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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16675 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Il Dott. MA MA, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 34246/2023, trattenuta in decisione alla udienza del 25 novembre 2025, vertente
TRA
, nata a Roma il 16/03/1962( c.f.: C.F._1 ), Parte_2 Parte 1 nata a [...] il [...]( c.f.: C.F. 2 Parte_3 nata a [...] l'[...] ' ,
( c.f.: nato a [...] il [...]( c.f.: C.F._4 e
, Parte_4 C.F. 3
,
Parte_5 nato a [...] il [...]( c.f.: elettivamente domiciliati C.F._5
,'
in Roma, Via Sannio n°91 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo A. La Corte, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale conferita con foglio separato allegato all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTI
E
Controparte_1 società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n°130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, Via Curtatone n° 3, capitale sociale di € 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma P.IVA_1 iscritta al n° 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
,
d'Italia ai sensi del regolamento del 07 giugno 2017, per quest'atto rappresentato da CP_2
, attualmente a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23/11/2022 Controparte_3 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Rep. n° 75095, Racc. n° 15653, con sede in San Donato CP_4
Milanese, Via dell'Unione Europea n°6-6B, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v. iscritta nel Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale P.IVA_2 società con socio unico nonché soggetta a direzione e coordinamento di [...] ' CP_5 nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale con atto a rogito Notaio Persona_1 di Roma in data 31/08/2018, Rep. n° 57298, Racc. n° 29003, registrato a Roma 5 il
04/09/2018 al n° 12057 serie 1T, quest'ultima in persona del Dott. Controparte_6 'nato a [...]
1'08 ottobre 1967, c.f.: C.F._6 giusta procura Dott.ssa Persona_2 Idi Milano in data
17/09/2018, Rep. n° 268, Racc. n° 201, a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni poteri giusta procura con firma autenticata dal Notaio Dott.ssa Persona 2 di Milano in data 17/09/2018, Rep. n°
268, Racc. n° 201, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Paisiello n° 14/24, presso lo studio dell'Avv. Giulia Radice, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
OPPOSTA
Ruolo: generale degli affari civili contenziosi
Materia: contratti e obbligazioni varie
Codice: 140041
Oggetto: Bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Rito: ordinario Cartabia.
All'udienza del 25 novembre 2025 compariva l'Avv. Giulia Radice per Controparte_7 e l'Avv. Vincenzo A. La Corte per la parte opponente.
I procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti conclusivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
L'Avv. Radice faceva presente che nel decreto ingiuntivo opposto era stato erroneamente indicato il codice fiscale della Sig.ra e chiedeva, pertanto, che, in caso di conferma del d.i. opposto,Parte_2 il Giudice volesse correggere il ridetto errore materiale mandando alla Cancelleria del monitorio per l'annotazione sull'originale del titolo.
L'Avv. La Corte, in particolare, ribadiva il rifiuto del contraddittorio sulle circostanze nuove addotte dalla parte opposta nei suoi scritti conclusivi.
Svolgimento del processo e, per essa, alla mandataria [...] Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_1
Parte_1già CP_2 i Sigg.ri Parte_2 [...] Controparte_7
Parte_5 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_3 Parte_4 ed n° 8973/2023, R.G. n° 17693/2023, emesso inter partes il 10/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 190.623,69 oltre interessi al tasso legale dal 06/03/2023 e spese di procedura.
Formulavano le seguenti censure: 1) eccezione di difetto di legittimazione attiva atteso che la parte intimante non aveva fornito la prova del titolo ad agire in giudizio in quanto non soccorreva ai fini invocati la pubblicazione Cont sulla Gazzetta Ufficiale della operazione di cessione di crediti già di spettanza del dovendo, peraltro, essere fornito riscontro della comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
2) eccezione di estinzione per prescrizione atteso che, non essendo stata data la prova della comunicazione delle missive dell'11/02/2013 e del 31/08/2013, alla data di ricezione della notificazione del titolo monitorio era decorso l'arco temporale decennale;
3) eccezione di decadenza della obbligazione fideiussoria per violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c.;
4) eccezione di inoperatività della garanzia fideiussoria per illegittimità delle condizioni applicate Cont all'obbligato principale nonché in ragione del rilievo che erano in custodia di titoli la cui alienazione avrebbe consentito di abbattere la esposizione debitoria.
Tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni: voglia l'On.le Tribunale di Roma adito, disattesa ogni eventuale contraria eccezione, domanda e deduzione, così provvedere:
1) in accoglimento della eccezione pregiudiziale di cui al soprastante capo 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'istante in monitorio Controparte_1
[...] per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via gradatamente pregiudiziale, accertata e dichiarata, in ogni caso, la sopravvenuta prescrizione estintiva delle ragioni di credito oggetto di domanda monitoria nei confronti degli opponenti, pronunciare declaratoria di revoca e/o nullità dell'opposta ingiunzione di pagamento;
3) nel merito in via gradata- in accoglimento del motivo d'opposizione di cui al soprastante capo
3), accertare e dichiarare l'inefficacia dell'obbligazione fideiussoria contratta dagli opponenti a favore di ed a beneficio del debitore garantito Parte_6 Controparte_9 con ogni conseguente statuizione;
[...]
4) in via gradata- sempre in punto di merito alla luce di quanto argomentato al soprastante capo 4), all'esito dell'espletamento dell'istruttoria, accertare l'entità delle effettive ragioni di credito di spettanza dell'opposta Controparte_10 in dipendenza dei titoli azionari in seno al decreto ingiuntivo oggetto d'opposizione;
5) il tutto con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese di giudizio".
Si costituiva la Controparte_1 e, per essa, la mandataria Controparte_7 già CP_2 che, con comparsa di risposta, replicava che:
i) era inibito ai fideiussori formulare contestazioni inerenti il rapporto principale atteso che avevano sottoscritto un contratto autonomo di garanzia con obbligazioni esigibili
"a prima richiesta "; il che determinava la inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. in tema di negozio fideiussorio;
ii) era sussistente la legittimazione di essa opposta atteso che era stata effettuata la pubblicazione sulla G.U. della cessione dei crediti in blocco e che la notificazione del decreto ingiuntivo era chiara esplicitazione che il credito in sofferenza rientrasse fra quelli ceduti;
iii) la eccezione di estinzione per prescrizione era stata validamente interrotta a mezzo della comunicazione delle missive dell'11/02/2013 e del 13/08/2013; iv) gli interessi convenzionali, gli interessi composti ex art. 1283 c.c. e la commissione di massimo scoperto erano stati validamente pattuiti.
Tanto prospettato erano rassegnate le seguenti conclusioni: " voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, per le motivazioni sopra esposte:
- in via principale nel merito confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n° 8973/2023( R.G. n° 17693/2023), emesso in data 10/05/2023 da codesto
Ecc.mo Tribunale, portante ingiunzione di pagamento nei confronti degli odierni opponenti per la complessiva somma di € 190.023,69 oltre interessi e spese, siccome riconosciuti in d.i.;
- in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la minore o maggiore somma dovuta dagli opponenti alla Controparte_1 con condanna degli stessi al pagamento di quanto dovuto in favore della odierna creditrice opposta.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari".
La causa, all'udienza del 25 novembre 2025, all'esito della redazione degli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c. veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta opposizione possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito compendiate:
in primis sussiste la legittimazione della parte intimante atteso che del trasferimento del credito
-
( rientrante in una cessione di crediti in blocco) è stata data contezza a mezzo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con relativo avviso.
In subiecta materia occorre considerare che il riscontro inerente il c.d. nomen verum è riferibile ai rapporti fra cedente e cessionario dovendo meramente essere comunicata al debitore ceduto la cessione del credito;
ed infatti il debitore ceduto, lungi dal poter sindacare il contenuto delle pattuizioni fra i contraenti, è portatore del solo interesse a soddisfare una sola volta l'obbligazione contratta.
Segnatamente, stante la farraginosa procedura di cessione dei singoli crediti in sofferenza, è stata prevista la possibilità di operare la cessione in blocco degli stessi a mezzo di pubblicità legale ( chiaro essendo che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha fede privilegiata) con la indicazione della tipologia dei crediti in sofferenza oggetto di trasferimento.
Opina il decidente che la procedura innanzi descritta valga a provare la validità del trasferimento dei crediti in sofferenza non potendo, però, surrogare l'obbligo di comunicazione ex art. 1264 c.c..
Il debitore ceduto, al quale è stata data comunicazione della cessione a mezzo della notificazione del decreto ingiuntivo, al fine di sottrarsi all'adempimento della obbligazione nei confronti del cessionario del credito avrebbe dovuto fornire la prova che il titolo di cui all'importo ingiunto non rientrasse fra quelli di cui alla cessione in blocco;
il che non è occorso nel caso oggetto di indagine dovendo, a tutto voler concedere, considerarsi che il richiamato riscontro non avrebbe condotto alla estinzione della obbligazione sibbene alla agibilità del titolo in capo al cedente.
