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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
OI NA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1630/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110001430547000 IRES-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110001430547000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000603882000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000603882000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170000891845000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180011937602000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180011937602000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec del 2.5.2024, Ricorrente_1 SRL, in persona del l.r.p.t. adiva l'intestata Corte di Giustizia Tributaria al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
03020249003097428000 notificata dall'Agente della Riscossione a seguito del mancato pagamento di 8 cartelle esattoriali emesse per la riscossione di crediti di varia natura.
Parte ricorrente, che dichiara di limitare l'impugnazione alle sole cartelle presupposte aventi ad oggetto crediti di natura tributaria:
1.cartella n. 03020110001430547000, presuntivamente notificata il 04/02/2011 importo intimato 1949,40 a titolo di interessi e sanzioni relative a IRAP ed IRES anno di imposta 2017; 2. Cartella n.
03020150000603882000, presuntivamente notificata il 04/02/2015 importo intimato in linea capitale
2.174,00 a titolo omesso versamento ICI relativa all'anno 2007-2008; (Comune di Satriano);
3. Cartella n. 03020170000891845000, presuntivamente notificata il 29/03/2017 importo intimato €.
3.869,51 in linea capitale a titolo di IRES per l'anno di imposta 2013 (Ente impositore Agenzia delle
Entrate di Catanzaro);
4 Cartella n. 03020180011937602000, presuntivamente notificata il 13/11/2018 importo intimato €.
10.557,00 in linea capitale a titolo di tassa smaltimento rifiuti per gli anni di imposta 2012-2013 (Ente impositore Comune di Satriano.
A sostegno della propria domanda, lamenta:
1)- la irregolare notifica delle cartelle presupposte (poiché proveniente da un indirizzo pec del concessionario notificante, non inserito in un pubblico elenco, dall'altro, poiché non risulta che esse siano state notificate al domicilio digitale della destinataria Ricorrente_1 srl, risultante dai pubblici elenchi);
2)- la prescrizione dei crediti intimati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte. Orbene, la prima doglianza sollevata da parte ricorrente, attinente all'asserita nullità della notifica delle cartelle di pagamento poiché proveniente da un indirizzo pec del concessionario notificante, non inserito in un pubblico elenco deve essere rigettata.
Ed invero, non vale osservare che, per l'art.16ter decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6ter co.3 d.lgs. n. 82 del
2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come – anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art.3bis co.1 secondo periodo legge n.53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi. D'altronde l'art.16ter, co.1ter, d.l. n.179 del 2012, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art.6ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro.
Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante (Corte
Cass. 15979 del 18/05/2022).
Quanto, poi alla deduzione di nullità della notifica delle cartelle perchè non risulterebbe provata la notifica al domicilio digitale della destinataria Ricorrente_1 srl, risultante dai pubblici elenchi, occorre rilevare che la doglianza, oltre ad essere generica e non supportata da elementi probatori, è infondata atteso che le cartelle in oggetto sono state notificate all'indirizzo pec “Email_3” ovvero l'indirizzo presente – perché reso pubblico da controparte – sul registro Inipec sezione imprese (all. 11 alle controdeduzioni) nonché sulla visura CCIAA storica della società ricorrente.
Da ciò deriva l'infondatezza del motivo di ricorso.
Non essendo stata impugnata la predetta cartella è divenuta definitiva con conseguente inoppugnabilità della stessa e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle. Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione risulta interrotto da due intimazioni di pagamento n.
03020199006078268000 nel 2019 e 03020219003723314000 nel 2022 (all.
9-10 alle controdeduzioni) con la conseguenza rigetto del motivo di ricorso.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 463,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
OI NA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1630/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003097428000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110001430547000 IRES-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110001430547000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000603882000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000603882000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170000891845000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180011937602000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180011937602000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec del 2.5.2024, Ricorrente_1 SRL, in persona del l.r.p.t. adiva l'intestata Corte di Giustizia Tributaria al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
03020249003097428000 notificata dall'Agente della Riscossione a seguito del mancato pagamento di 8 cartelle esattoriali emesse per la riscossione di crediti di varia natura.
Parte ricorrente, che dichiara di limitare l'impugnazione alle sole cartelle presupposte aventi ad oggetto crediti di natura tributaria:
1.cartella n. 03020110001430547000, presuntivamente notificata il 04/02/2011 importo intimato 1949,40 a titolo di interessi e sanzioni relative a IRAP ed IRES anno di imposta 2017; 2. Cartella n.
03020150000603882000, presuntivamente notificata il 04/02/2015 importo intimato in linea capitale
2.174,00 a titolo omesso versamento ICI relativa all'anno 2007-2008; (Comune di Satriano);
3. Cartella n. 03020170000891845000, presuntivamente notificata il 29/03/2017 importo intimato €.
3.869,51 in linea capitale a titolo di IRES per l'anno di imposta 2013 (Ente impositore Agenzia delle
Entrate di Catanzaro);
4 Cartella n. 03020180011937602000, presuntivamente notificata il 13/11/2018 importo intimato €.
10.557,00 in linea capitale a titolo di tassa smaltimento rifiuti per gli anni di imposta 2012-2013 (Ente impositore Comune di Satriano.
A sostegno della propria domanda, lamenta:
1)- la irregolare notifica delle cartelle presupposte (poiché proveniente da un indirizzo pec del concessionario notificante, non inserito in un pubblico elenco, dall'altro, poiché non risulta che esse siano state notificate al domicilio digitale della destinataria Ricorrente_1 srl, risultante dai pubblici elenchi);
2)- la prescrizione dei crediti intimati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte. Orbene, la prima doglianza sollevata da parte ricorrente, attinente all'asserita nullità della notifica delle cartelle di pagamento poiché proveniente da un indirizzo pec del concessionario notificante, non inserito in un pubblico elenco deve essere rigettata.
Ed invero, non vale osservare che, per l'art.16ter decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6ter co.3 d.lgs. n. 82 del
2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come – anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art.3bis co.1 secondo periodo legge n.53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi. D'altronde l'art.16ter, co.1ter, d.l. n.179 del 2012, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art.6ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro.
Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante (Corte
Cass. 15979 del 18/05/2022).
Quanto, poi alla deduzione di nullità della notifica delle cartelle perchè non risulterebbe provata la notifica al domicilio digitale della destinataria Ricorrente_1 srl, risultante dai pubblici elenchi, occorre rilevare che la doglianza, oltre ad essere generica e non supportata da elementi probatori, è infondata atteso che le cartelle in oggetto sono state notificate all'indirizzo pec “Email_3” ovvero l'indirizzo presente – perché reso pubblico da controparte – sul registro Inipec sezione imprese (all. 11 alle controdeduzioni) nonché sulla visura CCIAA storica della società ricorrente.
Da ciò deriva l'infondatezza del motivo di ricorso.
Non essendo stata impugnata la predetta cartella è divenuta definitiva con conseguente inoppugnabilità della stessa e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle. Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione risulta interrotto da due intimazioni di pagamento n.
03020199006078268000 nel 2019 e 03020219003723314000 nel 2022 (all.
9-10 alle controdeduzioni) con la conseguenza rigetto del motivo di ricorso.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 463,00, per compensi, oltre accessori come per legge.