Sentenza 29 marzo 2022
Decreto cautelare 26 settembre 2022
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2023
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 22 luglio 2025
Parere interlocutorio 18 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/07/2025, n. 6461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6461 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06461/2025REG.PROV.COLL.
N. 00612/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2025, proposto dalla società OP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Siravo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roccaraso, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 7267 del 25 luglio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso iscritto al n.r.g. 1492 del 2023, la ditta OP s.r.l. impugnava la sentenza n. 00450/2022 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), sede di L’Aquila, respingeva il ricorso dalla stessa proposto per:
a) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio- inadempimento serbato dal comune di Roccaraso in ordine all’istanza presentata dalla società OP a r.l. di autorizzazione alla cessione dell’immobile, successivamente trasformata in procedimento di risoluzione della convenzione del 2006;
b) l’accertamento dell’obbligo del comune di Roccaraso di provvedere in ordine alla menzionata istanza e/o comunque alla conclusione del procedimento di risoluzione del contratto di concessione stipulato tra le parti in data 28 aprile 2006, repertorio n. 37.707, raccolta n. 20.586, registrato presso l’Agenzia delle entrate di Castel di Sangro in data 22 maggio 2006, n. 498 serie 1T e trascritto in data 26 maggio 2006, al n. 13043/7647 presso l’Aquila, con retrocessione del bene al Comune e pagamento al privato dell’indennizzo previsto dalla normativa vigente, previa nomina del tecnico per la formazione della terna valutativa; c) di condanna del comune di Roccaraso a provvedere in merito alla nomina del tecnico, alla conclusione del procedimento, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a. in caso di ulteriore inadempimento.
2. Con la sentenza n. 7267 del 25 luglio 2023, questa Sezione accoglieva l’appello e, per l’effetto, dichiarava l’obbligo per il comune di Roccaraso “di dare impulso a tutte le iniziative necessarie e in suo potere per la definitiva conclusione del procedimento amministrativo di risoluzione della convenzione, affinché il procedimento medesimo si perfezioni con la determinazione della indennità dovuta”.
2.1. In particolare, con la citata sentenza si dava atto che:
“ Il comune di Roccaraso ha avviato il procedimento di risoluzione della convenzione per inadempimento della società (clausola n. 5, punto a, della convenzione: mancato inizio dei lavori entro un anno dall'acquisto del possesso dell'area e mancato completamento degli stessi entro tre anni). La società, che si era fatta essa stessa parte diligente per la risoluzione, ha manifestato espressamente l’accettazione (alla risoluzione) con nota del 21 marzo 2019. Con delibera n. 51 del 18 aprile 2019, il Comune ha poi dato avvio alla successiva fase (facente parte del medesimo macro procedimento avviato per la risoluzione della convenzione) volta alla nomina e composizione del collegio peritale per la valutazione dell’indennità da corrispondere alla società per effetto della retrocessione del bene. A questo punto, tuttavia, il procedimento è entrato in una fase di stallo a causa dell’inerzia serbata dal collegio peritale nominato per la determinazione dell’indennità conseguente alla risoluzione; più in particolare, a causa del comportamento omissivo del terzo perito nominato dalle parti. Così stando le cose, il comune – in quanto titolare del procedimento amministrativo da lui stesso avviato per la risoluzione della convenzione nonché per la retrocessione del bene e la determinazione della indennità – non può trincerarsi dietro il comportamento omissivo del perito (da esso nominato nell’ambito della procedura pubblica) per sottrarsi all’obbligo di concludere il procedimento medesimo, imputando al privato eventuali omissioni sulla richiesta di sostituzione del tecnico; tanto più che … il giudizio sul silenzio prescinde da ogni considerazione sulla colpa omissiva dell’amministrazione, venendo in rilievo esclusivamente il dato oggettivo e neutro della inerzia procedimentale. Il comune, in ossequio al principio di buon andamento dell’azione amministrativa, ha pertanto l’obbligo di dare impulso a tutte le iniziative necessarie e in suo potere per la definitiva conclusione del procedimento amministrativo di risoluzione della convenzione, affinché il procedimento medesimo si perfezioni con la determinazione della indennità dovuta”.
