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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1576/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e proposta
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in AR (CA), in strada statale n.195 e , nata a [...] il [...], Parte_2
(C.F. ) residente in [...], entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in OM (Na), alla via Crapolla II n.84, presso lo studio dell'avv. Antonio
AL (c.f. che li rappresenta e difende per procura su foglio separato C.F._3 allegata telematicamente al ricorso introduttivo (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_1
RICORRENTI
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.4.2025 l'avv. AL ha chiesto rimettersi la causa al collegio per la omologa delle condizioni della separazione consensuale di cui al ricorso come modificate nel verbale di udienza. Il P.M., in data 2.5.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 25.7.2024, e , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia (Na) in data 26.7.2015, opteando per il regime patrimoniale di separazione dei beni e che dalla loro unione erano nati, in Vico
Equense, due figli, , in data 17.10.2017 e , in data 22.11.2022, entrambi Persona_1 Per_2 minorenni, hanno chiesto a questo tribunale che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato che a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere il loro rapporto si era cìincrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
hanno altresì dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1.2.- Fissata con decreto l'udienza del 10.12.2024 e rilevata, con il medesimo decreto, la non conformità al dettato dell'art. 473-bis.51 c.p.c. del contenuto del ricorso e della documentazione allegata ma anche la non conformità all'interesse dei figli minori, poiché eccessivamente generica, della regolamentazione dei rapporti tra il padre ed i figli concordata dai coniugi, con ordinanza in data 6.2.2025, pronunciata all'esito della indicata udienza cartolare, il giudice, dato atto che i coniugi ricorrenti non avevano dato riscontro ai rilievi come dianzi sollevati dal Tribunale, rilevato altresì che occorreva acquisire ulteriori indicazioni sulle disponibilità reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi riferite all'ultimo triennio e sugli oneri a carico degli stessi coniugi e che in atti non era pervenuto il parere del P.M, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 29.4.2025; all'udienza suddetta, sentiti i coniugi, i quali, in conformità ai rilievi del tribunale, modificavano le condizioni della separazione inizialmente concordate, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva dal giudice relatore rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., poi rese in data 2.5.2025.
2.- Il ricorso per separazione consensuale è fondato e può essere omologato alle condizioni concordate dai coniugi e riportate nel ricorso, come modificate all' udienza del 29.4.2025.
Invero, dalle allegazioni contenute nel ricorso emerge univocamente la sopravvenuta impossibilità di prosecuzione della convivenza coniugale a causa di insanabili incompatibilità caratteriali e la conseguente volontà dei coniugi di addivenire alla separazione.
Vanno quindi senz'altro disposte le formalità previste dalla legge. Ritiene inoltre il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi per regolare le statuizioni accessorie alla loro separazione, riportati in dispositivo, come dagli stessi modificati all'udienza del 29.4.2025, poiché conformi all'interesse dei due figli minori e non contrari a norme imperative, possono essere certamente omologati.
I ricorrenti, anche a seguito della comparizione dinanzi al giudice relatore, oltre a confermare l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione presso la madre ed assegnazione in favore della stessa della casa familiare, hanno rimodulato i tempi di permanenza dei medesimi minori presso il padre, sì da garantire concreta ed adeguata tutela all'interesse dei figli alla bigenitorialità.
