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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6667/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del CE dott. Antonio Buccaro, in funzione di CE di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6667 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 18 gennaio 2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, dall'avv. Silvio Parte_1 C.F._1
Campanelli, elettivamente domiciliato in Cerignola alla via Trento, 31, presso lo studio del difensore;
Appellante
CONTRO
P. I.V.A. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir , in qualità di socie dello Studio Legalade STA a.r.l., ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Avv. Maria Chiara Antonacci in Via Volturno 21,
71016 San Severo (Foggia)
Appellato
, c/c il domicilio eletto di UCI Scarl CP_2
Appellato contumace nonché
Controparte_3
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 308/2020 emessa dal CE di Pace di Cerignola in data 21/05/2020.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio l'UCI, nonché Parte_1 CP_3
e , chiedendo la riforma della sentenza n. 308/2020 emessa da GdP di
[...] CP_2 Cerignola a definizione del giudizio rubricato al n. 1064/18 con la quale quest'ultimo aveva rigettato la domanda risarcitoria azionata da perché ritenuta non provata. Pt_1
Giova premettere, ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è causa, che con atto di citazione ritualmente notificato in via telematica in data 5.4.18, ha convenuto in giudizio Parte_1 l'UCI, e ed, per ivi sentir condannare l'UCI, previo accertamento di CP_2 Controparte_3 responsabilità a carico di al risarcimento dei danni materiali, asseritamente riportati in CP_3 conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi in data 4.7.17, alle ore 17.50 circa, nel Comune di
Cerignola, in Via Napoli, in prossimità del cavalcavia che attraversa la SS 16.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- nelle predette circostanze di tempo e di luogo, egli percorreva, alla guida del veicolo VW OL, tg.CV604KC, Via Napoli con direzione Cerignola, allorquando era stato urtato lungo la fiancata sinistra dal veicolo straniero, modello EL CO, tg.BC06WBY, di proprietà del convenuto, CP_2
ma condotto nell'occasione da il quale, proveniente dal senso opposto,
[...] Controparte_3 invadeva la propria corsia di marcia;
- a seguito dell'urto subito, la VW OL aveva urtato il guardrail delimitante il margine destro della carreggiata, riportando danni anche alla fiancata destra;
- i danni subiti erano stati quantificati in complessivi €.3.894,93;
- la responsabilità per l'occorso sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta di guida del
CP_3 ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto Pt_1 nell3e circostanze di tempo, luogo e modo descritte. Dichiarare avvenuto il sinistro in capo al , CP_3 conducente del veicolo EL CO di proprietà di e condannare l'UCI al risarcimento in CP_2 favore dell'attore di tutti i danni da questi subiti nel sinistro o alla somma maggior eo minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla data del sinistro, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Il giudizio è stato rubricato al n. 1064/2018 ed è stato assegnato alla cognizione del GdP di Cerignola.
Alla prima udienza di comparizione del 12.09.2018, si è costituita l'UCI contestando la domanda attorea perché ritenuta infondata nell' an e nel quantum e sostenendo, in particolare, l'inverosimiglianza del fatto storico e la dinamica del sinistro dedotta in citazione.
UCI ha concluso chiedendo l'integrale rigetto dell'azionata domanda.
Non si sono costituiti e , pertanto il CE ne ha dichiarato la contumacia. CP_3 CP_2
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 21.11.2018 è stato US il teste , e Testimone_1 all'attore è stato deferito interrogatorio formale. Pt_1
Espletate le prove orali, Il GdP si è riservato e, a scioglimento della riserva assunta, ha ammesso C.t.u. tecnico ricostruttiva nominando, all'uopo, consulente tecnico il Geom. . Persona_1
Esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, con sentenza depositata in data 21/05/2020 il GdP ha rigettato la domanda attorea ritenuta non provata: “Quanto al merito, dall'istruttoria espletata infatti, non sono emersi elementi decisivi a suffragio della ricostruzione della dinamica del sinistro stradale oggetto del giudizio de quo, così come fornita da parte attrice… Tale ricostruzione della dinamica del pagina 2 di 9 sinistro non ha trovato adeguato supporto probatorio attraverso l'istruttoria espletata…la ricostruzione dei fatti che si ricava dalle prove offerte e acquisite, contrasta con la narrazione dell'atto introduttivo del giudizio”.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame ritenendola erronea e chiedendone la riforma Pt_1 così concludendo: “accogliere in toto la domanda formulata nel presente atto e per gli effetti accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. per il sinistro per cui è causa e per gli Controparte_3 effetti – condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno secondo il proprio titolo a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a causa ed a seguito del sinistro de quo nella misura di € 3.894,93 I.E., o in quell'altra misura maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
In data 24.06.2021 si è costituita UCI eccependo l'inammissibilità del gravame interposto e, nel merito, l'infondatezza dell'interposto gravame, chiedendo: “ In via preliminare, o dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per i motivi esposti nella presente comparsa;
o Dichiararsi in ogni caso la nullità ed inammissibilità della presente impugnazione per violazione del divieto ex art 345 cpc nonché la nullità ed inammissibilità di tutte le nuove e diverse domande ed eccezioni introdotte in questo processo nei confronti di UCI in quanto modificate e/ o diverse rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione di primo grado;
nel merito, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello avverso la sentenza n. 308/2020 pubblicata il 21 05 2020, non notificata, del
CE di Pace di Cerignola, dott.ssa LUCIa Fusaro, in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure degli appellanti, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato UCI, ivi comprese le eccezioni che si ripropongono e si trascrivono integralmente qui di seguito, nessuna esclusa, da non intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c”
Con provvedimento del 27.9.2021 il precedente CE, ritenuta la nullità della notifica nei confronti del ne ha ordinato la rinnovazione. CP_3
Ritualmente avvenuta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di e Controparte_3 di , gli stessi non si sono costituiti. CP_2
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio la causa è pervenuta allo scrivente magistrato, in virtù del decreto emesso in data 25.9.2024; precisate le conclusioni è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
