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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/06/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 8940/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mario Parte_1 P.IVA_1
PIETRUNTI del Foro di Campobasso;
- ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pasquale Controparte_1 C.F._1
RAGONE del Foro di Napoli;
- CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: opposizione a precetto
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
come da verbale: «L'avv. Campo [in sostituzione dell'avv. Pietrunti, n.d.r.] precisa le conclusioni come da atto di citazione e note autorizzate depositate il 30 maggio 2024»
e dunque come da atto di citazione: «Voglia l'On.le Tribunale Adito, attesa e respinta ogni avversa eccezione, difesa, conclusione, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: IN VIA PRELIMINARE
- SOSPENDERE - SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI – LA MINACCIATA ESECUZIONE;
NEL MERITO 1) dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata con atto di precetto notificato il 22.01.2024; pagina 1 di 14 2) per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposto, a procedere ad esecuzione forzata minacciata nei confronti dell'opponente, che ha integralmente provveduto al pagamento delle somme dovute;
3) accertare e dichiarare che le somme richieste sono eccessive e non dovute o, comunque, se dovute, certamente in misura di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto;
4) condannare la parte opposta al pagamento delle spese ed onorari del presente procedimento. Si riserva di produrre separata istanza per la sospensione».
e come da note autorizzate depositate il 30 maggio 2024: «L'esponente richiama tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nella proposta opposizione, impugna e contesta le avverse argomentazioni evidentemente temerarie, così come la scelta di non accedere ad alcuna corretta valutazione transattiva ed insiste: a) nella richiesta di sospensione avanzata;
b) nell'accoglimento delle altre conclusioni rese;
c) In ogni caso si rimette alle determinazioni che il Giudice vorrà assumere circa la qualificazione dell'opposizione, aderendo fin da ora eventualmente alla sollevata eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Bologna, ove mai si ritenesse il Tribunale di Bologna non competente quale giudice della proposta opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi. d) Con il favore delle spese».
Per il convenuto opposto: come da verbale. «L'avv. Ragone precisa come da comparsa depositata il 17 settembre 2024» e dunque «Questa difesa sente il dovere di poter chiarire tutta la vicenda processuale secondo il principio della chiarezza e sinteticità, avendo argomentato e replicato all'assunto del collega, solo per mera correttezza, in quanto la fattispecie astratta e concreta fuorviata tanto conclamata non ha cittadinanza in questo processo e cerchiamo di capire perché: 1) Se l'opposizione all'esecuzione non è iniziata (nel caso in cui l'atto di citazione fosse stato notificato prima della notifica dell'atto di pignoramento del 07.02.2024 / con consegna all'Unep di Bologna il 02.02.2024) ex art. 615 c.p.c. 1° comma è competente per valore il giudice di Pace di Bologna per l'opposizione all'esecuzione in quanto la somma precettata è di €. 6.400,00 ;
2) Se l'opposizione non è iniziata art. 617 c.p.c. 1° l'opposizione agli atti esecutivi è competente il Tribunale Ordinario di Bologna;
Nel caso di specie, l'opposizione è iniziata (tant'è che il pignoramento è stato notificato il 07.02.2024 con consegna all'Unep di Bologna in data 02.02.2024 mentre l'atto di citazione è stato notificato il 12.02.2024.) e pertanto, per entrambe le opposizioni è competente il giudice dell'esecuzione. Questa difesa asserisce senza ombra di dubbio che il giudice competente per materia / funzionale è quello dell'esecuzione del TRIBUNALE DI BOLOGNA sia per l'opposizione al
pagina 2 di 14 precetto, all'esecuzione e sia per gli atti esecutivi ex art. 615 e 617 2° comma, indi privi di pregio tutte le disquisizioni del procuratore di parte avversa circa l'esatta individuazione della domanda da parte del giudice, l'adesione all'incompetenza per valore a proprio impulso, nonché l'indicazione errata del giudice di Pace competente anche per gli atti esecutivi (quest'ultimi avocati all'esclusiva competenza del Tribunale ordinario se
l'esecuzione non è iniziata e Giudice dell'esecuzione se la stessa è cominciata.) Salvezze illimitate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito di istruttoria svoltasi con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'opposizione avverso il precetto notificato il 22 gennaio 2024 da
[...]
a sulla base della sentenza Trib. Campobasso, 15 CP_1 Parte_1 gennaio 2024, n. 59.
La causa è stata introdotta da (di seguito, anche, Parte_1
con «atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.» Parte_1 notificato il 12 febbraio 2024, mediante PEC inviata al difensore domiciliatario, a
[...]
. CP_1
L'atto di citazione contiene una «istanza di sospensione» e la richiesta che «in via preliminare […], inaudita altera parte, ricorrendo i presupposti, venga sospesa la minacciata esecuzione prospettata con atto di precetto notificato il 22.01.2024». Una separata ed apposita «istanza urgente di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 351, 2° e 3° comma c.p.c.» è stata depositata il 5 marzo 2024.
L'opposto , costituitosi nel giudizio di merito il 17 settembre 2024, Controparte_1 ha sollevato le eccezioni processuali e le contestazioni di cui alla comparsa di risposta, rilevando, fra l'altro - come già aveva fatto con memoria difensiva depositata il 16 aprile 2024 nel procedimento incidentale per la sospensione – che nelle opposizioni a precetto di valore non superiore a diecimila euro la competenza spetta al giudice di pace e che il 7 febbraio 2024 era stato notificato a sede di Bologna, un atto di Parte_1 pignoramento presso terzi (consegnato all'UNEP il 2 febbraio 2024) con citazione a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per l'udienza 17 luglio 2024, poi differita al 20 settembre 2024, e che pertanto l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione.
Il predetto atto di pignoramento presso terzi era stato notificato, in date successive al 7 marzo 2024, anche a numerosi agenti della compagnia assicurativa in varie parti d'Italia.
Non si ha notizia di istanze di sospensione rivolte da al giudice Parte_1 dell'esecuzione.
2.
Si discute qui di un precetto emesso per «euro 6.400,00 oltre interessi legali dal 15/01/2024 sino al soddisfo», secondo il conteggio esposto a pagina 6 dell'atto di precetto.
pagina 3 di 14 Il precetto si fonda su un titolo esecutivo giudiziale: una sentenza in grado di appello, depositata il 15 gennaio 2024, relativa ad un incidente stradale avvenuto l'8 marzo 2008.
La causa di primo grado, promossa nel 2012, era stata definita dal Giudice di Pace di Campobasso con sentenza n. 35/2021.
A quanto si legge nella sentenza d'appello del Tribunale di Campobasso, «[i]l Giudice di pace, chiusa l'istruttoria, pur avendo dichiarato responsabile del Persona_1 sinistro, stabiliva che la domanda attorea dovesse essere rigettata e ordinava alla convenuta di procedere alla liquidazione, in favore dell'attore, della Controparte_2 somma di euro 2.500,00, condannando poi l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta nonché delle spese di CTU, e compensando le spese tra Controparte_2 le altre parti in causa».
In parziale accoglimento dell'appello proposto da , odierno Controparte_1 convenuto, il Tribunale di Campobasso, con la predetta sentenza n. 59/2024, ha invece riconosciuto a la maggiore somma di euro 3.202,42 «oltre interessi Controparte_1 legali sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno a pagina 4 di 14 far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla presente decisione fino al saldo»; ha compensato integralmente le spese di primo e secondo grado;
ha posto le spese di C.T.U., nella misura già liquidata dal primo giudice, per metà a carico di
[...]
