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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239008949525 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/3/2024, rubricato al n. 640/2024 R.G., ritualmente notificato in data 1/3/24 all'Agenzia delle Entrate, Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.to Difensore_1, propone ricorso nei confronti della predetta Agenzia, in relazione all'intimazione di pagamento notificata il 15/1/2024 con cui l'AD ha chiesto il pagamento dell'imposta di registro su una sentenza emessa nell'anno 2013.
Deduce di non aver ricevuto la notifica della cartella e degli atti prodromici;
eccepisce la decadenza e la prescrizione;
eccepisce il difetto di motivazione dell'intimazione.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate, che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perche' non notificato all'AD e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
E' intervenuta volontariamente l'AD che ha eccepito anch'essa l'inammissibilità del ricorso e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa eccependo l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'AD perche' mai notificato al ricorrente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 546/92 ed insistendo nei motivi di ricorso.
La causa viene posta in decisione in data 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, rilevarsi che l'intervento volontario spiegato dall'AD in giudizio non risulta esser stato notificato al procuratore del ricorrente, come da quest'ultimo eccepito, in violazione dell'art. 14 del
D. Lgs. n. 546/92 e deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata in limine dall'Agenzia delle Entrate che, quale ente impositore ed unico soggetto cui e' stato notificato il ricorso, ha eccepito il difetto d'integrità del contraddittorio.
Va, invero, osservato che, nel caso in esame, - tenuto conto che il ricorso e' stato notificato all'ente impositore in data 1/3/24, - non appare configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'AD, atteso che i motivi di ricorso attengono anche all'operato dell'ente impositore.
Nel merito, il ricorso, ad avviso della Corte e' infondato e va disatteso.
Infondato e', innanzitutto, il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti.
Ed infatti, l'Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio ha prodotto copia dell'avviso di liquidazione dell'imposta notificato in data 8/6/16 al ricorrente a mani proprie, ed ha, altresi', prodotto copia della relata di notificazione della cartella al ricorrente avvenuta in data 27/4/2018, che appare regolare e pienamente riferibile alla cartella perche' contiene espressamente il riferimento numerico alla cartella n.
29820180000665748001 richiamata nel frontespizio dell'avviso notificato al ricorrente e prodotto in atti.
A fronte di tali documenti sono pertanto infondate sia l'eccezione di decadenza quinquennale sia anche l'eccezione di prescrizione, atteso che trattandosi di imposta di registro, una volta notificato l'avviso di liquidazione nel rispetto del quinquennio previsto a pena di decadenza, la prescrizione e' decennale e non era ancora decorsa al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Infondato e' infine anche il motivo con cui si deduce l'omessa motivazione atteso che le indicazioni contenute nell'intimazione e segnatamente il riferimento alla cartella ed alla sua data di notifica e la descrizione del tributo, a fronte dell'avvenuta notifica degli atti pregressi ha consentito pienamente al ricorrente di comprendere l'oggetto dell'intimazione e di difendersi nel merito.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura liquidata in dispositivo mentre sussistono giusti motivi per compensarle con l'AD.
P.Q.M.
La Corte Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. V^:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in euro 923,00 oltre accessori di legge se dovuti e compensa le spese tra l'AD ed il ricorrente.
Cosi' deciso nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione della Corte Tributaria in data 13/1/2026.
Il Presidente Relatore
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239008949525 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/3/2024, rubricato al n. 640/2024 R.G., ritualmente notificato in data 1/3/24 all'Agenzia delle Entrate, Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.to Difensore_1, propone ricorso nei confronti della predetta Agenzia, in relazione all'intimazione di pagamento notificata il 15/1/2024 con cui l'AD ha chiesto il pagamento dell'imposta di registro su una sentenza emessa nell'anno 2013.
Deduce di non aver ricevuto la notifica della cartella e degli atti prodromici;
eccepisce la decadenza e la prescrizione;
eccepisce il difetto di motivazione dell'intimazione.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate, che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perche' non notificato all'AD e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
E' intervenuta volontariamente l'AD che ha eccepito anch'essa l'inammissibilità del ricorso e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa eccependo l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'AD perche' mai notificato al ricorrente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 546/92 ed insistendo nei motivi di ricorso.
La causa viene posta in decisione in data 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, rilevarsi che l'intervento volontario spiegato dall'AD in giudizio non risulta esser stato notificato al procuratore del ricorrente, come da quest'ultimo eccepito, in violazione dell'art. 14 del
D. Lgs. n. 546/92 e deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata in limine dall'Agenzia delle Entrate che, quale ente impositore ed unico soggetto cui e' stato notificato il ricorso, ha eccepito il difetto d'integrità del contraddittorio.
Va, invero, osservato che, nel caso in esame, - tenuto conto che il ricorso e' stato notificato all'ente impositore in data 1/3/24, - non appare configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'AD, atteso che i motivi di ricorso attengono anche all'operato dell'ente impositore.
Nel merito, il ricorso, ad avviso della Corte e' infondato e va disatteso.
Infondato e', innanzitutto, il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti.
Ed infatti, l'Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio ha prodotto copia dell'avviso di liquidazione dell'imposta notificato in data 8/6/16 al ricorrente a mani proprie, ed ha, altresi', prodotto copia della relata di notificazione della cartella al ricorrente avvenuta in data 27/4/2018, che appare regolare e pienamente riferibile alla cartella perche' contiene espressamente il riferimento numerico alla cartella n.
29820180000665748001 richiamata nel frontespizio dell'avviso notificato al ricorrente e prodotto in atti.
A fronte di tali documenti sono pertanto infondate sia l'eccezione di decadenza quinquennale sia anche l'eccezione di prescrizione, atteso che trattandosi di imposta di registro, una volta notificato l'avviso di liquidazione nel rispetto del quinquennio previsto a pena di decadenza, la prescrizione e' decennale e non era ancora decorsa al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Infondato e' infine anche il motivo con cui si deduce l'omessa motivazione atteso che le indicazioni contenute nell'intimazione e segnatamente il riferimento alla cartella ed alla sua data di notifica e la descrizione del tributo, a fronte dell'avvenuta notifica degli atti pregressi ha consentito pienamente al ricorrente di comprendere l'oggetto dell'intimazione e di difendersi nel merito.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura liquidata in dispositivo mentre sussistono giusti motivi per compensarle con l'AD.
P.Q.M.
La Corte Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. V^:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in euro 923,00 oltre accessori di legge se dovuti e compensa le spese tra l'AD ed il ricorrente.
Cosi' deciso nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione della Corte Tributaria in data 13/1/2026.
Il Presidente Relatore