⁕⁕⁕⁕⁕
1.In rito deve essere dichiarata la contumacia di e di . Controparte_3 CP_2
1.1 Preliminarmente deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata UCI.
A tal riguardo, si rileva che, in osservanza dell'art. 342 comma 1, l'odierno appellante ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal CE di prime cure, le circostanze da cui è derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado. pagina 3 di 9 Occorre precisare, in particolare, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo CE , pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 05.02.2015 n.2143; Cass.,
05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il CE di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo CE e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che l'appello proposto da consta di una parte censoria, diretta ad individuare i punti Parte_1 impugnati della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal CE di primo grado a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da UCI è da ritenersi priva di fondamento.
Ancora, si osserva che l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c. va dichiarata assorbita, non essendo stata pronunciata l'inammissibilità dell'appello nel corso dell'udienza cd. filtro.
2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal CE di prime cure, sulla scorta del Pt_1 seguente motivo di appello:
- errata valutazione del materiale probatorio.
Con l'unico motivo di appello proposto, ha, dunque, contestato globalmente la pronuncia Pt_1 resa dal GdP, ritenuta erronea in fatto ed in diritto, la valutazione delle risultanze istruttorie operata e l'iter motivazionale che ha determinato il CE alla sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante ha lamentato la non adeguata valutazione operata dal CE di prime cure delle dichiarazioni del teste . Testimone_1
In merito alla testimonianza del , parte appellante ha sostenuto che le dichiarazioni rese non Tes_1 siano state né generiche, né lacunose, in quanto contenenti i riferimenti temporali e fattuali.
Dal canto suo, la difesa dell'UCI ha rilevato la correttezza della statuizione resa dal CE di prime cure e ha contestato il motivo di gravame interposto, ritenuto privo di fondamento, chiedendo la conferma della gravata sentenza alla luce delle evidenze istruttorie del giudizio di primo grado, congruamente valutate dal GdP.
3. Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, al fine di vagliare la fondatezza della domanda azionata da pare opportuno, in via preliminare, rilevare che il caso oggetto del Parte_1 presente giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento pagina 4 di 9 del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno (ex multis,
Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018, n.2840); ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente – danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità (ex multis, Tribunale Cuneo, 22/09/2020 n. 519).
Ricostruita la cornice di sistema entro cui collocare la vicenda oggetto di causa deve rilevarsi che la domanda attorea non può essere accolta poiché dalle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio non si rinvengono elementi univoci che inducono a ritenere dimostrata sia la storicità dell'evento, per come dedotto, sia il rapporto causa-effetto con i danni materiali subiti dall'autovettura del in Pt_1 conseguenza dello stesso.
Orbene, ritiene il CE di appello che le censure mosse alla gravata sentenza non siano fondate.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si ritiene che il GdP abbia ben valutato le prove raccolte nel giudizio di primo grado, e di tanto è prova la sentenza appellata che ha esposto in maniera puntuale l'iter logico seguito per giungere alla decisione tale da giustificare la stessa.
Il CE di prime cure ha fondato la propria motivazione valutando la dinamica dedotta in citazione dall'attore, attuale appellante, le prove assunte nel giudizio e, in particolare, la deposizione resa dall'unico teste US . Testimone_1
Invero, in punto di an debeatur, la dinamica del sinistro dedotta in citazione, generica e non circostanziata, ed i dati documentali e testimoniali acquisiti al processo non hanno consentito di confermare l'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione e dunque di porre in capo al conducente il veicolo estero la responsabilità per il verificarsi del sinistro.
UCI, prima convenuta e nel presente giudizio appellata, ha contestato integralmente la narrativa storica del sinistro denunciato dall'attore, nonché le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati;
di talchè parte attrice avrebbe dovuto fornire precise e puntuali allegazioni a sostegno della propria domanda.
Infatti, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposti in citazione, sull'attore, attuale appellante, incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà di proprietà di condotto nell'occasione da CP_2 CP_3
Deve rilevarsi, infatti, che sussistono una serie di incongruenze nella ricostruzione del sinistro e dei fatti ad esso immediatamente precedenti e successivi che inducono a ritenere non provate le modalità verificative dello stesso così come dedotte in citazione.
Tali aspetti possono essere trattati congiuntamente, poiché connessi all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
pagina 5 di 9 Va rilevato che, a supporto delle proprie allegazioni, al fine di fornire la prova della veridicità del sinistro, così come prospettato, ha inteso avvalersi della prova testimoniale a mezzo del teste Pt_1
, nonché del modulo di constatazione amichevole a firma del conducente Testimone_1 dell'autovettura antagonista, CP_3
Come noto, la prova di un fatto quale un sinistro stradale può essere fornita anche attraverso un solo testimone, tuttavia, è indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, le forze dell'ordine e rispetto al quale non risultano delle riproduzioni fotografiche dei luoghi di causa e dei veicoli coinvolti.
Ebbene, deve rilevarsi che la presenza del teste non è stata dedotta né nel modulo C.A.I. Tes_1 asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti e di cui si dirà in seguito, nel quale non si fa neppure genericamente riferimento alla presenza di testimoni, né tantomeno nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, ove sarebbe stato interesse dell'attore dichiarare la specifica presenza del teste ai fini della conferma della dinamica sinistrosa descritta.
Ebbene, appare difficile comprendere come sia possibile che, pur conscio della presenza di un testimone e ben consapevole del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a suo favore nel momento di invio della lettera di messa in mora all'UCI, si sia determinato a non notiziare Pt_1 immediatamente l'UCI, della presenza sui luoghi del sinistro del , indicandone sin da subito il Tes_1 nome posto che, come dichiarato in sede di escussione dello stesso, egli si fosse trattenuto nel luogo teatro del sinistro e avesse immediatamente fornito al le proprie generalità e il proprio Pt_1 recapito telefonico.
Venendo all'esame delle dichiarazioni rese dal teste, si rileva che lo stesso ha, sostanzialmente, confermato, come pure rilevato dal GdP in sentenza, la dinamica del sinistro dedotta in citazione:
“Ricordo che la EL CO nel percorrere il cavalcavia che porta sulla SS16, invadeva la corsia opposta e urtava la KS OL che ricordo essere di colore blu scuro.” “Ricordo che la EL CO urtava, con la propria fiancata sinistra, la fiancata sinistra della OL. Successivamente all'urto la VW OL andava a sbattere contro il guardrail posto sulla destra della carreggiata.”.
Il teste ha dichiarato di essersi fermato per verificare quanto accaduto, tuttavia v'è da rilevare, riguardo tale ultima circostanza che né la parte né il teste nulla hanno dedotto sui momenti immediatamente successivi al sinistro, e sulle operazioni compiute nell'immediatezza, prima tra tutte la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro e il soccorso alle persone che occupavano la OL le quali, per dichiarazione dello stesso teste “lamentavano dolori”. Dall'atto di citazione si legge che il sinistro sarebbe avvenuto, infatti, in prossimità di un cavalcavia;
dunque, in punto alquanto pericoloso del tratto stradale, che avrebbe dovuto indurre gli occupanti dei mezzi ad eseguire tali manovre in sicurezza, spostandosi in altro luogo o rallentando o arrestando la circolazione, tanto più che anche il teste ha dichiarato di aver arrestato nel frangente anche il proprio veicolo.
Le dichiarazioni del teste, dunque, pur essendo state senza dubbio coerenti con quanto dichiarato dall'attore in citazione ed in sede di interpello, risultano essere solo parzialmente attendibili se poste in relazione ad ulteriori significativi elementi che emergono dagli atti di causa.
Deve, infatti, rilevarsi che appare assai peculiare che, in un simile contesto, non siano state allertate le Forze dell'ordine nonostante il coinvolgimento di ben due veicoli, di cui uno straniero con conducente italiano, e con conseguenze lesive per tutti gli occupanti il veicolo attoreo, tra cui lo stesso attore
( e referti di PS in atti). Persona_2 Persona_3
Il fatto, dunque, che, al verificarsi del sinistro di cui è causa non è stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto, accertare eventuali violazioni al CdS e riversare le dichiarazioni delle pagina 6 di 9 parti in un verbale a fronte delle caratteristiche di viabilità del tratto stradale interessato che avrebbero richiesto l'intervento delle forze di polizia, se non altro per garantire la sicurezza delle operazioni di recupero del mezzo induce perplessità riguardo al fatto storico così come dedotto.
Infatti, seppure non obbligatoria, tale operazione avrebbe senza dubbio offerto un'allegazione sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria sottoposta al vaglio del CE .