e per metà a carico dl CP_1 Parte_1
Come pacifico in atti:
- la sentenza del Tribunale di Campobasso è stata notificata alle parti il giorno lunedì 15 gennaio 2024;
- in pari data il difensore di avv. Mario Pietrunti, ha scritto via PEC al Parte_1 difensore di , avv. Pasquale Ragone, per avere i conteggi delle somme Controparte_1 dovute;
- il giorno successivo, martedì 16 gennaio 2024, l'avv. Pasquale Ragone ha risposto chiedendo la somma di euro 4.905,29 oltre interessi sino al soddisfo, con le seguenti precisazioni:
«[…] Lo scrivente Avvocato ha contattato il suo cliente il quale ha tassativamente richiesto l'immediato pagamento del dovuto, previa revoca del mandato, autorizzandomi ad inviare i conteggi (tra l'altro solo per deontologia professionale) richiedendo la somma di euro 4.905,29 compreso il 50% delle spese in c.t.u. e le spese di notifica della sentenza di primo grado (sempre disattesa da tutti i convenuti in solido) oltre interessi sino al soddisfo, con espressa riserva di computare gli interessi e rivalutazione all'anno in corso;
ovviamente a tale importo andrà corrisposto il pagamento della tassa di registrazione della sentenza, esternando apertamente che la Compagnia è già in mora da ieri in quanto i conteggi potevano essere già estrapolati dalla comunicazione della sentenza a mezzo p.e.c. Infine per il pagamento il , mio tramite, sollecita a provvedere al pagamento secondo le CP_1 norme del codice civile»;
- l'avv. Pietrunti non ha risposto alla PEC 16 gennaio 2024 né ha trasmesso all'avv. Ragone un conteggio di quanto dovuto da in forza della sentenza 15 gennaio Parte_1
2024, n. 59, del Tribunale di Campobasso;
- il 22 gennaio 2024 l'avv. Ragone ha notificato l'atto di precetto per cui è causa;
nel predetto atto di precetto, l'avv. Ragone richiama lo scambio di email avvenuto con il collega:
«NORMA DEONTOLOGICA
Lo scrivente Avvocato Ragone Pasquale, in via del tutto preventiva, in risposta alla richiesta formulata dall'Avv.to Mario Pietrunti a mezzo pec in data 15.01.2024 attinente alla volontà della Sua mandataria soccombente pecuniariamente parziale in primo e totalmente Controparte_2 in secondo grado/ di pagare immediatamente il dovuto circa i conteggi , formulava quest'ultimi nella somma di €. 4.905,29 con espressa riserva di calcolare interessi e rivalutazione all'anno in corso da sborsare a favore del proprio assistito signor in data 16.01.2024 Controparte_1 secondo le norme del codice civile.
Il predetto professionista, nel ritenere che i conteggi dovevano essere calcolati dal professionista della S.A.I. Assicurazione Avv.to Mario Pietrunti all'atto della comunicazione della sentenza, esternava altresì la doglianza che non era stata ancora pagata la somma richiesta di €. 500,00 circa già in primo grado con la notifica della sentenza di prime cure risalente al Febbraio
2021 in nome di una compensazione di €. 2000,00= mai comprovata e supportata Parte_2 dalla documentazione fiscale ad hoc (condanna alle spese del giudizio di primo grado all'istante pagina 5 di 14 precettante e conseguente presunta emissione di fattura da parte del nominato Avvocato Pietrunti Mario mai consegnata al cliente con dizione pagamento a suo nome) a fronte del dovuto di €
2.500,00=; il tutto culminato e suggellato con l'ultimo invito formulato a mezzo pec in data 16/11/2023,contenente l'espressa intenzione del mio assistito di ritirare l'assegno presso lo studio del predetto collega patrocinante la Compagnia al fine di scongiurare qualsivoglia disguido postale, al citato Avv.to Mario Pietrunti, completamente disattesa, ed all'uopo si allega scannerizzandola
[…]
Questa difesa a suffragio di quanto asserito allega la missiva in risposta del 16.01.2024:
[…]
Il predetto procuratore, malgrado avesse richiesto l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria e più precisamente il pagamento dovuto a carico della compagnia di assicurazione immediatamente senza il benché minimo lasso di tempo, ha atteso vanamente il decorso di sette giorni dalla comunicazione della sentenza al'Avv.to di controparte e sei giorni a quella dello scrivente al predetto professionista della costituita Assicurazione “ , completamente disattesa ed CP_2 evasa dalla citata compagnia su menzionata, e pertanto, si trova costretto a notificare sentenza e precetto per il ristoro dei danni del proprio assistito signor che affondano le Controparte_1 proprie radici alla data del 10.03.2008 evento del incidente stradale / investimento a pedone (ben sedici anni or sono con il diniego dell'espediente giuridico della compensazione come ut sopra mai concretizzatasi delineando e tratteggiando a parere dello scrivente la mala gestio del sinistro sia della compagnia che dell'Avv.to costituito).
[…]»;
- con PEC 22 gennaio 2024 ore 16:47 l'avv. Pietrunti ha scritto al collega lamentandosi dell'avvenuta notifica dell'atto di precetto e richiedendo entro il 25 gennaio 2024 l'invio di conteggi corretti e la rinuncia al precetto, riservandosi altrimenti di proporre opposizione a precetto;
- il 7 febbraio 2024 è stato notificato a sede di Bologna atto di Parte_1 pignoramento presso terzi;
- il 9 febbraio 2024 l'avv. Pietrunti ha inviato via PEC all'avv. Ragone un prospetto di recante una stima del danno risarcibile, valutato in euro 4.109,96 Parte_1
(somma offerta da alla controparte); nella lettera di accompagnamento del Parte_1 prospetto, l'avv. Pietrunti affermava che la compagnia assicuratrice aveva eseguito il pagamento di euro 4.109,96 corrispondente a quanto effettivamente dovuto e chiedeva che entro il 12 febbraio 2024 rinunciasse all'atto di precetto;
CP_1
- il 12 febbraio 2024 l'avv. Pietrunti ha notificato l'atto di «opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.», ossia l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, col quale si deduce:
«1) ERRONEITA' Parte_3
FORENSE D.M. N. 55/2014, COME MODIFICATO DAL D.M. N. 147 DEL 13/08/2022»: errore nell'applicazione dello scaglione di valore ed erronea determinazione del compenso per la redazione dell'atto di precetto (richiesti euro 213,00 invece di euro 142,00); richiesta di voci non dovute, quali euro 552,00 per fase studio della controversia, euro 184,00 per fase istruttoria, euro aumento del 30% sul compensi della fase esecutiva per pagina 6 di 14 utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione del PCT per euro 220,80, aumento del 30% sui compensi del precetto per euro 63,90, calcolo del rimborso forfettario e degli altri accessori sulle somme diverse da quelle effettivamente dovute a titolo di spese legali;
erroneo calcolo degli interessi e della rivalutazione, cui consegue la richiesta di importi eccessivi e non dovuti (si rimanda alle pagine 2 – 4);
«2) INFONDATEZZA ED ARBITRARIETA' DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO AVANZATA TRAMITE ATTO DI PRECETTO»: secondo l'opponente è censurabile la condotta dell'opposto poiché «in più occasioni, dopo l'emanazione della resa sentenza, ha manifestato Parte_1 la propria volontà e disponibilità a voler effettuare il pagamento di quanto dovuto, dietro semplice richiesta prospettica delle somme liquidate, con l'invito, rivolto al difensore, ad astenersi dal procedere da non necessarie precettazioni» (si rimanda alle pagine 4 – 6).
3.
La causa, che nel merito ed in sostanza rifletta un contrasto su poco più di un paio di migliaia di euro, avrebbe meritato una soluzione amichevole ma le parti non hanno inteso trovare in accordo.
4.
E' opportuno un cenno alle vicende processuali.
Prima ancora che il convenuto si costituisse con comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, promosso nelle forme del processo ordinario di cognizione secondo il c.d. rito Cartabia, è stato instaurato un procedimento incidentale (sub 1).
Con «istanza urgente» depositata il 5 marzo 2024, l'opponente ha chiesto la Parte_1
«sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 351, 2° e 3° comma c.p.c.>>, benché quello promosso con l'atto di opposizione non sia un giudizio di appello avverso la sentenza (emessa, peraltro, in grado di appello) del Tribunale di Campobass. Si è aperto così un procedimento incidentale volto all'esame dell'istanza di sospensione, successivamente riqualificata ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. dal magistrato originariamente designato per la trattazione della presente causa. Nell'istanza di sospensione non si menziona la già iniziata procedura di espropriazione presso terzi (n. 887/24 R.G. Es).
Con atto depositato il 19 marzo 2024 nel procedimento incidentale sub 1, l'opponente ha dichiarato «che il procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, instaurato con istanza del 5.02.2024 deve ritenersi dello stesso valore del procedimento di opposizione che è stato quantificato quale opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione. In ogni caso, si fa presente che l'importo al precetto opposto è di € 6.400,00».
Con decreto 20 marzo 2024 è stata fissata l'udienza di comparizione 23 aprile 2024 nell'ambito del procedimento incidentale sub 1.
L'opposto si è costituito nel procedimento incidentale sub 1 con l'apposita memoria difensiva depositata il 16 aprile 2024, sollevando in primo luogo eccezioni processuali: incompetenza per valore del tribunale in ordine all'opposizione all'esecuzione; pagina 7 di 14 «nullità dell'atto di citazione circoscritta al thema decidendum dell'opposizione agli atti esecutivi alla luce della palese insussistenza della causa petendi ed al petitum», non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 617 c.p.c. e dovendosi giungere ad una conclusione «più pregnante» di quella prospettata dal giudice col decreto di fissazione dell'udienza nel quale questo tema era già stato trattato «in modo molto benevolo […] nei primi cinque righi […]: “l'opponente non ha proposto alcuna contestazione inerente la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo, ma unicamente motivi di merito deducibili nell'ambito del procedimento di cognizione e non rivalutabili nel giudizio esecutivo”»;
«erronea istanza di sospensiva», perché formulata richiamando l'art. 351, commi 2 e 3, c.p.c. relativo al ben diverso giudizio di appello.
