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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1491/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) E PER ESSA, QUALE MANDATARIA, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DAVIDE Controparte_1
DOMENICO LUIGI QUAGLIA, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 21 20122
MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
ALBERTO CARUGO, elettivamente domiciliata in VIA CASATI N. 5 20014 NERVIANO presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante , QUALE MANDATARIA, Controparte_3
Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, n. 1491/2024 r.g.
1) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 548 pronunciata dal Tribunale di Busto
Arsizio in 19.3.2024 e pubblicata in data 19.4.2024, resa nel giudizio al n.R.G. 4350/2024, che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato il 12.10.2023 da a Parte_1
con condanna al pagamento delle spese di lite, respingendo la domanda Controparte_2 originariamente proposta da anche con riguardo alla condanna alle spese, Controparte_2
e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato a in data 12.10.2023, mandando esente da qualsiasi obbligo nei Controparte_2 Parte_1 confronti della controparte;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado dei giudizi”.
Per l'Appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado perché infondata in fatto e diritto;
In via principale: rigettare l'appello proposto dall'appellante per tutti i motivi ex ante rappresentati e, per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 548/2024 pubbl. il 19/04/2024 RG n. 4350/2023
-nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello promosso dall'appellante si chiede di accogliere comunque le conclusioni di cui al primo grado che qui si reiterano e per l'effetto:
In via principale: accertare e dichiarare la nullità e inefficacia dell'atto di precetto del
04.10.2023 per l' inesistenza assoluta del titolo esecutivo e/o l' inesistenza assoluta di notifica del titolo esecutivo, dichiarando che l'intimante non ha diritto di procedere esecutivamente.
In via gradata principale: accertare e dichiarare la nullità e inefficacia dell'atto di precetto del 04.10.2023 per la violazione dell'art. 754 c.c. e per violazione della normativa di cui all'accettazione con beneficio di inventario , dichiarando che l'intimante non ha diritto di procedere esecutivamente.
In via ulteriormente gradata in via principale: accertare e dichiarare la nullità e inefficacia dell'atto di precetto del 04.10.2023 per la genericità del credito precettato, dichiarando che l'intimante non ha diritto di procedere esecutivamente.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande proposte in via principale ridurre l'importo del precetto notificato a alla somma di €. Controparte_2
37.429,21pari alla quota di 1/3 della somma di €. 112.287,65 quale erede del fideiussore
[...]
limitando il diritto di procedere ad esecuzione ai soli beni caduti in successione in Persona_1 forza dell'accettazione con beneficio di inventario e presenti nel relativo inventario.
pagina 2 di 6 n. 1491/2024 r.g.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto Avv. Alberto Carugo per il doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. al precetto notificatole in Controparte_2 data 12.10.2023 da quale cessionaria dei crediti di Banco BPM S.p.A., per Parte_1 il pagamento della somma di € 116.816,16, eccependo l'inesistenza e, comunque, l'inefficacia nei propri confronti del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 738/2023 del Tribunale di
Busto Arsizio, siccome emesso nei confronti di altri soggetti, ovvero di e Controparte_4
(debitori) e (fideiussore), e comunque notificato dopo Parte_2 Controparte_5 la scadenza del termine di cui all'art. 644 c.p.c. Ha aggiunto di avere accettato con beneficio di inventario l'eredità relitta dal defunto padre fideiussore e terzo datore di Persona_1 ipoteca a garanzia delle obbligazioni contratte da e Controparte_4 Parte_2 nei confronti di Banca di Legnano S.p.A. con il contratto di mutuo all'origine del decreto ingiuntivo azionato, conseguentemente lamentando la violazione dell'art. 754 c.c. e la nullità del precetto per gli importi eccedenti la quota di eredità devoluta in proprio favore, pari ad 1/3.
Ha inoltre dedotto la genericità del credito, in quanto privo dei requisiti di liquidità e certezza, per la mancata indicazione delle rate di mutuo rimaste insolute e delle modalità di calcolo degli interessi.