In progressione di argomenti, per il principio della ragione più liquida, deve essere dichiarata la estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ordinaria;
ed invero giova rammentare che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato notificato il 18/05/2023( quanto alla Sig.ra Parte_1 il 23/05/2023( quanto ai Sigg.ri Parte_4 Parte_5 e Parte_3 ed il 29/05/2023
(quanto alla Sig.ra Parte_2
Risulta fornito riscontro di invio di una missiva volta alla invocazione della regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti della obbligata principale e dei fideiussori in data 11 febbraio 2013, ricevuta da soli erroneamente indicata Controparte 11 in data tre dei cinque obbligati in garanzia( Parte_1 in data 23/02/2013). in data 22/02/2023 e Parte_2 20/02/2013, Parte_3
Cont
Assume la parte opposta che il avrebbe, con comunicazione del 13/08/2013, avvisato i garanti della revoca degli affidamenti alla obbligata principale e del recesso dai rapporti intercorsi con la stessa.
Osserva lo scrivente che non è fornito riscontro della ricezione della suddetta comunicazione dovendo in via dirimente evidenziarsi che l'apertura della procedura fallimentare in danno della obbligata principale in data 07/03/2013 ha determinato ipso facto lo scioglimento del contratto.
Ne consegue che la parte opposta, al netto della facoltà di insinuare il credito nel fallimento dell'obbligata principale, abbia consumato la possibilità di agire nei confronti dei garanti personali essendo decorso dal 23/02/2013, data di più recente ricezione della missiva dell'11/02/2013( o anche dal 07/03/2013, data di apertura della procedura concorsuale in danno della obbligata principale) sino al 18/05/2023
( notificazione del decreto ingiuntivo alla Sig.ra precedente rispetto a quellaParte_1 nei confronti degli altri garanti), in difetto di riscontro di ulteriori atti interruttivi, un arco temporale pluridecennale.
L'accoglimento della superiore eccezione preliminare esime l'ufficio dal delibare le ulteriori questioni di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 8973/2023, R.G. n° 17693/2023, emesso inter partes il 10/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo. condanna la Controparte_1 e, per essa, la mandataria 'già Controparte_7
CP_2 a rifondere in favore degli opponenti, in solido fra loro, le spese del presente giudizio che si liquidano in misura pari ad € 9.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Roma, 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. MA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Il Dott. MA MA, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 34246/2023, trattenuta in decisione alla udienza del 25 novembre 2025, vertente
TRA
, nata a Roma il 16/03/1962( c.f.: C.F._1 ), Parte_2 Parte 1 nata a [...] il [...]( c.f.: C.F. 2 Parte_3 nata a [...] l'[...] ' ,
( c.f.: nato a [...] il [...]( c.f.: C.F._4 e
, Parte_4 C.F. 3
,
Parte_5 nato a [...] il [...]( c.f.: elettivamente domiciliati C.F._5
,'
in Roma, Via Sannio n°91 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo A. La Corte, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale conferita con foglio separato allegato all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTI
E
Controparte_1 società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n°130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, Via Curtatone n° 3, capitale sociale di € 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma P.IVA_1 iscritta al n° 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
,
d'Italia ai sensi del regolamento del 07 giugno 2017, per quest'atto rappresentato da CP_2
, attualmente a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23/11/2022 Controparte_3 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Rep. n° 75095, Racc. n° 15653, con sede in San Donato CP_4
Milanese, Via dell'Unione Europea n°6-6B, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v. iscritta nel Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale P.IVA_2 società con socio unico nonché soggetta a direzione e coordinamento di [...] ' CP_5 nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale con atto a rogito Notaio Persona_1 di Roma in data 31/08/2018, Rep. n° 57298, Racc. n° 29003, registrato a Roma 5 il
04/09/2018 al n° 12057 serie 1T, quest'ultima in persona del Dott. Controparte_6 'nato a [...]
1'08 ottobre 1967, c.f.: C.F._6 giusta procura Dott.ssa Persona_2 Idi Milano in data
17/09/2018, Rep. n° 268, Racc. n° 201, a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni poteri giusta procura con firma autenticata dal Notaio Dott.ssa Persona 2 di Milano in data 17/09/2018, Rep. n°
268, Racc. n° 201, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Paisiello n° 14/24, presso lo studio dell'Avv. Giulia Radice, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
OPPOSTA
Ruolo: generale degli affari civili contenziosi
Materia: contratti e obbligazioni varie
Codice: 140041
Oggetto: Bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Rito: ordinario Cartabia.