L'opposto ha anche affermato di non aver mai ricevuto il doc. 7 prodotto dall'opponente, ossia la nota 9 febbraio 2024 contenente l'offerta di Parte_1 pagamento della somma di euro 4.109.96, comprensiva dell'importo di euro 291,31 per «competenze professionali» (s'intende, evidentemente, quale compenso per la redazione dell'atto di precetto).
E' opportuno rilevare che l'opponente afferma di aver inviato tale nota 9 febbraio 2024 in allegato alla email inviata via PEC dall'avv. Petrunti all'avv. Ragone lo stesso giorno 9 febbraio 2024 e prodotta come doc.
8. Tale documento, però, è un file PDF che nelle pagine 2 e 3 riporta, rispettivamente, l'immagine della email di accettazione e quella della email di consegna, mentre non sono stati prodotti con deposito telematico i file di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale .eml o .msg (cfr., sia pur con riferimento al diverso tema della proba della notificazione di atti via PEC, Cass., sez. III, ord. 8 giugno 2023, n. 16189).
Una prima udienza nel procedimento incidentale si è tenuta il 23 aprile 2024.
All'esito di tale udienza il giudice a quel tempo designato per la trattazione della causa ha concesso termine sino al 30 maggio 2024 per note scritte sulla questione di competenza per valore sollevata ex officio col decreto 20 marzo 2024 avuto riguardo all'importo della somma intimata col precetto (euro 6.400,00).
Nel procedimento incidentale il 30 maggio 2024 le parti hanno depositato note autorizzate: l'opponente, fra l'altro, ha preso posizione sulla qualificazione dei motivi di opposizione e ha dato atto della pendenza davanti al giudice dell'esecuzione del procedimento di espropriazione presso terzi n. 887/24 in danno di promosso da Parte_1
con pignoramento notificato il 7 febbraio 2024; l'opposto ha altresì Controparte_1 sollevato eccezione definita quale eccezione di incompetenza per materia o funzionale, rilevando che, una volta notificato l'atto di pignoramento presso terzi, l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avrebbe dovuto essere promossa con ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'opposto si è costituito nel giudizio di merito con comparsa di risposta depositata il 17 settembre 2024 riproponendo le eccezioni già sollevate.
All'udienza 28 novembre 2024 l'istanza di sospensione è stata ad ogni modo respinta, in considerazione del contenuto valore del precetto e della questione controversa in causa.
pagina 8 di 14 5.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
6.
Come pacifico in atti, il 22 gennaio 2024 , odierno convenuto, ha Parte_4 notificato a atto di precetto recante intimazione a pagare la somma Parte_1 di euro 6.400,00 (comprensiva, fra le altre voci, di compensi relativi a due fasi di «studio della controversia esecuzione mobiliare» e «istruttoria» aumentati del 30% per complessivi euro 956,80 e all'atto di precetto con aumento del 30% per complessivi euro 276,90) oltre interessi maturati e maturandi e spese di esecuzione, e ciò sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza Trib. Campobasso, 15 gennaio 2024, n. 59 quale giudice d'appello.
Questo il dispositivo della sentenza:
«Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, cosi provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 35/2021 del Giudice di pace di Campobasso, condanna al pagamento, Parte_1 in favore dell'appellante, della somma di € 3.202,42, oltre interessi legali sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno a far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla presente decisione fino al saldo>>;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, sia in relazione al presente grado di giudizio che in relazione al primo grado;
- pone le spese di CTU, cosi come già liquidate nel corso del giudizio di primo grado, per metà a carico dell'appellante e per la restante metà a carico dell'appellata
[...]
Parte_1
Come pacifico in atti, il 7 febbraio 2024, dunque cinque giorni prima dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione a precetto, è stato notificato a Parte_1
con sede a Bologna, l'atto di pignoramento presso terzi.
[...]
Con nota 9 febbraio 2024 (doc. 7 prodotto dall'attore), successivo dunque alla notifica dell'atto di precetto nonché alla notifica dell'atto di pignoramento, ha – in Parte_1 sostanza - offerto di pagare la somma, ritenuta dovuta in base alla liquidazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Campobasso, di euro 4.109,96 comprensiva di euro 291,31 per «competenze professionali» (ma v. la contestazione del convenuto, il quale ha dichiarato di non aver ricevuto il conteggio 9 febbraio 2024 con l'offerta di pagamento di
. Parte_1
Il presente giudizio è stato instaurato con «atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.» notificato via PEC il 12 febbraio 2024, quando ancora il creditore pignorante non aveva iscritto a ruolo il processo esecutivo per espropriazione (ma vedi l'art. 159-ter disp. att. c.p.c., il cui testo è stato modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha inciso anche sull'art. 543 c.p.c.).
7.
pagina 9 di 14 Il magistrato che ha trattato la prima parte del processo nella fase incidentale volta - secondo la riqualificazione ex officio - alla sospensione del precetto (in realtà, l'opponente aveva chiesto, in base all'art. 351, commi 2 e 3, c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, emessa peraltro in grado di appello) aveva già svolto rilievi in ordine alla incompetenza per valore rispetto all'opposizione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. e al non enunciato fondamento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c.
A fronte del rilievo della questione di incompetenza per valore del giudice adito con l'opposizione a precetto, rilievo contenuto nel decreto emesso nel procedimento incidentale per la fissazione dell'udienza 23 aprile 2024 di discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia del precetto, l'opponente ha così dedotto con successiva nota autorizza depositata il 30 maggio 2024:
«l'esponente fa rilevare di aver proposto una opposizione a precetto sia ex art. 615 e sia ex 617 c.p.c., evidenziando sia vizi sostanziali che vizi formali dell'atto del quale è stato chiesto l'annullamento, tanto che nel termine breve di rito, o meglio nei 20 giorni successivi alla notifica del contestato atto di precetto, ha provveduto a notificare la relativa citazione a parte intimata, ritenendo di proporre contestualmente una opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. per il duplice profilo dei vizi evidenziati. Come si legge nel proposto atto di citazione in opposizione, l'opponente intendendo proporre quindi sia una opposizione Parte_5 all'esecuzione che agli atti esecutivi in effetti ha contestato prima l'an dell'azione esecutiva, ovvero il diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva stessa, sia il quomodo ovvero la regolarità formale dell'atto di precetto o meglio le modalità di redazione dell'atto di precetto, in cui sono state inserite voci ed importi non dovuti, quindi ne ha censurato la sua regolarità formale».
Si rimanda alla lettura integrale della nota depositata il 30 maggio 2024, nella quale si afferma, in sostanza, che la contestazione relativa all'an riguarda la condotta del creditore e l'arbitrarietà della richiesta di pagamento avanzata col precetto notificato pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza e quando già aveva manifestato la volontà di Parte_1 adempiere, mentre la contestazione relativa al quomodo, ossia la regolarità formale del precetto intesa regolarità formale delle modalità di redazione dell'atto di precetto, riguarda «l'erroneità delle somme riportate ed esposte nell'atto impugnato e la falsa applicazione della tariffa forense».
Non appare corretta però, e anzi va per così dire rovesciata, la conclusione cui l'attore giunge in punto di qualificazione dei due motivi di opposizione.
Contrariamente a ciò che si legge nella predetta nota, l'opposizione va ricondotta allo schema di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. nella parte in cui l'opponente deduce l'erroneità del calcolo della rivalutazione e degli interessi e delle somme richieste a titolo di «compensi successivi alla sentenza» per «falsa applicazione della tariffa forense D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022» (pagine 2 – 4 dell'atto di citazione) e dunque contesta il diritto dell'opposto ad agire in via esecutiva per quegli importi specifici importi, relativi a rivalutazione e interessi non liquidati nella sentenza di condanna o relativi a voci di credito successive alla formazione del titolo esecutivo (sostiene l'opponente che nel liquidare i compensi per l'esecuzione mobiliare e l'atto di precetto l'opposto abbia erroneamente preso a base lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 invece di pagina 10 di 14 quello sino ad euro 5.200,00; che il compenso per atto di precetto è stato liquidato in misura superiore al dovuto;
che nell'atto di precetto sono richieste somme per compensi non dovuti;
che il calcolo della rivalutazione e degli interessi è erroneo e non conforme alla sentenza).
Viene contestato l'an: non certo il diritto di agire sulla base del titolo esecutivo di formazione giudiziale rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Campobasso, ma il diritto di agire esclusivamente in relazione alle specifiche voci di credito contestate dall'opponente (cfr. Cass., sez. I, ord. 22 luglio 2024, n. 20238; Cass., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13817; Cass., sez. III, 10 dicembre 2013, n. 27538).
Viceversa, va ricondotta allo schema di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. l'opposizione nella parte in cui l'opponente deduce «infondatezza ed arbitrarietà della richiesta di pagamento avanzata tramite precetto» (v. anche le note autorizzate depositate il 30 maggio 2024) e sostiene che il comportamento dell'opposto è censurabile, «anche sotto il profilo dell'art. 1206 c.c.», poiché la compagnia debitrice aveva mostrato, subito dopo aver ricevuto in data 15 gennaio 2024 comunicazione della sentenza del Tribunale di Campobasso, «la propria volontà diretta all'adempimento» previa ricezione di conteggi analitici chiesti al creditore, mentre invece il creditore le aveva notificato atto di precetto il 22 gennaio 2024.
Il convenuto ha sollevato sia eccezione di incompetenza per valore, avuto riguardo all'importo indicato nel precetto, sia eccezione qualificata come di incompetenza funzionale
(si tratta in realtà di una questione di rito), rilevando che l'opposizione ai sensi degli artt. 615, comma 1 e 617, comma 1 c.p.c. è stata proposta ad esecuzione già iniziata.
8.
In materia di opposizione agli atti esecutivi vi è sempre la competenza del Tribunale (art. 27, comma 2, c.p.c.)
Viceversa, l'opposizione all'esecuzione ai sensi del comma 1 dell'art. 615 c.p.c. rientra nella competenza di valore del Giudice di Pace (art. 27, comma 1 c.p.c.), aumentata ad euro
10.000,00 con la recente riforma processuale (c.d. Cartabia) ed operante per le cause promosse dopo il 28 febbraio 2023.
Peraltro, è possibile il cumulo delle due domande (artt. 10, comma 2 e 104 c.p.c.), posto che, da un lato, le due cause riguardano gli stessi soggetti o oltretutto, in concreto, toccano questioni non distanti e meritevoli di una valutazione unitaria, e, dall'altro, competente sarebbe il Giudice di Pace di Bologna solo in relazione al valore della causa (inferiore ad euro 10.000,00), in quanto la somma precettata ammonta ad euro 6.400,00 (le specifiche voci di credito oggetto di contestazione hanno un valore ancor più basso).
Ragioni di economia processuale e di giustizia sostanziale, volta ad evitare la sproporzione tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguibili ed altresì a consentire una visione di insieme della controversia anche ai fini del regolamento delle spese processuali, inducono nel caso di specie a trattare in questa sede anche la causa che altrimenti, ove promossa separatamente, sarebbe stata di competenza del giudice di pace (cfr. Cass., sez. III, ord. 19 marzo 2025, n. 7343; Cass., sez. VI-3, ord. 23 gennaio 2017, n. 1722; Cass., sez. VI-3, ord. 6 novembre 2015, n. 22782; Cass., sez. VI-3, ord. 13 luglio 2010, n. 16355).
pagina 11 di 14 9.
Il convenuto ha sollevato altra eccezione processuale deducendo che nel caso di specie l'opposizione è stata proposta con citazione a comparire davanti al Tribunale quando invece, essendo già iniziata l'esecuzione in 7 febbraio 2024, essa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c.
L'opponente non ha replicato sul punto.
10.
Sotto il primo dei profili dedotti dall'attore (opposizione all'esecuzione), si tratta di stabilire se la somma intimata col precetto sia stata correttamente determinata.
Non vi è contestazione sul fatto che la notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto, recante altresì istanza di sospensione dell'esecuzione, è avvenuta dopo la notifica a ell'atto di pignoramento presso terzi. Parte_1
E' nota, e si intende qui richiamata, la giurisprudenza di legittimità in tema di necessaria e inderogabile struttura bifasica delle opposizioni esecutive (fra le tante, v. Cass., sez. III, ord. 27 maggio 2025, n. 14158; Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6892; Cass., sez. III, ord. 24 aprile 2023, n. 10898; Cass., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25170).
Sulla base di tale orientamento, l'eccezione processuale sollevata dall'opposto con richiamo al comma 2 dell'art. 615 c.p.c., relativa non tanto alla competenza quanto alla forma con la quale introdurre l'opposizione e dunque al rito, appare insuperabile.
E' vero che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine all'efficacia del titolo esecutivo in sé considerato;
che la contestazione riguarda solo le (modeste) somme indicate in atto di precetto laddove si calcolano rivalutazione e interessi sulla somma capitale liquidata all'attualità dal Tribunale di Campobasso (e da devalutare, per poi aggiungervi rivalutazione e interessi) e si indicano i compensi spettanti al difensore;
che non risulta alcun intervento di terzi creditori nell'espropriazione presso terzi;
che, sotto il profilo ora in esame, non vi sono termini previsti a pena di decadenza per proporre opposizione;
che, come pacifico, al tempo della notifica dell'atto di opposizione il creditore pignorante non aveva ancora depositato nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo e gli atti indicati dal comma 5 dell'art. 543 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis e dunque non era ancora stato formato il fascicolo dell'esecuzione né tantomeno, come ovvio, era stato notificato al debitore l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura, come previsto dal comma 6 dell'art. 543 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
Ciò non toglie, però, che ai sensi del comma 2 dell'art. 615 c.p.c., una volta che l'esecuzione è iniziata l'opposizione di cui al comma 1 si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione e che, ove il creditore pignorante non abbia ancora – in pendenza del relativo termine – depositato la nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 543 c.p.c., è onere dell'opponente provvedere a tale adempimento, come consentito, per superare l'altrimenti inevitabile stallo, dall'art. 159-ter disp. att., c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (cfr. Cass., sez. III, 14 novembre 2017, n. 26830; , Circolare 20 agosto Controparte_3
pagina 12 di 14 2018 - Iscrizione a ruolo dei procedimenti esecutivi e relative procedure incidentali - regime fiscale degli atti - contributo unificato, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_10&facetNode_2=4_1 0&facetNode_3=0_10_68&contentId=SDC138853&previsiousPage=mg_1_8).
Tanto più che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso ai sensi del comma 2 dell'art. 615 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass., sez. III, 1 agosto 2023, n. 23484; Cass., sez. III, ord. 18 ottobre 2022, n. 30491; Cass., sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3899).
Pertanto, attesa l'improponibilità della domanda, cui consegue l'improcedibilità del giudizio secondo il richiamato orientamento della Cassazione, è preclusa in questa sede la verifica della correttezza del calcolo - secondo i consueti criteri implicitamente richiamati dalla sentenza 15 gennaio 2024, n. 59 del Tribunale di Frosinone, che ha omesso di liquidare la somma dovuta alla data della decisione - della rivalutazione e degli interessi (sulla somma via via rivalutata di anno in anno) maturati al 15 gennaio 2024 sulla somma devalutata alla data del sinistro (marzo 2008), rivalutazione ed interessi che andranno aggiunti (non alla somma liquidata in sentenza, ma) alla somma devalutata (v. il subtotale A) nell'atto di precetto).
Del pari, mentre non è sorta contestazione in ordine al subtotale B) quale indicato in precetto, è preclusa in questa sede la verifica della correttezza o meno dell'indicazione, nel subtotale C) di cui all'atto di precetto, dei compensi richiesti dall'avv. Ragone per le fasi studio (in precetto è indicato l'importo di euro 552,00) e di istruttoria / trattazione (in precetto è indicato l'importo di euro 184,00), aumentati del 30% per ritenuto utilizzo di tecniche informatiche, e nel subtotale D), del compenso richiesto dall'avv. Ragone per l'atto di precetto (euro 213,00) in relazione allo scaglione di valore sino ad euro 5.200,00, con un aumento del 30% per ritenuto utilizzo di tecniche informatiche.
11.
Alla luce dell'orientamento di legittimità sopra richiamato, le conclusioni sin qui raggiunte con riferimento al primo dei profili dedotti dall'attore (opposizione all'esecuzione) valgono anche quanto al secondo profilo della domanda (opposizione agli atti esecutivi), atteso che:
a) a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c., dopo l'inizio dell'esecuzione le opposizioni agli atti esecutivi si propongono al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano – come nella specie - il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti;
b) nel caso di specie, l'opponente ha introdotto l'opposizione agli atti esecutivi nelle forme del rito ordinario di cognizione e ha chiesto la sospensione dell'esecuzione con citazione notificata all'opposto in data successiva all'inizio dell'espropriazione presso terzi (cfr. altresì Cass., sez. III, 9 aprile 2024, n. 9451).
12.
Ogni altra questione appare assorbita.
pagina 13 di 14 13.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, atteso il contenuto valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara improponibile la domanda di opposizione all'esecuzione proposta da con citazione notificata il 12 febbraio 2024 a Parte_1 [...]
; CP_1
- dichiara improponibile la domanda di opposizione agli atti esecutivi proposta da con citazione notificata il 12 febbraio 2024 a Parte_1 [...]
; CP_1
- condanna a pagare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali liquidate in euro 2.540,00 oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 28 giugno 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 8940/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mario Parte_1 P.IVA_1
PIETRUNTI del Foro di Campobasso;
- ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pasquale Controparte_1 C.F._1
RAGONE del Foro di Napoli;
- CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: opposizione a precetto
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
come da verbale: «L'avv. Campo [in sostituzione dell'avv. Pietrunti, n.d.r.] precisa le conclusioni come da atto di citazione e note autorizzate depositate il 30 maggio 2024»
e dunque come da atto di citazione: «Voglia l'On.le Tribunale Adito, attesa e respinta ogni avversa eccezione, difesa, conclusione, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: IN VIA PRELIMINARE
- SOSPENDERE - SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI – LA MINACCIATA ESECUZIONE;
NEL MERITO 1) dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata con atto di precetto notificato il 22.01.2024; pagina 1 di 14 2) per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposto, a procedere ad esecuzione forzata minacciata nei confronti dell'opponente, che ha integralmente provveduto al pagamento delle somme dovute;
3) accertare e dichiarare che le somme richieste sono eccessive e non dovute o, comunque, se dovute, certamente in misura di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto;
4) condannare la parte opposta al pagamento delle spese ed onorari del presente procedimento. Si riserva di produrre separata istanza per la sospensione».
e come da note autorizzate depositate il 30 maggio 2024: «L'esponente richiama tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nella proposta opposizione, impugna e contesta le avverse argomentazioni evidentemente temerarie, così come la scelta di non accedere ad alcuna corretta valutazione transattiva ed insiste: a) nella richiesta di sospensione avanzata;
b) nell'accoglimento delle altre conclusioni rese;
c) In ogni caso si rimette alle determinazioni che il Giudice vorrà assumere circa la qualificazione dell'opposizione, aderendo fin da ora eventualmente alla sollevata eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Bologna, ove mai si ritenesse il Tribunale di Bologna non competente quale giudice della proposta opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi. d) Con il favore delle spese».
Per il convenuto opposto: come da verbale. «L'avv. Ragone precisa come da comparsa depositata il 17 settembre 2024» e dunque «Questa difesa sente il dovere di poter chiarire tutta la vicenda processuale secondo il principio della chiarezza e sinteticità, avendo argomentato e replicato all'assunto del collega, solo per mera correttezza, in quanto la fattispecie astratta e concreta fuorviata tanto conclamata non ha cittadinanza in questo processo e cerchiamo di capire perché: 1) Se l'opposizione all'esecuzione non è iniziata (nel caso in cui l'atto di citazione fosse stato notificato prima della notifica dell'atto di pignoramento del 07.02.2024 / con consegna all'Unep di Bologna il 02.02.2024) ex art. 615 c.p.c. 1° comma è competente per valore il giudice di Pace di Bologna per l'opposizione all'esecuzione in quanto la somma precettata è di €. 6.400,00 ;
2) Se l'opposizione non è iniziata art. 617 c.p.c. 1° l'opposizione agli atti esecutivi è competente il Tribunale Ordinario di Bologna;
Nel caso di specie, l'opposizione è iniziata (tant'è che il pignoramento è stato notificato il 07.02.2024 con consegna all'Unep di Bologna in data 02.02.2024 mentre l'atto di citazione è stato notificato il 12.02.2024.) e pertanto, per entrambe le opposizioni è competente il giudice dell'esecuzione. Questa difesa asserisce senza ombra di dubbio che il giudice competente per materia / funzionale è quello dell'esecuzione del TRIBUNALE DI BOLOGNA sia per l'opposizione al
pagina 2 di 14 precetto, all'esecuzione e sia per gli atti esecutivi ex art. 615 e 617 2° comma, indi privi di pregio tutte le disquisizioni del procuratore di parte avversa circa l'esatta individuazione della domanda da parte del giudice, l'adesione all'incompetenza per valore a proprio impulso, nonché l'indicazione errata del giudice di Pace competente anche per gli atti esecutivi (quest'ultimi avocati all'esclusiva competenza del Tribunale ordinario se
l'esecuzione non è iniziata e Giudice dell'esecuzione se la stessa è cominciata.) Salvezze illimitate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito di istruttoria svoltasi con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'opposizione avverso il precetto notificato il 22 gennaio 2024 da
[...]
a sulla base della sentenza Trib. Campobasso, 15 CP_1 Parte_1 gennaio 2024, n. 59.
La causa è stata introdotta da (di seguito, anche, Parte_1
con «atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.» Parte_1 notificato il 12 febbraio 2024, mediante PEC inviata al difensore domiciliatario, a
[...]
. CP_1
L'atto di citazione contiene una «istanza di sospensione» e la richiesta che «in via preliminare […], inaudita altera parte, ricorrendo i presupposti, venga sospesa la minacciata esecuzione prospettata con atto di precetto notificato il 22.01.2024». Una separata ed apposita «istanza urgente di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 351, 2° e 3° comma c.p.c.» è stata depositata il 5 marzo 2024.
L'opposto , costituitosi nel giudizio di merito il 17 settembre 2024, Controparte_1 ha sollevato le eccezioni processuali e le contestazioni di cui alla comparsa di risposta, rilevando, fra l'altro - come già aveva fatto con memoria difensiva depositata il 16 aprile 2024 nel procedimento incidentale per la sospensione – che nelle opposizioni a precetto di valore non superiore a diecimila euro la competenza spetta al giudice di pace e che il 7 febbraio 2024 era stato notificato a sede di Bologna, un atto di Parte_1 pignoramento presso terzi (consegnato all'UNEP il 2 febbraio 2024) con citazione a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per l'udienza 17 luglio 2024, poi differita al 20 settembre 2024, e che pertanto l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione.
Il predetto atto di pignoramento presso terzi era stato notificato, in date successive al 7 marzo 2024, anche a numerosi agenti della compagnia assicurativa in varie parti d'Italia.
Non si ha notizia di istanze di sospensione rivolte da al giudice Parte_1 dell'esecuzione.
2.
Si discute qui di un precetto emesso per «euro 6.400,00 oltre interessi legali dal 15/01/2024 sino al soddisfo», secondo il conteggio esposto a pagina 6 dell'atto di precetto.
pagina 3 di 14 Il precetto si fonda su un titolo esecutivo giudiziale: una sentenza in grado di appello, depositata il 15 gennaio 2024, relativa ad un incidente stradale avvenuto l'8 marzo 2008.
La causa di primo grado, promossa nel 2012, era stata definita dal Giudice di Pace di Campobasso con sentenza n. 35/2021.
A quanto si legge nella sentenza d'appello del Tribunale di Campobasso, «[i]l Giudice di pace, chiusa l'istruttoria, pur avendo dichiarato responsabile del Persona_1 sinistro, stabiliva che la domanda attorea dovesse essere rigettata e ordinava alla convenuta di procedere alla liquidazione, in favore dell'attore, della Controparte_2 somma di euro 2.500,00, condannando poi l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta nonché delle spese di CTU, e compensando le spese tra Controparte_2 le altre parti in causa».
In parziale accoglimento dell'appello proposto da , odierno Controparte_1 convenuto, il Tribunale di Campobasso, con la predetta sentenza n. 59/2024, ha invece riconosciuto a la maggiore somma di euro 3.202,42 «oltre interessi Controparte_1 legali sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno a pagina 4 di 14 far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla presente decisione fino al saldo»; ha compensato integralmente le spese di primo e secondo grado;
ha posto le spese di C.T.U., nella misura già liquidata dal primo giudice, per metà a carico di
[...]
e per metà a carico dl CP_1 Parte_1
Come pacifico in atti:
- la sentenza del Tribunale di Campobasso è stata notificata alle parti il giorno lunedì 15 gennaio 2024;
- in pari data il difensore di avv. Mario Pietrunti, ha scritto via PEC al Parte_1 difensore di , avv. Pasquale Ragone, per avere i conteggi delle somme Controparte_1 dovute;
- il giorno successivo, martedì 16 gennaio 2024, l'avv. Pasquale Ragone ha risposto chiedendo la somma di euro 4.905,29 oltre interessi sino al soddisfo, con le seguenti precisazioni:
«[…] Lo scrivente Avvocato ha contattato il suo cliente il quale ha tassativamente richiesto l'immediato pagamento del dovuto, previa revoca del mandato, autorizzandomi ad inviare i conteggi (tra l'altro solo per deontologia professionale) richiedendo la somma di euro 4.905,29 compreso il 50% delle spese in c.t.u. e le spese di notifica della sentenza di primo grado (sempre disattesa da tutti i convenuti in solido) oltre interessi sino al soddisfo, con espressa riserva di computare gli interessi e rivalutazione all'anno in corso;
ovviamente a tale importo andrà corrisposto il pagamento della tassa di registrazione della sentenza, esternando apertamente che la Compagnia è già in mora da ieri in quanto i conteggi potevano essere già estrapolati dalla comunicazione della sentenza a mezzo p.e.c. Infine per il pagamento il , mio tramite, sollecita a provvedere al pagamento secondo le CP_1 norme del codice civile»;
- l'avv. Pietrunti non ha risposto alla PEC 16 gennaio 2024 né ha trasmesso all'avv. Ragone un conteggio di quanto dovuto da in forza della sentenza 15 gennaio Parte_1
2024, n. 59, del Tribunale di Campobasso;
- il 22 gennaio 2024 l'avv. Ragone ha notificato l'atto di precetto per cui è causa;
nel predetto atto di precetto, l'avv. Ragone richiama lo scambio di email avvenuto con il collega:
«NORMA DEONTOLOGICA
Lo scrivente Avvocato Ragone Pasquale, in via del tutto preventiva, in risposta alla richiesta formulata dall'Avv.to Mario Pietrunti a mezzo pec in data 15.01.2024 attinente alla volontà della Sua mandataria soccombente pecuniariamente parziale in primo e totalmente Controparte_2 in secondo grado/ di pagare immediatamente il dovuto circa i conteggi , formulava quest'ultimi nella somma di €. 4.905,29 con espressa riserva di calcolare interessi e rivalutazione all'anno in corso da sborsare a favore del proprio assistito signor in data 16.01.2024 Controparte_1 secondo le norme del codice civile.
Il predetto professionista, nel ritenere che i conteggi dovevano essere calcolati dal professionista della S.A.I. Assicurazione Avv.to Mario Pietrunti all'atto della comunicazione della sentenza, esternava altresì la doglianza che non era stata ancora pagata la somma richiesta di €. 500,00 circa già in primo grado con la notifica della sentenza di prime cure risalente al Febbraio
2021 in nome di una compensazione di €. 2000,00= mai comprovata e supportata Parte_2 dalla documentazione fiscale ad hoc (condanna alle spese del giudizio di primo grado all'istante pagina 5 di 14 precettante e conseguente presunta emissione di fattura da parte del nominato Avvocato Pietrunti Mario mai consegnata al cliente con dizione pagamento a suo nome) a fronte del dovuto di €
2.500,00=; il tutto culminato e suggellato con l'ultimo invito formulato a mezzo pec in data 16/11/2023,contenente l'espressa intenzione del mio assistito di ritirare l'assegno presso lo studio del predetto collega patrocinante la Compagnia al fine di scongiurare qualsivoglia disguido postale, al citato Avv.to Mario Pietrunti, completamente disattesa, ed all'uopo si allega scannerizzandola
[…]
Questa difesa a suffragio di quanto asserito allega la missiva in risposta del 16.01.2024:
[…]
Il predetto procuratore, malgrado avesse richiesto l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria e più precisamente il pagamento dovuto a carico della compagnia di assicurazione immediatamente senza il benché minimo lasso di tempo, ha atteso vanamente il decorso di sette giorni dalla comunicazione della sentenza al'Avv.to di controparte e sei giorni a quella dello scrivente al predetto professionista della costituita Assicurazione “ , completamente disattesa ed CP_2 evasa dalla citata compagnia su menzionata, e pertanto, si trova costretto a notificare sentenza e precetto per il ristoro dei danni del proprio assistito signor che affondano le Controparte_1 proprie radici alla data del 10.03.2008 evento del incidente stradale / investimento a pedone (ben sedici anni or sono con il diniego dell'espediente giuridico della compensazione come ut sopra mai concretizzatasi delineando e tratteggiando a parere dello scrivente la mala gestio del sinistro sia della compagnia che dell'Avv.to costituito).
[…]»;
- con PEC 22 gennaio 2024 ore 16:47 l'avv. Pietrunti ha scritto al collega lamentandosi dell'avvenuta notifica dell'atto di precetto e richiedendo entro il 25 gennaio 2024 l'invio di conteggi corretti e la rinuncia al precetto, riservandosi altrimenti di proporre opposizione a precetto;
- il 7 febbraio 2024 è stato notificato a sede di Bologna atto di Parte_1 pignoramento presso terzi;
- il 9 febbraio 2024 l'avv. Pietrunti ha inviato via PEC all'avv. Ragone un prospetto di recante una stima del danno risarcibile, valutato in euro 4.109,96 Parte_1
(somma offerta da alla controparte); nella lettera di accompagnamento del Parte_1 prospetto, l'avv. Pietrunti affermava che la compagnia assicuratrice aveva eseguito il pagamento di euro 4.109,96 corrispondente a quanto effettivamente dovuto e chiedeva che entro il 12 febbraio 2024 rinunciasse all'atto di precetto;
CP_1
- il 12 febbraio 2024 l'avv. Pietrunti ha notificato l'atto di «opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.», ossia l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, col quale si deduce:
«1) ERRONEITA' Parte_3
FORENSE D.M. N. 55/2014, COME MODIFICATO DAL D.M. N. 147 DEL 13/08/2022»: errore nell'applicazione dello scaglione di valore ed erronea determinazione del compenso per la redazione dell'atto di precetto (richiesti euro 213,00 invece di euro 142,00); richiesta di voci non dovute, quali euro 552,00 per fase studio della controversia, euro 184,00 per fase istruttoria, euro aumento del 30% sul compensi della fase esecutiva per pagina 6 di 14 utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione del PCT per euro 220,80, aumento del 30% sui compensi del precetto per euro 63,90, calcolo del rimborso forfettario e degli altri accessori sulle somme diverse da quelle effettivamente dovute a titolo di spese legali;
erroneo calcolo degli interessi e della rivalutazione, cui consegue la richiesta di importi eccessivi e non dovuti (si rimanda alle pagine 2 – 4);
«2) INFONDATEZZA ED ARBITRARIETA' DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO AVANZATA TRAMITE ATTO DI PRECETTO»: secondo l'opponente è censurabile la condotta dell'opposto poiché «in più occasioni, dopo l'emanazione della resa sentenza, ha manifestato Parte_1 la propria volontà e disponibilità a voler effettuare il pagamento di quanto dovuto, dietro semplice richiesta prospettica delle somme liquidate, con l'invito, rivolto al difensore, ad astenersi dal procedere da non necessarie precettazioni» (si rimanda alle pagine 4 – 6).
3.
La causa, che nel merito ed in sostanza rifletta un contrasto su poco più di un paio di migliaia di euro, avrebbe meritato una soluzione amichevole ma le parti non hanno inteso trovare in accordo.
4.
E' opportuno un cenno alle vicende processuali.
Prima ancora che il convenuto si costituisse con comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, promosso nelle forme del processo ordinario di cognizione secondo il c.d. rito Cartabia, è stato instaurato un procedimento incidentale (sub 1).
Con «istanza urgente» depositata il 5 marzo 2024, l'opponente ha chiesto la Parte_1
«sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 351, 2° e 3° comma c.p.c.>>, benché quello promosso con l'atto di opposizione non sia un giudizio di appello avverso la sentenza (emessa, peraltro, in grado di appello) del Tribunale di Campobass. Si è aperto così un procedimento incidentale volto all'esame dell'istanza di sospensione, successivamente riqualificata ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. dal magistrato originariamente designato per la trattazione della presente causa. Nell'istanza di sospensione non si menziona la già iniziata procedura di espropriazione presso terzi (n. 887/24 R.G. Es).
Con atto depositato il 19 marzo 2024 nel procedimento incidentale sub 1, l'opponente ha dichiarato «che il procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, instaurato con istanza del 5.02.2024 deve ritenersi dello stesso valore del procedimento di opposizione che è stato quantificato quale opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione. In ogni caso, si fa presente che l'importo al precetto opposto è di € 6.400,00».
Con decreto 20 marzo 2024 è stata fissata l'udienza di comparizione 23 aprile 2024 nell'ambito del procedimento incidentale sub 1.
L'opposto si è costituito nel procedimento incidentale sub 1 con l'apposita memoria difensiva depositata il 16 aprile 2024, sollevando in primo luogo eccezioni processuali: incompetenza per valore del tribunale in ordine all'opposizione all'esecuzione; pagina 7 di 14 «nullità dell'atto di citazione circoscritta al thema decidendum dell'opposizione agli atti esecutivi alla luce della palese insussistenza della causa petendi ed al petitum», non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 617 c.p.c. e dovendosi giungere ad una conclusione «più pregnante» di quella prospettata dal giudice col decreto di fissazione dell'udienza nel quale questo tema era già stato trattato «in modo molto benevolo […] nei primi cinque righi […]: “l'opponente non ha proposto alcuna contestazione inerente la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo, ma unicamente motivi di merito deducibili nell'ambito del procedimento di cognizione e non rivalutabili nel giudizio esecutivo”»;
«erronea istanza di sospensiva», perché formulata richiamando l'art. 351, commi 2 e 3, c.p.c. relativo al ben diverso giudizio di appello.
