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Sentenza 30 agosto 2024
Sentenza 30 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/08/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2024 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dott.ssa AR Pina Lazzara Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Vincenzo Cefalo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 302/2020 R. G.; vertente tra
DA C.F.: , elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Fonte di Venere n. 22 a Terme Vigliatore (ME), presso lo studio dell'Avv. Enrico
Privitera che lo rappresenta e difende
APPELLANTE contro
, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_2
Giardini Naxos, Via Lombardo n.11 presso lo studio dell'avv. Graziella Lo Turco che lo rappresenta e difende
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 199/2020 emessa in data 19/02/2020 dal
Tribunale di Barcellona P.G.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
Con atto di appello depositato in data 21/5/2020 ha impugnato la Parte_2
sentenza n. 199/2020 con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di per l'esercizio del CP_1
diritto di prelazione nel contratto di compravendita registrato a Messina il 15/10/2013 al n. 5942, con il quale quest'ultimo aveva acquistato da Controparte_2
i fondi individuati al fg. 21 particelle n. 14 e 15 ed al fg. 22 particelle 18, 19, 20,
[...]
22, 23, 50, 51, in agro del Comune di Antillo, località Colla Bassa.
Seguiva la condanna di al pagamento, a favore del , delle Parte_2 CP_1
spese di giudizio, liquidate in € 4.615,00.
Con detta sentenza il Tribunale ha ritenuto che parte attrice non aveva dimostrato di possedere il requisito soggettivo di coltivatore diretto per l'esercizio del diritto di prelazione, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge 590/1965.
Parte appellante sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrata la qualità di coltivatore diretto, senza tenere conto degli insegnamenti della
Cassazione che -nell'interpretare la definizione dettata dal legislatore- riconosce il diritto di prelazione a chi si dedica alla coltivazione del fondo, per destinarne i frutti al consumo proprio, senza trarne alcun reddito non essendo richiesta l'iscrizione al CP_ registro delle imprese, né l'iscrizione in albi o elenchi, né l'iscrizione all' nella gestione previdenziale e assistenziali dei coltivatori diretti, trattandosi di un dato puramente formale e trattandosi di una circostanza di fatto la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante prova testimoniale e per presunzioni;
inoltre a detta dell'appellante il diritto di prelazione va riconosciuto anche a chi coltiva il fondo in modo non professionale, purché stabilmente e abitualmente e, quindi, anche a chi svolge un'altra attività lavorativa principale da cui trae un reddito superiore a quello derivante dall'attività agricola.
Ulteriori motivi di appello risiedono nella mancata ammissione della CTU richiesta dall'appellante e l'erronea interpretazione delle prove orali ammesse e delle risultanze della CTU espletata nel diverso procedimento possessorio.
Si è costituito in appello il convenuto che ha concluso per il rigetto dello stesso.
Con ordinanza del 18/4/2023 la Corte poneva la causa in decisione, previa concessione pag. 2/7 Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Conclusioni di parte appellante: in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare la nullità per frode alla legge del contratto di compravendita del 14/10/2013, registrato a Messina il 15/10/2013 al n. 5942 e quindi, condannare il convenuto al risarcimento del danno subito dall'attore da valutarsi anche in via equitativa e ordinare la restituzione della somma pagata da parte acquirente alla parte venditrice.
Dichiarare nulla o, comunque, inefficace la vendita dei fondi individuati al fg. 21 particelle n. 14
e 15 ed al fg. 22 particelle 18, 19, 20, 22, 23, 50, 51, in agro del Comune di Antillo, località Colla
Bassa tra la sig.ra Lo Giudice Lo Giudice ed il sig. . CP_2 CP_1
Ordinare la sostituzione ex tunc del sig. nella stessa posizione sostanziale Parte_2 del sig. . CP_1
Dichiarare trasferito il fondo oggetto di causa in favore dell'istante, sig. Parte_2
per il prezzo di € 25.000,00, indicato nell'atto di compravendita.
Ordinare la trascrizione della sentenza.
In via istruttoria disporre CTU al fine di confermare la congruenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per
l'esercizio del diritto di retratto agrario, sulla scorta delle prove tutte già raggiunte durante la fase istruttoria di primo grado, della documentazione versata in atti, tra cui la CTU a firma del
Geom. unitamente alle sommarie informazioni ivi raccolte. Persona_1
***
L'appello è infondato.
