Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1669/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) e ( , parte Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Calderone.
PARTE ATTRICE
Contro
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Controparte_1 P.IVA_1
Giorgianni.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti d'opera
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, l'opponente solleva gravame avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., come indicato in dispositivo.
Contesta il credito portato in seno fattura azionata, quale corrispettivo per opere di manutenzione ed interventi edili eseguiti dalla parte opposta, di cui rileva l'incompleta ed inesatta esecuzione, dunque contabilizzati in esubero rispetto a quanto effettivo, deducendo di aver subito
1
Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la riduzione delle somme pretese a credito ed in via riconvenzionale il risarcimento per il danno subito per effetto dei lavori svolti, in misura di euro 6,000,00 salvo quella diversa da accertarsi, e la risoluzione contrattuale.
Parte opposta contesta, precisando l'esecuzione a perfetta regola d'arte degli interventi commissionati, peraltro completamente accettati, nonché la tardiva denuncia dei vizi rispetto al termine di cui all'articolo 1667 cc, con conseguente decadenza.
Conclude chiedendo la conferma del decreto opposto e il rigetto dell'opposizione.
Nel merito, alla luce del contenuto degli atti, delle prove raccolte e della documentazione prodotta, si rileva.
Il titolo dell'ingiunzione trae dal credito vantato dalla ditta opposta per il corrispettivo per le opere di manutenzione dell'edificio condominiale, rese dunque anche in favore della parte opponente presso l'immobile in Terme Vigliatore, via Luigi Pirandello n.7.
Come anche da riscontro ottenuto dalla prove testimoniali raccolte, oltre alle opere eseguite descritte in seno al computo metrico estimativo del 19.10.2015 allegato al fascicolo in atti, la società opponente risulta aver curato in favore degli opponenti ulteriori interventi su mansarda, quali smontaggio, montaggio e rifinizioni della finestra sopraluce del corridoio, il montaggio della porta terrazza, pluviali, quindi demolizione e muratura dei tubi facciata, quali lavori extracapitolato come dedotti dalla parte opposta e riscontrati in sede di prova (cfr esame teste ). Testimone_1
Restano esclusi dalle lavorazioni riferibili alla parte opposta, da quanto emerso in giudizio
(cfr esame testi , e ), gli interventi relativi alla Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 pavimentazione del terrazzo al secondo piano, del balcone di via Pirandello ed alla collocazione del battiscopa sullo stesso terrazzo e balcone, il cui corrispettivo dunque non potrà essere riconosciuto.
Il consulente mandato alle verifiche tecniche per quanto dibattuto in giudizio, con valutazione che si condivide ed apprezza per l'analisi e gli argomenti tecnico-deduttivi svolti, privi di vizi logici e congruenti, deduce e conclude come di seguito.
Rileva preliminarmente come il fabbricato sia stato oggetto di lavori di manutenzione ordinaria affidati dal condominio alla secondo il computo metrico estimativo Controparte_2 del 19.10.2015, relativo ai lavori preventivati ed eseguiti dunque anche in favore dell'immobile della parte opponente.
2 Le lavorazioni sono giudicate, come da elenco e relativa descrizione analitica (cfr dettaglio dei capitoli e delle lavorazioni pag. 8), corrispondenti alle opere descritte in seno al predetto computo metrico estimativo agli atti del fascicolo, di cui il c.t.u. dichiara la congruità dei relativi prezzi.
Considerato il conteggio dei costi complessivi delle opere realizzate, con l'applicazione dei prezzi e delle percentuali indicate nel predetto computo metrico secondo le quantità verificate nel corso dei sopralluoghi, come da relativo computo metrico rielaborato tenuto conto, altresì, dell'esecuzione degli interventi ulteriori (cfr allegato n. 3), il c.t.u. quantifica il costo delle opere eseguite in complessivi euro 35.992,96 oltre IVA;
rispettando le percentuali e le quote indicate nel computo metrico del 19/10/2015, determina la quota parte a carico degli opponenti in euro
15.209,49 (cfr allegato n. 4) oltre IVA.