3. La sentenza n. 7267 del 25 luglio 2023 è passata in giudicato (v. certificato rilasciato dalla segreteria della Sezione in data 14 febbraio 2025.
4. Con nota datata 31 luglio 2023, inviata a mezzo pec al comune di Roccaraso, l’avv. Giovanni La Banca ha notificato al comune di Roccaraso, per conto della ditta OP, “FORMALE ISTANZA DI ESECUZIONE della summenzionata sentenza, affinchè il Comune di Roccaraso adotti, con urgenza, gli atti a chiusura del procedimento di risoluzione, con specifico riferimento alla nomina del terzo perito, anche attraverso il procedimento innanzi al Tribunale competente”.
4. A fronte dell’inerzia serbata dal comune di Roccaraso, la ditta OP s.r.l. ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 7267 del 25 luglio 2023 (ricorso notificato in data 14 gennaio 2025 e depositato il successivo giorno 24).
5. In data 29 aprile 2025, la ditta OP ha depositato memoria con la quale:
a) riferisce che l’istanza di esecuzione della sentenza “è rimasta inevasa tanto che, ad oggi, il Comune, nonostante la rituale notifica del ricorso e la successiva fissazione di udienza da parte dell’Adito Consiglio di Stato, non ha dato esecuzione alla sentenza oggetto di ottemperanza, n. 7267/2023, perpetrando l’atteggiamento silente e inerte che ha dato origine ai giudizi di “merito”;
b) “insiste per la nomina di un Commissario ad acta per attuare l’obbligo, sussistente in capo alla P.A., di conformarsi al giudicato che si è formato in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 7267 del 25 luglio 2023”.
6. Alla camera di consiglio del 22 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. La ditta OP chiede:
a) che venga accertata l’omessa esecuzione da parte del Comune dell’ordine contenuto nella sentenza n. 7267 pubblicata il 25 luglio 2023;
b) che venga ordinato all’intimata Amministrazione di dare esecuzione alla invocata pronuncia;
c) che, qualora il Comune di Roccaraso non provveda nel termine che il Consiglio di Stato riterrà opportuno, venga disposta la “nomina di un Commissario ad acta perché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, adotti i provvedimenti atti a concretizzare il dictum giudiziale”;
d) che venga fissata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e), del d.lgs n. 104/10, una somma di denaro a carico dell’intimata Amministrazione, da corrispondere alla ricorrente per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
8. Il ricorso è fondato.
9. La sentenza n. 7267 del 25 luglio 2023 non è stata oggetto di impugnazione.
9.1. L’istanza di esecuzione della summenzionata decisione, per l’adozione degli atti a chiusura del procedimento di risoluzione, con specifico riferimento alla nomina del terzo perito, non ha avuto seguito da parte del Comune.
10. La persistente inerzia del Comune si pone in violazione del giudicato al quale l’Ente è tenuto a dare esecuzione.
11. Accertare l’omessa esecuzione da parte del Comune dell’ordine contenuto nella sentenza n. 7267, pubblicata il 25 luglio 2023, deve farsi obbligo al comune di Roccaraso, di concludere il procedimento “per la risoluzione della convenzione nonché per la retrocessione del bene e la determinazione della indennità”.
12. In particolare, il Comune di Roccaraso è tenuto alla adozione degli atti a chiusura del procedimento di risoluzione della convenzione mendiate la nomina del terzo perito, anche attraverso il procedimento innanzi al Tribunale civile competente, per la determinazione dell’indennità conseguente alla suddetta risoluzione.
13. Spirato il termine di 60 giorni, provvederà in sostituzione dell’amministrazione rimasta inadempiente il commissario ad acta nel successivo termine di 60 giorni decorrenti dal suo insediamento, le cui spese restano a carico del Comune.
14. Il Collegio nomina nella persona del Prefetto della Città di L’Aquila, o suo delegato appartenente alla medesima amministrazione e munito di adeguata competenza, il commissario ad acta.
15. Non luogo a procedere, invece, sulla istanza di astreinte stante, allo stato, la nomina del commissario ad acta che provvederà in sostituzione del Comune eventualmente rimasto inerte.
16. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il comune di Roccaraso al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell’avv. Giovanni Siravo, dichiaratosi procuratore antistatario, in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO