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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1534/2024 avente ad oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - società di persone – eccezione d'arbitrato – clausola compromissoria – opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
“ Parte_1
“ (C.F. , rappresentata e difesa
[...] Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. POLLINI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA MONTE DI PIETÀ 28 13100 VERCELLI presso il difensore PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CAPPA STEFANO, elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA BRICHERASIO N. 7 TORINO presso il difensore PARTE CONVENUTA opposta
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 15.7.2025, che si richiama.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione i Garanzia Collettiva in Liquidazione ha proposto Parte_3 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 470/2024 concesso da questo Tribunale alla
[...]
per il pagamento di Parte_4
25.000,00 euro, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di “deposito cauzionale”.
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Vercelli in favore della Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Torino e, ancora, ha eccepito l'esistenza di clausola compromissoria contenuta nell'art. 46 dello Statuto della , chiedendo quindi di rimettere Pt_1 la controversia innanzi al Tribunale delle Imprese o all'Arbitro Unico Rituale con la condanna alle spese di lite di questa fase.
Nel merito, inoltre, parte opponente ha contestato l'esistenza dei presupposti per la restituzione della somma ingiunta.
Si è costituita parte opposta contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.
Con ordinanza del 22.5.2025 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. ex art. 648 c.p.c. e, ravvisata eccezione potenzialmente idonea a definire il giudizio in rito per eccezione d'arbitrato, la scrivente ha fissato direttamente udienza di discussione orale, indi, discussa la causa all'udienza del 15.7.2025, essa viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. in punto competenza.
II
Con ordinanza del 22.5.2025 non è stata concessa provvisoria esecutività al d.i. opposto considerando quanto segue:
[omissis]
“se si ritiene, per ipotesi, che i documenti da 2 a 4 del fasc. monitorio siano idonei a provare l'esistenza di mutuo garantito da garanzia confidi e che tale mutuo sia quello estinto dall'opposto (in assenza d'indicazione dell'esistenza di altri mutui che l'opponente abbia garantito), la domanda dell'opposto potrebbe, in astratto, apparire fondata, in forza del disposto
pagina 2 di 8 regolamentare richiamato dall'art. 5 del Regolamento 28.4.2011 e dall'art. 9 del Regolamento 14.3.2017 (cfr. docc. 12 e 10 di parte opponente); tuttavia, l'art.
9.3 di quest'ultimo Regolamento prevede, come ricorda parte opponente, che: “La garanzia, avente funzione mutualistica, qualora la situazione patrimoniale di lo esigesse, potrà essere dedotta pro Pt_1 quota, delle insolvenze collettive verificatesi, o che presumibilmente saranno ascritte a carico del ntro la chiusura CP_2 del bilancio d'esercizio in cui si estingue l'obbligazione” (doc. 10 dell'opponente);
l'acquisizione pro quota delle somme cauzionali da parte di è stata effettivamente prevista in via Pt_1 regolamentare;
ha allegato e documentato l'esistenza di una situazione patrimoniale che esige di trattenere la garanzia Pt_1
(docc. 17 e ss. dell'opponente);
l'opponente ha prodotto delibere che hanno disposto la non restituzione dei depositi cauzionali per far fronte a insolvenze collettive (docc. da 4 a 8 dell'opponente);
si tratta di delibere e di bilanci non contestati;
l'opponente ha ribadito, all'atto di richiesta di pagamento, che la domanda di restituzione del sig. deve essere CP_1 rispettosa della par condicio creditorum di società in liquidazione (doc. 6 del fasc. monitorio);
l'opposizione è, pertanto, fondata su prova scritta e non sussistono i presupposti per concedere la provvisoria esecutività domandata.
Non solo.
