Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 285
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Irregolare notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo valida la notifica da indirizzo PEC dell'amministrazione, anche se non presente in specifici elenchi, e ha accertato la notifica al corretto domicilio digitale della società. Inoltre, la costituzione del destinatario che ha potuto svolgere le proprie difese sana eventuali irregolarità della notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti intimati

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la prescrizione possa essere esaminata solo per il periodo successivo alla notifica delle cartelle, le quali, se non impugnate, diventano definitive. Ha inoltre rilevato che il termine di prescrizione è stato interrotto da due precedenti intimazioni di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 285
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 285
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo