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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.253/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
IL (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NA IE e dell'avv. PANIZZA GIOVANNI BATTISTA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv. DEL GATTO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
Oggi 06/11/2025 ad ore 11.23 innanzi al Giudice ND RA IN, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. NA IE, l'avv. Giovanni Panizza per parte resistente l'avv. Stefania Dellafiore in sostituzione dell'avv. DEL GATTO.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro, contrariis reiectis: - in via principale, accertare l'insussistenza di qualunque obbligazione contributiva pretesa dall' con il Verbale unico CP_2 di accertamento e notificazione n. 2023007457/DDL del 20 dicembre 2023; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza di un'ipotesi di evasione contributiva e di conseguenza C di qualunque obbligazione per sanzioni ed interessi in capo a a Parte_2 questo titolo. Con vittoria di spese e onorari. In via istruttoria si chiede, occorrendo, di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il sig. , a Controparte_4 seguito del suo pensionamento, veniva assunto presso in qualità CP_5 Parte_2 di operaio agricolo a tempo determinato per lo svolgimento di lavori giornalieri di carattere saltuario, quali l'aratura dei campi, la preparazione del letto di semina, la raccolta del mais, la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature. teste: .
2. Vero che in sede Controparte_4 di assunzione gli accordi tra il sig. e il , nella persona del dott. CP_4 Parte_1 CP_6
prevedevano che il sig. sarebbe stato chiamato a rendere la propria
[...] CP_4 prestazione lavorativa presso l'azienda agricola solo per poche giornate nel corso dell'anno nel caso fossero emerse delle particolari necessità dovute agli incrementi di lavoro, come effettivamente è avvenuto. teste: .
3. Vero che il sig. , a Controparte_4 Parte_3 seguito del suo pensionamento, veniva assunto presso in qualità Controparte_7 di operaio agricolo a tempo determinato per lo svolgimento di lavori giornalieri di carattere saltuario, quali l'aratura dei campi, la preparazione del letto di semina, la raccolta del mais, la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature. teste: .
4. Vero che in sede Parte_3 di assunzione gli accordi tra il sig. e il , nella persona del dott. Pt_3 Parte_1 CP_6
prevedevano che il sig. sarebbe stato chiamato a rendere la propria
[...] Pt_3 prestazione lavorativa presso l'azienda agricola solo per poche giornate nel corso dell'anno nel caso fossero emerse delle particolari necessità dovute agli incrementi di lavoro, come effettivamente è avvenuto
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: -respingere il ricorso e le domande formulate IL in persona del Parte_1 legale rappresentante contro . - in subordine e salvo gravame dichiarare tenuta e CP_2 condannare in persona del legale rappresentante al Controparte_8 pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa come dovuta dalla ricorrente all' a titolo di contributi e somme aggiuntive ex legge 388/00. Vinte le legge. CP_2
In via istruttoria chiede l'ammissione di prove per testi indicandosi come testimoni gli CP_2 ispettori verbalizzanti , in qualità di funzionari dell' di Testimone_1 Testimone_2 CP_2
Milano da sentirsi a conferma del verbale unico di accertamento e notificazione del
20.12.2023 e delle dichiarazioni raccolte nonchè sulle circostanze elencate dal punto 1 al punto 25 precedute da “vero che” espunta ogni valutazione
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND RA IN ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 253/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_8 P.IVA_1
NA IE e dell'avv. PANIZZA GIOVANNI BATTISTA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv. DEL GATTO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione della società ricorrente avverso il verbale unico di accertamento n. 2023007457/DDL del 20/12/2023. Con il provvedimento indicato la società è stata sanzionata per il mancato pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori e assunti con contratto di lavoro a Controparte_4 Parte_3 tempo determinato. Nella specie la sanzione è stata emessa poiché i contratti sottoscritti con i CP_ lavoratori anzidetti sarebbero riconducibili, secondo la prospettazione dell' alla fattispecie di cui all'art. 21, lett.b) del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e non a quella di cui alla lettera a) della medesima disposizione. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto versare i contributi dovuti in base alla differenza tra le giornate lavorative effettivamente svolte dai lavoratori citati e il numero pari a 100 corrispondente alle giornate di occupazione annue minime che il datore di lavoro è tenuto a garantire in forza della disposizione del
C.C.N.L. menzionato.