Ha quindi concluso per la declaratoria dell'inesistenza del diritto di a Parte_1 procedere in executivis, o comunque per la riduzione dell'importo del precetto nei limiti di €
37.429,21, pari alla propria quota ereditaria, con limitazione del diritto di procedere ad esecuzione ai soli beni caduti in successione come da relativo inventario in forza dell'accettazione dell'eredità ex art. 484 c.c.
L'opposta si è costituita, insistendo per il rigetto dell'opposizione, sul Parte_1 rilievo che, a fronte dell'inadempimento di e il Controparte_4 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 738/2023 era stato notificato a questi ultimi e al fideiussore CP_5
unitamente ad atto di precetto, il 14.4.2023, dopo di che il medesimo titolo era stato
[...] notificato il 4.10.2023 anche a unitamente ad un successivo precetto Controparte_2 notificato anche a e senza titolo esecutivo, quali eredi di Controparte_4 Controparte_5
terzo datore di ipoteca su immobile sito in Rescaldina – Via Vittorio Veneto Persona_1
62, con la precisazione di voler espropriare tale immobile loro pervenuto in successione ex art. 602 c.p.c., onde la piena regolarità del procedimento.
Così costituitosi il contraddittorio, l'adito Tribunale di Busto Arsizio, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto, secondo la prospettazione della stessa opponente, non vi sarebbe stato alcun titolo validamente azionabile nei suoi confronti, con sentenza n. 548/2024 pubblicata il 19.4.2024 ha accolto l'opposizione e dichiarato la nullità del precetto notificato a in data 12.10.2023, da con Controparte_2 Controparte_6 condanna di quest'ultima a rifondere a controparte le spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 7.052,00 per compensi ed € 195,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
pagina 3 di 6 n. 1491/2024 r.g.
Avverso tale sentenza e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Parte_1
ha proposto tempestivo appello, affidato ad un unico motivo, Parte_3 con cui ha denunziato la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., concludendo per la totale riforma della decisione impugnata e per la conseguente declaratoria di “piena validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato a . Controparte_2
Costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame, evidenziandone Controparte_2
l'infondatezza.
Alla prima udienza del 15.11.2024, preso atto della rinuncia dell'appellante ad insistere nella proposta istanza ex art. 283 c.p.c., il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al
Collegio al 6.5.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Con un unico motivo di gravame, l'appellante e per essa, quale mandataria Parte_1 con rappresentanza, denuncia violazione degli artt.132 c.c. e Parte_3
118 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto diretta destinataria, Controparte_2 ancorché “in solido con soggetti non indicati”, dell'intimazione di pagamento di cui al precetto notificato nei suoi confronti il 12.10.2023, sul rilievo dell'inesistenza di alcun titolo esecutivo validamente azionabile nei suoi confronti, in quanto non debitrice, ma mera erede pro quota di terzo datore di ipoteca sull'immobile caduto in successione sito a Rescaldina Persona_1 in Via Vittorio Veneto n. 62.
Secondo l'appellante, il precetto avrebbe infatti dovuto essere interpretato nel suo complesso, essendo in esso chiaramente affermato “che il titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. era quello specificamente indicato ad acquisito nei confronti dei debitori , Controparte_4 _2
, in quanto l'esecuzione [era] stata posta in essere ex art. 602 c.p.c.”.
[...] Controparte_5
Ritiene la Corte che tali rilievi siano corretti.
Come noto, quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, ex art. 2868 c.c., il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato, ex art. 2808 c.c., e a tal fine il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati sia al debitore che al terzo proprietario del bene, con indicazione nel precetto, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., del bene del terzo che si intende espropriare, avendo la notificazione al terzo del titolo esecutivo e del precetto la funzione di consentirgli di eventualmente evitare l'espropriazione, pagando lui il creditore pur in assenza del relativo obbligo.
Nel caso in esame, l'atto di precetto notificato a il 12.10.2023 indica Controparte_2 chiaramente che, a garanzia del credito derivate dal finanziamento accordato il 21.7.2005 a e (mutuatari) e e Controparte_4 Parte_2 Controparte_5 Persona_1
(fideiussori), era stata “iscritta, in data 27.7.005, ipoteca presso l'Agenzia del Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, al n.116539 Reg. Generale e al n. 30489 Reg. pagina 4 di 6 n. 1491/2024 r.g.
