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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2024, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 565/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del G.O.P. Dott.ssa Vittoria Sechi ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 565/2020 R.G.
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente ad Alghero, Regione Guardia Grande n.12; C.F._1
, nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente ad Alghero, Regione Guardia Grande n. 90; , Controparte_2
nato ad [...] il [...], C.F. , residente ad Alghero, Regione C.F._3
Guardia Grande n. 41; , nata ad [...] il [...], Parte_2
C.F. ivi residente in [...]n. 41; C.F._4 [...]
, nata ad [...] il [...], C.F. , ivi residente, Pt_3 C.F._5
Via Alcide De Gasperi n. 77, tutti elettivamente domiciliati in Sassari, via Cavour n. 48, presso lo studio dell'avv. Bachisio Basoli, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in data 30.01.2020,
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rappresentante AR
pro tempore, con sede legale in Cagliari, viale Trento n.69 , C.F P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della Regione , rappresentato CP_3
pagina 1 di 9 e difeso dagli avvocati Massimo Cambule e Angela Serra in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER l'ATTRICE:
Dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 bis c.c. e n.346/1976 commi 3-
5, con decreto l'avvenuta usucapione dell'immobile meglio descritto in parte espositiva, ubicato nel comune di Alghero, in catasto fabbricati, F. 15 – particella
136 – sub 1 – sub 2 – sub 3 (area cortilizia e fabbricati).;
PER PARTE CONVENUTA gettare la domanda con la quale parte attrice chiede venga dichiarata l'usucapione dei beni immobili identificati in ricorso;
con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori (inclusi oneri riflessi) secondo legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 cpc , ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la , i ricorrenti esponevano che AR [...]
e , nella loro qualità di eredi legittimi di Parte_1 Controparte_1 Per_1
(deceduto il 29.03.1985), nonché ,
[...] Controparte_2 Parte_2
e , nella loro qualità di eredi di (deceduta il
[...] Parte_3 Persona_2
02.01.2015), si trovavano nel possesso esclusivo pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre 60 anni, e più precisamente dal 1956, di una porzione di terreno, in Comune di
Alghero, come identificata in atti e censita a nome della resistente, rilevando che il de cuius sig e dopo di lui i suoi aventi causa hanno sempre provveduto Persona_1
alla conduzione del terreno di cui è causa, provvedendo alla sua aratura e semina, e utilizzando i capannoni che vi insistevano come deposito materiale, ricovero di animali ed attrezzi.
pagina 2 di 9 I ricorrenti precisavano di avere rivendicato il possesso dei beni oggetto del presente giudizio fin dal 1998, precisando che, prima con ordinanza in data 11.06.2004, e poi con sentenza del 28.04.2010 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, aveva riconosciuto il loro possesso esclusivo contro a seguito della turbativa Persona_3
dal medesimo posta in essere sul predio, per cui detti immobili risultano utilizzati esclusivamente dagli stessi e non dall'intestatario Ente Pubblico e comunque non destinati ad una funzione di pubblica;
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la AR
, la quale, rilevava l'insussistenza dei presupposti dell' invocata
[...]
usucapione oltre che il mancato esercizio del possesso e, l'inusucapibilità del bene considerato che, gli immobili su cui si controverte non possono essere oggetto di usucapione in quanto appartenenti al patrimonio pubblico indisponibile della resistente, rilevando che dal regime di indisponibilità di tali beni discende che gli stessi non possono essere sottratti alla pubblica destinazione se non nei modi previsti dalla legge ai sensi degli artt. 828 e 830 cod. civ.
La parte resistente chiedeva , dunque, l'accoglimento delle conclusioni come in atti chiedendo il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente
All'udienza del 18 novembre 2020 si disponeva il mutamento del rito
La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'udienza del 22 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione senza termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva come la domanda non sia fondata e non sia meritevole di accoglimento.
Ebbene, la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla documentazione versata in atti e dalle prove orali esperite, dalle quali emerge come gli attori non abbiano esercitato sugli immobili per cui è causa - come identificato in atti - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria. pagina 3 di 9 Si evidenzia che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della cosiddetta “ragione più liquida”, ovvero sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
La giurisprudenza ha, difatti, chiarito che secondo tale principio il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile (cfr. Cass. Civ. n. 12002/2014).
