TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/12/2025 innanzi al Giudice Dott. NI NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 16666/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:39 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:25 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. NI
NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16666 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMALLERI Parte_1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Palermo, via NI Pacini 5, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con l'Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 01/12/2025
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del Parte_1
requisito sanitario dell'invalidità al 100% dalla domanda amministrativa e con diritto all'indennità d'accompagnamento dal gennaio 2025; condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente per la prima fase del procedimento, che liquida complessivamente in € 625,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in
2 favore del procuratore antistatari e compensando le spese per la fase di merito del procedimento;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 18/11/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili in seguito a mancata chiamata a visita da parte dell' CP_1
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la sussistenza dell'invalidità al 100% e per l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità
d'accompagnamento;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal gennaio 2025.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alla rifusione del
50% delle spese di lite della fase di ATP, in ragione del riconoscimento di una soltanto delle prestazioni (invalidità 100%) non riconosciute per mancata
3 chiamata a visita, compensando la restante parte e compensando le spese per la fase di merito in ragione della decorrenza della prestazione di indennità
d'accompagnamento successiva al deposito del ricorso per A.T.P..
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 01/12/2025
Il Giudice Onorario
NI NT
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/12/2025 innanzi al Giudice Dott. NI NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 16666/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:39 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:25 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. NI
NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16666 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMALLERI Parte_1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Palermo, via NI Pacini 5, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con l'Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 01/12/2025
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del Parte_1
requisito sanitario dell'invalidità al 100% dalla domanda amministrativa e con diritto all'indennità d'accompagnamento dal gennaio 2025; condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente per la prima fase del procedimento, che liquida complessivamente in € 625,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in
2 favore del procuratore antistatari e compensando le spese per la fase di merito del procedimento;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 18/11/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili in seguito a mancata chiamata a visita da parte dell' CP_1
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la sussistenza dell'invalidità al 100% e per l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità
d'accompagnamento;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal gennaio 2025.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alla rifusione del
50% delle spese di lite della fase di ATP, in ragione del riconoscimento di una soltanto delle prestazioni (invalidità 100%) non riconosciute per mancata
3 chiamata a visita, compensando la restante parte e compensando le spese per la fase di merito in ragione della decorrenza della prestazione di indennità
d'accompagnamento successiva al deposito del ricorso per A.T.P..
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 01/12/2025
Il Giudice Onorario
NI NT
4