Ciò premesso, avuto riguardo alla valenza probatoria del modulo CAI, giova ricordare che la portata confessoria e l'efficacia probatoria in giudizio di detto modello è disciplinata dall'art. 143 comma 2 del codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) il quale prevede che ove il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si debba presumere, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, tuttavia, che ogni valutazione in ordine alla portata confessoria del CAI debba ritenersi inevitabilmente preclusa laddove emerga dall'istruttoria giudiziale un'accertata “incompatibilità oggettiva” tra la dinamica in esso descritta e le conseguenze accertate nel corso del giudizio, non potendo essere sottratta al CE del merito la possibilità di accertare che le dichiarazioni rese nel modulo siano incompatibili con la dinamica del sinistro quale risultante dalle circostanze emerse in corso di causa (es. danni riportati dai veicoli coinvolti, entità delle lesioni dei soggetti a bordo degli stessi, stato dei luoghi al momento del sinistro, ecc) in merito, ex plurimis Cass. n. 8451/2019; n. 37752/2021; n. 16875/2022.
In conclusione, pertanto, il CE di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire al modulo CAI rapportandolo con altri elementi probatori, quali le testimonianze e le eventuali valutazioni tecniche formulate dai periti d'ufficio e di parte e discostandosi dalla confessione stragiudiziale ivi contenuta tutte le volte che risulti incompatibile con le risultanze probatorie emerse e formatesi nel corso del giudizio.
Ciò posto, la dinamica descritta nel modulo allegato agli atti di causa, piuttosto generica, appare non conforme a quella descritta in citazione. In esso manca, infatti, l'indicazione di punti d'urto dei veicoli coinvolti e del successivo impatto della OL sul guardrail e, infine, dei relativi danni indiretti.
Ed invero, anche le risultanze della perizia effettuata in corso di giudizio, lungi dal confermare il fatto storico così come prospettato dall'appellante, evidenziano l'assoluta incertezza sia in ordine all'asserito sinistro sia in ordine alla sua eventuale dinamica.
Infatti, deve rilevarsi che la prova della compatibilità della dinamica del sinistro descritta non emerge con ragionevole certezza neppure dai riscontri della C.T.U. a firma del geom. il quale ha da Per_1 subito messo in evidenza che i mezzi coinvolti nel sinistro non erano stati messi a disposizione nelle condizioni incidentate per le operazioni peritali e che le stesse sono state condotte sull'analisi della documentazione fotografica in atti dalla quale emergeva lo stato danneggiato del solo veicolo attoreo e non anche di quello antagonista.
Al riguardo, v'è da rilevare che le riproduzioni fotografiche fornite, presenti nel fascicolo di primo grado del sono risultate non datate e non databili e, pertanto, non probanti dell'effettiva Pt_1 condizione del veicolo a seguito dell'asserito sinistro.
Il C.T.U. ha concluso per un'ipotesi ricostruttiva “'Dall'esame dei soli danni del veicolo attoreo, è possibile (ma solo dal punto di vista geometrico) ipotizzare un contatto di tipo incidente tra la parte lateroanteriore sx dell'autovettura attorea ed un veicolo del tipo di quello antagonista proseguito poi in maniera strisciante lungo le due portiere;
tale urto avrebbe fatto sbandare il conducente del veicolo attoreo secondo una dinamica del tipo di quella narrata. In definitiva, se è possibile ritenere che il
pagina 7 di 9 veicolo attoreo abbia urtato contro il guard rail, non vi sono elementi oggettivi che confermino l'urto diretto tra i due veicoli”.
Il C.T.U., ha precisato, tuttavia, che “trattasi ovviamente solo di un'ipotesi che scaturisce da una corrispondenza puramente geometrica che però non è confortata da elementi oggettivi (natura, entità, ubicazione e soprattutto impronta di danno) relativi al veicolo antagonista”.
Ebbene tali conclusioni, fondate su un criterio meramente presuntivo e probabilistico, non forniscono elementi di ragionevole certezza in ordine esatta dinamica del sinistro, tanto più che in atti non sono presenti rilievi tecnico-descrittivi e riproduzioni fotografiche relative allo stato dei luoghi al momento del sinistro che riproducano lo stato di quiete dei veicoli post urto, eventuali tracce di frenata, stato dell'asfalto etc.
Peraltro, non sono presenti allegazioni fotografiche dei veicoli al momento del sinistro, il che risulta quantomeno peculiare in considerazione dell'odierna diffusione degli smartphone (sul punto Cass. n. 28924/2022)
Sulla base di tanto, dunque, sebbene nel caso che ci occupa il modulo Cai prodotto risulti sottoscritto da entrambi i conducenti, si ritiene discostarsi dalle dichiarazioni ivi contenute sulla base delle risultanze dell'istruttoria.
Si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta e di una concreta e globale rivalutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, non raggiunta la prova dell'an della verificazione del sinistro nelle modalità descritte in citazione, come correttamente e puntualmente rilevato dal GdP nell'impugnata sentenza, che, dunque, risulta immune alle censure mosse dall'appellante in considerazione della congruità della motivazione agli esiti del giudizio di prime cure.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza n. 308/2020 del GdP di Cerignola.
3. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza, unicamente per questo grado.
5.1 Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui al comma di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di CE d'appello, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di UCI, e Parte_1 CP_2 CP_3 e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 308/2020 del CE di Pace di Cerignola;
[...]