Al contempo il verbale impugnato è stato emesso anche per l'omesso pagamento da parte della società dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai rimborsi spesa mensili di
250/300 euro corrisposti in favore dei lavoratori e Persona_2 Persona_3 CP_
1.1. Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia giova innanzitutto evidenziare che la parte ricorrente, dopo l'instaurazione del giudizio, ha versato la quota parte della sanzione riferibile all'omesso versamento dei contributi dovuti per i rimborsi spesa erogati mensilmente in favore dei lavoratori e . Persona_2 Persona_3
La parte, peraltro, non ha svolto alcuna contestazione in merito a tale ultima fattispecie di modo che appare potersi presumere che la stessa abbia riconosciuto la illiceità della propria condotta.
2.1. È, viceversa, in contestazione tra le parti la riconducibilità dei contratti stipulati con i lavoratori e alla fattispecie di cui all'art. 21, lett.b) Controparte_4 Parte_3 ovvero lett. a) del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.
Il C.C.N.L. menzionato stabilisce, innanzitutto, all'art. 13 che “l'assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine: • per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera “a” artt.
21 e 22); • per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera “b” artt. 21 e 22); • di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera “c” artt. 21 e 22)”.
L'art. 14 rubricato “contratto individuale” prevede che lo stesso dovrà essere “redatto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a tempo indeterminato degli operai di cui alla lettera a) degli articoli 21 e 22 con le modalità previste dall'art. 23, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal Contratto provinciale di lavoro. Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
L'art. 21 prevede, quindi, che “Sono operai a tempo determinato: a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all'art. 14, o nelle convenzioni di cui all'art. 28, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo”.
È incontestato, e in parte documentato con i corrispondenti unilav, che tra la società ricorrente e sono stati stipulati 9 contratti a tempo determinato, Controparte_4 rispettivamente dal 2 marzo del 2017 al 31 dicembre del 2017 (cfr. doc. 8 fascicolo parte ricorrente); dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (cfr. doc. 9 fascicolo parte ricorrente); dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. 10 fascicolo parte ricorrente); dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 11 fascicolo parte ricorrente); dal 3 marzo 2021 al 31 marzo 2021 (cfr. doc. 12 fascicolo parte ricorrente); dal 10 marzo 2022 al 31 dicembre
2022 (cfr. doc. 13 fascicolo parte ricorrente) ; dal 4 aprile 2023 al 30 novembre 2023 (cfr. doc. 14 fascicolo parte ricorrente); dal 1 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024 (cfr. doc. 15 fascicolo parte ricorrente).
Parimenti risulta che tra la società agricola e vi sono stati i seguenti Parte_3 contratti a tempo determinato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (cfr. doc.16 fascicolo parte ricorrente); dal 1°febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 17 fascicolo parte ricorrente); dal 3 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 18 fascicolo parte ricorrente). CP_
L' ha ritenuto che dalla durata annuale di alcuni contratti stipulati con i due lavoratori in ultimo indicati possa desumersi la loro riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 21 lettera B del C.C.N.L. più volte menzionato.
La deduzione non merita accoglimento.
Sul punto basta evidenziare che la previsione del C.C.N.L. non contempla una durata prestabilita per le diverse tipologie contrattuali contemplate dall'art. 21. Appare evidente che ciò che caratterizza l'uno o l'altra fattispecie attiene alla tipologia di lavoro per il quale i lavoratori sono assunti a tempo. In quella di cui alla lettera A i lavoratori sono chiamati “per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti” mentre per i quelli di cui alla lettera B i lavoratori sono assunti “per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue”; in tale ultima ipotesi è previsto che il contratto contempli “i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale”.
A tal proposito occorre evidenziare che i contratti di lavoro non sono stati prodotti in giudizio di modo che la presenza di tale specificazione non è altrimenti verificabile.