Da detto importo, procede a detrarre la complessiva somma di euro 490,00 così determinata in ragione delle carenze di esecuzione rilevate di alcune lavorazioni e tra queste: la non efficiente sigillatura di giunti e/o fessure e/o crepe della finestra sopraluce del corridoio al primo piano;
la non efficiente registrazione e/o regolazione della porta del vano con ingresso dalla terrazza;
il deprezzamento della soglia della finestra su via Luigi Pirandello dell'unità al secondo piano;
l'evidente avvallamento/rigonfiamento presente nella parete interna del muro a confine con la proprietà Pt_3
In conclusione la c.t.u. quantifica la complessiva quota imputabile a carico agli opponenti, al netto del valore dei difetti sopra rappresentati in euro 14.719,49 oltre IVA.
Posti detti complessivi rilievi tecnici e le conclusioni contabili rese, che possono essere assunte a superamento di ogni contraria obiezione tecnica come in atti, il costo delle forniture e delle lavorazioni rese può essere determinato per l'importo sopra indicato.
Quanto alla contestata errata realizzazione delle pendenze del massetto sul terrazzo degli opponenti, deve condividersi il giudizio reso dal c.t.u. a giudicarne l'esecuzione a regola d'arte, disattendendo i contrari rilievi sul punto secondo gli argomenti tecnici cui si rimanda (cfr. c.t.u. pag
25 e 26). Al riguardo chiarisce, peraltro, come il danno da infiltrazioni lungo il frontalino e sotto il balcone, lamentato dagli opponenti, sia da attribuire alla non corretta esecuzione a regola d'arte del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, opere tuttavia, come dichiarato dalle parti in causa, eseguite da altra ditta e pertanto non riferibili alla società opposta.
Non potrà, inoltre, essere riconosciuta la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla parte opponente, per il danno patrimoniale asseritamente subito per effetto di vizi o imperita esecuzione delle opere. E ciò sia per quanto riferito alla rottura di un granito collocato sulla finestra dei servizi igienici, circostanza non emersa in sede di prova testimoniale né altrimenti riscontrata in
3 giudizio, sia, altresì, per i pregiudizi conseguenti all'errata realizzazione della pendenza del terrazzo, circostanza esclusa in sede di accertamento peritale, come sopra.
In conclusione la domanda può essere riconosciuta per l'importo delle lavorazioni accertate, determinato per complessivi euro 14.719,49 oltre iva, detratta altresì la somma di euro 4.000,00 corrisposta a titolo di acconto dalla parte opponente come da attestazioni in atti e, così, per l'importo a saldo di euro 10.719,49 oltre iva e gli interessi di legge a far data dalla lettera di mora del 31.1.2018 al soddisfo.
La parte opponente dovrà dunque essere condannata dal pagamento della somma come sopra determinata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore del decisum e le fasi svolte, vengono poste a carico della parte opponente come in dispositivo in misura dei due terzi, atteso il parziale accoglimento della domanda creditoria, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie parzialmente l'opposizione.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 290/2019 del 24.7.2019 emesso dal Tribunale di Barcellona
P.G. ed ogni relativa statuizione.
Condanna , in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_4 Parte_2
in persona del presidente legale rappresentante p.t. , della somma Controparte_1 determinata in euro 10.719,49 oltre iva come per legge e gli interessi legali dalla data di mora
(31.1.2018) al soddisfo.
Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
in persona del presidente legale rappresentante p.t. , delle spese Controparte_1 del giudizio liquidate, tenuto conto della riduzione come in motivazione, in euro 3.384,67 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 2.627,59 per spese, incluse anticipazioni per la c.t.u., disponendo la distrazione in favore del difensore anticipatario, giusta dichiarazione in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 22 gennaio 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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