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell'UCI che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 8.4.2025
Il Presidente
pagina 8 di 9
Dott. Antonio Buccaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del CE dott. Antonio Buccaro, in funzione di CE di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6667 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 18 gennaio 2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, dall'avv. Silvio Parte_1 C.F._1
Campanelli, elettivamente domiciliato in Cerignola alla via Trento, 31, presso lo studio del difensore;
Appellante
CONTRO
P. I.V.A. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir , in qualità di socie dello Studio Legalade STA a.r.l., ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Avv. Maria Chiara Antonacci in Via Volturno 21,
71016 San Severo (Foggia)
Appellato
, c/c il domicilio eletto di UCI Scarl CP_2
Appellato contumace nonché
Controparte_3
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 308/2020 emessa dal CE di Pace di Cerignola in data 21/05/2020.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio l'UCI, nonché Parte_1 CP_3
e , chiedendo la riforma della sentenza n. 308/2020 emessa da GdP di
[...] CP_2 Cerignola a definizione del giudizio rubricato al n. 1064/18 con la quale quest'ultimo aveva rigettato la domanda risarcitoria azionata da perché ritenuta non provata. Pt_1
Giova premettere, ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è causa, che con atto di citazione ritualmente notificato in via telematica in data 5.4.18, ha convenuto in giudizio Parte_1 l'UCI, e ed, per ivi sentir condannare l'UCI, previo accertamento di CP_2 Controparte_3 responsabilità a carico di al risarcimento dei danni materiali, asseritamente riportati in CP_3 conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi in data 4.7.17, alle ore 17.50 circa, nel Comune di
Cerignola, in Via Napoli, in prossimità del cavalcavia che attraversa la SS 16.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- nelle predette circostanze di tempo e di luogo, egli percorreva, alla guida del veicolo VW OL, tg.CV604KC, Via Napoli con direzione Cerignola, allorquando era stato urtato lungo la fiancata sinistra dal veicolo straniero, modello EL CO, tg.BC06WBY, di proprietà del convenuto, CP_2
ma condotto nell'occasione da il quale, proveniente dal senso opposto,
[...] Controparte_3 invadeva la propria corsia di marcia;
- a seguito dell'urto subito, la VW OL aveva urtato il guardrail delimitante il margine destro della carreggiata, riportando danni anche alla fiancata destra;
- i danni subiti erano stati quantificati in complessivi €.3.894,93;
- la responsabilità per l'occorso sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta di guida del
CP_3 ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto Pt_1 nell3e circostanze di tempo, luogo e modo descritte. Dichiarare avvenuto il sinistro in capo al , CP_3 conducente del veicolo EL CO di proprietà di e condannare l'UCI al risarcimento in CP_2 favore dell'attore di tutti i danni da questi subiti nel sinistro o alla somma maggior eo minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla data del sinistro, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Il giudizio è stato rubricato al n. 1064/2018 ed è stato assegnato alla cognizione del GdP di Cerignola.
Alla prima udienza di comparizione del 12.09.2018, si è costituita l'UCI contestando la domanda attorea perché ritenuta infondata nell' an e nel quantum e sostenendo, in particolare, l'inverosimiglianza del fatto storico e la dinamica del sinistro dedotta in citazione.
UCI ha concluso chiedendo l'integrale rigetto dell'azionata domanda.
Non si sono costituiti e , pertanto il CE ne ha dichiarato la contumacia. CP_3 CP_2
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 21.11.2018 è stato US il teste , e Testimone_1 all'attore è stato deferito interrogatorio formale. Pt_1
Espletate le prove orali, Il GdP si è riservato e, a scioglimento della riserva assunta, ha ammesso C.t.u. tecnico ricostruttiva nominando, all'uopo, consulente tecnico il Geom. . Persona_1
Esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, con sentenza depositata in data 21/05/2020 il GdP ha rigettato la domanda attorea ritenuta non provata: “Quanto al merito, dall'istruttoria espletata infatti, non sono emersi elementi decisivi a suffragio della ricostruzione della dinamica del sinistro stradale oggetto del giudizio de quo, così come fornita da parte attrice… Tale ricostruzione della dinamica del pagina 2 di 9 sinistro non ha trovato adeguato supporto probatorio attraverso l'istruttoria espletata…la ricostruzione dei fatti che si ricava dalle prove offerte e acquisite, contrasta con la narrazione dell'atto introduttivo del giudizio”.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame ritenendola erronea e chiedendone la riforma Pt_1 così concludendo: “accogliere in toto la domanda formulata nel presente atto e per gli effetti accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. per il sinistro per cui è causa e per gli Controparte_3 effetti – condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno secondo il proprio titolo a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a causa ed a seguito del sinistro de quo nella misura di € 3.894,93 I.E., o in quell'altra misura maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
In data 24.06.2021 si è costituita UCI eccependo l'inammissibilità del gravame interposto e, nel merito, l'infondatezza dell'interposto gravame, chiedendo: “ In via preliminare, o dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per i motivi esposti nella presente comparsa;
o Dichiararsi in ogni caso la nullità ed inammissibilità della presente impugnazione per violazione del divieto ex art 345 cpc nonché la nullità ed inammissibilità di tutte le nuove e diverse domande ed eccezioni introdotte in questo processo nei confronti di UCI in quanto modificate e/ o diverse rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione di primo grado;
nel merito, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello avverso la sentenza n. 308/2020 pubblicata il 21 05 2020, non notificata, del
CE di Pace di Cerignola, dott.ssa LUCIa Fusaro, in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure degli appellanti, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato UCI, ivi comprese le eccezioni che si ripropongono e si trascrivono integralmente qui di seguito, nessuna esclusa, da non intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c”
Con provvedimento del 27.9.2021 il precedente CE, ritenuta la nullità della notifica nei confronti del ne ha ordinato la rinnovazione. CP_3
Ritualmente avvenuta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di e Controparte_3 di , gli stessi non si sono costituiti. CP_2
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio la causa è pervenuta allo scrivente magistrato, in virtù del decreto emesso in data 25.9.2024; precisate le conclusioni è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
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1.In rito deve essere dichiarata la contumacia di e di . Controparte_3 CP_2
1.1 Preliminarmente deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata UCI.
A tal riguardo, si rileva che, in osservanza dell'art. 342 comma 1, l'odierno appellante ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal CE di prime cure, le circostanze da cui è derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado. pagina 3 di 9 Occorre precisare, in particolare, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo CE , pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 05.02.2015 n.2143; Cass.,
05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il CE di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo CE e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che l'appello proposto da consta di una parte censoria, diretta ad individuare i punti Parte_1 impugnati della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal CE di primo grado a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da UCI è da ritenersi priva di fondamento.
Ancora, si osserva che l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c. va dichiarata assorbita, non essendo stata pronunciata l'inammissibilità dell'appello nel corso dell'udienza cd. filtro.
2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal CE di prime cure, sulla scorta del Pt_1 seguente motivo di appello:
- errata valutazione del materiale probatorio.
Con l'unico motivo di appello proposto, ha, dunque, contestato globalmente la pronuncia Pt_1 resa dal GdP, ritenuta erronea in fatto ed in diritto, la valutazione delle risultanze istruttorie operata e l'iter motivazionale che ha determinato il CE alla sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante ha lamentato la non adeguata valutazione operata dal CE di prime cure delle dichiarazioni del teste . Testimone_1
In merito alla testimonianza del , parte appellante ha sostenuto che le dichiarazioni rese non Tes_1 siano state né generiche, né lacunose, in quanto contenenti i riferimenti temporali e fattuali.
Dal canto suo, la difesa dell'UCI ha rilevato la correttezza della statuizione resa dal CE di prime cure e ha contestato il motivo di gravame interposto, ritenuto privo di fondamento, chiedendo la conferma della gravata sentenza alla luce delle evidenze istruttorie del giudizio di primo grado, congruamente valutate dal GdP.
3. Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, al fine di vagliare la fondatezza della domanda azionata da pare opportuno, in via preliminare, rilevare che il caso oggetto del Parte_1 presente giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento pagina 4 di 9 del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno (ex multis,
Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018, n.2840); ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente – danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità (ex multis, Tribunale Cuneo, 22/09/2020 n. 519).
Ricostruita la cornice di sistema entro cui collocare la vicenda oggetto di causa deve rilevarsi che la domanda attorea non può essere accolta poiché dalle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio non si rinvengono elementi univoci che inducono a ritenere dimostrata sia la storicità dell'evento, per come dedotto, sia il rapporto causa-effetto con i danni materiali subiti dall'autovettura del in Pt_1 conseguenza dello stesso.
Orbene, ritiene il CE di appello che le censure mosse alla gravata sentenza non siano fondate.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si ritiene che il GdP abbia ben valutato le prove raccolte nel giudizio di primo grado, e di tanto è prova la sentenza appellata che ha esposto in maniera puntuale l'iter logico seguito per giungere alla decisione tale da giustificare la stessa.
Il CE di prime cure ha fondato la propria motivazione valutando la dinamica dedotta in citazione dall'attore, attuale appellante, le prove assunte nel giudizio e, in particolare, la deposizione resa dall'unico teste US . Testimone_1
Invero, in punto di an debeatur, la dinamica del sinistro dedotta in citazione, generica e non circostanziata, ed i dati documentali e testimoniali acquisiti al processo non hanno consentito di confermare l'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione e dunque di porre in capo al conducente il veicolo estero la responsabilità per il verificarsi del sinistro.
UCI, prima convenuta e nel presente giudizio appellata, ha contestato integralmente la narrativa storica del sinistro denunciato dall'attore, nonché le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati;
di talchè parte attrice avrebbe dovuto fornire precise e puntuali allegazioni a sostegno della propria domanda.
Infatti, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposti in citazione, sull'attore, attuale appellante, incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà di proprietà di condotto nell'occasione da CP_2 CP_3
Deve rilevarsi, infatti, che sussistono una serie di incongruenze nella ricostruzione del sinistro e dei fatti ad esso immediatamente precedenti e successivi che inducono a ritenere non provate le modalità verificative dello stesso così come dedotte in citazione.