Orbene, nel caso in esame tale ragione si ravvisa proprio nel merito della domanda di usucapione dei ricorrenti, che può essere esaminata indipendentemente dalle eccezioni di parte resistente
Si osserva, dunque, che i ricorrenti, nel convenire in giudizio la , nella AR
sua qualità di intestataria degli immobili per cui è causa, hanno chiesto di essere dichiarati proprietari per intervenuta usucapione degli stessi beni, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico uti domini.
Si rileva che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, avuto presente come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (cfr. Cass. Civ. n. 17459/2015).
pagina 4 di 9 Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n.
20508/2019).
Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare, rilevando che - al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, necessaria per usucapire un bene - non risultano sufficienti atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione (la continuità; il modo pacifico e la pubblicità; la non equivocità) devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita rigorosa prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Sulla scorta dei principi sopra richiamati applicabili al caso che qui ci occupa, la domanda dei ricorrenti deve essere rigettata sul rilievo che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, non consentono di ritenere acquisita la prova che gli stessi abbiano esercitato sugli immobili per cui è causa - in via esclusiva e continuativa - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria ex art. 1158 cod. civ., così qualificando la domanda non potendo trovare applicazione l'art. 1159 bis cod. civ. in materia di usucapione speciale pagina 5 di 9 per la piccola proprietà rurale e ciò secondo la rappresentazione dei fatti svolta dagli stessi ricorrenti, che nulla hanno allegato in merito a tale ultima fattispecie.
Occorre innanzitutto prendere in considerazione quanto emerso dai documenti offerti in comunicazione dalla resistente e, in particolare, dai verbali dei sopralluoghi effettuati dai tecnici degli Enti, che si sono avvicendati nella proprietà di beni per cui è causa, nonché
l'attività posta in essere dalla medesima resistente per la tutela del proprio diritto di proprietà contro le occupazioni abusive.
Nello specifico: con nota in data 13.04.2005 , il perito agrario , Persona_4
incaricato di effettuare un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi, ha dato atto di aver accertato il “terreno si presenta incolto e coperto di erbacee segno di un completo abbandono, i fabbricati si presentano come dei ruderi con i tetti crollati e all'interno ricoperti di rovi e altri infestanti .A differenza del sovralluogo effettuato in data 10.02.2005 in cui si era riscontrata la presenza di fieno in parte dei capannoni, oggi risultano vuoti e liberi da animali o cose . Lo stato di fatto dei luoghi , vista anche la facilita di accesso ad persone e animali e lo stato di fatiscenza dei fabbricati, di alcuni parti del tetto e dei muri perimetrali potrebbero crollare da un momento all'altro ne consiglia la recinzione e l'apposizione di cartelli di pericolo “ (cfr. doc. n. 11 fascicolo resistente).
Con successiva nota in un secondo sopralluogo in data 28.10.2005 i tecnici Per_5
, e , accertano “che i fabbricati sono n 8 capannoni
[...] Persona_6 Persona_7
disposti in schiera, assimilati a ruderi in completo stato di abbandono con tetti crollati
e muri crollati e murature degradate , all'interno sono parzialmente presenti resti di calcinacci ,parti di tetto, rovi ed altre piante infestanti , inoltre l'accesso ai vani e parzialmente ostruito dai rovi . Alla data odierna risultano comunque vuoti e liberi da animali o cose privi di recinzione ….pertanto accertato lo stato di degrado dei capannoni vista la fatiscenza delle restanti parti di tetto e dei muri con il loro possibile crollo (cfr. doc. n. 12 fascicolo resistente).
pagina 6 di 9 Dunque, dall'esame dei documenti sopra richiamati, peraltro mai contestati dai ricorrenti, nel corso degli anni è risultato con tutta evidenza lo stato di abbandono sia dei capannoni, sia del terreno, incolto ed invaso da macchia mediterranea spontanea, tanto da far desumere l'assenza di un possesso continuato, pubblico ed esclusivo in capo ad alcun soggetto.
Orbene, sulla scorta di quanto emerso dalla predetta documentazione possono valutarsi come particolarmente inattendibili le dichiarazioni rese dai testi indicati dai ricorrenti (onerati della prova), rivelatesi affatto dirimenti rispetto al diritto asseritamente dagli stessi vantato, considerato che gli immobili per cui è causa sono contigui a quelli di loro proprietà (già di proprietà del loro dante causa Per_8
) e che - comunque - le attività descritte come effettuate nel terreno e nei
[...]
capannoni oggetto di causa risultano del tutto inconciliabili con il reale stato dei luoghi risultante dai predetti sopralluoghi.
Tali considerazioni valgono per le dichiarazioni fatte sia dal teste
[...]
che nella sua narrazione si è espresso in ordine ad attività svolte dai Tes_1
ricorrenti nel passato senza tuttavia indicare periodi certi, in particolare dopo il suo collocamento a riposo avvenuto nel 2003, sia dal teste Testimone_2
particolarmente inattendibile laddove ha dichiarato - fra l'altro - di aver visto i ricorrenti svolgere attività di coltivazione nel terreno per cui è causa
Orbene, la genericità - e per talune contraddittorietà - delle suddette dichiarazioni testimoniali impedisce di ravvisare nel caso in esame l'esercizio di un possesso utile ad usucapionem in relazione agli immobili oggetto di causa, atteso che anche a voler dare valenza alle attività riferite in capo ai ricorrenti, le stesse non sono da sole idonee a manifestare un comportamento rivelatore certo di una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa, contrapposta all'inerzia del proprietario.
Va osservato, difatti, che l'attività di pascolo o l'asserita coltivazione del fondo non sono indice di un possesso utile ai fini dell'invocata usucapione;
invero, quanto al pascolo, persino discontinuo, di un terreno non recintato o altrimenti delimitato,
pagina 7 di 9 questo è negli ambienti agropastorali circostanza non univoca, notoriamente compatibile anche con occasionali e tollerati sconfinamenti, considerato che nel caso che qui ci occupa gli immobili sono contigui ai terreni di proprietà dei ricorrenti. Sul punto, nelle varie pronunce adottate dalla Suprema Corte, a chiarimento di quale possa essere in concreto un'attività in cui si possa manifestare un possesso utile ad usucapionem, ve ne è una ove la stessa ha precisato che “ non è ravvisabile una piena ed indiscussa signoria di fatto su un terreno di ampia dimensione … nella condotta di conduzione al pascolo di un numero esiguo di bovini … nonché la realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione per non fare disperdere gli animali e il riadattamento di un manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della res per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario” (cfr.
Cass. Civ. 25498/2014). Quanto alla coltivazione del fondo “non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (cfr. Cass. Civ. n.
17376/2018 e n.1796/2022).
Di alcun rilievo, poi, le risultanze del procedimento promosso dai ricorrenti contro il avente ad oggetto la reintegra degli stessi nel possesso (conclusosi con la Per_3
sentenza n. 106/2010 del Tribunale di Sassari, Sezione distaccata di Alghero, pubblicata il 29.04.2010) non essendosi statuito in tale sede sul possesso utile ai fini dell'usucapione e stante anche l'assenza dell'Ente proprietario, che, invece, nel presente giudizio ha dato prova di non aver mai abbandonato il dominio sul terreno pagina 8 di 9 oggetto di causa, tenuto conto di quanto più sopra osservato in ordine alle diverse attività dalla stessa poste in essere nel tempo.
In conclusione, il materiale probatorio offerto dai ricorrenti a fronte delle contestazioni mosse dalla resistente induce al rigetto della domanda, rilevando anche che il contrasto sui fatti costitutivi della domanda emerso attraverso le dichiarazioni rese dai testi indicati dai ricorrenti e quelle rese dai testi indicati dalla resistente si traduce nel caso specifico - in cui l'onere probatorio ricade come più sopra detto a carico dei ricorrenti - in una mancanza di prova al riguardo (cfr. Cass. Civ.
4773/2015).
In conseguenza del rigetto della domanda e in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura di cui in dispositivo in favore della resistente, liquidati sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa
(euro 5.200,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
1. rigetta la domanda;
2. condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese e compensi di lite in favore della parte resistente, liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfetario (15%) e accessori di legge.
