusta procura in atti;
- (C.F. , di seguito solo con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3 CP_4
PIERLORENZO BOCCANERA del Foro di Macerata, giusta procura in atti;
contro
CP
- (C.F. ), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LEOPOLDO CONTI del Foro di Genova e dell'avv. ANTONELLO MENGATO del Foro di Venezia, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI CP
• Per :
“QUANTO AL PROCEDIMENTO DI CUI A RG 1556/2023:
Riformare, nelle parti oggetto di impugnazione, individuate in narrativa, la sentenza del Tribunale di
Venezia n° 1185/2023, pubblicata in data 5 luglio 2023, notificata in pari data. Accogliere, per l'effetto, le conclusioni assunte da nel primo grado di giudizio, per il cui accoglimento si CP_1 insiste anche nella presente sede di appello, e che si riproducono qui di seguito.
Nel merito:
Tenutosi conto della riduzione, in corso di causa, dell'importo del credito oggetto di ingiunzione, a seguito di riparti pervenuti dal (già Controparte_5
in esecuzione delle provvidenze istituite con l'art. 47, Controparte_6 comma 1 bis, del D.L. 30/04/2019, n° 34 (convertito in L. 28.06.2019, n° 58) istitutivo del c.d. “Fondo
Salva Opere” e precisamente della somma di Euro 422.544,90, pervenuta in data 10.12.2020, si chiede revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
-CONDANNARSI AL PAGAMENTO, IN FAVORE DI BANCA PER I CP_2 Controparte_2 CP_1
TITOLI DI CUI AL DECRETO OPPOSTO, DELLA SOMMA DI EURO 416.882,21 IN SORTE CAPITALE, COSÌ
RIDOTTO L'IMPORTO INGIUNTO A SEGUITO DELL'INCASSO SOPRA INDICATO, OLTRE INTERESSI COME IN
DECRETO, O COME MEGLIO VISTO, SULL'INTERA SORTE INGIUNTA, PARI AD EURO 839.396,67 FINO AL
10.12.2020, SULLA MINOR SOMMA DI EURO 416.851,77 DALL'11/12/2020 AL SALDO EFFETTIVO.
- Condannarsi in qualità di garante delle obbligazioni assunte da Controparte_4 CP_2
al pagamento, in favore di in solido con la debitrice principale, della
[...] Controparte_1 somma di Euro 416.851,77 o di quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi nella misura dovuta dalla debitrice principale, sulla somma di Euro 839.396,67 dal dovuto al
10.12.2020; sulla minor somma di Euro 416.851,77, dell'11/12/2020 al saldo effettivo.
In via istruttoria:
2 In denegata eventualità di ammissione di uno o più dei capitali attorei, si insiste per l'ammissione in controprova, con il teste indicato in memoria di replica.
QUANTO AL PROCEDIMENTO DI CUI A RG 1544/23:
Respingere l'interposto appello in quanto infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
• per : CP_2
“QUANTO AL PROC. 1556/2023 RG:
IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni eccezione e domanda di confermare l'impugnata CP_1 sentenza del Tribunale di Venezia ed a parziale riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare, in ogni caso il diritto delle appellate ed appellanti e della sua garante Controparte_7 di VEDERSI CORRISPONDERE DALLA BANCA LA SOMMA € 365.677,00 PARI ALLA Controparte_4
DIFFERENZA TRA € 1.205.073,67, LIQUIDATO E RICONOSCIUTO, IN FORZA DEL SOPRAVVENUTO
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI CAUSA E SUA EROGAZIONE, DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
FONDO SALVA OPERE E LE MINORI RAGIONI DI CREDITO DI BANCA IFIS PARI AD € 839.396,67;
IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale e la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare che ogni obbligazione di cui alla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo opposto debba essere attribuita ed imputata ad CP_8 in concordato;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione e l'adempimento del debitore;
accertare e dichiarare l'obbligo derivante dalla legge a vedere soddisfarsi per effetto del CP_1 sopravvenuto intervento del Solvens Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Fondo Salva Opere e della procedura del Concordato ST nei confronti dello stesso;
accertare l'avvenuta estinzione dell'esposizione per fatto del terzo delle Infrastrutture Fondo CP_5
Salva Opere e della procedura del Concordato ST ex art. 1180 cod. civ con liberazione del debitore;
accertare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione del debitore per adempimento da parte del
Fondo Salva Opere;
Controparte_9 accertare l'avvenuto adempimento essendosi avvalso il debitore per l'esecuzione della prestazione della mandataria la quale deve procedere alla compensazione tra le sue ragioni di credito e CP_1
3 quanto attribuitole dal Ministero Infrastrutture Fondo Salva Opere e dalla procedura del Concordato
ST; accertare e dichiarare che il debitore non è responsabile dell'inadempimento che si è configurato per esclusivo fatto, colpa e negligenza della creditrice così da determinare l'impossibilità CP_1 liberatoria di cui all'art. 1218 cod. civ;
accertare, in ogni caso, l'adempimento di ogni obbligazione da parte di che, con le sue CP_1 condotte, ha assunto la veste di condebitore solidale tenuto alla compensazione interna tra le sue ragioni di credito e quanto assegnatole dal Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e la procedura del concordato ST;
accertare e dichiarare in ogni caso ai sensi dell'art. 1267 2° co. cod. civ., che la condotta del creditore
è stata unica esclusiva causa condizionante l'adempimento con liberazione del debitore;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che in pendenza del rapporto che deriva dalla cessione tra
Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e è inesigibile il credito originario per cui CP_1
è causa;
accertare e dichiarare in ogni caso che, trattandosi di peculiare imputazione di crediti nei confronti dello Stato in deroga all'art. 1198 cod. civ., l'estinzione della obbligazione originaria opera alla data della cessione e non della riscossione;
In via residuale accertare e dichiarare che si è indebitamente arricchita per la duplicazione CP_1 dei titoli di pagamento ordinando la compensazione di tali ragioni e la corresponsione della differenza di € 365.677,00 a favore di CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano i mezzi istruttori non ammessi nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 cpc e prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che ST ha iniziato a trattenere i pagamenti del Committente pubblico Parte_1
che dovevano essere veicolati e percepiti favore della Vostra Banca fin dal giugno 2017;
[...]
2) Vero che ha accumulato mancati pagamenti da parte di ST per oltre 2 milioni di euro per il solo appalto CP_1 della Diga Monti Nieddu relativi alle fatture emesse per l'intero anno 2017 e 2018 erogando alla cedente CP_2 unicamente il 38% del valore nominale delle fatture;
3) Vero che si asteneva dal comunicare a gli inadempimenti di ST ed il mancato pagamento CP_1 CP_2 da parte della stessa di tutte le fatture emesse e cedute a negli anni 2017 e 2018; CP_1
4) Vero che ha adottato iniziative penali contestando l'appropriazione indebita nei confronti di ST per il CP_1 mancato pagamento delle fatture ad essa cedute da;
CP_2
5) Vero che era ST a veicolare verso il vostro Istituto di credito le operazioni di factoring indirizzandovi i suoi subappaltatori;
6) Vero che il Vostro istituto era esposto nei confronti della sola per oltre 51 milioni di euro;
CP_8 procedendo all'esame di: 1) Dott. , residente a [...](Pg). Testimone_1
4 Si chiede ordinarsi ex art. 210 cpc a la produzione delle contabili dei pagamenti CP_1 ricevuti da relativamente alle fatture emesse e cedute da a suo favore. CP_8 CP_2
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
QUANTO AL PROC. 1544/2023 RG
IN VIA PRINCIPALE, a parziale riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della opponente di vedersi corrispondere la somma € 365.677,00 pari alla differenza tra
€ 1.205.073,67, liquidato e riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e le minori ragioni di credito di pari ad € 839.396,67; CP_1
IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale e la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare che ogni obbligazione di cui alla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo opposto debba essere attribuita ed imputata ad CP_8 in concordato;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione e l'adempimento del debitore;
accertare e dichiarare l'obbligo derivante dalla legge a vedere la CP_1
[...
soddisfarsi per effetto del sopravvenuto intervento del Solvens Controparte_6
Fondo Salva Opere e della procedura del Concordato ST;
[...] accertare l'avvenuta estinzione dell'esposizione per fatto del terzo delle Infrastrutture Fondo CP_5
Salva Opere e della procedura del Concordato ST ex art. 1180 cod. civ con liberazione del debitore;
accertare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione del debitore per adempimento da parte del
Delegato Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere;
accertare l'avvenuto adempimento essendosi avvalso il debitore per l'esecuzione della prestazione della mandataria la quale deve procedere alla compensazione tra le sue ragioni di credito e CP_1 quanto attribuitole dal Ministero Infrastrutture Fondo Salva Opere e dalla procedura del Concordato
ST; accertare e dichiarare che il debitore non è responsabile dell'inadempimento che si è configurato per esclusivo fatto, colpa e negligenza della creditrice cosi da determinare l'impossibilità CP_1 liberatoria di cui all'art. 1218 cod. civ;
accertare, in ogni caso, l'adempimento di ogni obbligazione da parte di che, con le sue CP_1 condotte, ha assunto la veste di condebitore solidale tenuto alla compensazione interna tra le sue
5 ragioni di credito e quanto assegnatole dal Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e la procedura del concordato ST;
accertare e dichiarare in ogni caso ai sensi dell'art. 1267 2° co. cod. civ., che la condotta del creditore
è stata unica esclusiva causa condizionante l'adempimento con liberazione del debitore;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che in pendenza del rapporto che deriva dalla cessione tra
Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e è inesigibile il credito originario per cui CP_1
è causa;
accertare e dichiarare in ogni caso che, trattandosi di peculiare imputazione di crediti nei confronti dello Stato in deroga all'art. 1198 cod. civ., l'estinzione della obbligazione originaria opera alla data della cessione e non della riscossione;
In via residuale, accertare e dichiarare che si è indebitamente arricchita per la duplicazione CP_1 dei titoli di pagamento ordinando la compensazione di tali ragioni
IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano i mezzi istruttori non ammessi nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 cpc e prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che ST ha iniziato a trattenere i pagamenti del Committente pubblico Parte_1
che dovevano essere veicolati e percepiti favore della Vostra Banca fin dal giugno 2017;
[...]
2) Vero che ha accumulato mancati pagamenti da parte di ST per oltre 2 milioni di euro per il solo appalto CP_1 della Diga Monti Nieddu relativi alle fatture emesse per l'intero anno 2017 e 2018 erogando alla cedente CP_2 unicamente il 38% del valore nominale delle fatture;
3) Vero che si asteneva dal comunicare a gli inadempimenti di ST ed il mancato pagamento CP_1 CP_2 da parte della stessa di tutte le fatture emesse e cedute a negli anni 2017 e 2018; CP_1
4) Vero che ha adottato iniziative penali contestando l'appropriazione indebita nei confronti di ST per il CP_1 mancato pagamento delle fatture ad essa cedute da;
CP_2
5) Vero che era ST a veicolare verso il vostro Istituto di credito le operazioni di factoring indirizzandovi i suoi subappaltatori;
6) Vero che il Vostro istituto era esposto nei confronti della sola per oltre 51 milioni di euro;
CP_8 procedendo all'esame di:
1) Dott. , residente a [...](Pg). Si chiede ordinarsi ex art. 210 cpc a la produzione Testimone_1 CP_1 delle contabili dei pagamenti ricevuti da relativamente alle fatture emesse e cedute da a suo CP_8 CP_2 favore”;
• per CP_4
“QUANTO AL PROC. 1556/2023 RG:
IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni eccezione e domanda di confermare l'impugnata CP_1 sentenza del Tribunale di Venezia ed a parziale riforma della impugnata sentenza, accertare e
6 dichiarare, in ogni caso il diritto delle appellate ed appellanti e della sua garante Controparte_7 di VEDERSI CORRISPONDERE DALLA BANCA € 365.677,00 PARI ALLA Controparte_4 CP_10
DIFFERENZA TRA € 1.205.073,67, LIQUIDATO E RICONOSCIUTO, IN FORZA DEL SOPRAVVENUTO
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI CAUSA E SUA EROGAZIONE, DAL Controparte_11
MINORI RAGIONI DI CREDITO AD € 839.396,67;
[...] Controparte_12
In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale e la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che ogni obbligazione di cui alla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo opposto debba essere attribuita ed imputata ad in CP_8 concordato;
In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione e l'adempimento del debitore;
accertare e dichiarare l'obbligo derivante dalla legge a vedere soddisfarsi per effetto del CP_1 sopravvenuto intervento del Solvens Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Fondo Salva Opere e della procedura del Concordato ST nei confronti dello stesso;
accertare l'avvenuta estinzione dell'esposizione per fatto del terzo delle Infrastrutture Fondo CP_5
Salva Opere e della procedura del Concordato ST ex art. 1180 cod. civ con liberazione del debitore;
accertare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione del debitore per adempimento da parte del
Delegato Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere;
accertare l'avvenuto adempimento essendosi avvalso il debitore per l'esecuzione della prestazione della mandataria la quale deve procedere alla compensazione tra le sue ragioni di credito e CP_1 quanto attribuitole dal Ministero Infrastrutture Fondo Salva Opere e dalla procedura del Concordato
ST; accertare e dichiarare che il debitore non è responsabile dell'inadempimento che si è configurato per esclusivo fatto, colpa e negligenza della creditrice cosi da determinare l'impossibilità CP_1 liberatoria di cui all'art. 1218 cod. civ;
accertare, in ogni caso, l'adempimento di ogni obbligazione da parte di che, con le sue CP_1 condotte, ha assunto la veste di condebitore solidale tenuto alla compensazione interna tra le sue ragioni di credito e quanto assegnatole dal Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e la procedura del concordato ST;
7 accertare e dichiarare in ogni caso ai sensi dell'art. 1267 2° co. cod. civ., che la condotta del creditore
è stata unica esclusiva causa condizionante l'adempimento con liberazione del debitore;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che in pendenza del rapporto che deriva dalla cessione tra
Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e è inesigibile il credito originario per cui CP_1
è causa;
accertare e dichiarare in ogni caso che, trattandosi di peculiare imputazione di crediti nei confronti dello Stato in deroga all'art. 1198 cod. civ., l'estinzione della obbligazione originaria opera alla data della cessione e non della riscossione;
In via residuale accertare e dichiarare che si è indebitamente arricchita per la duplicazione CP_1 dei titoli di pagamento ordinando la compensazione di tali ragioni e la corresponsione della differenza di € 365.677,00 a favore di CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano i mezzi istruttori non ammessi nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 cpc e prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che ST ha iniziato a trattenere i pagamenti del Committente pubblico Parte_1
che dovevano essere veicolati e percepiti favore della Vostra Banca fin dal giugno 2017;
[...]
2) Vero che ha accumulato mancati pagamenti da parte di ST per oltre 2 milioni di euro per il solo appalto CP_1 della Diga Monti Nieddu relativi alle fatture emesse per l'intero anno 2017 e 2018 erogando alla cedente CP_2 unicamente il 38% del valore nominale delle fatture;
3) Vero che si asteneva dal comunicare a gli inadempimenti di ST ed il mancato pagamento CP_1 CP_2 da parte della stessa di tutte le fatture emesse e cedute a negli anni 2017 e 2018; CP_1
4) Vero che ha adottato iniziative penali contestando l'appropriazione indebita nei confronti di ST per il CP_1 mancato pagamento delle fatture ad essa cedute da;
CP_2
5) Vero che era ST a veicolare verso il vostro Istituto di credito le operazioni di factoring indirizzandovi i suoi subappaltatori;
6) Vero che il Vostro istituto era esposto nei confronti della sola per oltre 51 milioni di euro;
CP_8 procedendo all'esame di: 1) Dott. , residente a [...](Pg). Testimone_1
Si chiede ordinarsi ex art. 210 cpc a la produzione delle contabili dei pagamenti CP_1 CP_1 ricevuti da relativamente alle fatture emesse e cedute da a suo favore. CP_8 CP_2
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
QUANTO AL PROC. 1544/2023 RG
IN VIA PRINCIPALE, a parziale riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della opponente di vedersi corrispondere la somma € 365.677,00 pari alla differenza tra
€ 1.205.073,67, liquidato e riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e le minori ragioni di credito di pari ad € 839.396,67; CP_1
8 In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale e la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che ogni obbligazione di cui alla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo opposto debba essere attribuita ed imputata ad in CP_8 concordato;
In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione e l'adempimento del debitore;
accertare e dichiarare l'obbligo derivante dalla legge a vedere la soddisfarsi per effetto del CP_1 sopravvenuto intervento del Solvens Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Fondo Salva Opere e procedura del Concordato ST;
Pt_1 accertare l'avvenuta estinzione dell'esposizione per fatto del terzo delle Infrastrutture Fondo CP_5
Salva Opere e della procedura del Concordato ST ex art. 1180 cod. civ con liberazione del debitore;
accertare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione del debitore per adempimento da parte del
Delegato Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere;
accertare l'avvenuto adempimento essendosi avvalso il debitore per l'esecuzione della prestazione della mandataria la quale deve procedere alla compensazione tra le sue ragioni di credito e CP_1 quanto attribuitole dal Ministero Infrastrutture Fondo Salva Opere e dalla procedura del Concordato
ST; accertare e dichiarare che il debitore non è responsabile dell'inadempimento che si è configurato per esclusivo fatto, colpa e negligenza della creditrice così da determinare l'impossibilità CP_1 liberatoria di cui all'art. 1218 cod. civ;
accertare, in ogni caso, l'adempimento di ogni obbligazione da parte di che, con le sue CP_1 condotte, ha assunto la veste di condebitore solidale tenuto alla compensazione interna tra le sue ragioni di credito e quanto assegnatole dal Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e la procedura del concordato ST;
accertare e dichiarare in ogni caso ai sensi dell'art. 1267 2° co. cod. civ., che la condotta del creditore
è stata unica esclusiva causa condizionante l'adempimento con liberazione del debitore;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che in pendenza del rapporto che deriva dalla cessione tra
Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e è inesigibile il credito originario per cui CP_1
è causa;
9 accertare e dichiarare in ogni caso che, trattandosi di peculiare imputazione di crediti nei confronti dello Stato in deroga all'art. 1198 cod. civ., l'estinzione della obbligazione originaria opera alla data della cessione e non della riscossione;
In via residuale accertare e dichiarare che si è indebitamente arricchita per la duplicazione CP_1 dei titoli di pagamento ordinando la compensazione di tali ragioni
IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano i mezzi istruttori non ammessi nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 cpc e prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che ST ha iniziato a trattenere i pagamenti del Committente pubblico Parte_1
che dovevano essere veicolati e percepiti favore della Vostra Banca fin dal giugno 2017;
[...]
