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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2172/2023 depositato il 07/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Via Armando Diaz N. 35 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210016116908000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2172/2023 depositato il 07/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2021 00161169 08/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, a titolo di tassa automobilistica (bollo), anno 2015.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- omessa notifica atto presupposto;
2- sopravvenuta prescrizione;
3- violazione dell'art.6 comma 5 legge n.212/2000.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
La Corte all'udienza del 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato .
Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica dell'avviso di accertamento che della cartella costituiva l'atto presupposto.
Il motivo è infondato. Infatti, ha trovato riscontro probatorio l'assunto dell'Agenzia delle Entrate, laddove asserisce di avere notificato l'atto di accertamento, sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
A tale scopo è stata depositata documentazione (cfr. atto di accertamento e avviso di ricevimento postale), da cui si rileva che l'atto prodromico n.TXL-15016234 è stato notificato per compiuta giacenza e restituito al mittente in data 02/08/2018.
D'altra parte, privi di pregio sono i motivi di censura dedotti nella memoria illustrativa dal ricorrente avverso la produzione documentale depositata dall'Ufficio, non essendo in alcun modo specificata in cosa sia difforme la copia depositata rispetto all'originale.
Infatti, la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale
(Cass. Civ. n.7775/2014).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare, con omnicomprensiva formula di stile i documenti prodotti in copia fotografica dalla controparte, senza tuttavia anche specificare in che cosa intendeva disconoscere che le fotocopie fossero difformi ai corrispondenti titoli originali.
Trattasi, dunque, di eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che laddove sia dedotta a fini solo esplorativi, com'è avvenuto nel caso di specie, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.
Con il secondo motivo di ricorso si oppone l'intervenuta prescrizione triennale del tributo.
Sul punto, è stato riscontrato che la citata cartella di pagamento impugnata, è stata preceduta dall'atto di accertamento notificato in data 02/08/2018.
Ne consegue che fissato in tali termini il dies a quo dal quale computare il decorso del termine di prescrizione triennale (02/08/2018), deve affermarsi che sarebbe spirato in data 02/08/2021. Tuttavia, va richiamata la normativa emergenziale Covid 19: art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. “Decreto
Cura Italia”) e s.m.i. le quali hanno previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall' art.68, c. 1 del D.L.n.18/2020)
.
Nello specifico l'art. 12 c. 1 del D.lgs 159/2015 prevede che: "… Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Ne consegue che il termine di prescrizione del credito intimato che andava a scadere il 02/08/2021, dovendosi ritenere sospeso per ventiquattro mesi, andava a scadere il 02/08/2023 , sicché la notifica della cartella di pagamento eseguita il 14/03/2023 deve ritenersi tempestiva.
Parimenti, destituita di fondamento appare la censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni.
Dalla cartella in esame, infatti, è possibile collegare l'iscrizione a ruolo con un titolo che legittima l'amministrazione finanziaria alla riscossione della pretesa tributaria, essendovi il riferimento chiaro ed inequivocabile, laddove viene espressamente indicato il titolo, in quanto atto presupposto della cartella impugnata.
In ragione della peculiarità della controversia, anche in relazione alla richiamata normativa emergenziale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate.
Agrigento, 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
SE ET
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2172/2023 depositato il 07/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Via Armando Diaz N. 35 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210016116908000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2172/2023 depositato il 07/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2021 00161169 08/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, a titolo di tassa automobilistica (bollo), anno 2015.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- omessa notifica atto presupposto;
2- sopravvenuta prescrizione;
3- violazione dell'art.6 comma 5 legge n.212/2000.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
La Corte all'udienza del 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato .
Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica dell'avviso di accertamento che della cartella costituiva l'atto presupposto.
Il motivo è infondato. Infatti, ha trovato riscontro probatorio l'assunto dell'Agenzia delle Entrate, laddove asserisce di avere notificato l'atto di accertamento, sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
A tale scopo è stata depositata documentazione (cfr. atto di accertamento e avviso di ricevimento postale), da cui si rileva che l'atto prodromico n.TXL-15016234 è stato notificato per compiuta giacenza e restituito al mittente in data 02/08/2018.
D'altra parte, privi di pregio sono i motivi di censura dedotti nella memoria illustrativa dal ricorrente avverso la produzione documentale depositata dall'Ufficio, non essendo in alcun modo specificata in cosa sia difforme la copia depositata rispetto all'originale.
Infatti, la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale
(Cass. Civ. n.7775/2014).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare, con omnicomprensiva formula di stile i documenti prodotti in copia fotografica dalla controparte, senza tuttavia anche specificare in che cosa intendeva disconoscere che le fotocopie fossero difformi ai corrispondenti titoli originali.
Trattasi, dunque, di eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che laddove sia dedotta a fini solo esplorativi, com'è avvenuto nel caso di specie, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.
Con il secondo motivo di ricorso si oppone l'intervenuta prescrizione triennale del tributo.
Sul punto, è stato riscontrato che la citata cartella di pagamento impugnata, è stata preceduta dall'atto di accertamento notificato in data 02/08/2018.
Ne consegue che fissato in tali termini il dies a quo dal quale computare il decorso del termine di prescrizione triennale (02/08/2018), deve affermarsi che sarebbe spirato in data 02/08/2021. Tuttavia, va richiamata la normativa emergenziale Covid 19: art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. “Decreto
Cura Italia”) e s.m.i. le quali hanno previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall' art.68, c. 1 del D.L.n.18/2020)
.
Nello specifico l'art. 12 c. 1 del D.lgs 159/2015 prevede che: "… Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Ne consegue che il termine di prescrizione del credito intimato che andava a scadere il 02/08/2021, dovendosi ritenere sospeso per ventiquattro mesi, andava a scadere il 02/08/2023 , sicché la notifica della cartella di pagamento eseguita il 14/03/2023 deve ritenersi tempestiva.
Parimenti, destituita di fondamento appare la censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni.
Dalla cartella in esame, infatti, è possibile collegare l'iscrizione a ruolo con un titolo che legittima l'amministrazione finanziaria alla riscossione della pretesa tributaria, essendovi il riferimento chiaro ed inequivocabile, laddove viene espressamente indicato il titolo, in quanto atto presupposto della cartella impugnata.
In ragione della peculiarità della controversia, anche in relazione alla richiamata normativa emergenziale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate.
Agrigento, 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
SE ET