I lavoratori escussi come testimoni hanno dichiarato di aver sottoscritto i contratti oggetto di causa dopo il loro pensionamento e di aver lavorato complessivamente per circa
15/20 giorni all'anno occupandosi di singole lavorazioni quali l'aratura dei campi, la preparazione del letto di semina, la raccolta del mais, la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature.
Dalla escussione testimoniale non è emerso che i lavoratori abbiano garantito un periodo di disponibilità ovvero che sia stato prestabilito un periodo presumibile di loro impiego. CP_
Si ritiene, pertanto, che l' non abbia assolto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato la verificazione nel caso di specie delle circostanze di fatto caratterizzanti il contratto di lavoro ritenuto sussistente nel verbale di accertamento.
Viceversa, sussistono elementi di fatto dai quali presumere che le parti hanno inteso stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 21 lettera A del C.C.N.L. in oggetto. È risultato provato che i lavoratori sono stati impiegati per singole giornate lavorative occupandosi, quindi, saltuariamente, di singole lavorazioni. Il numero di giornate di lavoro prestate, pari a 15/20 giornate all'anno, non appare compatibile con la esecuzione di più lavori stagionali o più fasi lavorative.
In definitiva, non vertendosi nel caso di specie nella previsione dell'art. 21 lettera B non può sostenersi che si sia verificata l'omissione contributiva sottesa al verbale di accertamento.
Pertanto, il ricorso deve essere per questa parte accolto.
3. Quanto alle spese di lite si ritiene che si sia verificata una soccombenza reciproca attesa che per una parte è cessata la materia del contendere su una fattispecie illecita sostanzialmente ammessa dal ricorrente e, per l'altra, il ricorso è risultato fondato;
ne consegue che le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla omissione contributiva consumatasi in occasione dei rimborsi spese riconosciuti ai lavoratori e Persona_2 [...] a far data dal mese di marzo 2022; Per_3
2. accoglie il ricorso in relazione alla posizione dei lavoratori e Controparte_4 [...]
; Pt_3
3. compensa le spese di lite.
Pavia, 6 novembre 2025
Il Giudice
ND RA IN
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
IL (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NA IE e dell'avv. PANIZZA GIOVANNI BATTISTA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv. DEL GATTO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
Oggi 06/11/2025 ad ore 11.23 innanzi al Giudice ND RA IN, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. NA IE, l'avv. Giovanni Panizza per parte resistente l'avv. Stefania Dellafiore in sostituzione dell'avv. DEL GATTO.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro, contrariis reiectis: - in via principale, accertare l'insussistenza di qualunque obbligazione contributiva pretesa dall' con il Verbale unico CP_2 di accertamento e notificazione n. 2023007457/DDL del 20 dicembre 2023; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza di un'ipotesi di evasione contributiva e di conseguenza C di qualunque obbligazione per sanzioni ed interessi in capo a a Parte_2 questo titolo. Con vittoria di spese e onorari. In via istruttoria si chiede, occorrendo, di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il sig. , a Controparte_4 seguito del suo pensionamento, veniva assunto presso in qualità CP_5 Parte_2 di operaio agricolo a tempo determinato per lo svolgimento di lavori giornalieri di carattere saltuario, quali l'aratura dei campi, la preparazione del letto di semina, la raccolta del mais, la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature. teste: .
2. Vero che in sede Controparte_4 di assunzione gli accordi tra il sig. e il , nella persona del dott. CP_4 Parte_1 CP_6
prevedevano che il sig. sarebbe stato chiamato a rendere la propria
[...] CP_4 prestazione lavorativa presso l'azienda agricola solo per poche giornate nel corso dell'anno nel caso fossero emerse delle particolari necessità dovute agli incrementi di lavoro, come effettivamente è avvenuto. teste: .
3. Vero che il sig. , a Controparte_4 Parte_3 seguito del suo pensionamento, veniva assunto presso in qualità Controparte_7 di operaio agricolo a tempo determinato per lo svolgimento di lavori giornalieri di carattere saltuario, quali l'aratura dei campi, la preparazione del letto di semina, la raccolta del mais, la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature. teste: .