2) Vero che ha accumulato mancati pagamenti da parte di ST per oltre 2 milioni di euro per il solo appalto CP_1 della Diga Monti Nieddu relativi alle fatture emesse per l'intero anno 2017 e 2018 erogando alla cedente CP_2 unicamente il 38% del valore nominale delle fatture;
3) Vero che si asteneva dal comunicare a gli inadempimenti di ST ed il mancato pagamento CP_1 CP_2 da parte della stessa di tutte le fatture emesse e cedute a negli anni 2017 e 2018; CP_1
4) Vero che ha adottato iniziative penali contestando l'appropriazione indebita nei confronti di ST per il CP_1 mancato pagamento delle fatture ad essa cedute da;
CP_2
5) Vero che era ST a veicolare verso il vostro Istituto di credito le operazioni di factoring indirizzandovi i suoi subappaltatori;
6) Vero che il Vostro istituto era esposto nei confronti della sola per oltre 51 milioni di euro;
CP_8 procedendo all'esame di:
1) Dott. , residente a [...](Pg). Si chiede ordinarsi ex art. 210 cpc a la produzione Testimone_1 CP_1 delle contabili dei pagamenti ricevuti da relativamente alle fatture emesse e cedute da a suo CP_8 CP_2 favore”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con Decreto di data 15.04.2019, il Tribunale di Venezia ingiungeva alla società cooperativa CP_2 il pagamento, in favore di della somma di € 839.396,67, oltre ad interessi e spese di CP_1 procedura, a causa della mancata corresponsione da parte della debitrice ceduta ST dei crediti sorti nei confronti dell'ingiunta (Nieddu) ed oggetto di cessione in favore della in forza di contratto di CP_1 factoring del 27.02.2017 intercorso fra quest'ultima e . CP_2
2. Con atto di citazione notificato il 15.07.2019, proponeva tempestiva opposizione (v. n. r.g. CP_2
7682/2019) avverso il provvedimento monitorio, deducendo:
i) una discrepanza fra il credito azionato e le evidenze contabili prodotte, dalle quali sarebbe emersa un'esposizione debitoria di € 92,39 ed € 4.702,00;
10 ii) la mancata attivazione da parte della Banca, nel corso del rapporto, di alcuna iniziativa nei confronti della debitrice ceduta ST, anche di carattere penale in considerazione delle allegate condotte distrattive/appropriative poste in essere da quest'ultima in ordine alle somme ricevute dal cliente finale
; Parte_1
iii) la nullità del contratto di factoring, che dissimulerebbe un contratto di finanziamento tra la Banca ed ST;
iv) la possibilità per la Banca di agire esclusivamente nei confronti della debitrice ceduta, data la natura pro soluto della cessione.
L'opponente, inoltre, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa n. r.g. 57930/2018 pendente davanti al Tribunale di Roma fra ed ST, avente ad CP_2 oggetto la dedotta nullità del contratto di subappalto intercorso fra le stesse, da cui sarebbe potuta conseguire la risoluzione del contratto di factoring nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa della debitrice ceduta ST in Concordato, affinché quest'ultima venisse condannata direttamente a pagare in favore della le somme eventualmente dovute o a tenere indenne la cedente per il caso CP_1 CP_2 di soccombenza. CP 3. si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del
Decreto Ingiuntivo opposto.
La - in particolare -, preliminarmente eccependo la nullità della citazione per la mancata precisa CP_1 esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto costituenti l'oggetto della domanda, deduceva nel merito che, prima della cessione dei crediti in suo favore, la cedente aveva già concesso alla ceduta CP_2
ST consistenti dilazioni di pagamento;
che avrebbe potuto controllare l'andamento del CP_2 rapporto con ST a mezzo del servizio Ifis On Line e che mai aveva chiesto alla cessionaria di attivarsi nei confronti di ST;
che la non era in grado di rilevare le asserite condotte CP_1 appropriative poste in essere dalla debitrice ceduta ST;
che fra quest'ultima e la non CP_1 sussisteva alcun rapporto di finanziamento.
In ordine alle contestazioni sul quantum, l'opposta allegava un'erronea lettura delle scritture contabili depositate con il monitorio, producendo gli estratti conto completi già inviati alla cedente con la periodicità contrattualmente stabilita.
4. Con ordinanza del 23.01.2020, veniva concessa l'esecuzione provvisoria al Decreto opposto nonché veniva autorizzata la chiamata in causa di ST, chiamata da cui veniva successivamente CP_2 dichiarata decaduta per l'omessa citazione del terzo nel termine concesso.
5. Alla causa n. r.g. 7682/2019 veniva riunita la causa n. r.g. 10256/2019, promossa da - garante CP_4
CP di per il credito vantato dalla Banca - nei confronti di e , avente ad oggetto CP_2 CP_2
11 l'accertamento della pretesa nullità e/o risoluzione del contratto di factoring intercorso tra la creditrice CP
e la garantita , per le medesime ragioni allegate da nella causa di opposizione a CP_2 CP_2
Decreto Ingiuntivo o - in subordine - per la debenza esclusivamente in capo ad ST delle somme pretese dalla Banca.
Quest'ultima si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e - in via riconvenzionale - la condanna anche di al pagamento della somma di € 839.396,67. CP_4
6. Scambiate fra le parti le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 31.12.2021, venivano respinte le istanze istruttorie (prove orali ed ordine di esibizione) formulate da e e la causa CP_2 CP_4 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
7. Nel frattempo, con ricorso depositato in data 06.12.2021, e avevano chiesto che il CP_2 CP_4
Tribunale ordinasse alla Banca, in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., la cancellazione della segnalazione effettuata alla Centrale Rischi con riferimento all'esposizione debitoria delle istanti e che ingiungesse CP ad ex art. 186 ter c.p.c. il pagamento, in favore di , della somma di € 422.544,90. CP_2
Le ricorrenti allegavano che la in corso di causa, aveva ottenuto soddisfazione del suo credito in CP_1 misura maggiore di quella dovuta, insinuandosi nella Procedura Concordataria ST con la Cont partecipazione in (strumenti finanziari partecipativi) pari al 38% del proprio credito di €
1.721.533,83 (quindi per € 654.182,85) ed accedendo alle provvidenze del Fondo Ministeriale di
Garanzia “Salva Opere” per ulteriori € 1.205.073,67. CP Di qui il credito di nei confronti di per la somma di € 422.544,90 (pari alla differenza tra CP_2 quanto percepito dalla cessionaria nell'ambito della Procedura Concordataria [€ 1.205.073,67] ed il credito allegato nel monitorio [€ 839.396,67]) nonché l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, effettuata dalla per un credito inesistente. CP_1
8. Le istanze cautelari venivano dichiarate inammissibile con ordinanza di data 10.02.2022.
9. All'udienza del 22.12.2022, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
10. Con Sentenza N° 1185/2023, pubblicata il 05.07.2023 e notificata in pari data, il Tribunale di
Venezia ha statuito:
“- revoca il decreto ingiuntivo opposto
- accerta e dichiara che nulla deve l'opponente all'opposta per i titoli azionati con il monitorio
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti nella causa n. 10256/19 R.G.
- accerta e dichiara che la garantita e, per l'effetto, la garante nulla CP_2 CP_4 deve a per i titoli di cui al procedimento monitorio opposto CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
12 11. Avverso tale pronuncia, ha proposto Appello Ifis articolando le seguenti doglianze.