Quanto all'eccezione preliminare di difetto di competenza del giudice adito per essere competenti le sezioni specializzate in materia d'impresa del Tribunale di Torino o, in alternativa, perché la causa andava devoluta ad arbitro rituale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto di , Pt_1
osserva:
la controversia non sembra rientrare tra i rapporti inclusi nell'art. 3, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n. 168/2003
e pertanto l'eccezione d'incompetenza formulata dall'opponente non pare, sotto questo limitato profilo, avere fondamento, inoltre, parte opposta segnala che la Cassazione (sentenza n. 23371/2024) ha negato la riferibilità di tali controversie alle società consortili, natura che riveste anche la , per stessa descrizione fattane dall'opponente in atto di citazione in Pt_1 opposizione (pag. 10: quando si descrive “cooperativa consortile di servizi”); per quanto riguarda la clausola arbitrale, l'art.
46 dello Statuto recita, tra l'altro, che: “… ogni controversia che dovesse insorgere tra la Cooperativa ed i soci … su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e pagina 3 di 8 nelle deliberazioni degli organi sociali o, comunque, su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed alle attività sociali, sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso, dovrà essere rimessa alla decisione di un Arbitro estraneo alla Cooperativa, nominato dal Presidente del Tribunale di Vercelli”;
la controversia, ad avviso della scrivente giudice, appare rientrare nell'ambito di applicazione della suddetta clausola compromissoria e, vertendosi ambito di diritti disponibili, può formare oggetto di compromesso;
in sostanza, la controversia attiene all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 9 del Regolamento interno alla
Cooperativa e, come tale, è soggetta alla clausola di cui all'art. 46 dello Statuto;
la ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del giudice adito e la nullità del decreto ingiuntivo opposto Parte_1 in quanto la cognizione relativa alla pretesa azionata in sede monitoria sarebbe devoluta ad arbitri in forza della clausola compromissoria per arbitrato rituale richiamata;
ricordato che: “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (Cass. civ.,
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25939);
una delle eccezioni preliminari formulata da parte opponente appare potenzialmente idonea a definire in rito la causa;
”
[omissis].
In via preliminare, dunque, parte opponente ha fatto valere la competenza arbitrale in virtù di clausola compromissoria contenuta nello Statuto.
Si evidenzia che: “In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/01/2024, n. 112).
Nel caso in esame il primo atto difensivo utile era rappresentato dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la parte opponente ha tempestivamente sollevato l'eccezione, da qualificarsi, trattando di clausola compromissoria che individua un arbitrato rituale, tra le questioni di competenza.
pagina 4 di 8 La questione ha in questa sede carattere assorbente.
Come sopra ricordato: “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”
(Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021).
In motivazione della suddetta pronuncia si legge: “… Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. n. 365/1983; n. 1852/1976; n. 5265/2011)” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021).
È quanto accaduto nel caso in esame.
Si ritiene di confermare l'interpretazione fornita con ordinanza che precede, quando cioè si è analizzato il fumus dell'eccezione d'arbitrato, ritenendola fondata.
L'opponente ritiene che sussista dubbio interpretativo sull'applicabilità di suddetta clausola.
Va precisato che: “In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808-quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti” (Cass. n.
22490/2018).
La volontà di compiere la scelta arbitrale non sembra da porre in dubbio essendo una clausola contenuta nello stesso Statuto consortile, di portata generale.
La clausola, si ricorda, prevede che: “… ogni controversia che dovesse insorgere tra la ed i soci … Parte_1 su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali o, comunque, su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed alle attività sociali, sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso, dovrà essere rimessa alla decisione di un Arbitro estraneo alla Cooperativa, nominato dal Presidente del Tribunale di Vercelli”. pagina 5 di 8 La controversia è proprio tra Cooperativa e Socio e verte sull'esecuzione e sull'interpretazione dei regolamenti interni e delle deliberazioni sociali, per quanto sopra detto in apertura del paragrafo.
Quanto all'interpretazione della clausola in sé considerata, il favor di cui all'art. 808-quater c.p.c. unitamente all'ampiezza della formulazione dell'art. 46 dello Statuto porta a includere la presente controversia tra quelle devolute ad arbitro.
La controversia, infatti, attiene all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 9 del Regolamento interno alla Cooperativa e, come tale, è soggetta alla clausola di cui all'art. 46 dello Statuto.
L'ampia formulazione della clausola, invero, non denota dubbio applicativo, semmai, estende, in forza del favor suddetto, l'ambito di applicazione della clausola medesima, incidendo sul versante
“quantitativo”, come sopra chiarito dalla Corte di Cassazione.