Sassari, 12.06.2024
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Vittoria Sechi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del G.O.P. Dott.ssa Vittoria Sechi ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 565/2020 R.G.
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente ad Alghero, Regione Guardia Grande n.12; C.F._1
, nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente ad Alghero, Regione Guardia Grande n. 90; , Controparte_2
nato ad [...] il [...], C.F. , residente ad Alghero, Regione C.F._3
Guardia Grande n. 41; , nata ad [...] il [...], Parte_2
C.F. ivi residente in [...]n. 41; C.F._4 [...]
, nata ad [...] il [...], C.F. , ivi residente, Pt_3 C.F._5
Via Alcide De Gasperi n. 77, tutti elettivamente domiciliati in Sassari, via Cavour n. 48, presso lo studio dell'avv. Bachisio Basoli, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in data 30.01.2020,
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rappresentante AR
pro tempore, con sede legale in Cagliari, viale Trento n.69 , C.F P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della Regione , rappresentato CP_3
pagina 1 di 9 e difeso dagli avvocati Massimo Cambule e Angela Serra in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER l'ATTRICE:
Dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 bis c.c. e n.346/1976 commi 3-
5, con decreto l'avvenuta usucapione dell'immobile meglio descritto in parte espositiva, ubicato nel comune di Alghero, in catasto fabbricati, F. 15 – particella
136 – sub 1 – sub 2 – sub 3 (area cortilizia e fabbricati).;
PER PARTE CONVENUTA gettare la domanda con la quale parte attrice chiede venga dichiarata l'usucapione dei beni immobili identificati in ricorso;
con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori (inclusi oneri riflessi) secondo legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 cpc , ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la , i ricorrenti esponevano che AR [...]
e , nella loro qualità di eredi legittimi di Parte_1 Controparte_1 Per_1
(deceduto il 29.03.1985), nonché ,
[...] Controparte_2 Parte_2
e , nella loro qualità di eredi di (deceduta il
[...] Parte_3 Persona_2
02.01.2015), si trovavano nel possesso esclusivo pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre 60 anni, e più precisamente dal 1956, di una porzione di terreno, in Comune di
Alghero, come identificata in atti e censita a nome della resistente, rilevando che il de cuius sig e dopo di lui i suoi aventi causa hanno sempre provveduto Persona_1
alla conduzione del terreno di cui è causa, provvedendo alla sua aratura e semina, e utilizzando i capannoni che vi insistevano come deposito materiale, ricovero di animali ed attrezzi.
pagina 2 di 9 I ricorrenti precisavano di avere rivendicato il possesso dei beni oggetto del presente giudizio fin dal 1998, precisando che, prima con ordinanza in data 11.06.2004, e poi con sentenza del 28.04.2010 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, aveva riconosciuto il loro possesso esclusivo contro a seguito della turbativa Persona_3
dal medesimo posta in essere sul predio, per cui detti immobili risultano utilizzati esclusivamente dagli stessi e non dall'intestatario Ente Pubblico e comunque non destinati ad una funzione di pubblica;
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la AR
, la quale, rilevava l'insussistenza dei presupposti dell' invocata
[...]
usucapione oltre che il mancato esercizio del possesso e, l'inusucapibilità del bene considerato che, gli immobili su cui si controverte non possono essere oggetto di usucapione in quanto appartenenti al patrimonio pubblico indisponibile della resistente, rilevando che dal regime di indisponibilità di tali beni discende che gli stessi non possono essere sottratti alla pubblica destinazione se non nei modi previsti dalla legge ai sensi degli artt. 828 e 830 cod. civ.
La parte resistente chiedeva , dunque, l'accoglimento delle conclusioni come in atti chiedendo il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente
All'udienza del 18 novembre 2020 si disponeva il mutamento del rito
La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'udienza del 22 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione senza termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva come la domanda non sia fondata e non sia meritevole di accoglimento.
Ebbene, la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla documentazione versata in atti e dalle prove orali esperite, dalle quali emerge come gli attori non abbiano esercitato sugli immobili per cui è causa - come identificato in atti - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria. pagina 3 di 9 Si evidenzia che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della cosiddetta “ragione più liquida”, ovvero sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
La giurisprudenza ha, difatti, chiarito che secondo tale principio il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile (cfr. Cass. Civ. n. 12002/2014).