I) Motivazione assente o meramente apparente;
violazione dell'art. 132 c.p.c..
Il Tribunale non ha adeguatamente considerato che la pur a seguito della richiesta di CP_1 restituzione da parte del della somma (v. € 422.544,90) già ricevuta in esecuzione del primo CP_5 piano di riparto, non ha immediatamente ri-addebitato detto importo alla cedente , chiedendo - CP_2 in sede di precisazione delle conclusioni - la condanna di e di al pagamento del solo CP_2 CP_4 importo, in sorte capitale, di € 416.882,21, costituente la differenza fra quello ingiunto e quanto ricevuto in esecuzione del primo piano di riparto.
II) Violazione del principio di non contestazione – art. 115 c.p.c..
Il Tribunale non ha minimamente tenuto conto dell'assoluta incertezza circa le effettive dotazioni future del Fondo Ministeriale “Salva Opere”; tale aspetto non avrebbe potuto consentire al medesimo
Tribunale, ove avesse debitamente osservato il principio di non contestazione, di ritenere certamente recuperabile l'ulteriore somma di € 416.882,21, esito che dipendeva esclusivamente dal verificarsi di un fatto (l'esistenza di sufficienti dotazioni del Fondo) negato recisamente dall'odierna appellante, senza contestazioni dell'opponente.
III) Omessa valutazione delle prove;
violazione dell'art. 116 c.p.c..
Il Tribunale ha indicato come “assorbente” la circostanza che, con il provvedimento Ministeriale del
19.02.2021, la sia stata dichiarata decaduta dall'accesso alla provvidenza del Fondo “Salva CP_1
Opere”, con richiesta contestuale di restituzione della somma di € 422.544,90, già corrisposta a titolo di primo riparto. CP Il Tribunale ha attribuito valenza sintomatica “indiretta” della negligenza della cessionaria al provvedimento del in sé e per sé; tale valenza sussisterebbe a prescindere da ogni analisi (del CP_5 tutto mancante) circa la fondatezza delle ragioni del , per il solo fatto dell'esistenza del CP_5 provvedimento. CP Per contro, , con la terza memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. e con i documenti ivi allegati (v. docc.
15-21), ha esposto la vicenda afferente al Fondo “Salva Opere”, dimostrando la colpevole inerzia e - poi - l'immotivata iniziativa del MIMS.
E' mancato - in Sentenza - l'esame circa l'asserita negligenza del comportamento tenuto dalla CP_1 che è stata considerata “in colpa” sull'unico presupposto dell'esistenza del provvedimento di revoca - a carico della stessa - dell'ammissione ai benefici del Fondo.
Non è stato considerato l'atteggiamento collaborativo tenuto dalla Banca nei confronti del Ministero, col tenere a disposizione della P.A., in un fondo “segregato”, quanto ricevuto dal Concordato ST, così manifestando chiaramente un intendimento non compatibile con la volontà - strumentalmente
13 addebitata dalla Parte Pubblica - di apprensione, a soddisfacimento del credito, di quanto corrisposto, a mo' di riparto, dal Concordato.
IV) Erronea interpretazione del contratto;
violazione degli artt. 1362 ss. c.c..
Il Tribunale di Venezia non si è reso conto che laddove - in ipotesi di accoglimento della domanda CP principale formulata da davanti al Tribunale di Roma - il fosse obbligato a restituire alla CP_5
CP la somma oggetto del primo piano di riparto nonché di quelli successivi, - in ragione della CP_1 natura pro solvendo della cessione (riconosciuta come tale dallo stesso Tribunale Veneziano) - sarebbe obbligata ad accreditare il relativo importo in favore di , come previsto dall'art. 5 del contratto CP_2 di factoring inter partes, senza poter operare alcuna “compensazione” con il proprio credito, di cui la decisione impugnata ha affermato l'inesistenza, con ingiusta locupletazione di . CP_2
V) Violazione degli artt. 1267, II comma c.c., 1341, II comma, c.c., 1362 ss. c.c., 132 c.p.c..
Il contratto di factoring per cui è causa non ha funzione solutoria, come si evince dai primi estratti conto prodotti con il fascicolo di merito nel I Grado (v. doc. 6), i quali non attestano l'esistenza di un'esposizione pregressa, alla cui estinzione siano state finalizzate le cessioni.
Quindi, IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO EFFETTUATA NON IN FUNZIONE SOLUTORIA EX ART. 1198
C.C., MA ESCLUSIVAMENTE A SCOPO DI GARANZIA DI UNA DIVERSA OBBLIGAZIONE DELLO STESSO
CEDENTE, IL CESSIONARIO È LEGITTIMATO AD AGIRE SIA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE CHE CP_14
NEI CONFRONTI DELL'ORIGINARIO CREDITORE CEDENTE SENZA ESSERE GRAVATO, IN QUEST'ULTIMO
CASO, DELL'ONERE DI PROVARE L'INFRUTTUOSA ESCUSSIONE DEL DEBITORE . CP_14
Di qui la disapplicazione della clausola di cui il Tribunale ha eccepito la mancata, specifica, approvazione scritta. CP 12. Si sono costituite in II e opponendosi al gravame e deducendo che ha CP_15 CP_4 avuto € 654.182,85 (pari al 38% del credito) in termini di SFP ed € 422.544,90 quale prima rata del
Fondo Salva Opere, per un totale di € 1.076.727,85 a fronte di un originario credito di € 839.396,67, con un importo di € 237,331,18 in eccesso rispetto a quello che le competerebbe. CP Oltre a ciò, ha chiesto ed ottenuto l'esecutività del Decreto Ingiuntivo per l'intero credito di €
839.396,67.
A detta di e i vari subappaltatori di ST - titolare dell'appalto pubblico con il CP_2 CP_4
CP
- sono stati “veicolati” verso per perfezionare un Parte_1 rapporto contrattuale che del normale factoring non avrebbe nulla, essendo - semmai - da ricondurre ad un rapporto di finanziamento schermato da rapporto di factoring, volto ad allargare le figure solidalmente aggredibili ed a distribuire il rischio per le insolvenze di ST.