A questo punto, ritenuta sussistente una competenza arbitrale, questo giudice deve spogliarsi del contenzioso revocando il decreto ingiuntivo opposto e rimettendo le parti innanzi all'Arbitro affinché decida la pretesa nel merito.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c.:
“La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.
Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.
In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato”.
Occorre, però, precisare che la Corte Costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 223, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo nella parte in cui esclude l' applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 c.p.c., pertanto, si richiama il disposto dell'art. 50 c.p.c. in materia di translatio iudicii.
III pagina 6 di 8 In sede di discussione orale, le parti si sono concentrate sul regolamento delle spese di lite:
l'opposto insiste perché le spese siano liquidate direttamente in sede arbitrale o, in subordine, perché siano compensate innanzi alla scrivente, mentre l'opponente chiede la condanna in punto spese.
In generale, in merito alla statuizione sulle spese, si ricorda che, allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005 ex multis; ma anche, più recentemente Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., ud. 11/11/2015 - 19-11-2015, n. 23727).
L'opposto ritiene che il comportamento di controparte abbia indotto a credere che non sarebbe stata sollevata l'eccezione d'arbitrato, tuttavia, non è possibile desumere alcun comportamento univoco e concludente in tal senso e non lo è neppure la condotta processuale tenuta in precedente contenzioso proprio perché con altri difensori e in riferimento ad altre circostanze.
Era piuttosto onere della parte che promuove l'azione determinarsi alla scelta difensiva, ricordando che è possibile adire il giudice ordinario per il monitorio, con il rischio, tuttavia, come verificatosi, che parte opponente eccepisca l'eccezione di esistenza di una clausola arbitrale.
Non vi era alcun obbligo della di indicare l'autorità giudiziaria da adire in sede Pt_1 stragiudiziale e il sig. era libero di determinarsi, ma dovendo conoscere lo Statuto. CP_1
La scelta processuale ricade interamente sulla parte che l'ha adottata.
Per questa ragione non vi è motivo di derogare e porre in compensazione le spese di lite di questa fase.
Non sussiste neppure una soccombenza reciproca, come invece sostenuto in sede di discussione orale da parte opposta.
È vero che la scrivente, con ordinanza del 22.5.2025, ha esaminato alcuni profili di merito, ma lo ha fatto per analizzare il fumus boni iuris in funzione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., ossia in via incidentale, senza alcuna statuizione nel merito, soprattutto, il merito della controversia sarà devoluto all'Arbitro e sarà lo stesso a decidere, non potendo la scrivente contemporaneamente spogliarsi della competenza e decidere nel merito.
pagina 7 di 8 Per queste ragioni occorre che le spese di lite di questa fase siano regolamentate esclusivamente sulla base del fatto che viene accolta in via preliminare e in rito l'eccezione d'arbitrato formulata da parte opponente , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Le spese innanzi alla scrivente, pertanto, seguono la soccombenza di fase di parte opposta e sono liquidate in base ai valori minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le controversie comprese nello scaglione entro 26.000,00 euro, tenuto conto che viene qui decisa esclusivamente l'eccezione preliminare in punto competenza, ragione per la quale, eccezionalmente, può essere esclusa la fase istruttoria, concretamente assorbita dalle altre fasi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
in accoglimento dell'eccezione preliminare d'arbitrato rituale sollevata da parte opponente,
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 470/2024, emesso da questo Tribunale, che dichiara privo di efficacia;
dichiara il difetto di competenza del Giudice Ordinario in favore di Arbitro Unico Rituale come indicato dall'art. 46 dello Statuto della Cooperativa;
visto l'art. 50 c.p.c., in quanto richiamabile,
assegna termine di mesi tre dalla comunicazione della presente pronuncia per la riassunzione della controversia avanti all'Arbitro Unico Rituale indicato dall'art. 46 dello Statuto di;
Pt_1
dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente delle Pt_1 spese di lite di questa fase, complessivamente liquidate in 1.700,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 17.7.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1534/2024 avente ad oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - società di persone – eccezione d'arbitrato – clausola compromissoria – opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
“ Parte_1
“ (C.F. , rappresentata e difesa
[...] Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. POLLINI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA MONTE DI PIETÀ 28 13100 VERCELLI presso il difensore PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CAPPA STEFANO, elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA BRICHERASIO N. 7 TORINO presso il difensore PARTE CONVENUTA opposta
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 15.7.2025, che si richiama.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione i Garanzia Collettiva in Liquidazione ha proposto Parte_3 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 470/2024 concesso da questo Tribunale alla
[...]
