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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/08/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1871/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato, difeso e Parte_1 domiciliato da/presso avv. MARIACRISTINA ASCENZO, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], rappresentata, difesa e Controparte_1 domiciliata da/presso avv. GABRIELLA SEMERARO, in forza di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI;
Controparte_2
CONCLUSIONI, precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 2/07/2025, richiamando le note già congiuntamente depositate in atti;
“1. Le Parti concordano per un affidamento condiviso della figlia minore Persona_1 con collocamento prevalente presso la mamma;
il diritto di visita e di pernotto co a settimane alternate in tali modalità: nella prima settimana, il sig. terrà con sé il Parte_1 Per_1 lunedì pomeriggio, il mercoledì pomeriggio e il giovedì pomeriggio c à di cena;
ne a settimana, il sig. terrà con sé il martedì pomeriggio nonché dal venerdì Parte_1 Per_1 pomeriggio alla domenica, con pernotto il venerdì notte e il sabato notte;
durante l'anno scolastico la pagina 1 di 4 minore verrà riaccompagnata dal padre tra le ore 21:00 e le ore 21:15, mentre durante l'orario estivo il padre potrà accompagnarla entro le 22:30. Le vacanze natalizie e pasquali (avuto riguardo al calendario scolastico) saranno trascorse dalla minore metà periodo con un genitore e metà con l'altro, alternando ogni anno i giorni delle festività; per i ponti primaverili, 2 giugno, festività e compleanni, i genitori si alterneranno di anno in anno. Il giorno del compleanno potrà essere organizzato prevedendo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Se sarà organizzata una festa per il compleanno di i Per_1 genitori si impegnano ad organizzarla insieme;
avrà diritto a passare due settimane Per_1 consecutive durante le vacanze estive con ciascu enitori, previo accordo sul periodo, da comunicarsi entro il giorno 30 maggio di ciascun anno o comunque almeno 30 giorni prima;
qualora vi sia intenzione di partire per un viaggio fuori regione, questo andrà comunicato all'altro genitore nello stesso termine;
al riguardo, in particolare, la sig. autorizza a che possa trascorrere CP_1 Per_1 massimo dieci giorni di vacanza con il padre, solo in riferimento al periodo estivo 2025, recandosi in Sicilia presso i parenti paterni, comunicando alla signora l'indirizzo dove pernotterà nonché concordando il periodo con un preavviso di 30 giorni. Parimenti il sig. autorizza Parte_1 Per_1 in riferimento al periodo estivo 2025, a recarsi massimo dieci giorni re presso materna in Friuli Venezia Giulia, comunicando alla signora l'indirizzo dove pernotterà nonché concordando il periodo con un preavviso di 30 giorni. Per il futuro qualora i genitori volessero effettuare una vacanza in un periodo festivo di loro spettanza, dovranno concordarlo almeno 30 giorni prima. Nel periodo in cui sarà in vacanza con la mamma o il papà, l'altro genitore avrà il Per_1 diritto di sentire telefonicamente o con videochiamata la figlia almeno una volta al giorno.
2. Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore Parte_1 [...] corri la somma mensile di euro 200,00, riv Per_1 Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché provvederà ad ogni spesa straordinaria occorrente (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) nella misura del 50% come da Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10.07.2024, deliberato a livello regionale;
3. Le Parti concordano che gli assegni unici siano percepiti integralmente, nella misura quindi del 100%, dalla sig.ra con possibilità per la ricorrente di richiederli e ottenerli Controparte_1 direttamente;
il sig. sin da ora alla propria metà dell'assegno in favore della Parte_1 madre della minore. Nel caso di richiesta da parte dell' o dal patronato o sindacato, il sig. CP_3 si impegna a presentare annualmente o nsegnare alla sig.ra la Parte_1 CP_1 documentazione necessaria per la domanda e la fruizione del beneficio;
4. Alla luce dell'accordo sopra raggiunto in merito al diritto di visita e pernotto del padre, la sig.ra rinuncia alla creazione da parte del sig. nel breve termine di una camera CP_1 Parte_1 per Per_1