Tali aspetti possono essere trattati congiuntamente, poiché connessi all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
pagina 5 di 9 Va rilevato che, a supporto delle proprie allegazioni, al fine di fornire la prova della veridicità del sinistro, così come prospettato, ha inteso avvalersi della prova testimoniale a mezzo del teste Pt_1
, nonché del modulo di constatazione amichevole a firma del conducente Testimone_1 dell'autovettura antagonista, CP_3
Come noto, la prova di un fatto quale un sinistro stradale può essere fornita anche attraverso un solo testimone, tuttavia, è indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, le forze dell'ordine e rispetto al quale non risultano delle riproduzioni fotografiche dei luoghi di causa e dei veicoli coinvolti.
Ebbene, deve rilevarsi che la presenza del teste non è stata dedotta né nel modulo C.A.I. Tes_1 asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti e di cui si dirà in seguito, nel quale non si fa neppure genericamente riferimento alla presenza di testimoni, né tantomeno nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, ove sarebbe stato interesse dell'attore dichiarare la specifica presenza del teste ai fini della conferma della dinamica sinistrosa descritta.
Ebbene, appare difficile comprendere come sia possibile che, pur conscio della presenza di un testimone e ben consapevole del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a suo favore nel momento di invio della lettera di messa in mora all'UCI, si sia determinato a non notiziare Pt_1 immediatamente l'UCI, della presenza sui luoghi del sinistro del , indicandone sin da subito il Tes_1 nome posto che, come dichiarato in sede di escussione dello stesso, egli si fosse trattenuto nel luogo teatro del sinistro e avesse immediatamente fornito al le proprie generalità e il proprio Pt_1 recapito telefonico.
Venendo all'esame delle dichiarazioni rese dal teste, si rileva che lo stesso ha, sostanzialmente, confermato, come pure rilevato dal GdP in sentenza, la dinamica del sinistro dedotta in citazione:
“Ricordo che la EL CO nel percorrere il cavalcavia che porta sulla SS16, invadeva la corsia opposta e urtava la KS OL che ricordo essere di colore blu scuro.” “Ricordo che la EL CO urtava, con la propria fiancata sinistra, la fiancata sinistra della OL. Successivamente all'urto la VW OL andava a sbattere contro il guardrail posto sulla destra della carreggiata.”.
Il teste ha dichiarato di essersi fermato per verificare quanto accaduto, tuttavia v'è da rilevare, riguardo tale ultima circostanza che né la parte né il teste nulla hanno dedotto sui momenti immediatamente successivi al sinistro, e sulle operazioni compiute nell'immediatezza, prima tra tutte la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro e il soccorso alle persone che occupavano la OL le quali, per dichiarazione dello stesso teste “lamentavano dolori”. Dall'atto di citazione si legge che il sinistro sarebbe avvenuto, infatti, in prossimità di un cavalcavia;
dunque, in punto alquanto pericoloso del tratto stradale, che avrebbe dovuto indurre gli occupanti dei mezzi ad eseguire tali manovre in sicurezza, spostandosi in altro luogo o rallentando o arrestando la circolazione, tanto più che anche il teste ha dichiarato di aver arrestato nel frangente anche il proprio veicolo.
Le dichiarazioni del teste, dunque, pur essendo state senza dubbio coerenti con quanto dichiarato dall'attore in citazione ed in sede di interpello, risultano essere solo parzialmente attendibili se poste in relazione ad ulteriori significativi elementi che emergono dagli atti di causa.
Deve, infatti, rilevarsi che appare assai peculiare che, in un simile contesto, non siano state allertate le Forze dell'ordine nonostante il coinvolgimento di ben due veicoli, di cui uno straniero con conducente italiano, e con conseguenze lesive per tutti gli occupanti il veicolo attoreo, tra cui lo stesso attore
( e referti di PS in atti). Persona_2 Persona_3
Il fatto, dunque, che, al verificarsi del sinistro di cui è causa non è stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto, accertare eventuali violazioni al CdS e riversare le dichiarazioni delle pagina 6 di 9 parti in un verbale a fronte delle caratteristiche di viabilità del tratto stradale interessato che avrebbero richiesto l'intervento delle forze di polizia, se non altro per garantire la sicurezza delle operazioni di recupero del mezzo induce perplessità riguardo al fatto storico così come dedotto.
Infatti, seppure non obbligatoria, tale operazione avrebbe senza dubbio offerto un'allegazione sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria sottoposta al vaglio del CE .