per il pagamento di Parte_4
25.000,00 euro, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di “deposito cauzionale”.
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Vercelli in favore della Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Torino e, ancora, ha eccepito l'esistenza di clausola compromissoria contenuta nell'art. 46 dello Statuto della , chiedendo quindi di rimettere Pt_1 la controversia innanzi al Tribunale delle Imprese o all'Arbitro Unico Rituale con la condanna alle spese di lite di questa fase.
Nel merito, inoltre, parte opponente ha contestato l'esistenza dei presupposti per la restituzione della somma ingiunta.
Si è costituita parte opposta contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.
Con ordinanza del 22.5.2025 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. ex art. 648 c.p.c. e, ravvisata eccezione potenzialmente idonea a definire il giudizio in rito per eccezione d'arbitrato, la scrivente ha fissato direttamente udienza di discussione orale, indi, discussa la causa all'udienza del 15.7.2025, essa viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. in punto competenza.
II
Con ordinanza del 22.5.2025 non è stata concessa provvisoria esecutività al d.i. opposto considerando quanto segue:
[omissis]
“se si ritiene, per ipotesi, che i documenti da 2 a 4 del fasc. monitorio siano idonei a provare l'esistenza di mutuo garantito da garanzia confidi e che tale mutuo sia quello estinto dall'opposto (in assenza d'indicazione dell'esistenza di altri mutui che l'opponente abbia garantito), la domanda dell'opposto potrebbe, in astratto, apparire fondata, in forza del disposto
pagina 2 di 8 regolamentare richiamato dall'art. 5 del Regolamento 28.4.2011 e dall'art. 9 del Regolamento 14.3.2017 (cfr. docc. 12 e 10 di parte opponente); tuttavia, l'art.
9.3 di quest'ultimo Regolamento prevede, come ricorda parte opponente, che: “La garanzia, avente funzione mutualistica, qualora la situazione patrimoniale di lo esigesse, potrà essere dedotta pro Pt_1 quota, delle insolvenze collettive verificatesi, o che presumibilmente saranno ascritte a carico del ntro la chiusura CP_2 del bilancio d'esercizio in cui si estingue l'obbligazione” (doc. 10 dell'opponente);
l'acquisizione pro quota delle somme cauzionali da parte di è stata effettivamente prevista in via Pt_1 regolamentare;
ha allegato e documentato l'esistenza di una situazione patrimoniale che esige di trattenere la garanzia Pt_1
(docc. 17 e ss. dell'opponente);
l'opponente ha prodotto delibere che hanno disposto la non restituzione dei depositi cauzionali per far fronte a insolvenze collettive (docc. da 4 a 8 dell'opponente);
si tratta di delibere e di bilanci non contestati;
l'opponente ha ribadito, all'atto di richiesta di pagamento, che la domanda di restituzione del sig. deve essere CP_1 rispettosa della par condicio creditorum di società in liquidazione (doc. 6 del fasc. monitorio);
l'opposizione è, pertanto, fondata su prova scritta e non sussistono i presupposti per concedere la provvisoria esecutività domandata.
Non solo.