4. Vero che in sede Parte_3 di assunzione gli accordi tra il sig. e il , nella persona del dott. Pt_3 Parte_1 CP_6
prevedevano che il sig. sarebbe stato chiamato a rendere la propria
[...] Pt_3 prestazione lavorativa presso l'azienda agricola solo per poche giornate nel corso dell'anno nel caso fossero emerse delle particolari necessità dovute agli incrementi di lavoro, come effettivamente è avvenuto
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: -respingere il ricorso e le domande formulate IL in persona del Parte_1 legale rappresentante contro . - in subordine e salvo gravame dichiarare tenuta e CP_2 condannare in persona del legale rappresentante al Controparte_8 pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa come dovuta dalla ricorrente all' a titolo di contributi e somme aggiuntive ex legge 388/00. Vinte le legge. CP_2
In via istruttoria chiede l'ammissione di prove per testi indicandosi come testimoni gli CP_2 ispettori verbalizzanti , in qualità di funzionari dell' di Testimone_1 Testimone_2 CP_2
Milano da sentirsi a conferma del verbale unico di accertamento e notificazione del
20.12.2023 e delle dichiarazioni raccolte nonchè sulle circostanze elencate dal punto 1 al punto 25 precedute da “vero che” espunta ogni valutazione
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND RA IN ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 253/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_8 P.IVA_1
NA IE e dell'avv. PANIZZA GIOVANNI BATTISTA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv. DEL GATTO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione della società ricorrente avverso il verbale unico di accertamento n. 2023007457/DDL del 20/12/2023. Con il provvedimento indicato la società è stata sanzionata per il mancato pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori e assunti con contratto di lavoro a Controparte_4 Parte_3 tempo determinato. Nella specie la sanzione è stata emessa poiché i contratti sottoscritti con i CP_ lavoratori anzidetti sarebbero riconducibili, secondo la prospettazione dell' alla fattispecie di cui all'art. 21, lett.b) del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e non a quella di cui alla lettera a) della medesima disposizione. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto versare i contributi dovuti in base alla differenza tra le giornate lavorative effettivamente svolte dai lavoratori citati e il numero pari a 100 corrispondente alle giornate di occupazione annue minime che il datore di lavoro è tenuto a garantire in forza della disposizione del
C.C.N.L. menzionato.
Al contempo il verbale impugnato è stato emesso anche per l'omesso pagamento da parte della società dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai rimborsi spesa mensili di
250/300 euro corrisposti in favore dei lavoratori e Persona_2 Persona_3 CP_
1.1. Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia giova innanzitutto evidenziare che la parte ricorrente, dopo l'instaurazione del giudizio, ha versato la quota parte della sanzione riferibile all'omesso versamento dei contributi dovuti per i rimborsi spesa erogati mensilmente in favore dei lavoratori e . Persona_2 Persona_3
La parte, peraltro, non ha svolto alcuna contestazione in merito a tale ultima fattispecie di modo che appare potersi presumere che la stessa abbia riconosciuto la illiceità della propria condotta.
2.1. È, viceversa, in contestazione tra le parti la riconducibilità dei contratti stipulati con i lavoratori e alla fattispecie di cui all'art. 21, lett.b) Controparte_4 Parte_3 ovvero lett. a) del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.
Il C.C.N.L. menzionato stabilisce, innanzitutto, all'art. 13 che “l'assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine: • per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera “a” artt.
21 e 22); • per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera “b” artt. 21 e 22); • di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera “c” artt. 21 e 22)”.
L'art. 14 rubricato “contratto individuale” prevede che lo stesso dovrà essere “redatto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a tempo indeterminato degli operai di cui alla lettera a) degli articoli 21 e 22 con le modalità previste dall'art. 23, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal Contratto provinciale di lavoro. Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
L'art. 21 prevede, quindi, che “Sono operai a tempo determinato: a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all'art. 14, o nelle convenzioni di cui all'art. 28, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo”.