Ciò premesso, avuto riguardo alla valenza probatoria del modulo CAI, giova ricordare che la portata confessoria e l'efficacia probatoria in giudizio di detto modello è disciplinata dall'art. 143 comma 2 del codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) il quale prevede che ove il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si debba presumere, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, tuttavia, che ogni valutazione in ordine alla portata confessoria del CAI debba ritenersi inevitabilmente preclusa laddove emerga dall'istruttoria giudiziale un'accertata “incompatibilità oggettiva” tra la dinamica in esso descritta e le conseguenze accertate nel corso del giudizio, non potendo essere sottratta al CE del merito la possibilità di accertare che le dichiarazioni rese nel modulo siano incompatibili con la dinamica del sinistro quale risultante dalle circostanze emerse in corso di causa (es. danni riportati dai veicoli coinvolti, entità delle lesioni dei soggetti a bordo degli stessi, stato dei luoghi al momento del sinistro, ecc) in merito, ex plurimis Cass. n. 8451/2019; n. 37752/2021; n. 16875/2022.
In conclusione, pertanto, il CE di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire al modulo CAI rapportandolo con altri elementi probatori, quali le testimonianze e le eventuali valutazioni tecniche formulate dai periti d'ufficio e di parte e discostandosi dalla confessione stragiudiziale ivi contenuta tutte le volte che risulti incompatibile con le risultanze probatorie emerse e formatesi nel corso del giudizio.
Ciò posto, la dinamica descritta nel modulo allegato agli atti di causa, piuttosto generica, appare non conforme a quella descritta in citazione. In esso manca, infatti, l'indicazione di punti d'urto dei veicoli coinvolti e del successivo impatto della OL sul guardrail e, infine, dei relativi danni indiretti.
Ed invero, anche le risultanze della perizia effettuata in corso di giudizio, lungi dal confermare il fatto storico così come prospettato dall'appellante, evidenziano l'assoluta incertezza sia in ordine all'asserito sinistro sia in ordine alla sua eventuale dinamica.
Infatti, deve rilevarsi che la prova della compatibilità della dinamica del sinistro descritta non emerge con ragionevole certezza neppure dai riscontri della C.T.U. a firma del geom. il quale ha da Per_1 subito messo in evidenza che i mezzi coinvolti nel sinistro non erano stati messi a disposizione nelle condizioni incidentate per le operazioni peritali e che le stesse sono state condotte sull'analisi della documentazione fotografica in atti dalla quale emergeva lo stato danneggiato del solo veicolo attoreo e non anche di quello antagonista.
Al riguardo, v'è da rilevare che le riproduzioni fotografiche fornite, presenti nel fascicolo di primo grado del sono risultate non datate e non databili e, pertanto, non probanti dell'effettiva Pt_1 condizione del veicolo a seguito dell'asserito sinistro.
Il C.T.U. ha concluso per un'ipotesi ricostruttiva “'Dall'esame dei soli danni del veicolo attoreo, è possibile (ma solo dal punto di vista geometrico) ipotizzare un contatto di tipo incidente tra la parte lateroanteriore sx dell'autovettura attorea ed un veicolo del tipo di quello antagonista proseguito poi in maniera strisciante lungo le due portiere;
tale urto avrebbe fatto sbandare il conducente del veicolo attoreo secondo una dinamica del tipo di quella narrata. In definitiva, se è possibile ritenere che il
pagina 7 di 9 veicolo attoreo abbia urtato contro il guard rail, non vi sono elementi oggettivi che confermino l'urto diretto tra i due veicoli”.
Il C.T.U., ha precisato, tuttavia, che “trattasi ovviamente solo di un'ipotesi che scaturisce da una corrispondenza puramente geometrica che però non è confortata da elementi oggettivi (natura, entità, ubicazione e soprattutto impronta di danno) relativi al veicolo antagonista”.
Ebbene tali conclusioni, fondate su un criterio meramente presuntivo e probabilistico, non forniscono elementi di ragionevole certezza in ordine esatta dinamica del sinistro, tanto più che in atti non sono presenti rilievi tecnico-descrittivi e riproduzioni fotografiche relative allo stato dei luoghi al momento del sinistro che riproducano lo stato di quiete dei veicoli post urto, eventuali tracce di frenata, stato dell'asfalto etc.
Peraltro, non sono presenti allegazioni fotografiche dei veicoli al momento del sinistro, il che risulta quantomeno peculiare in considerazione dell'odierna diffusione degli smartphone (sul punto Cass. n. 28924/2022)
Sulla base di tanto, dunque, sebbene nel caso che ci occupa il modulo Cai prodotto risulti sottoscritto da entrambi i conducenti, si ritiene discostarsi dalle dichiarazioni ivi contenute sulla base delle risultanze dell'istruttoria.
Si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta e di una concreta e globale rivalutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, non raggiunta la prova dell'an della verificazione del sinistro nelle modalità descritte in citazione, come correttamente e puntualmente rilevato dal GdP nell'impugnata sentenza, che, dunque, risulta immune alle censure mosse dall'appellante in considerazione della congruità della motivazione agli esiti del giudizio di prime cure.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza n. 308/2020 del GdP di Cerignola.
3. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza, unicamente per questo grado.
5.1 Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui al comma di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di CE d'appello, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di UCI, e Parte_1 CP_2 CP_3 e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 308/2020 del CE di Pace di Cerignola;
[...]
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell'UCI che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 8.4.2025
Il Presidente
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Dott. Antonio Buccaro
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