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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2256 V.G. dell'anno 2025 promossa da
OMA (RM) 06/02/1986, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARBARA RISA e dell'avv. PASQUALE PETRILLI;
e
(PERÙ 05/12/1985, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ELENA ALLOCCA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1 CP_1
Scandriglia il 11/06/2023; dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 06/06/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda;
2) dato atto delle condizioni reddituali dei coniugi, il Sig. verserà Controparte_1 alla Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al Parte_1 suo mantenimento pari ad €. 500,00 (euro cinquecento/00), con decorrenza dal mese di pubblicazione della sentenza di omologazione della presente separazione, soggetto
- 1 - annualmente a rivalutazione ISTAT, a mezzo bonifico bancario all'IBAN noto, ovvero a quello, diverso, che la beneficiaria vorrà preventivamente comunicare;
3) il Sig. , inoltre, contribuirà alle spese per il mantenimento del Parte_2 loro amato cane meticcio, , attualmente intestato all'anagrafe canina a nome della Sig. Per_1
e che la stessa ha portato via con sè, con il versamento della somma mensile Parte_1 di €. 100,00 (euro cento/00) entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario all'IBAN noto ovvero a quello, diverso, che la beneficiaria vorrà preventivamente comunicare;
il Sig. potrà vedere il cane CP_1 CP_1 Per_1 periodicamente, previo accordo con la Signora prelevandolo dall'abitazione Parte_1 di quest'ultima e tenendolo con sé per un tempo massimo di 36 ore che verrà di volta in volta concordato tra i coniugi.
4) I coniugi hanno già provveduto a regolare tutti i loro rapporti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
5) i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per
l'espatrio.
6) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti. Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scandriglia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, parte 2, serie C, atto n. 7).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
IC AS
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2256 V.G. dell'anno 2025 promossa da
OMA (RM) 06/02/1986, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARBARA RISA e dell'avv. PASQUALE PETRILLI;
e
(PERÙ 05/12/1985, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ELENA ALLOCCA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1 CP_1
Scandriglia il 11/06/2023; dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 06/06/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda;
2) dato atto delle condizioni reddituali dei coniugi, il Sig. verserà Controparte_1 alla Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al Parte_1 suo mantenimento pari ad €. 500,00 (euro cinquecento/00), con decorrenza dal mese di pubblicazione della sentenza di omologazione della presente separazione, soggetto
- 1 - annualmente a rivalutazione ISTAT, a mezzo bonifico bancario all'IBAN noto, ovvero a quello, diverso, che la beneficiaria vorrà preventivamente comunicare;
3) il Sig. , inoltre, contribuirà alle spese per il mantenimento del Parte_2 loro amato cane meticcio, , attualmente intestato all'anagrafe canina a nome della Sig. Per_1
e che la stessa ha portato via con sè, con il versamento della somma mensile Parte_1 di €. 100,00 (euro cento/00) entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario all'IBAN noto ovvero a quello, diverso, che la beneficiaria vorrà preventivamente comunicare;
il Sig. potrà vedere il cane CP_1 CP_1 Per_1 periodicamente, previo accordo con la Signora prelevandolo dall'abitazione Parte_1 di quest'ultima e tenendolo con sé per un tempo massimo di 36 ore che verrà di volta in volta concordato tra i coniugi.
4) I coniugi hanno già provveduto a regolare tutti i loro rapporti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
5) i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per
l'espatrio.
6) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti. Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scandriglia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, parte 2, serie C, atto n. 7).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
IC AS
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