14 CP
ha fissato termini di rimborso delle fatture assolutamente abnormi pari a 270 giorni;
gli interessi relativi ai primi 90 gg sono stati - come da prassi - imputati alla cedente , mentre gli interessi CP_2 relativi ai successivi 180 gg sono stati - in maniera anomala - imputati alla ceduta ST che si è finanziata schermando l'operazione alla Centrale Rischi, trovando ivi evidenza solo “statistica” e non
“sostanziale”. CP
non ha operato con la cedente in buona fede, bensì ha fatto in modo di trasferire sulla stessa CP_2 gli inadempimenti ed i rischi di ST che da tempo conosceva, così da concorrere a provocare il danno economico subito da e CP_2 CP_4
Di qui la nullità del contratto di factoring del 27.02.2017 e delle successive integrazioni, in quanto lo CP stesso ha dissimulato un rapporto di finanziamento diretto tra ed ST. CP
avrebbe dovuto e potuto azionare le sue pretese creditorie solo nei confronti di ST e poi di
ST in Concordato, lasciando indenni e da ogni ipotesi di responsabilità concorrente. CP_2 CP_4
Il Fondo “Salva Opere” è stato costituito per il “salvataggio” delle piccole imprese creditrici di grandi imprese nazionali di costruzioni (ST nel nostro caso) che avrebbero portato al fallimento centinaia di imprese loro subappaltatrici.
Le HE che hanno operato come factor dovevano gestire le attività amministrative e le domande di accesso al Fondo nell'interesse loro e dei subappaltatori, avendo diritto a vedersi liquidare il 70% delle ragioni di credito che i subappaltatori vantavano nei confronti della grande impresa (€
1.205.073,67 su circa € 1.700.000, nel nostro caso) così da “salvarsi” dal fallimento. CP
ha errato nella gestione della procedura e sta arrecando pregiudizio alla subappaltatrice che CP_2 doveva “salvarsi” grazie al Fondo e grazie alla Legge che è stata all'uopo introdotta. CP
ha agito e percepito - o sostanzialmente percepito - somme superiori a quelle ad essa spettanti, nonostante la stessa dichiari di aver percepito - o sostanzialmente percepito - solo € 422.544,90, ignorando tutti gli SFP che pur detiene, INTEGRALMENTE Controparte_16
SODDISFATTA, e deve retroagirne una sostanziale parte a pari ad € 365.677,00 (v. differenza tra CP_2
€ 1.205.073,67 - € 839.396,67 suo effettivo credito).
13. Con ordinanza del 16.01.2024, è stata riunita la procedura n. r.g. 1544/2023 CC relativa all'Appello CP proposto da e nei confronti di per coltivare le pretese restitutorie verso la Banca di cui CP_2 CP_4 si è detto al punto che precede.
14. Le cause riunite sono state trattenute in decisione all'esito dell'udienza del 24.03.2025, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti e delle loro note conclusive.
15. Gli Appelli riuniti non possono essere accolti.
15 A. Alla luce della documentazione complessivamente prodotta, nella presente vertenza viene in rilievo la fattispecie del factoring pro-solvendo che consiste nella cessione di crediti dei quali è prevista l'anticipazione finanziaria e la gestione amministrativa ad opera del factor;
può essere contemplata o meno la notifica della cessione al debitore ceduto, anche se una peculiare modalità operativa del rapporto è proprio quella che non prevede tale adempimento;
il rischio del mancato pagamento da parte del debitore rimane in capo al cedente.
Nella sostanza, l'azienda creditrice riceve un'anticipazione finanziaria del corrispettivo dei crediti prima della loro scadenza, beneficia dell'esternalizzazione della loro gestione e della terziarizzazione dell'emissione dei mezzi di pagamento.
Il factor valuta preventivamente il c.d. merito creditizio del debitore offerto in cessione;
anticipa il corrispettivo del valore nominale dei crediti (in tutto o in parte); provvede al costante monitoraggio dei rischi;
si occupa dell'incasso dei pagamenti e - in caso di ritardo - delle iniziative di sollecito.
Dunque, in ipotesi di factoring pro-solvendo con anticipazioni da parte del factor, il contratto - quantunque concluso da società di factoring - degrada a comune operazione di finanziamento contro cessione pro-solvendo dei crediti, simile al c.d. sconto bancario di cui all'art. 1858 c.c. (v. Cass. n.
27648/2020).
Tuttavia, il factoring implica ulteriori “servizi accessori” rispetto al mero sconto bancario, perché il factor - come già precisato - gestisce i crediti ceduti dal punto di vista “amministrativo”, valuta i rapporti post-fattura con il debitore, realizza un'analisi intensiva dal lato del creditore.
Occorre specificare che il regime del factoring pro-solvendo non esonera il creditore cedente dal verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore ceduto;
peraltro, siffatto controllo non dovrebbe limitarsi solo all'andamento dei pagamenti del ceduto nei riguardi del factor, in quanto può anche capitare che - a fronte di ritardi contenuti verso il factor - il debitore si trovi lo stesso in una situazione di grave sofferenza finanziaria desumibile - ad esempio - dai bilanci e conti economici societari, da pignoramenti e protesti subiti.
L'attenzione del cedente dovrebbe essere direttamente proporzionata all'entità degli “affari” che vedono coinvolto il debitore ceduto;
tanto più elevato è il valore complessivo dei crediti, tanto maggiore dovrebbe essere la cautela nel monitorare la situazione economico-finanziaria del debitore.
In altre parole, l'esistenza del factoring con la non mette al riparo il creditore dal rischio di CP_1 insoluto rispetto ai crediti oggetto di cessione/anticipazione. CP B. Nel caso che ci interessa, [sub-appaltatrice] ha ceduto ad [factor] - a fronte di CP_2 finanziamenti ricevuti dalla - i suoi crediti nei confronti di ST [appaltatrice di e sub- CP_1 Pt_1 appaltante di ], derivati dall'esecuzione del contratto di servizi per la frantumazione di inerti, CP_2
16 occorrenti per la produzione di calcestruzzo necessario alla realizzazione della Diga di CP_2 in [v. committente ]. Pt_1 Pt_1 Parte_1
Il rapporto di sub-appalto dalla cui esecuzione sono sorti i crediti oggetto di cessione [onerosa] in favore della era - al tempo della stipula della cessione - già in corso da oltre sei mesi, essendo CP_1 venuto in essere nel settembre 2016. CP Sempre anteriormente all'intervento di , già aveva concordato con ST la concessione di CP_2
“una facilitazione dei tempi originari di pagamento delle fatture, per un periodo, da concordati tra le CP parti, fino a 180 giorni oltre il termine di scadenza originaria del pagamento” (doc. 5 fascicolo ), per un totale di ben 270 giorni di dilazione. CP Va precisato - sin d'ora - che in causa non sono emersi elementi concreti sufficienti per imputata ad una responsabilità per non avere “rilevato l'appropriazione (da parte di ST) dei pagamenti ricevuti CP dall'Ente cliente ”; difatti, tra ed ST non è esistito un rapporto diretto, ponendosi ST Pt_1
- nei confronti della - unicamente quale debitrice ceduta;
tale aspetto è stato dedotto ed allegato CP_1
CP da sin dalle prime difese innanzi al Tribunale e controparte, pur onerata della prova della propria eccezione, non è stata in grado di dimostrare nulla di significativo al riguardo.