Particolare, fino a concorrenza dell'importo di Euro 240.000,00, sulle unità immobiliari di proprietà del terzo datore di ipoteca , site nel Comune di Rescaldina (MI) Persona_1
Via Vittorio Veneto, 62”.
È altresì precisato che “ decedeva in data 19.10.2016 senza lasciare Persona_1 testamento e pertanto l'immobile e le garanzie fideiussorie si trasferivano con denuncia di successione agli eredi legittimi nella misura di un terzo ciascuno a Controparte_7 moglie, figlio, figlia”. Controparte_4 Controparte_2
Attesi tali contenuti, ed essendo il giudice dell'opposizione tenuto ad interpretare il precetto in quanto atto contenente l'annuncio dell'azione esecutiva che la parte istante dichiara di voler esercitare, non v'è dubbio che, nel caso in esame, l'esecuzione dovesse intendersi minacciata nei confronti di non in quanto debitrice, ma in quanto erede del terzo datore Controparte_2
d'ipoteca, qualità espressamente richiamata nelle premesse dell'atto di intimazione.
Appurato che la notifica del precetto è stata fatta all'appellata per la sua qualità di erede del terzo datore d'ipoteca, non è quindi condivisibile l'affermazione del primo Giudice secondo cui erroneamente vi sarebbe stata richiesta della prestazione a un soggetto del tutto estraneo al rapporto in assenza di alcun titolo validamente azionabile, trovando giustificazione la notifica di titolo e precetto a nella necessità di rendere edotta quest'ultima Controparte_2 dell'imminente esecuzione sul bene ipotecato, così da poter esperire i mezzi messi a sua disposizione dall'ordinamento e da poter anche eventualmente provvedere al pagamento (pur non essendone personalmente debitrice) al fine di evitare l'espropriazione preannunciata.
Nella situazione descritta, non è tuttavia possibile pronunciare nel merito dell'appello, ma deve rilevarsi ex officio l'esistenza di una nullità processuale verificatasi nel giudizio di primo grado, per violazione dell'art. 102 c.p.c. in tema di integrità del contraddittorio, in quanto al giudizio non hanno partecipato i debitori principali e Controparte_4 _2 Parte_2
Controparte_5
Ha infatti chiarito la Suprema Corte, superando un precedente orientamento di segno contrario
(Cass. n. 20580 del 29/09/2007), che, in caso di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario (v.
Cass. n. 2333 del 31/01/2017).
Infatti, nell'espropriazione contro il terzo proprietario, quest'ultimo è il soggetto nei cui confronti si compie l'esecuzione, ma il debitore diretto è comunque parte necessaria, in quanto portatore di uno specifico interesse al controllo della legalità del processo esecutivo nel cui ambito, sebbene mediante l'espropriazione di un bene altrui, viene coattivamente estinto il suo debito.
Visto il disposto dell'art 354 c.p.c., la causa deve, pertanto, essere rimessa al Giudice di primo grado per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori ,ai quali titolo e precetto risultano notificati il 4.10.2023 (doc. 10 appellante).
pagina 5 di 6 n. 1491/2024 r.g.
Da ultimo, ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato che la non integrità del contraddittorio nella specie è anche da ricondurre alla scelta della creditrice di notificare separatamente l'atto di precetto ai debitori e a quale Controparte_2 erede del terzo datore di ipoteca, anziché notificare un unico atto in cui risultasse inequivocabilmente chiarita la posizione di obbligati dei signori Controparte_4 [...]
e e quella di quale mera destinataria della Parte_2 Controparte_5 Controparte_2 minaccia di sottoporre a pignoramento l'immobile ricevuto (pro quota) in successione dal padre.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Parte_1 [...]
nei confronti di così provvede: Parte_3 Controparte_2
in riforma della sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Busto Arsizio emessa il 19 marzo 2024
e pubblicata il 19 aprile 2024,
- accerta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori
[...]
e e per l'effetto dispone la rimessione degli CP_4 Parte_2 Controparte_5 atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio;
- dichiara le spese di entrambi i gradi interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 13 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1491/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) E PER ESSA, QUALE MANDATARIA, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DAVIDE Controparte_1
DOMENICO LUIGI QUAGLIA, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 21 20122
MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
ALBERTO CARUGO, elettivamente domiciliata in VIA CASATI N. 5 20014 NERVIANO presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante , QUALE MANDATARIA, Controparte_3
Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, n. 1491/2024 r.g.
1) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 548 pronunciata dal Tribunale di Busto
Arsizio in 19.3.2024 e pubblicata in data 19.4.2024, resa nel giudizio al n.R.G. 4350/2024, che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato il 12.10.2023 da a Parte_1
con condanna al pagamento delle spese di lite, respingendo la domanda Controparte_2 originariamente proposta da anche con riguardo alla condanna alle spese, Controparte_2
e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato a in data 12.10.2023, mandando esente da qualsiasi obbligo nei Controparte_2 Parte_1 confronti della controparte;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado dei giudizi”.
Per l'Appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado perché infondata in fatto e diritto;
In via principale: rigettare l'appello proposto dall'appellante per tutti i motivi ex ante rappresentati e, per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 548/2024 pubbl. il 19/04/2024 RG n. 4350/2023
-nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello promosso dall'appellante si chiede di accogliere comunque le conclusioni di cui al primo grado che qui si reiterano e per l'effetto:
In via principale: accertare e dichiarare la nullità e inefficacia dell'atto di precetto del
04.10.2023 per l' inesistenza assoluta del titolo esecutivo e/o l' inesistenza assoluta di notifica del titolo esecutivo, dichiarando che l'intimante non ha diritto di procedere esecutivamente.
In via gradata principale: accertare e dichiarare la nullità e inefficacia dell'atto di precetto del 04.10.2023 per la violazione dell'art. 754 c.c. e per violazione della normativa di cui all'accettazione con beneficio di inventario , dichiarando che l'intimante non ha diritto di procedere esecutivamente.
In via ulteriormente gradata in via principale: accertare e dichiarare la nullità e inefficacia dell'atto di precetto del 04.10.2023 per la genericità del credito precettato, dichiarando che l'intimante non ha diritto di procedere esecutivamente.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande proposte in via principale ridurre l'importo del precetto notificato a alla somma di €. Controparte_2
37.429,21pari alla quota di 1/3 della somma di €. 112.287,65 quale erede del fideiussore
[...]
limitando il diritto di procedere ad esecuzione ai soli beni caduti in successione in Persona_1 forza dell'accettazione con beneficio di inventario e presenti nel relativo inventario.
pagina 2 di 6 n. 1491/2024 r.g.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto Avv. Alberto Carugo per il doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. al precetto notificatole in Controparte_2 data 12.10.2023 da quale cessionaria dei crediti di Banco BPM S.p.A., per Parte_1 il pagamento della somma di € 116.816,16, eccependo l'inesistenza e, comunque, l'inefficacia nei propri confronti del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 738/2023 del Tribunale di
Busto Arsizio, siccome emesso nei confronti di altri soggetti, ovvero di e Controparte_4
(debitori) e (fideiussore), e comunque notificato dopo Parte_2 Controparte_5 la scadenza del termine di cui all'art. 644 c.p.c. Ha aggiunto di avere accettato con beneficio di inventario l'eredità relitta dal defunto padre fideiussore e terzo datore di Persona_1 ipoteca a garanzia delle obbligazioni contratte da e Controparte_4 Parte_2 nei confronti di Banca di Legnano S.p.A. con il contratto di mutuo all'origine del decreto ingiuntivo azionato, conseguentemente lamentando la violazione dell'art. 754 c.c. e la nullità del precetto per gli importi eccedenti la quota di eredità devoluta in proprio favore, pari ad 1/3.
Ha inoltre dedotto la genericità del credito, in quanto privo dei requisiti di liquidità e certezza, per la mancata indicazione delle rate di mutuo rimaste insolute e delle modalità di calcolo degli interessi.