Orbene, nel caso in esame tale ragione si ravvisa proprio nel merito della domanda di usucapione dei ricorrenti, che può essere esaminata indipendentemente dalle eccezioni di parte resistente
Si osserva, dunque, che i ricorrenti, nel convenire in giudizio la , nella AR
sua qualità di intestataria degli immobili per cui è causa, hanno chiesto di essere dichiarati proprietari per intervenuta usucapione degli stessi beni, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico uti domini.
Si rileva che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, avuto presente come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (cfr. Cass. Civ. n. 17459/2015).
pagina 4 di 9 Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n.
20508/2019).
Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare, rilevando che - al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, necessaria per usucapire un bene - non risultano sufficienti atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione (la continuità; il modo pacifico e la pubblicità; la non equivocità) devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita rigorosa prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Sulla scorta dei principi sopra richiamati applicabili al caso che qui ci occupa, la domanda dei ricorrenti deve essere rigettata sul rilievo che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, non consentono di ritenere acquisita la prova che gli stessi abbiano esercitato sugli immobili per cui è causa - in via esclusiva e continuativa - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria ex art. 1158 cod. civ., così qualificando la domanda non potendo trovare applicazione l'art. 1159 bis cod. civ. in materia di usucapione speciale pagina 5 di 9 per la piccola proprietà rurale e ciò secondo la rappresentazione dei fatti svolta dagli stessi ricorrenti, che nulla hanno allegato in merito a tale ultima fattispecie.
Occorre innanzitutto prendere in considerazione quanto emerso dai documenti offerti in comunicazione dalla resistente e, in particolare, dai verbali dei sopralluoghi effettuati dai tecnici degli Enti, che si sono avvicendati nella proprietà di beni per cui è causa, nonché
l'attività posta in essere dalla medesima resistente per la tutela del proprio diritto di proprietà contro le occupazioni abusive.
Nello specifico: con nota in data 13.04.2005 , il perito agrario , Persona_4
incaricato di effettuare un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi, ha dato atto di aver accertato il “terreno si presenta incolto e coperto di erbacee segno di un completo abbandono, i fabbricati si presentano come dei ruderi con i tetti crollati e all'interno ricoperti di rovi e altri infestanti .A differenza del sovralluogo effettuato in data 10.02.2005 in cui si era riscontrata la presenza di fieno in parte dei capannoni, oggi risultano vuoti e liberi da animali o cose . Lo stato di fatto dei luoghi , vista anche la facilita di accesso ad persone e animali e lo stato di fatiscenza dei fabbricati, di alcuni parti del tetto e dei muri perimetrali potrebbero crollare da un momento all'altro ne consiglia la recinzione e l'apposizione di cartelli di pericolo “ (cfr. doc. n. 11 fascicolo resistente).
Con successiva nota in un secondo sopralluogo in data 28.10.2005 i tecnici Per_5
, e , accertano “che i fabbricati sono n 8 capannoni
[...] Persona_6 Persona_7
disposti in schiera, assimilati a ruderi in completo stato di abbandono con tetti crollati
e muri crollati e murature degradate , all'interno sono parzialmente presenti resti di calcinacci ,parti di tetto, rovi ed altre piante infestanti , inoltre l'accesso ai vani e parzialmente ostruito dai rovi . Alla data odierna risultano comunque vuoti e liberi da animali o cose privi di recinzione ….pertanto accertato lo stato di degrado dei capannoni vista la fatiscenza delle restanti parti di tetto e dei muri con il loro possibile crollo (cfr. doc. n. 12 fascicolo resistente).
pagina 6 di 9 Dunque, dall'esame dei documenti sopra richiamati, peraltro mai contestati dai ricorrenti, nel corso degli anni è risultato con tutta evidenza lo stato di abbandono sia dei capannoni, sia del terreno, incolto ed invaso da macchia mediterranea spontanea, tanto da far desumere l'assenza di un possesso continuato, pubblico ed esclusivo in capo ad alcun soggetto.