L'opposto ha anche affermato di non aver mai ricevuto il doc. 7 prodotto dall'opponente, ossia la nota 9 febbraio 2024 contenente l'offerta di Parte_1 pagamento della somma di euro 4.109.96, comprensiva dell'importo di euro 291,31 per «competenze professionali» (s'intende, evidentemente, quale compenso per la redazione dell'atto di precetto).
E' opportuno rilevare che l'opponente afferma di aver inviato tale nota 9 febbraio 2024 in allegato alla email inviata via PEC dall'avv. Petrunti all'avv. Ragone lo stesso giorno 9 febbraio 2024 e prodotta come doc.
8. Tale documento, però, è un file PDF che nelle pagine 2 e 3 riporta, rispettivamente, l'immagine della email di accettazione e quella della email di consegna, mentre non sono stati prodotti con deposito telematico i file di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale .eml o .msg (cfr., sia pur con riferimento al diverso tema della proba della notificazione di atti via PEC, Cass., sez. III, ord. 8 giugno 2023, n. 16189).
Una prima udienza nel procedimento incidentale si è tenuta il 23 aprile 2024.
All'esito di tale udienza il giudice a quel tempo designato per la trattazione della causa ha concesso termine sino al 30 maggio 2024 per note scritte sulla questione di competenza per valore sollevata ex officio col decreto 20 marzo 2024 avuto riguardo all'importo della somma intimata col precetto (euro 6.400,00).
Nel procedimento incidentale il 30 maggio 2024 le parti hanno depositato note autorizzate: l'opponente, fra l'altro, ha preso posizione sulla qualificazione dei motivi di opposizione e ha dato atto della pendenza davanti al giudice dell'esecuzione del procedimento di espropriazione presso terzi n. 887/24 in danno di promosso da Parte_1
con pignoramento notificato il 7 febbraio 2024; l'opposto ha altresì Controparte_1 sollevato eccezione definita quale eccezione di incompetenza per materia o funzionale, rilevando che, una volta notificato l'atto di pignoramento presso terzi, l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avrebbe dovuto essere promossa con ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'opposto si è costituito nel giudizio di merito con comparsa di risposta depositata il 17 settembre 2024 riproponendo le eccezioni già sollevate.
All'udienza 28 novembre 2024 l'istanza di sospensione è stata ad ogni modo respinta, in considerazione del contenuto valore del precetto e della questione controversa in causa.
pagina 8 di 14 5.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
6.
Come pacifico in atti, il 22 gennaio 2024 , odierno convenuto, ha Parte_4 notificato a atto di precetto recante intimazione a pagare la somma Parte_1 di euro 6.400,00 (comprensiva, fra le altre voci, di compensi relativi a due fasi di «studio della controversia esecuzione mobiliare» e «istruttoria» aumentati del 30% per complessivi euro 956,80 e all'atto di precetto con aumento del 30% per complessivi euro 276,90) oltre interessi maturati e maturandi e spese di esecuzione, e ciò sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza Trib. Campobasso, 15 gennaio 2024, n. 59 quale giudice d'appello.
Questo il dispositivo della sentenza:
«Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, cosi provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 35/2021 del Giudice di pace di Campobasso, condanna al pagamento, Parte_1 in favore dell'appellante, della somma di € 3.202,42, oltre interessi legali sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno a far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla presente decisione fino al saldo>>;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, sia in relazione al presente grado di giudizio che in relazione al primo grado;
- pone le spese di CTU, cosi come già liquidate nel corso del giudizio di primo grado, per metà a carico dell'appellante e per la restante metà a carico dell'appellata
[...]
Parte_1
Come pacifico in atti, il 7 febbraio 2024, dunque cinque giorni prima dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione a precetto, è stato notificato a Parte_1
con sede a Bologna, l'atto di pignoramento presso terzi.
[...]
Con nota 9 febbraio 2024 (doc. 7 prodotto dall'attore), successivo dunque alla notifica dell'atto di precetto nonché alla notifica dell'atto di pignoramento, ha – in Parte_1 sostanza - offerto di pagare la somma, ritenuta dovuta in base alla liquidazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Campobasso, di euro 4.109,96 comprensiva di euro 291,31 per «competenze professionali» (ma v. la contestazione del convenuto, il quale ha dichiarato di non aver ricevuto il conteggio 9 febbraio 2024 con l'offerta di pagamento di
. Parte_1
Il presente giudizio è stato instaurato con «atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.» notificato via PEC il 12 febbraio 2024, quando ancora il creditore pignorante non aveva iscritto a ruolo il processo esecutivo per espropriazione (ma vedi l'art. 159-ter disp. att. c.p.c., il cui testo è stato modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha inciso anche sull'art. 543 c.p.c.).
7.
pagina 9 di 14 Il magistrato che ha trattato la prima parte del processo nella fase incidentale volta - secondo la riqualificazione ex officio - alla sospensione del precetto (in realtà, l'opponente aveva chiesto, in base all'art. 351, commi 2 e 3, c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, emessa peraltro in grado di appello) aveva già svolto rilievi in ordine alla incompetenza per valore rispetto all'opposizione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. e al non enunciato fondamento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c.
A fronte del rilievo della questione di incompetenza per valore del giudice adito con l'opposizione a precetto, rilievo contenuto nel decreto emesso nel procedimento incidentale per la fissazione dell'udienza 23 aprile 2024 di discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia del precetto, l'opponente ha così dedotto con successiva nota autorizza depositata il 30 maggio 2024:
«l'esponente fa rilevare di aver proposto una opposizione a precetto sia ex art. 615 e sia ex 617 c.p.c., evidenziando sia vizi sostanziali che vizi formali dell'atto del quale è stato chiesto l'annullamento, tanto che nel termine breve di rito, o meglio nei 20 giorni successivi alla notifica del contestato atto di precetto, ha provveduto a notificare la relativa citazione a parte intimata, ritenendo di proporre contestualmente una opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. per il duplice profilo dei vizi evidenziati. Come si legge nel proposto atto di citazione in opposizione, l'opponente intendendo proporre quindi sia una opposizione Parte_5 all'esecuzione che agli atti esecutivi in effetti ha contestato prima l'an dell'azione esecutiva, ovvero il diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva stessa, sia il quomodo ovvero la regolarità formale dell'atto di precetto o meglio le modalità di redazione dell'atto di precetto, in cui sono state inserite voci ed importi non dovuti, quindi ne ha censurato la sua regolarità formale».
Si rimanda alla lettura integrale della nota depositata il 30 maggio 2024, nella quale si afferma, in sostanza, che la contestazione relativa all'an riguarda la condotta del creditore e l'arbitrarietà della richiesta di pagamento avanzata col precetto notificato pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza e quando già aveva manifestato la volontà di Parte_1 adempiere, mentre la contestazione relativa al quomodo, ossia la regolarità formale del precetto intesa regolarità formale delle modalità di redazione dell'atto di precetto, riguarda «l'erroneità delle somme riportate ed esposte nell'atto impugnato e la falsa applicazione della tariffa forense».
Non appare corretta però, e anzi va per così dire rovesciata, la conclusione cui l'attore giunge in punto di qualificazione dei due motivi di opposizione.
Contrariamente a ciò che si legge nella predetta nota, l'opposizione va ricondotta allo schema di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. nella parte in cui l'opponente deduce l'erroneità del calcolo della rivalutazione e degli interessi e delle somme richieste a titolo di «compensi successivi alla sentenza» per «falsa applicazione della tariffa forense D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022» (pagine 2 – 4 dell'atto di citazione) e dunque contesta il diritto dell'opposto ad agire in via esecutiva per quegli importi specifici importi, relativi a rivalutazione e interessi non liquidati nella sentenza di condanna o relativi a voci di credito successive alla formazione del titolo esecutivo (sostiene l'opponente che nel liquidare i compensi per l'esecuzione mobiliare e l'atto di precetto l'opposto abbia erroneamente preso a base lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 invece di pagina 10 di 14 quello sino ad euro 5.200,00; che il compenso per atto di precetto è stato liquidato in misura superiore al dovuto;
che nell'atto di precetto sono richieste somme per compensi non dovuti;
che il calcolo della rivalutazione e degli interessi è erroneo e non conforme alla sentenza).
Viene contestato l'an: non certo il diritto di agire sulla base del titolo esecutivo di formazione giudiziale rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Campobasso, ma il diritto di agire esclusivamente in relazione alle specifiche voci di credito contestate dall'opponente (cfr. Cass., sez. I, ord. 22 luglio 2024, n. 20238; Cass., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13817; Cass., sez. III, 10 dicembre 2013, n. 27538).