Per tale motivo, la non era nella condizione (come lo sarebbe stata - invece - una con cui CP_1 CP_1
ST, in qualità di cliente, avesse intrattenuto un rapporto di c.d. castelletto bancario o di cessione dei crediti vantati dalla stessa ST verso terzi) di verificare i c.d. flussi di cassa attivi di ST e - quindi - di avere conoscenza di eventuali atti distrattivi commessi da quest'ultima. CP Non sussistendo alcun “rapporto di finanziamento diretto” tra ed ST, neppure può essere predicata la nullità per simulazione del contratto di factoring tra la Banca e , in difetto del CP_2 preteso contratto dissimulato (di finanziamento ad ST) che è stato “subodorato” ma non comprovato da . CP_2
CP C. A ben vedere, , in qualità di cessionaria di dei crediti di quest'ultima verso ST (per CP_2 avere concesso le anticipazioni a ), una volta aperto il Concordato Preventivo di detta “grande CP_2 impresa”, ha attestato che i c.d. crediti (v. fatture di cui ad un allegato “partitario debitore”) CP_2 ammontavano a complessive € 1.571.970,33, di cui € 1.551.615,84 per capitale, € 18.745,56 di interessi convenzionali, € 1.608,93 per interessi ex D.Lgs. n. 231/2002; per € 279.799,58 il credito era assistito CP da privilegio a titolo Iva di rivalsa;
il residuo spettava in chirografario (v. attestazione del
04.12.2019 doc. 1 I ). CP_15
CP In realtà, nel Concordato ST, ad è stata riconosciuta una “posizione creditoria” più elevata, come emerge da apposita comunicazione del Ministero Infrastrutture che di Controparte_6 seguito si riporta.
17
18 CP A conferma di ciò, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ammesso al Fondo “Salva
Opere” (operativo dal 2019) per il 70% dell'importo certificato in relazione all'istanza pervenuta, ossia per € 1.205.073,68 (che è proprio il 70% di € 1.721.533,83).
L'importo erogabile in sede di primo riparto, pari al 35% dell'importo ammesso al Fondo (ossia €
1.205.073,68), è stato indicato dal in € 422.544,90. CP_5
CP Il medesimo Ministero ha poi disposto (il 19.02.2021) la restituzione di tale importo ad opera di esprimendosi nei seguenti termini:
“considerato che in data 07 dicembre 2020, in attuazione al primo Piano di Riparto di cui al decreto in oggetto, è stata erogata alla società la somma complessiva di € 422.544,90, Controparte_1 giusto Decreto Direttoriale prot. n. 16544, si chiede la restituzione della stessa, entro e non oltre 15 gg. alla ricezione della presente”.
D. A questo punto, giova considerare - nel dettaglio - che la Proposta Concordataria di ST aveva previsto la soddisfazione dei crediti chirografari con un'unica modalità, ovvero mediante l'attribuzione di azioni e strumenti finanziari partecipativi (SFP) a favore dei creditori;
in altri termini, la Cont CP conversione dei crediti in azioni e non è stata una scelta di , ma l'effetto dell'Omologa del
Concordato Preventivo di ST. CP Cont Dunque, ha ottenuto - in una prima fase dalla procedura concordataria ST - gli che essendo quotati avevano - all'epoca - un importante “valore” di € 654.182,85 (v. 38% di € 1.721.533,83).
Ad ogni modo, la tenendo presente la surroga ex lege spettante allo Stato a seguito dei riparti CP_1 dal Fondo “Salva Opere”, nel dare corso agli incombenti richiesti per l'attribuzione in proprio favore Cont di azioni e , li ha - poi - collocati in un “fondo segregato” in attesa del perfezionamento della surroga in favore del . CP_5
CP Su punto, si riporta la seguente nota esplicativa inviata da a circa la “sorte” dei crediti CP_2 oggetto di cessione, a causa della procedura concorsuale che ha visto coinvolta la debitrice ceduta
ST.
19 20 CP E. A detta di , avrebbe “incamerato” dalla cessione prima € 654.182,85 in azioni e SPF di CP_2
ST e poi le sarebbero spettate € 1.205.073,67, somma che - però - avrebbe “perso” esercitando malamente il “mandato” rispetto al Fondo “Salva Opere”, poiché la Banca avrebbe dovuto incassare nell'interesse e per conto di - nella sua interezza - la somma di € 1.205.073,67, trattenendola CP_2 in compensazione fino a concorso delle sue ragioni di credito, con bonifico a della maggiore CP_2 cifra non dovuta di € 365.677,00. CP Secondo , dato che ha agito in via monitoria per € 839.396,67, la differenza tra € CP_2
1.205.073,67 “a carico” del Fondo “Salva Opere” ed € 839.396,67 “a carico” di corrisponde ad CP_2
€ 365.677,00, importo che la medesima si duole di non avere ancora ricevuto, essendo stato CP_2
“tradito” lo spirito della Legge speciale introdotta per “salvare” le piccole imprese in sub-appalto
(come ), creditrici di grandi imprese di costruzioni in crisi (come ST) e non certo per CP_2
CP
“assistere” le HE (come ).
F. In realtà, la domanda di ripetizione della somma di € 365.677,00 formulata nell'Appello riunito di
è inammissibile, in quanto avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni CP_2 di . CP_17
Difatti:
• le conclusioni di nella citazione in opposizione di sono state: CP_2 CP_17
“In via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale e la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata, accertare e dichiarare che ogni obbligazione di cui alla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo opposto debba essere attribuita ed imputata ad in concordato”; CP_8
• quelle rassegnate all'ultima udienza cartolare del 22.12.2022 sono state:
“In via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale e la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata, accertare e dichiarare che ogni obbligazione di cui alla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo opposto debba essere attribuita ed imputata ad in concordato;
CP_8
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione e l'adempimento del debitore;
=accertare e dichiarare l'obbligo derivante dalla legge a vedere la soddisfarsi per effetto CP_1 del sopravvenuto intervento del Solvens Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Fondo Salva
Opere e della procedura del Concordato ST;
21 =accertare l'avvenuta estinzione dell'esposizione per fatto del terzo Ministero delle Infrastrutture
Fondo Salva Opere e della procedura del Concordato ST ex art. 1180 cod.civ con liberazione del debitore;
=accertare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione del debitore per adempimento da parte del
Salva Opere;
Controparte_18
=accertare l'avvenuto adempimento essendosi avvalso il debitore per l'esecuzione della prestazione della mandataria la quale deve procedere alla compensazione tra le sue ragioni di credito e CP_1 quanto attribuitole dal Ministero Infrastrutture Fondo Salva Opere e dalla procedura del Concordato
ST;
= accertare e dichiarare che il debitore non è responsabile dell'inadempimento che si è configurato per esclusivo fatto, colpa e negligenza della creditrice cosi da determinare CP_1
l'impossibilità liberatoria di cui all'art. 1218 cod.civ;
=accertare, in ogni caso, l'adempimento di ogni obbligazione da parte di che, con le sue CP_1 condotte, ha assunto la veste di condebitore solidale tenuto alla compensazione interna tra le sue ragioni di credito e quanto assegnatole dal Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e la procedura del Concordato ST;
=accertare e dichiarare in ogni caso ai sensi dell'art. 1267 2° co. cod.civ., che la condotta del creditore è stata unica esclusiva causa condizionante l'adempimento con liberazione del debitore;
=accertare e dichiarare, in ogni caso, che in pendenza del rapporto che deriva dalla cessione tra
Ministero delle Infrastrutture Fondo Salva Opere e è inesigibile il credito originario per cui CP_1
è causa;
=accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della opponente di vedersi corrispondere la somma €
365.677,00 pari alla differenza tra € 1.205.073,67, liquidato e riconosciuto dal Ministero delle
Infrastrutture Fondo Salva Opere e le minori ragioni di credito di pari ad € 839.396,67; CP_1
=accertare e dichiarare in ogni caso che, trattandosi di peculiare imputazione di crediti nei confronti dello Stato in deroga all'art. 1198 cod.civ., l'estinzione della obbligazione originaria opera alla data della cessione e non della riscossione;
In via residuale accertare e dichiarare che si è indebitamente arricchita per la duplicazione CP_1 dei titoli di pagamento ordinando la compensazione di tali ragioni di credito con le esposizioni di corrispondendole la differenza spettante alla seconda;
CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano i mezzi istruttori non ammessi nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 cpc e prova per testi sulle seguenti circostanze: …”;
• nella comparsa conclusionale del 20.02.2023, a pagina 24, si legge:
22 “In data 21.02.2022 la ha formalizzato a (all.) quanto già questa difesa le aveva CP_1 CP_2 settimane prima opposto, preannunciando l'avvio dell'azione davanti al Giudice Ordinario, rappresentando nel documento che: “….il pur riconoscendo contabilmente essere sorto in CP_5 favore della scrivente un credito nella misura prevista dalla normativa istitutiva (ndr € 1.205.073,67) , ha arbitrariamente, stornato il pagamento già eseguito ………..” . Se vi è stato arbitrio la Banca risulterà vittoriosa davanti l'AGO, se non c'è stato arbitrio non potrà chiedere nulla a CP_2 né vedersi rimborsare l'importo di € 365.677,00 che nel frattempo, auspichiamo, sarà stata chiamata a corrispondere”;
• ha fatto seguito la formulazione (tardiva) di cui al II Grado.
G. A proposito del rapporto intercorrente fra l'art. 1198 c.c. [v. cessione di un credito in luogo CP dell'adempimento, ossia con funzione solutoria, alla luce del fatto che - in cambio del finanziamento assicurato a - ha ottenuto la cessione dei crediti di quest'ultima verso ST] e CP_2
l'art. 1267 c.c. [v. garanzia della solvenza del debitore ceduto], rapporto sul quale si sono soffermate in particolare modo e occorre precisare che la cessione ex art. 1198 c.c. non estingue il CP_2 CP_4
CP credito originario [quello legato al finanziamento del factor a ], bensì “affianca” ad esso CP_2 quello ceduto [di verso ST], mentre dal rinvio espresso all'art. 1267 comma 2 c.c. si CP_2 desume che il cedente [ ] è liberato in caso di realizzazione del credito ceduto ovvero quando vi CP_2 sia stato un comportamento negligente del cessionario ai fini del conseguimento del credito;
il credito originario resta inesigibile finché il cessionario non abbia inutilmente escusso il debitore ceduto, mentre si estingue in caso di realizzazione del credito ceduto;
perciò, non basta la cessione del credito in luogo dell'adempimento per la liberazione del cedente, ma occorre l'effettivo conseguimento del credito ceduto in capo al cessionario.
L'inesigibilità del credito originario permane per tutto il tempo in cui è possibile la fruttuosa escussione del debitore ceduto ed il cessionario è tenuto ad escutere dapprima il debitore ceduto;
solo in caso di
“definitiva” insolvenza di quest'ultimo, potrà rivolgersi al cedente (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza
29.03.2005 n° 6558).
D'altro canto, il menzionato comma 2 dell'art. 1267 c.c. non impone affatto al creditore cessionario di azionare in via giudiziaria od esecutiva il credito oggetto di cessione, essendo all'uopo sufficiente qualunque iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, volta a consentire la realizzazione del credito ovvero a mantenerne la possibilità di attuazione. CP H. Nella fattispecie concreta, vede tutt'ora “congelato” il suo diritto verso la cedente (e la CP_2 sua garante , poiché - per sua stessa ammissione - non sarebbe ancora “definitiva” l'impossibilità CP_4 di trovare soddisfazione grazie all'intervento del Fondo “Salva Opere”, tant'è che proprio la Banca ha
23 spontaneamente “decurtato” [dall'importo di cui all'originario Decreto Ingiuntivo] a la somma CP_2 di € 422.544,90 che - allo stato - dovrebbe avere già restituito al . CP_5
Giova rilevare altresì che, per l'esatta determinazione delle pretese da poter avanzare nei confronti di CP
(e della sua garante , avrebbe dovuto anche documentare dati aggiornati e precisi circa CP_2 CP_4
Cont il valore di azioni e ottenuti a fronte della cessione dei crediti di verso ST in CP_2
Concordato preventivo. CP Del pari, risulta priva di attualità la rivalsa del che ha addotto quale ragione fondante il CP_5 diritto di essere pagata da . CP_2
16. Non resta che confermare la Sentenza impugnata.
17. Per completezza, si precisa che le istanze istruttorie avanzate da e da non possono CP_2 CP_4 accolte perché irrilevanti, non essendo strettamente attinenti alle questioni da cui è dipesa la definizione della controversia, e perché superflue, in quanto relative a circostanze già sufficientemente provate da altre evidenze.
18. La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese del presente gravame.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA gli Appelli riuniti e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. COMPENSA fra le parti le spese del gravame.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera delle parti appellanti nei due procedimenti riuniti, in quanto soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli riuniti, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 14.07.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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