Ha quindi concluso per la declaratoria dell'inesistenza del diritto di a Parte_1 procedere in executivis, o comunque per la riduzione dell'importo del precetto nei limiti di €
37.429,21, pari alla propria quota ereditaria, con limitazione del diritto di procedere ad esecuzione ai soli beni caduti in successione come da relativo inventario in forza dell'accettazione dell'eredità ex art. 484 c.c.
L'opposta si è costituita, insistendo per il rigetto dell'opposizione, sul Parte_1 rilievo che, a fronte dell'inadempimento di e il Controparte_4 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 738/2023 era stato notificato a questi ultimi e al fideiussore CP_5
unitamente ad atto di precetto, il 14.4.2023, dopo di che il medesimo titolo era stato
[...] notificato il 4.10.2023 anche a unitamente ad un successivo precetto Controparte_2 notificato anche a e senza titolo esecutivo, quali eredi di Controparte_4 Controparte_5
terzo datore di ipoteca su immobile sito in Rescaldina – Via Vittorio Veneto Persona_1
62, con la precisazione di voler espropriare tale immobile loro pervenuto in successione ex art. 602 c.p.c., onde la piena regolarità del procedimento.
Così costituitosi il contraddittorio, l'adito Tribunale di Busto Arsizio, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto, secondo la prospettazione della stessa opponente, non vi sarebbe stato alcun titolo validamente azionabile nei suoi confronti, con sentenza n. 548/2024 pubblicata il 19.4.2024 ha accolto l'opposizione e dichiarato la nullità del precetto notificato a in data 12.10.2023, da con Controparte_2 Controparte_6 condanna di quest'ultima a rifondere a controparte le spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 7.052,00 per compensi ed € 195,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
pagina 3 di 6 n. 1491/2024 r.g.
Avverso tale sentenza e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Parte_1
ha proposto tempestivo appello, affidato ad un unico motivo, Parte_3 con cui ha denunziato la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., concludendo per la totale riforma della decisione impugnata e per la conseguente declaratoria di “piena validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato a . Controparte_2
Costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame, evidenziandone Controparte_2
l'infondatezza.
Alla prima udienza del 15.11.2024, preso atto della rinuncia dell'appellante ad insistere nella proposta istanza ex art. 283 c.p.c., il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al
Collegio al 6.5.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Con un unico motivo di gravame, l'appellante e per essa, quale mandataria Parte_1 con rappresentanza, denuncia violazione degli artt.132 c.c. e Parte_3
118 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto diretta destinataria, Controparte_2 ancorché “in solido con soggetti non indicati”, dell'intimazione di pagamento di cui al precetto notificato nei suoi confronti il 12.10.2023, sul rilievo dell'inesistenza di alcun titolo esecutivo validamente azionabile nei suoi confronti, in quanto non debitrice, ma mera erede pro quota di terzo datore di ipoteca sull'immobile caduto in successione sito a Rescaldina Persona_1 in Via Vittorio Veneto n. 62.
Secondo l'appellante, il precetto avrebbe infatti dovuto essere interpretato nel suo complesso, essendo in esso chiaramente affermato “che il titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. era quello specificamente indicato ad acquisito nei confronti dei debitori , Controparte_4 _2
, in quanto l'esecuzione [era] stata posta in essere ex art. 602 c.p.c.”.
[...] Controparte_5
Ritiene la Corte che tali rilievi siano corretti.
Come noto, quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, ex art. 2868 c.c., il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato, ex art. 2808 c.c., e a tal fine il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati sia al debitore che al terzo proprietario del bene, con indicazione nel precetto, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., del bene del terzo che si intende espropriare, avendo la notificazione al terzo del titolo esecutivo e del precetto la funzione di consentirgli di eventualmente evitare l'espropriazione, pagando lui il creditore pur in assenza del relativo obbligo.
Nel caso in esame, l'atto di precetto notificato a il 12.10.2023 indica Controparte_2 chiaramente che, a garanzia del credito derivate dal finanziamento accordato il 21.7.2005 a e (mutuatari) e e Controparte_4 Parte_2 Controparte_5 Persona_1
(fideiussori), era stata “iscritta, in data 27.7.005, ipoteca presso l'Agenzia del Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, al n.116539 Reg. Generale e al n. 30489 Reg. pagina 4 di 6 n. 1491/2024 r.g.