Quanto poi al contributo paterno al mantenimento dei minori, concordato in complessivi euro 500,00 mensili, in uno al concorso paritario dei coniugi alle spese straordinarie occorrenti per figli, appare congruo in relazione all'età ed alle attuali esigenze di vita personale e scolastica dei minori ed alla condizione lavorativa e reddituale dei coniugi, quale dagli stessi allegata e documentata. Invero,
ha dichiarato di essere aver lavorato come impiegata di una concessionaria di auto Parte_2 fino agli ultimi mesi del 2024, di essere attualmente disoccupata e di percepire per questo l'indennità di disoccupazione pari ad euro 600,00 mensili, di vivere in una casa di proprietà della propria madre insieme ai figli, concessale in comodato gratuito e di non essere proprietaria di beni immobili né mobili registrati;
ha invece dichiarato di svolgere la professione di finanziere e di Parte_1 percepire uno stipendio mensile pari circa ad euro 1750,00 e di aver percepito un reddito annuo lordo pari ad euro 28.623,00 per l'anno 2021, euro 30.375,00 per l'anno 2022 ed euro 29.318,00 per l'anno
2023, di non avere altre fonti di reddito né proprietà immobiliari o mobiliari)
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul la domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato il 25.07.2024 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
A. Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
OM il 27.5.1984 e , nata a [...] il [...], di cui al Parte_2 ricorso congiunto depositato in data 25.7.2024 di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
2. i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3. viene stabilito il collocamento dei figli presso la madre, nella casa coniugale sita in Santa
Maria la Carita, che è assegnata alla moglie ed ai figli con la precisazione che i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimangono in uso alla sig. ;; Pt_2
4. per il mantenimento dei due figli sono stabilite le seguenti somme: euro 500,00 da pagarsi entro il 15 di ogni mese;
5. le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e di istruzione, ludico- sportive) occorrenti per i figli, previamente concordate, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo con la madre e comunque almeno secondo il seguente calendario:
◼ Due pomeriggi a settimana da concordare in base ai turni di lavoro dall'uscita di scuola o dal termine della giornata lavorativa del padre alle ore 20,30 (dopo cena) nonché a fine settimana alterni dalle ore 17,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica (dopo cena);
◼ Una settimana in occasione delle festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
◼ Sempre ad anni alterni, in occasione delle festività pasquali, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
◼ In occasione delle vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
7. i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
8. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare repentinamente i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire la comunicazione nell'interesse della prole;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 170 P. II, S.A dell'Anno 2015);
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il presidente estensore dott.ssa IA Lopiano nella causa civile iscritta al n. 251/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
(cod.fisc. ), nata a [...] in data [...] e Parte_3 C.F._4
(cod.fisc. ), nato a Poggiomarino (Na) in [...] Parte_4 C.F._5
18/01/1980, entrambi residenti in [...] ed ivi altresì elettivamente domiciliati alla via Pio La Torre n° 11, presso lo studio dell'Avv. Maria Speranza Iossa
(C.F. ) che li rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato allegato C.F._6 al ricorso introduttivo del giudizio (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni:
Email_2
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale dell'1.10.2024 il procuratore costituito per i ricorrenti ha chiesto omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso, come integrate e modificate sia con note di trattazione depositate in data 10 giugno 2024 sia alla medesima udienza e riportate a verbale.
Il P.M. alla medesima udienza del 1.10.2024 ha espresso parere favorevole all'omologa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 16.1.2024, e Parte_4 Parte_3 premesso di aver contratto matrimonio in OM (Na) in data 6.4.2008, scegliendo il regime della comunione dei beni, e che dalla loro unione erano nati due figli, nato a [...] CP_1
ES (NA) il 15.09.2009, e , nato a [...] il [...], CP_2 ancora minorenni, hanno chiesto a questo tribunale che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis e si erano verificate oggettive condizioni di improseguibilità della convivenza, hanno altresì dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. 1.2.- Disposta con decreto la data di udienza (18.6.2024 poi differita di ufficio al 24/6/2024) e la trattazione della stessa con modalità cartolare nonché la necessità di depositare in atti l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione dello stesso;
rilevata con medesimo decreto la necessità di integrare tutti i documenti di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c. e di modificare le condizioni di cui al ricorso introduttivo, poiché non conformi a norme imperative e all'interesse della prole minorenne nella parte in cui veniva prevista la perdita del diritto di abitazione sulla casa coniugale da parte di in caso di convivenza more uxorio e nella parte Parte_3 relativa alle visite infrasettimanali del padre ai figli minori, previste solo per un giorno (lunedì) nel periodo invernale;
depositato dai ricorrenti in data 7.6.2024 piano genitoriale modificato sottoscritto dalle parti con firma per autentica del difensore e disposta con ordinanza 26.6.2024 la comparizione deimedesimi ricorrenti dinanzi al collegio per l'udienza del 1.10.2024, persistendo la contrarietà di alcuni accordi relativi alla regolamentazione dei rapporti tra il padre ed i figli minori all'interesse dei figli medesimi;
all'udienza suddetta, nel corso della quale i coniugi apportavano ulteriori modifiche alle condizioni della loro separazione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il collegio si riservava la decisione.
2.- Il ricorso per separazione consensuale è fondato e può essere omologato alle condizioni concordate dai coniugi.