Quanto all'eccezione preliminare di difetto di competenza del giudice adito per essere competenti le sezioni specializzate in materia d'impresa del Tribunale di Torino o, in alternativa, perché la causa andava devoluta ad arbitro rituale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto di , Pt_1
osserva:
la controversia non sembra rientrare tra i rapporti inclusi nell'art. 3, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n. 168/2003
e pertanto l'eccezione d'incompetenza formulata dall'opponente non pare, sotto questo limitato profilo, avere fondamento, inoltre, parte opposta segnala che la Cassazione (sentenza n. 23371/2024) ha negato la riferibilità di tali controversie alle società consortili, natura che riveste anche la , per stessa descrizione fattane dall'opponente in atto di citazione in Pt_1 opposizione (pag. 10: quando si descrive “cooperativa consortile di servizi”); per quanto riguarda la clausola arbitrale, l'art.
46 dello Statuto recita, tra l'altro, che: “… ogni controversia che dovesse insorgere tra la Cooperativa ed i soci … su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e pagina 3 di 8 nelle deliberazioni degli organi sociali o, comunque, su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed alle attività sociali, sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso, dovrà essere rimessa alla decisione di un Arbitro estraneo alla Cooperativa, nominato dal Presidente del Tribunale di Vercelli”;
la controversia, ad avviso della scrivente giudice, appare rientrare nell'ambito di applicazione della suddetta clausola compromissoria e, vertendosi ambito di diritti disponibili, può formare oggetto di compromesso;
in sostanza, la controversia attiene all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 9 del Regolamento interno alla
Cooperativa e, come tale, è soggetta alla clausola di cui all'art. 46 dello Statuto;
la ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del giudice adito e la nullità del decreto ingiuntivo opposto Parte_1 in quanto la cognizione relativa alla pretesa azionata in sede monitoria sarebbe devoluta ad arbitri in forza della clausola compromissoria per arbitrato rituale richiamata;
ricordato che: “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (Cass. civ.,
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25939);
una delle eccezioni preliminari formulata da parte opponente appare potenzialmente idonea a definire in rito la causa;
”
[omissis].
In via preliminare, dunque, parte opponente ha fatto valere la competenza arbitrale in virtù di clausola compromissoria contenuta nello Statuto.
Si evidenzia che: “In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/01/2024, n. 112).
Nel caso in esame il primo atto difensivo utile era rappresentato dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la parte opponente ha tempestivamente sollevato l'eccezione, da qualificarsi, trattando di clausola compromissoria che individua un arbitrato rituale, tra le questioni di competenza.
pagina 4 di 8 La questione ha in questa sede carattere assorbente.
Come sopra ricordato: “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”
(Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021).
In motivazione della suddetta pronuncia si legge: “… Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. n. 365/1983; n. 1852/1976; n. 5265/2011)” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021).
È quanto accaduto nel caso in esame.
Si ritiene di confermare l'interpretazione fornita con ordinanza che precede, quando cioè si è analizzato il fumus dell'eccezione d'arbitrato, ritenendola fondata.
L'opponente ritiene che sussista dubbio interpretativo sull'applicabilità di suddetta clausola.
Va precisato che: “In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808-quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti” (Cass. n.
22490/2018).
La volontà di compiere la scelta arbitrale non sembra da porre in dubbio essendo una clausola contenuta nello stesso Statuto consortile, di portata generale.
La clausola, si ricorda, prevede che: “… ogni controversia che dovesse insorgere tra la ed i soci … Parte_1 su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali o, comunque, su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed alle attività sociali, sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso, dovrà essere rimessa alla decisione di un Arbitro estraneo alla Cooperativa, nominato dal Presidente del Tribunale di Vercelli”. pagina 5 di 8 La controversia è proprio tra Cooperativa e Socio e verte sull'esecuzione e sull'interpretazione dei regolamenti interni e delle deliberazioni sociali, per quanto sopra detto in apertura del paragrafo.
Quanto all'interpretazione della clausola in sé considerata, il favor di cui all'art. 808-quater c.p.c. unitamente all'ampiezza della formulazione dell'art. 46 dello Statuto porta a includere la presente controversia tra quelle devolute ad arbitro.
La controversia, infatti, attiene all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 9 del Regolamento interno alla Cooperativa e, come tale, è soggetta alla clausola di cui all'art. 46 dello Statuto.
L'ampia formulazione della clausola, invero, non denota dubbio applicativo, semmai, estende, in forza del favor suddetto, l'ambito di applicazione della clausola medesima, incidendo sul versante
“quantitativo”, come sopra chiarito dalla Corte di Cassazione.
A questo punto, ritenuta sussistente una competenza arbitrale, questo giudice deve spogliarsi del contenzioso revocando il decreto ingiuntivo opposto e rimettendo le parti innanzi all'Arbitro affinché decida la pretesa nel merito.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c.:
“La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.
Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.
In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato”.
Occorre, però, precisare che la Corte Costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 223, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo nella parte in cui esclude l' applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 c.p.c., pertanto, si richiama il disposto dell'art. 50 c.p.c. in materia di translatio iudicii.
III pagina 6 di 8 In sede di discussione orale, le parti si sono concentrate sul regolamento delle spese di lite:
l'opposto insiste perché le spese siano liquidate direttamente in sede arbitrale o, in subordine, perché siano compensate innanzi alla scrivente, mentre l'opponente chiede la condanna in punto spese.
In generale, in merito alla statuizione sulle spese, si ricorda che, allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005 ex multis; ma anche, più recentemente Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., ud. 11/11/2015 - 19-11-2015, n. 23727).
L'opposto ritiene che il comportamento di controparte abbia indotto a credere che non sarebbe stata sollevata l'eccezione d'arbitrato, tuttavia, non è possibile desumere alcun comportamento univoco e concludente in tal senso e non lo è neppure la condotta processuale tenuta in precedente contenzioso proprio perché con altri difensori e in riferimento ad altre circostanze.
Era piuttosto onere della parte che promuove l'azione determinarsi alla scelta difensiva, ricordando che è possibile adire il giudice ordinario per il monitorio, con il rischio, tuttavia, come verificatosi, che parte opponente eccepisca l'eccezione di esistenza di una clausola arbitrale.
Non vi era alcun obbligo della di indicare l'autorità giudiziaria da adire in sede Pt_1 stragiudiziale e il sig. era libero di determinarsi, ma dovendo conoscere lo Statuto. CP_1
La scelta processuale ricade interamente sulla parte che l'ha adottata.
Per questa ragione non vi è motivo di derogare e porre in compensazione le spese di lite di questa fase.
Non sussiste neppure una soccombenza reciproca, come invece sostenuto in sede di discussione orale da parte opposta.
È vero che la scrivente, con ordinanza del 22.5.2025, ha esaminato alcuni profili di merito, ma lo ha fatto per analizzare il fumus boni iuris in funzione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., ossia in via incidentale, senza alcuna statuizione nel merito, soprattutto, il merito della controversia sarà devoluto all'Arbitro e sarà lo stesso a decidere, non potendo la scrivente contemporaneamente spogliarsi della competenza e decidere nel merito.
pagina 7 di 8 Per queste ragioni occorre che le spese di lite di questa fase siano regolamentate esclusivamente sulla base del fatto che viene accolta in via preliminare e in rito l'eccezione d'arbitrato formulata da parte opponente , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Le spese innanzi alla scrivente, pertanto, seguono la soccombenza di fase di parte opposta e sono liquidate in base ai valori minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le controversie comprese nello scaglione entro 26.000,00 euro, tenuto conto che viene qui decisa esclusivamente l'eccezione preliminare in punto competenza, ragione per la quale, eccezionalmente, può essere esclusa la fase istruttoria, concretamente assorbita dalle altre fasi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
in accoglimento dell'eccezione preliminare d'arbitrato rituale sollevata da parte opponente,
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 470/2024, emesso da questo Tribunale, che dichiara privo di efficacia;
dichiara il difetto di competenza del Giudice Ordinario in favore di Arbitro Unico Rituale come indicato dall'art. 46 dello Statuto della Cooperativa;
visto l'art. 50 c.p.c., in quanto richiamabile,
assegna termine di mesi tre dalla comunicazione della presente pronuncia per la riassunzione della controversia avanti all'Arbitro Unico Rituale indicato dall'art. 46 dello Statuto di;
Pt_1
dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente delle Pt_1 spese di lite di questa fase, complessivamente liquidate in 1.700,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 17.7.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
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