All'udienza del 25 novembre 2025 compariva l'Avv. Giulia Radice per Controparte_7 e l'Avv. Vincenzo A. La Corte per la parte opponente.
I procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti conclusivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
L'Avv. Radice faceva presente che nel decreto ingiuntivo opposto era stato erroneamente indicato il codice fiscale della Sig.ra e chiedeva, pertanto, che, in caso di conferma del d.i. opposto,Parte_2 il Giudice volesse correggere il ridetto errore materiale mandando alla Cancelleria del monitorio per l'annotazione sull'originale del titolo.
L'Avv. La Corte, in particolare, ribadiva il rifiuto del contraddittorio sulle circostanze nuove addotte dalla parte opposta nei suoi scritti conclusivi.
Svolgimento del processo e, per essa, alla mandataria [...] Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_1
Parte_1già CP_2 i Sigg.ri Parte_2 [...] Controparte_7
Parte_5 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_3 Parte_4 ed n° 8973/2023, R.G. n° 17693/2023, emesso inter partes il 10/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 190.623,69 oltre interessi al tasso legale dal 06/03/2023 e spese di procedura.
Formulavano le seguenti censure: 1) eccezione di difetto di legittimazione attiva atteso che la parte intimante non aveva fornito la prova del titolo ad agire in giudizio in quanto non soccorreva ai fini invocati la pubblicazione Cont sulla Gazzetta Ufficiale della operazione di cessione di crediti già di spettanza del dovendo, peraltro, essere fornito riscontro della comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
2) eccezione di estinzione per prescrizione atteso che, non essendo stata data la prova della comunicazione delle missive dell'11/02/2013 e del 31/08/2013, alla data di ricezione della notificazione del titolo monitorio era decorso l'arco temporale decennale;
3) eccezione di decadenza della obbligazione fideiussoria per violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c.;
4) eccezione di inoperatività della garanzia fideiussoria per illegittimità delle condizioni applicate Cont all'obbligato principale nonché in ragione del rilievo che erano in custodia di titoli la cui alienazione avrebbe consentito di abbattere la esposizione debitoria.
Tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni: voglia l'On.le Tribunale di Roma adito, disattesa ogni eventuale contraria eccezione, domanda e deduzione, così provvedere:
1) in accoglimento della eccezione pregiudiziale di cui al soprastante capo 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'istante in monitorio Controparte_1
[...] per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via gradatamente pregiudiziale, accertata e dichiarata, in ogni caso, la sopravvenuta prescrizione estintiva delle ragioni di credito oggetto di domanda monitoria nei confronti degli opponenti, pronunciare declaratoria di revoca e/o nullità dell'opposta ingiunzione di pagamento;
3) nel merito in via gradata- in accoglimento del motivo d'opposizione di cui al soprastante capo
3), accertare e dichiarare l'inefficacia dell'obbligazione fideiussoria contratta dagli opponenti a favore di ed a beneficio del debitore garantito Parte_6 Controparte_9 con ogni conseguente statuizione;
[...]
4) in via gradata- sempre in punto di merito alla luce di quanto argomentato al soprastante capo 4), all'esito dell'espletamento dell'istruttoria, accertare l'entità delle effettive ragioni di credito di spettanza dell'opposta Controparte_10 in dipendenza dei titoli azionari in seno al decreto ingiuntivo oggetto d'opposizione;
5) il tutto con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese di giudizio".
Si costituiva la Controparte_1 e, per essa, la mandataria Controparte_7 già CP_2 che, con comparsa di risposta, replicava che:
i) era inibito ai fideiussori formulare contestazioni inerenti il rapporto principale atteso che avevano sottoscritto un contratto autonomo di garanzia con obbligazioni esigibili
"a prima richiesta "; il che determinava la inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. in tema di negozio fideiussorio;
ii) era sussistente la legittimazione di essa opposta atteso che era stata effettuata la pubblicazione sulla G.U. della cessione dei crediti in blocco e che la notificazione del decreto ingiuntivo era chiara esplicitazione che il credito in sofferenza rientrasse fra quelli ceduti;
iii) la eccezione di estinzione per prescrizione era stata validamente interrotta a mezzo della comunicazione delle missive dell'11/02/2013 e del 13/08/2013; iv) gli interessi convenzionali, gli interessi composti ex art. 1283 c.c. e la commissione di massimo scoperto erano stati validamente pattuiti.