È incontestato, e in parte documentato con i corrispondenti unilav, che tra la società ricorrente e sono stati stipulati 9 contratti a tempo determinato, Controparte_4 rispettivamente dal 2 marzo del 2017 al 31 dicembre del 2017 (cfr. doc. 8 fascicolo parte ricorrente); dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (cfr. doc. 9 fascicolo parte ricorrente); dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. 10 fascicolo parte ricorrente); dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 11 fascicolo parte ricorrente); dal 3 marzo 2021 al 31 marzo 2021 (cfr. doc. 12 fascicolo parte ricorrente); dal 10 marzo 2022 al 31 dicembre
2022 (cfr. doc. 13 fascicolo parte ricorrente) ; dal 4 aprile 2023 al 30 novembre 2023 (cfr. doc. 14 fascicolo parte ricorrente); dal 1 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024 (cfr. doc. 15 fascicolo parte ricorrente).
Parimenti risulta che tra la società agricola e vi sono stati i seguenti Parte_3 contratti a tempo determinato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (cfr. doc.16 fascicolo parte ricorrente); dal 1°febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 17 fascicolo parte ricorrente); dal 3 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 18 fascicolo parte ricorrente). CP_
L' ha ritenuto che dalla durata annuale di alcuni contratti stipulati con i due lavoratori in ultimo indicati possa desumersi la loro riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 21 lettera B del C.C.N.L. più volte menzionato.
La deduzione non merita accoglimento.
Sul punto basta evidenziare che la previsione del C.C.N.L. non contempla una durata prestabilita per le diverse tipologie contrattuali contemplate dall'art. 21. Appare evidente che ciò che caratterizza l'uno o l'altra fattispecie attiene alla tipologia di lavoro per il quale i lavoratori sono assunti a tempo. In quella di cui alla lettera A i lavoratori sono chiamati “per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti” mentre per i quelli di cui alla lettera B i lavoratori sono assunti “per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue”; in tale ultima ipotesi è previsto che il contratto contempli “i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale”.
A tal proposito occorre evidenziare che i contratti di lavoro non sono stati prodotti in giudizio di modo che la presenza di tale specificazione non è altrimenti verificabile.
I lavoratori escussi come testimoni hanno dichiarato di aver sottoscritto i contratti oggetto di causa dopo il loro pensionamento e di aver lavorato complessivamente per circa
15/20 giorni all'anno occupandosi di singole lavorazioni quali l'aratura dei campi, la preparazione del letto di semina, la raccolta del mais, la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature.
Dalla escussione testimoniale non è emerso che i lavoratori abbiano garantito un periodo di disponibilità ovvero che sia stato prestabilito un periodo presumibile di loro impiego. CP_
Si ritiene, pertanto, che l' non abbia assolto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato la verificazione nel caso di specie delle circostanze di fatto caratterizzanti il contratto di lavoro ritenuto sussistente nel verbale di accertamento.
Viceversa, sussistono elementi di fatto dai quali presumere che le parti hanno inteso stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 21 lettera A del C.C.N.L. in oggetto. È risultato provato che i lavoratori sono stati impiegati per singole giornate lavorative occupandosi, quindi, saltuariamente, di singole lavorazioni. Il numero di giornate di lavoro prestate, pari a 15/20 giornate all'anno, non appare compatibile con la esecuzione di più lavori stagionali o più fasi lavorative.
In definitiva, non vertendosi nel caso di specie nella previsione dell'art. 21 lettera B non può sostenersi che si sia verificata l'omissione contributiva sottesa al verbale di accertamento.
Pertanto, il ricorso deve essere per questa parte accolto.
3. Quanto alle spese di lite si ritiene che si sia verificata una soccombenza reciproca attesa che per una parte è cessata la materia del contendere su una fattispecie illecita sostanzialmente ammessa dal ricorrente e, per l'altra, il ricorso è risultato fondato;
ne consegue che le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla omissione contributiva consumatasi in occasione dei rimborsi spese riconosciuti ai lavoratori e Persona_2 [...] a far data dal mese di marzo 2022; Per_3
2. accoglie il ricorso in relazione alla posizione dei lavoratori e Controparte_4 [...]
; Pt_3
3. compensa le spese di lite.
Pavia, 6 novembre 2025
Il Giudice
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