Articolo 5 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 4 bisArticolo 6
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24 agosto 1975
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10 novembre 2018
Art. 5. Caratteristiche degli edifici penitenziari

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.
((Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attivita' lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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