È opportuno premettere che, in forza della previsione contenuta nell'art. 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, il diritto di prelazione e riscatto agrari possono essere esercitati solo da chi sia titolare – quale coltivatore diretto – di un contratto di affitto
(mezzadria, colonia od enfiteusi) concluso con il proprietario del fondo oggetto del trasferimento.
Lo stesso diritto è attribuito al proprietario confinante coltivatore diretto, ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817, ed ora – in base ad una recente normativa (legge 28 luglio 2016, n. 154) – all'imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.
pag. 3/7 Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
La giurisprudenza di legittimità è sempre stata concorde nel ritenere che le norme sulla prelazione e riscatto hanno carattere imperativo e sono di stretta interpretazione, non suscettibili di interpretazione analogica od estensiva.
Esse non possono trovare applicazione al di fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto apportano una deroga al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà.
Condizione legittimante della prelazione dell'affittuario è l'esistenza di uno dei contratti agrari menzionati dalla norma: il titolo di detenzione deve inoltre essere valido ed in corso di esecuzione e che intende esercitare il diritto di prelazione deve dimostrare di coltivare il terreno da almeno due anni.
Secondo la prevalente giurisprudenza, il requisito soggettivo di coltivatore diretto deve essere provato in concreto, non potendo essere attribuita piena prova alla CP_ certificazione dell'iscrizione previdenziale all' , né può essere sufficiente l'allegazione di elementi indiziari al riguardo.
Il coltivatore è tenuto altresì a dimostrare di avere una capacità lavorativa adeguata, sua e della propria famiglia, nei limiti di un terzo rispetto al fabbisogno del fondo. Si tratta, dunque, di prove connotate da un riscontro materiale, non altrimenti desumibile da attestati, certificazioni ed altro.
Per assolvere l'onere probatorio in ordine al requisito soggettivo professionale,
l'affittuario od il confinante coltivatori diretti dovranno dimostrare di attendere abitualmente e stabilmente al lavoro agricolo, tramite il proprio apporto personale e quello dei componenti della famiglia, nei limiti di un terzo rispetto al fabbisogno del fondo.
La giurisprudenza consolidata sulla prelazione agraria ritiene irrilevante, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, l'iscrizione al registro delle imprese, come in altri albi o elenchi, facendo riferimento solo all'esercizio di fatto dell'attività agricola.
Ciò detto, deve essere pienamente condivisa la sentenza di primo grado che non ha ritenuto raggiunta la prova della qualifica di coltivatore diretto, sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze di parte attrice.
In primo luogo si deve aderire all'apprezzamento rivolto dal Tribunale alla CTU espletata nel corso del procedimento possessorio pendente per la fase di merito,
pag. 4/7 Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
invocata da parte appellante, posto che dagli accertamenti peritali emerge con evidenza che il fondo oggetto di causa non è un fondo destinato ad un'attività agricola, trattandosi di terreno in gran parte boschivo ed in forte pendenza, coperto per tutta la restante estensione da vegetazione spontanea e macchia mediterranea, sul quale si trovano dei ruderi in completo abbandono.
Il fondo è diviso in due grossi appezzamenti da un torrente, che si adagia su due versanti ripidi della montagna opposti e prospicenti l'un l'altro, esso ricade su diverse particelle e su due distinti fogli di mappa, in dettaglio sul foglio di mappa 22 insistono le particelle 18,19,20,22,23,50,51, mentre le restanti particelle 14,15, ricadono sul foglio di mappa 21 il tutto per una superficie complessiva di Ha 30.33.60.
In proposito il consulente ha concluso “Per la destinazione, il fondo si può riconoscere destinato a pascolo e pascolo arborato anche se nel passato non si può escludere la destinazione di intere particelle a seminativo e seminativo arborato. “
Si tratta dunque di un fondo allo stato attuale completamente incolto, ad eccezione della zona recintata di mq.
1.000 che però insiste sul fondo di proprietà della confinante signora , che il CTU descrive utilizzato dal Controparte_4 Pt_2
come stalla con annesso ovile per ricovero degli animali e il terreno come pascolo in generale, attività inidonea ad attribuire la qualifica di coltivatore diretto ma tutt'al più di allevatore.
Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, l'attività di allevamento del bestiame esercitata senza un rapporto di connessione con la coltivazione, si connota come attività di tipo industriale o commerciale.
Va anche osservato, come opportunamente evidenziato dal Tribunale, che nel giudizio di primo grado l'attuale appellante non aveva nemmeno fornito il certificato di iscrizione camerale né il fascicolo aziendale da cui desumersi il tipo di attività di coltivatore diretto asseritamente svolta.
Questa Corte concorda con il Tribunale sull'insufficienza delle testimonianze assunte per la necessaria dimostrazione che fra il e la signora Lo Giudice Lo Giudice Pt_2
AR fosse intercorso un contratto di affitto di fondo rustico e che il CP_2 Pt_2
avesse coltivato il fondo nel biennio precedente.
pag. 5/7 Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
In particolare, come esattamente rilevato dal Tribunale, i testimoni indicati da parte attrice avevano fornito dichiarazioni compiacenti ed inattendibili, volte ad una ricostruzione di comodo dei fatti, posta in essere onde favorire parte attrice.
L'appello deve dunque essere rigettato essendo, infatti, sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di retratto il rilievo del difetto di prova, da parte del retraente, anche di uno solo dei presupposti per l'esercizio della prelazione (cfr., da ultimo, Cass.
Sez. 3, ord. 15 gennaio 2020, n. 537, Rv. 656571-01),
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte appellata in base ai parametri medi di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis avuto riguardo al momento della decisione.
Pertanto, avuto riguardo ai criteri e parametri di cui sopra, si liquida la somma di €
3.966,00 per onorario, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale, non apprezzandosi prestazioni in concreto riferibili alla fase istruttoria, cui vanno aggiunti il rimborso del contributo unificato, il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2
sentenza n. 199/2020 emessa il 19/2/2020 del Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
-Rigetta l'appello;
-Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di , che si liquidano in complessivi €. 3.966,00 (ripartiti CP_1
come indicato in parte motiva), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura di 15%, IVA e CPA come per legge.
-Dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pag. 6/7 Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Vincenzo Cefalo) (dr.ssa AR Pina Lazzara)
pag. 7/7
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dott.ssa AR Pina Lazzara Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Vincenzo Cefalo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 302/2020 R. G.; vertente tra
DA C.F.: , elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Fonte di Venere n. 22 a Terme Vigliatore (ME), presso lo studio dell'Avv. Enrico
Privitera che lo rappresenta e difende
APPELLANTE contro
, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_2
Giardini Naxos, Via Lombardo n.11 presso lo studio dell'avv. Graziella Lo Turco che lo rappresenta e difende
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 199/2020 emessa in data 19/02/2020 dal
Tribunale di Barcellona P.G.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
Con atto di appello depositato in data 21/5/2020 ha impugnato la Parte_2
sentenza n. 199/2020 con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di per l'esercizio del CP_1
diritto di prelazione nel contratto di compravendita registrato a Messina il 15/10/2013 al n. 5942, con il quale quest'ultimo aveva acquistato da Controparte_2
i fondi individuati al fg. 21 particelle n. 14 e 15 ed al fg. 22 particelle 18, 19, 20,
[...]
22, 23, 50, 51, in agro del Comune di Antillo, località Colla Bassa.
Seguiva la condanna di al pagamento, a favore del , delle Parte_2 CP_1
spese di giudizio, liquidate in € 4.615,00.
Con detta sentenza il Tribunale ha ritenuto che parte attrice non aveva dimostrato di possedere il requisito soggettivo di coltivatore diretto per l'esercizio del diritto di prelazione, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge 590/1965.
Parte appellante sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrata la qualità di coltivatore diretto, senza tenere conto degli insegnamenti della
Cassazione che -nell'interpretare la definizione dettata dal legislatore- riconosce il diritto di prelazione a chi si dedica alla coltivazione del fondo, per destinarne i frutti al consumo proprio, senza trarne alcun reddito non essendo richiesta l'iscrizione al CP_ registro delle imprese, né l'iscrizione in albi o elenchi, né l'iscrizione all' nella gestione previdenziale e assistenziali dei coltivatori diretti, trattandosi di un dato puramente formale e trattandosi di una circostanza di fatto la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante prova testimoniale e per presunzioni;
inoltre a detta dell'appellante il diritto di prelazione va riconosciuto anche a chi coltiva il fondo in modo non professionale, purché stabilmente e abitualmente e, quindi, anche a chi svolge un'altra attività lavorativa principale da cui trae un reddito superiore a quello derivante dall'attività agricola.