Particolare, fino a concorrenza dell'importo di Euro 240.000,00, sulle unità immobiliari di proprietà del terzo datore di ipoteca , site nel Comune di Rescaldina (MI) Persona_1
Via Vittorio Veneto, 62”.
È altresì precisato che “ decedeva in data 19.10.2016 senza lasciare Persona_1 testamento e pertanto l'immobile e le garanzie fideiussorie si trasferivano con denuncia di successione agli eredi legittimi nella misura di un terzo ciascuno a Controparte_7 moglie, figlio, figlia”. Controparte_4 Controparte_2
Attesi tali contenuti, ed essendo il giudice dell'opposizione tenuto ad interpretare il precetto in quanto atto contenente l'annuncio dell'azione esecutiva che la parte istante dichiara di voler esercitare, non v'è dubbio che, nel caso in esame, l'esecuzione dovesse intendersi minacciata nei confronti di non in quanto debitrice, ma in quanto erede del terzo datore Controparte_2
d'ipoteca, qualità espressamente richiamata nelle premesse dell'atto di intimazione.
Appurato che la notifica del precetto è stata fatta all'appellata per la sua qualità di erede del terzo datore d'ipoteca, non è quindi condivisibile l'affermazione del primo Giudice secondo cui erroneamente vi sarebbe stata richiesta della prestazione a un soggetto del tutto estraneo al rapporto in assenza di alcun titolo validamente azionabile, trovando giustificazione la notifica di titolo e precetto a nella necessità di rendere edotta quest'ultima Controparte_2 dell'imminente esecuzione sul bene ipotecato, così da poter esperire i mezzi messi a sua disposizione dall'ordinamento e da poter anche eventualmente provvedere al pagamento (pur non essendone personalmente debitrice) al fine di evitare l'espropriazione preannunciata.
Nella situazione descritta, non è tuttavia possibile pronunciare nel merito dell'appello, ma deve rilevarsi ex officio l'esistenza di una nullità processuale verificatasi nel giudizio di primo grado, per violazione dell'art. 102 c.p.c. in tema di integrità del contraddittorio, in quanto al giudizio non hanno partecipato i debitori principali e Controparte_4 _2 Parte_2
Controparte_5
Ha infatti chiarito la Suprema Corte, superando un precedente orientamento di segno contrario
(Cass. n. 20580 del 29/09/2007), che, in caso di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario (v.
Cass. n. 2333 del 31/01/2017).
Infatti, nell'espropriazione contro il terzo proprietario, quest'ultimo è il soggetto nei cui confronti si compie l'esecuzione, ma il debitore diretto è comunque parte necessaria, in quanto portatore di uno specifico interesse al controllo della legalità del processo esecutivo nel cui ambito, sebbene mediante l'espropriazione di un bene altrui, viene coattivamente estinto il suo debito.
Visto il disposto dell'art 354 c.p.c., la causa deve, pertanto, essere rimessa al Giudice di primo grado per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori ,ai quali titolo e precetto risultano notificati il 4.10.2023 (doc. 10 appellante).
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Da ultimo, ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato che la non integrità del contraddittorio nella specie è anche da ricondurre alla scelta della creditrice di notificare separatamente l'atto di precetto ai debitori e a quale Controparte_2 erede del terzo datore di ipoteca, anziché notificare un unico atto in cui risultasse inequivocabilmente chiarita la posizione di obbligati dei signori Controparte_4 [...]
e e quella di quale mera destinataria della Parte_2 Controparte_5 Controparte_2 minaccia di sottoporre a pignoramento l'immobile ricevuto (pro quota) in successione dal padre.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Parte_1 [...]
nei confronti di così provvede: Parte_3 Controparte_2
in riforma della sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Busto Arsizio emessa il 19 marzo 2024
e pubblicata il 19 aprile 2024,
- accerta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori
[...]
e e per l'effetto dispone la rimessione degli CP_4 Parte_2 Controparte_5 atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio;
- dichiara le spese di entrambi i gradi interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 13 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
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