Invero, preso atto della volontà espressa dai coniugi di addivenire alla separazione, ritiene il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi per regolare le condizioni della loro separazione consensuale, così come modificati ed integrati dalle parti in seguito ai rilievi formulati con il decreto di fissazione dell'udienza, con dichiarazione sottoscritta dagli stessi coniugi con firme autenticate allegata alle note congiunte di trattazione depositate il 10.6.2024, nonché all'udienza dell'1.10.2024 e riportate a verbale, integralmente riportati in dispositivo, poiché conformi all'interesse dei figli minori e CP_1
e non contrari a norme imperative, possono essere senz'altro omologati. CP_2
In particolare, risultano congrui e conformi al diritto dei due figli minori alla bigenitorialità la previsione dell'affido condiviso degli stessi e la regolamentazione dei tempi di permanenza dei medesimi minori con ciascuno dei genitori anche durante il periodo delle festività natalizie e durante il periodo estivo;
allo stesso modo il contributo al mantenimento dei figli minori posto a carico del padre, dai coniugi concordato nella misura di euro 500,00 mensili (cui va aggiunto il pagamento integrale delle utenze domestiche della casa familiare e delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli) risulta adeguato rispetto all'età (15 e 12 anni) ed alle attuali esigenze di vita personale, scolastica e sociale dei figli minori oltre che all'attuale condizione reddituale delle parti (la ha dichiarato nel 2022 un reddito annuo di euro 11432,00, il Pt_3 Pt_4 di euro 11.105,00), tenendo conto che il proprietario della casa familiare assegnata alla Pt_4
dovrà provvedere ad una nuova sistemazione abitativa. Pt_3
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi depositato in data 16.1.2024 da e così provvede: Parte_3 Parte_4
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_3
(Sa) il 21.8.1984 e , nato a [...] il [...] di cui al ricorso congiunto Parte_4 depositato in data 16.1.2024, come successivamente modificate, e di seguito trascritte:
1. Autorizza coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, il sig. provvederà Parte_4 all'esito a comunicare alla signora il nuovo indirizzo di residenza;
Parte_3
2. Affida i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la madre con collocamento prevalente presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Assegna la casa familiare sita in Poggiomarino (Na) alla via via Ascolese n° 47, di proprietà del sig. , alla signora con ogni arredo e pertinenza, fino al Parte_4 Parte_3 raggiungimento dell'indipendenza economica o al trasferimento di residenza dei figli;
4. Regola i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli nei termini previsti dal piano genitoriale allegato, come modificato all' udienza del 1.10.2024, e di seguito trascritti:
◼ il padre avrà con sé i figli minori due pomeriggi a settimana nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 21,00; nel periodo di sospensione dell'attività scolastica i minori potranno altresì pernottare con il padre in occasione degli stessi giorni, con obbligo di quest'ultimo di riaccompagnarli a casa della madre la mattina successiva;
◼ i figli potranno stare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 14,00 alle ore
20,30 della domenica;
◼ in occasione delle festività natalizie i minori potranno trascorre con il padre ad anni alterni una settimana dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, per le festività pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il lunedì in albis e durante le ferie estive due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
sempre secondo il criterio dell'alternanza le altre festività e ponti infrannuali.
5. Dispone che il sig. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, Parte_4 mediante versamento alla signora dell'importo di euro 500,00 mensili (per Parte_3
12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario all'IBAN
[...] relativo alla carta Postepay Evolution intestata alla signora
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat Parte_3
(prima rivalutazione nell'anno successivo alla omologazione della separazione), purché
l'indice sia positivo.
6. Dispone che il sig. provveda al pagamento delle utenze di luce, gas, acqua, Parte_4 telefono e internet relative alla casa familiare finché i figli continueranno ad abitarvi;
7. Dispone che il sig. provveda al pagamento integrale delle spese mediche non Parte_4 coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, purché previamente concordate e documentate.
8. Dà atto che si impegna a trasferire alla sig.ra la proprietà del Parte_4 Parte_3 veicolo del tipo tg. EY534YL, telaio n° VF12RAL1H52804589 di Parte_5 proprietà del sig. in favore della signora che dovrà essere Parte_4 Parte_3 formalizzato entro non oltre 60 giorni dalla emananda sentenza direttamente presso una sede
, oppure presso una delegazione dell'Automobile Club, un'agenzia di pratiche auto CP_3
o gli uffici della Motorizzazione Civile.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di OM (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n.22, Parte 2, Serie A, anno 2008)
C) Nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il presidente estensore dott.ssa IA Lopiano