Ulteriori motivi di appello risiedono nella mancata ammissione della CTU richiesta dall'appellante e l'erronea interpretazione delle prove orali ammesse e delle risultanze della CTU espletata nel diverso procedimento possessorio.
Si è costituito in appello il convenuto che ha concluso per il rigetto dello stesso.
Con ordinanza del 18/4/2023 la Corte poneva la causa in decisione, previa concessione pag. 2/7 Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Conclusioni di parte appellante: in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare la nullità per frode alla legge del contratto di compravendita del 14/10/2013, registrato a Messina il 15/10/2013 al n. 5942 e quindi, condannare il convenuto al risarcimento del danno subito dall'attore da valutarsi anche in via equitativa e ordinare la restituzione della somma pagata da parte acquirente alla parte venditrice.
Dichiarare nulla o, comunque, inefficace la vendita dei fondi individuati al fg. 21 particelle n. 14
e 15 ed al fg. 22 particelle 18, 19, 20, 22, 23, 50, 51, in agro del Comune di Antillo, località Colla
Bassa tra la sig.ra Lo Giudice Lo Giudice ed il sig. . CP_2 CP_1
Ordinare la sostituzione ex tunc del sig. nella stessa posizione sostanziale Parte_2 del sig. . CP_1
Dichiarare trasferito il fondo oggetto di causa in favore dell'istante, sig. Parte_2
per il prezzo di € 25.000,00, indicato nell'atto di compravendita.
Ordinare la trascrizione della sentenza.
In via istruttoria disporre CTU al fine di confermare la congruenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per
l'esercizio del diritto di retratto agrario, sulla scorta delle prove tutte già raggiunte durante la fase istruttoria di primo grado, della documentazione versata in atti, tra cui la CTU a firma del
Geom. unitamente alle sommarie informazioni ivi raccolte. Persona_1
***
L'appello è infondato.
È opportuno premettere che, in forza della previsione contenuta nell'art. 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, il diritto di prelazione e riscatto agrari possono essere esercitati solo da chi sia titolare – quale coltivatore diretto – di un contratto di affitto
(mezzadria, colonia od enfiteusi) concluso con il proprietario del fondo oggetto del trasferimento.
Lo stesso diritto è attribuito al proprietario confinante coltivatore diretto, ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817, ed ora – in base ad una recente normativa (legge 28 luglio 2016, n. 154) – all'imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.
pag. 3/7 Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
La giurisprudenza di legittimità è sempre stata concorde nel ritenere che le norme sulla prelazione e riscatto hanno carattere imperativo e sono di stretta interpretazione, non suscettibili di interpretazione analogica od estensiva.
Esse non possono trovare applicazione al di fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto apportano una deroga al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà.
Condizione legittimante della prelazione dell'affittuario è l'esistenza di uno dei contratti agrari menzionati dalla norma: il titolo di detenzione deve inoltre essere valido ed in corso di esecuzione e che intende esercitare il diritto di prelazione deve dimostrare di coltivare il terreno da almeno due anni.
Secondo la prevalente giurisprudenza, il requisito soggettivo di coltivatore diretto deve essere provato in concreto, non potendo essere attribuita piena prova alla CP_ certificazione dell'iscrizione previdenziale all' , né può essere sufficiente l'allegazione di elementi indiziari al riguardo.
Il coltivatore è tenuto altresì a dimostrare di avere una capacità lavorativa adeguata, sua e della propria famiglia, nei limiti di un terzo rispetto al fabbisogno del fondo. Si tratta, dunque, di prove connotate da un riscontro materiale, non altrimenti desumibile da attestati, certificazioni ed altro.
Per assolvere l'onere probatorio in ordine al requisito soggettivo professionale,
l'affittuario od il confinante coltivatori diretti dovranno dimostrare di attendere abitualmente e stabilmente al lavoro agricolo, tramite il proprio apporto personale e quello dei componenti della famiglia, nei limiti di un terzo rispetto al fabbisogno del fondo.
La giurisprudenza consolidata sulla prelazione agraria ritiene irrilevante, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, l'iscrizione al registro delle imprese, come in altri albi o elenchi, facendo riferimento solo all'esercizio di fatto dell'attività agricola.
Ciò detto, deve essere pienamente condivisa la sentenza di primo grado che non ha ritenuto raggiunta la prova della qualifica di coltivatore diretto, sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze di parte attrice.
In primo luogo si deve aderire all'apprezzamento rivolto dal Tribunale alla CTU espletata nel corso del procedimento possessorio pendente per la fase di merito,
pag. 4/7 Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
invocata da parte appellante, posto che dagli accertamenti peritali emerge con evidenza che il fondo oggetto di causa non è un fondo destinato ad un'attività agricola, trattandosi di terreno in gran parte boschivo ed in forte pendenza, coperto per tutta la restante estensione da vegetazione spontanea e macchia mediterranea, sul quale si trovano dei ruderi in completo abbandono.
Il fondo è diviso in due grossi appezzamenti da un torrente, che si adagia su due versanti ripidi della montagna opposti e prospicenti l'un l'altro, esso ricade su diverse particelle e su due distinti fogli di mappa, in dettaglio sul foglio di mappa 22 insistono le particelle 18,19,20,22,23,50,51, mentre le restanti particelle 14,15, ricadono sul foglio di mappa 21 il tutto per una superficie complessiva di Ha 30.33.60.
In proposito il consulente ha concluso “Per la destinazione, il fondo si può riconoscere destinato a pascolo e pascolo arborato anche se nel passato non si può escludere la destinazione di intere particelle a seminativo e seminativo arborato. “
Si tratta dunque di un fondo allo stato attuale completamente incolto, ad eccezione della zona recintata di mq.
1.000 che però insiste sul fondo di proprietà della confinante signora , che il CTU descrive utilizzato dal Controparte_4 Pt_2
come stalla con annesso ovile per ricovero degli animali e il terreno come pascolo in generale, attività inidonea ad attribuire la qualifica di coltivatore diretto ma tutt'al più di allevatore.
Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, l'attività di allevamento del bestiame esercitata senza un rapporto di connessione con la coltivazione, si connota come attività di tipo industriale o commerciale.
Va anche osservato, come opportunamente evidenziato dal Tribunale, che nel giudizio di primo grado l'attuale appellante non aveva nemmeno fornito il certificato di iscrizione camerale né il fascicolo aziendale da cui desumersi il tipo di attività di coltivatore diretto asseritamente svolta.
Questa Corte concorda con il Tribunale sull'insufficienza delle testimonianze assunte per la necessaria dimostrazione che fra il e la signora Lo Giudice Lo Giudice Pt_2
AR fosse intercorso un contratto di affitto di fondo rustico e che il CP_2 Pt_2
avesse coltivato il fondo nel biennio precedente.
pag. 5/7 Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
In particolare, come esattamente rilevato dal Tribunale, i testimoni indicati da parte attrice avevano fornito dichiarazioni compiacenti ed inattendibili, volte ad una ricostruzione di comodo dei fatti, posta in essere onde favorire parte attrice.
L'appello deve dunque essere rigettato essendo, infatti, sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di retratto il rilievo del difetto di prova, da parte del retraente, anche di uno solo dei presupposti per l'esercizio della prelazione (cfr., da ultimo, Cass.
Sez. 3, ord. 15 gennaio 2020, n. 537, Rv. 656571-01),
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte appellata in base ai parametri medi di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis avuto riguardo al momento della decisione.
Pertanto, avuto riguardo ai criteri e parametri di cui sopra, si liquida la somma di €
3.966,00 per onorario, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale, non apprezzandosi prestazioni in concreto riferibili alla fase istruttoria, cui vanno aggiunti il rimborso del contributo unificato, il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2
sentenza n. 199/2020 emessa il 19/2/2020 del Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
-Rigetta l'appello;
-Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di , che si liquidano in complessivi €. 3.966,00 (ripartiti CP_1
come indicato in parte motiva), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura di 15%, IVA e CPA come per legge.
-Dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pag. 6/7 Corte d'Appello di Messina 302/2020 R. G.
quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Vincenzo Cefalo) (dr.ssa AR Pina Lazzara)
pag. 7/7