Orbene, sulla scorta di quanto emerso dalla predetta documentazione possono valutarsi come particolarmente inattendibili le dichiarazioni rese dai testi indicati dai ricorrenti (onerati della prova), rivelatesi affatto dirimenti rispetto al diritto asseritamente dagli stessi vantato, considerato che gli immobili per cui è causa sono contigui a quelli di loro proprietà (già di proprietà del loro dante causa Per_8
) e che - comunque - le attività descritte come effettuate nel terreno e nei
[...]
capannoni oggetto di causa risultano del tutto inconciliabili con il reale stato dei luoghi risultante dai predetti sopralluoghi.
Tali considerazioni valgono per le dichiarazioni fatte sia dal teste
[...]
che nella sua narrazione si è espresso in ordine ad attività svolte dai Tes_1
ricorrenti nel passato senza tuttavia indicare periodi certi, in particolare dopo il suo collocamento a riposo avvenuto nel 2003, sia dal teste Testimone_2
particolarmente inattendibile laddove ha dichiarato - fra l'altro - di aver visto i ricorrenti svolgere attività di coltivazione nel terreno per cui è causa
Orbene, la genericità - e per talune contraddittorietà - delle suddette dichiarazioni testimoniali impedisce di ravvisare nel caso in esame l'esercizio di un possesso utile ad usucapionem in relazione agli immobili oggetto di causa, atteso che anche a voler dare valenza alle attività riferite in capo ai ricorrenti, le stesse non sono da sole idonee a manifestare un comportamento rivelatore certo di una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa, contrapposta all'inerzia del proprietario.
Va osservato, difatti, che l'attività di pascolo o l'asserita coltivazione del fondo non sono indice di un possesso utile ai fini dell'invocata usucapione;
invero, quanto al pascolo, persino discontinuo, di un terreno non recintato o altrimenti delimitato,
pagina 7 di 9 questo è negli ambienti agropastorali circostanza non univoca, notoriamente compatibile anche con occasionali e tollerati sconfinamenti, considerato che nel caso che qui ci occupa gli immobili sono contigui ai terreni di proprietà dei ricorrenti. Sul punto, nelle varie pronunce adottate dalla Suprema Corte, a chiarimento di quale possa essere in concreto un'attività in cui si possa manifestare un possesso utile ad usucapionem, ve ne è una ove la stessa ha precisato che “ non è ravvisabile una piena ed indiscussa signoria di fatto su un terreno di ampia dimensione … nella condotta di conduzione al pascolo di un numero esiguo di bovini … nonché la realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione per non fare disperdere gli animali e il riadattamento di un manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della res per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario” (cfr.
Cass. Civ. 25498/2014). Quanto alla coltivazione del fondo “non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (cfr. Cass. Civ. n.
17376/2018 e n.1796/2022).
Di alcun rilievo, poi, le risultanze del procedimento promosso dai ricorrenti contro il avente ad oggetto la reintegra degli stessi nel possesso (conclusosi con la Per_3
sentenza n. 106/2010 del Tribunale di Sassari, Sezione distaccata di Alghero, pubblicata il 29.04.2010) non essendosi statuito in tale sede sul possesso utile ai fini dell'usucapione e stante anche l'assenza dell'Ente proprietario, che, invece, nel presente giudizio ha dato prova di non aver mai abbandonato il dominio sul terreno pagina 8 di 9 oggetto di causa, tenuto conto di quanto più sopra osservato in ordine alle diverse attività dalla stessa poste in essere nel tempo.
In conclusione, il materiale probatorio offerto dai ricorrenti a fronte delle contestazioni mosse dalla resistente induce al rigetto della domanda, rilevando anche che il contrasto sui fatti costitutivi della domanda emerso attraverso le dichiarazioni rese dai testi indicati dai ricorrenti e quelle rese dai testi indicati dalla resistente si traduce nel caso specifico - in cui l'onere probatorio ricade come più sopra detto a carico dei ricorrenti - in una mancanza di prova al riguardo (cfr. Cass. Civ.
4773/2015).
In conseguenza del rigetto della domanda e in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura di cui in dispositivo in favore della resistente, liquidati sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa
(euro 5.200,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
1. rigetta la domanda;
2. condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese e compensi di lite in favore della parte resistente, liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfetario (15%) e accessori di legge.
Sassari, 12.06.2024
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Vittoria Sechi
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