Viceversa, va ricondotta allo schema di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. l'opposizione nella parte in cui l'opponente deduce «infondatezza ed arbitrarietà della richiesta di pagamento avanzata tramite precetto» (v. anche le note autorizzate depositate il 30 maggio 2024) e sostiene che il comportamento dell'opposto è censurabile, «anche sotto il profilo dell'art. 1206 c.c.», poiché la compagnia debitrice aveva mostrato, subito dopo aver ricevuto in data 15 gennaio 2024 comunicazione della sentenza del Tribunale di Campobasso, «la propria volontà diretta all'adempimento» previa ricezione di conteggi analitici chiesti al creditore, mentre invece il creditore le aveva notificato atto di precetto il 22 gennaio 2024.
Il convenuto ha sollevato sia eccezione di incompetenza per valore, avuto riguardo all'importo indicato nel precetto, sia eccezione qualificata come di incompetenza funzionale
(si tratta in realtà di una questione di rito), rilevando che l'opposizione ai sensi degli artt. 615, comma 1 e 617, comma 1 c.p.c. è stata proposta ad esecuzione già iniziata.
8.
In materia di opposizione agli atti esecutivi vi è sempre la competenza del Tribunale (art. 27, comma 2, c.p.c.)
Viceversa, l'opposizione all'esecuzione ai sensi del comma 1 dell'art. 615 c.p.c. rientra nella competenza di valore del Giudice di Pace (art. 27, comma 1 c.p.c.), aumentata ad euro
10.000,00 con la recente riforma processuale (c.d. Cartabia) ed operante per le cause promosse dopo il 28 febbraio 2023.
Peraltro, è possibile il cumulo delle due domande (artt. 10, comma 2 e 104 c.p.c.), posto che, da un lato, le due cause riguardano gli stessi soggetti o oltretutto, in concreto, toccano questioni non distanti e meritevoli di una valutazione unitaria, e, dall'altro, competente sarebbe il Giudice di Pace di Bologna solo in relazione al valore della causa (inferiore ad euro 10.000,00), in quanto la somma precettata ammonta ad euro 6.400,00 (le specifiche voci di credito oggetto di contestazione hanno un valore ancor più basso).
Ragioni di economia processuale e di giustizia sostanziale, volta ad evitare la sproporzione tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguibili ed altresì a consentire una visione di insieme della controversia anche ai fini del regolamento delle spese processuali, inducono nel caso di specie a trattare in questa sede anche la causa che altrimenti, ove promossa separatamente, sarebbe stata di competenza del giudice di pace (cfr. Cass., sez. III, ord. 19 marzo 2025, n. 7343; Cass., sez. VI-3, ord. 23 gennaio 2017, n. 1722; Cass., sez. VI-3, ord. 6 novembre 2015, n. 22782; Cass., sez. VI-3, ord. 13 luglio 2010, n. 16355).
pagina 11 di 14 9.
Il convenuto ha sollevato altra eccezione processuale deducendo che nel caso di specie l'opposizione è stata proposta con citazione a comparire davanti al Tribunale quando invece, essendo già iniziata l'esecuzione in 7 febbraio 2024, essa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c.
L'opponente non ha replicato sul punto.
10.
Sotto il primo dei profili dedotti dall'attore (opposizione all'esecuzione), si tratta di stabilire se la somma intimata col precetto sia stata correttamente determinata.
Non vi è contestazione sul fatto che la notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto, recante altresì istanza di sospensione dell'esecuzione, è avvenuta dopo la notifica a ell'atto di pignoramento presso terzi. Parte_1
E' nota, e si intende qui richiamata, la giurisprudenza di legittimità in tema di necessaria e inderogabile struttura bifasica delle opposizioni esecutive (fra le tante, v. Cass., sez. III, ord. 27 maggio 2025, n. 14158; Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6892; Cass., sez. III, ord. 24 aprile 2023, n. 10898; Cass., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25170).
Sulla base di tale orientamento, l'eccezione processuale sollevata dall'opposto con richiamo al comma 2 dell'art. 615 c.p.c., relativa non tanto alla competenza quanto alla forma con la quale introdurre l'opposizione e dunque al rito, appare insuperabile.
E' vero che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine all'efficacia del titolo esecutivo in sé considerato;
che la contestazione riguarda solo le (modeste) somme indicate in atto di precetto laddove si calcolano rivalutazione e interessi sulla somma capitale liquidata all'attualità dal Tribunale di Campobasso (e da devalutare, per poi aggiungervi rivalutazione e interessi) e si indicano i compensi spettanti al difensore;
che non risulta alcun intervento di terzi creditori nell'espropriazione presso terzi;
che, sotto il profilo ora in esame, non vi sono termini previsti a pena di decadenza per proporre opposizione;
che, come pacifico, al tempo della notifica dell'atto di opposizione il creditore pignorante non aveva ancora depositato nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo e gli atti indicati dal comma 5 dell'art. 543 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis e dunque non era ancora stato formato il fascicolo dell'esecuzione né tantomeno, come ovvio, era stato notificato al debitore l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura, come previsto dal comma 6 dell'art. 543 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
Ciò non toglie, però, che ai sensi del comma 2 dell'art. 615 c.p.c., una volta che l'esecuzione è iniziata l'opposizione di cui al comma 1 si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione e che, ove il creditore pignorante non abbia ancora – in pendenza del relativo termine – depositato la nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 543 c.p.c., è onere dell'opponente provvedere a tale adempimento, come consentito, per superare l'altrimenti inevitabile stallo, dall'art. 159-ter disp. att., c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (cfr. Cass., sez. III, 14 novembre 2017, n. 26830; , Circolare 20 agosto Controparte_3
pagina 12 di 14 2018 - Iscrizione a ruolo dei procedimenti esecutivi e relative procedure incidentali - regime fiscale degli atti - contributo unificato, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_10&facetNode_2=4_1 0&facetNode_3=0_10_68&contentId=SDC138853&previsiousPage=mg_1_8).
Tanto più che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso ai sensi del comma 2 dell'art. 615 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass., sez. III, 1 agosto 2023, n. 23484; Cass., sez. III, ord. 18 ottobre 2022, n. 30491; Cass., sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3899).
Pertanto, attesa l'improponibilità della domanda, cui consegue l'improcedibilità del giudizio secondo il richiamato orientamento della Cassazione, è preclusa in questa sede la verifica della correttezza del calcolo - secondo i consueti criteri implicitamente richiamati dalla sentenza 15 gennaio 2024, n. 59 del Tribunale di Frosinone, che ha omesso di liquidare la somma dovuta alla data della decisione - della rivalutazione e degli interessi (sulla somma via via rivalutata di anno in anno) maturati al 15 gennaio 2024 sulla somma devalutata alla data del sinistro (marzo 2008), rivalutazione ed interessi che andranno aggiunti (non alla somma liquidata in sentenza, ma) alla somma devalutata (v. il subtotale A) nell'atto di precetto).
Del pari, mentre non è sorta contestazione in ordine al subtotale B) quale indicato in precetto, è preclusa in questa sede la verifica della correttezza o meno dell'indicazione, nel subtotale C) di cui all'atto di precetto, dei compensi richiesti dall'avv. Ragone per le fasi studio (in precetto è indicato l'importo di euro 552,00) e di istruttoria / trattazione (in precetto è indicato l'importo di euro 184,00), aumentati del 30% per ritenuto utilizzo di tecniche informatiche, e nel subtotale D), del compenso richiesto dall'avv. Ragone per l'atto di precetto (euro 213,00) in relazione allo scaglione di valore sino ad euro 5.200,00, con un aumento del 30% per ritenuto utilizzo di tecniche informatiche.
11.
Alla luce dell'orientamento di legittimità sopra richiamato, le conclusioni sin qui raggiunte con riferimento al primo dei profili dedotti dall'attore (opposizione all'esecuzione) valgono anche quanto al secondo profilo della domanda (opposizione agli atti esecutivi), atteso che:
a) a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c., dopo l'inizio dell'esecuzione le opposizioni agli atti esecutivi si propongono al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano – come nella specie - il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti;
b) nel caso di specie, l'opponente ha introdotto l'opposizione agli atti esecutivi nelle forme del rito ordinario di cognizione e ha chiesto la sospensione dell'esecuzione con citazione notificata all'opposto in data successiva all'inizio dell'espropriazione presso terzi (cfr. altresì Cass., sez. III, 9 aprile 2024, n. 9451).
12.
Ogni altra questione appare assorbita.
pagina 13 di 14 13.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, atteso il contenuto valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara improponibile la domanda di opposizione all'esecuzione proposta da con citazione notificata il 12 febbraio 2024 a Parte_1 [...]
; CP_1
- dichiara improponibile la domanda di opposizione agli atti esecutivi proposta da con citazione notificata il 12 febbraio 2024 a Parte_1 [...]
; CP_1
- condanna a pagare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali liquidate in euro 2.540,00 oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 28 giugno 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 14 di 14