Articolo 61 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 60Articolo 62
Versione
15 marzo 1973
Art. 61.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1973, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973