Tanto prospettato erano rassegnate le seguenti conclusioni: " voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, per le motivazioni sopra esposte:
- in via principale nel merito confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n° 8973/2023( R.G. n° 17693/2023), emesso in data 10/05/2023 da codesto
Ecc.mo Tribunale, portante ingiunzione di pagamento nei confronti degli odierni opponenti per la complessiva somma di € 190.023,69 oltre interessi e spese, siccome riconosciuti in d.i.;
- in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la minore o maggiore somma dovuta dagli opponenti alla Controparte_1 con condanna degli stessi al pagamento di quanto dovuto in favore della odierna creditrice opposta.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari".
La causa, all'udienza del 25 novembre 2025, all'esito della redazione degli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c. veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta opposizione possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito compendiate:
in primis sussiste la legittimazione della parte intimante atteso che del trasferimento del credito
-
( rientrante in una cessione di crediti in blocco) è stata data contezza a mezzo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con relativo avviso.
In subiecta materia occorre considerare che il riscontro inerente il c.d. nomen verum è riferibile ai rapporti fra cedente e cessionario dovendo meramente essere comunicata al debitore ceduto la cessione del credito;
ed infatti il debitore ceduto, lungi dal poter sindacare il contenuto delle pattuizioni fra i contraenti, è portatore del solo interesse a soddisfare una sola volta l'obbligazione contratta.
Segnatamente, stante la farraginosa procedura di cessione dei singoli crediti in sofferenza, è stata prevista la possibilità di operare la cessione in blocco degli stessi a mezzo di pubblicità legale ( chiaro essendo che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha fede privilegiata) con la indicazione della tipologia dei crediti in sofferenza oggetto di trasferimento.
Opina il decidente che la procedura innanzi descritta valga a provare la validità del trasferimento dei crediti in sofferenza non potendo, però, surrogare l'obbligo di comunicazione ex art. 1264 c.c..
Il debitore ceduto, al quale è stata data comunicazione della cessione a mezzo della notificazione del decreto ingiuntivo, al fine di sottrarsi all'adempimento della obbligazione nei confronti del cessionario del credito avrebbe dovuto fornire la prova che il titolo di cui all'importo ingiunto non rientrasse fra quelli di cui alla cessione in blocco;
il che non è occorso nel caso oggetto di indagine dovendo, a tutto voler concedere, considerarsi che il richiamato riscontro non avrebbe condotto alla estinzione della obbligazione sibbene alla agibilità del titolo in capo al cedente.
In progressione di argomenti, per il principio della ragione più liquida, deve essere dichiarata la estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ordinaria;
ed invero giova rammentare che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato notificato il 18/05/2023( quanto alla Sig.ra Parte_1 il 23/05/2023( quanto ai Sigg.ri Parte_4 Parte_5 e Parte_3 ed il 29/05/2023
(quanto alla Sig.ra Parte_2
Risulta fornito riscontro di invio di una missiva volta alla invocazione della regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti della obbligata principale e dei fideiussori in data 11 febbraio 2013, ricevuta da soli erroneamente indicata Controparte 11 in data tre dei cinque obbligati in garanzia( Parte_1 in data 23/02/2013). in data 22/02/2023 e Parte_2 20/02/2013, Parte_3
Cont
Assume la parte opposta che il avrebbe, con comunicazione del 13/08/2013, avvisato i garanti della revoca degli affidamenti alla obbligata principale e del recesso dai rapporti intercorsi con la stessa.
Osserva lo scrivente che non è fornito riscontro della ricezione della suddetta comunicazione dovendo in via dirimente evidenziarsi che l'apertura della procedura fallimentare in danno della obbligata principale in data 07/03/2013 ha determinato ipso facto lo scioglimento del contratto.
Ne consegue che la parte opposta, al netto della facoltà di insinuare il credito nel fallimento dell'obbligata principale, abbia consumato la possibilità di agire nei confronti dei garanti personali essendo decorso dal 23/02/2013, data di più recente ricezione della missiva dell'11/02/2013( o anche dal 07/03/2013, data di apertura della procedura concorsuale in danno della obbligata principale) sino al 18/05/2023
( notificazione del decreto ingiuntivo alla Sig.ra precedente rispetto a quellaParte_1 nei confronti degli altri garanti), in difetto di riscontro di ulteriori atti interruttivi, un arco temporale pluridecennale.
L'accoglimento della superiore eccezione preliminare esime l'ufficio dal delibare le ulteriori questioni di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 8973/2023, R.G. n° 17693/2023, emesso inter partes il 10/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo. condanna la Controparte_1 e, per essa, la mandataria 'già Controparte_7
CP_2 a rifondere in favore degli opponenti, in solido fra loro, le spese del presente giudizio che si liquidano in misura pari ad € 9.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Roma, 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. MA MA