5. Le Parti concordano infine che le spese di giudizio siano compensate”.
****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, , premesso: - di avere avuto una relazione Parte_1 sentimentale con con cui ha convissuto more uxorio sino al 2021; - che da Controparte_1 tale relazione è nata, in data 28/08/2013, la figlia - che, per il sopraggiungere di Per_1 incomprensioni e incompatibilità di carattere, la convivenza è divenuta intollerabile ed è terminata;
- che dopo la fine della relazione sentimentale, le visite padre-minore, essendo quest'ultima “succube” della madre - in quanto asseritamente sottoposta a continua manipolazione pagina 2 di 4 psicologica -, si sono svolte in modo irregolare, avendo la permesso al ricorrente di CP_1 trascorrere del tempo con la figlia solo all'interno della propria abitazione o in sua compagnia;
- di aver versato la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della bambina e, comunque, di aver sempre aiutato economicamente la resistente (ad esempio nel pagamento delle utenze della abitazione, già casa familiare); - che la CP_1 ha fatto vivere la minore in una situazione di degrado e scarsa igiene, al limite di un intervento dell'Asur; - che la madre ha trascurato le condizioni di salute della figlia (non facendole neppure eseguire esami di controllo routinari) e la sua alimentazione (la minore, a suo avviso, è in sovrappeso); tanto premesso, ha chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, collocamento visita e mantenimento della figlia nata fuori del matrimonio.
In particolare, il ricorrente ha domandato l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento della stessa, in via provvisoria presso di sé, e solo subordinatamente a un controllo del servizio igienico del Comune di residenza o, in subordine, del Servizio Sanitario Pubblico, presso la madre;
ha richiesto un sostegno psicologico in favore di e Per_1
l'espletamento di una CTU al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori;
ha, inoltre, dichiarato di essere disponibile al pagamento di un contributo mensile al mantenimento della minore pari all'importo di € 200,00, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria necessarie alla figlia.
2. si è costituita in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 offerta dal ricorrente e, in particolare, negando il fatto di aver imposto al padre di frequentare la figlia con irregolarità e solo all'interno della già casa familiare o in sua presenza, essendo stato, piuttosto, il signor a privilegiare siffatte modalità; solo da ultimo questi Parte_1 aveva chiesto di poter vedere la figlia fuori dalla ex casa familiare, instando anche per i pernotti della stessa presso la sua abitazione, pur non disponendo in tale abitazione, in cui convive con la sua nuova compagna, di una stanza per la minore;
ha evidenziato, inoltre, che il ricorrente aveva iniziato a contribuire al mantenimento della figlia soltanto dopo un anno dal suo allontanamento della casa familiare, in precedenza essendosi egli limitato a pagare le utenze dell'abitazione in cui ella era rimasta a vivere con la figlia.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero.
4. All'esito dell'udienza dell'8/07/2024, il ricorrente ha rinunciato alla richiesta di collocamento provvisorio della minore presso di sé preso atto del miglioramento della situazione igienica dell'abitazione della resistente;
sono stati, quindi, delegati i Servizi Sociali di Falconara M.ma e di Montemarciano nonché il Consultorio Familiare di Falconara M.ma per lo svolgimento di un'indagine sul nucleo familiare e la verifica delle condizioni della minore.
La causa è proseguita attraverso produzioni documentali e l'audizione della minore.
Nel corso del giudizio, le parti sono addivenute ad un accordo, formulando conclusioni congiunte.
Alla successiva udienza del 2/07/2025, verificato che il percorso di sostegno psicologico per la minore era stato avviato e positivamente concluso, come da relazione dell'AST in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 5. Ebbene, le condizioni prospettate dalle parti sono corrispondenti agli interessi della figlia minorenne e conformi alla situazione economica delle parti.
In conformità ai principi della bigenitorialità e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla minore in occasione della sua audizione, è stato previsto un affido condiviso della stessa, con collocazione prevalente presso la madre. La regolamentazione del diritto di visita del padre risulta idonea a garantire sufficienti tempi di permanenza della minore con il genitore non collocatario.
La regolamentazione degli aspetti più propriamente economici appare conforme alle esigenze della minore e alle condizioni dell'onerato. In favore della madre è stato stabilito un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
l'intero Assegno Unico, inoltre, è stato riconosciuto in favore del genitore collocatario. Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona, con la ripartizione del relativo onere in misura del 50% ciascuno.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto tra le parti.
6. Le spese di lite sono compensate, in ragione dell'esito del giudizio e anche perché, in tal senso, è la volontà espressa dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1871/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato, difeso e Parte_1 domiciliato da/presso avv. MARIACRISTINA ASCENZO, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], rappresentata, difesa e Controparte_1 domiciliata da/presso avv. GABRIELLA SEMERARO, in forza di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI;
Controparte_2
CONCLUSIONI, precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 2/07/2025, richiamando le note già congiuntamente depositate in atti;
“1. Le Parti concordano per un affidamento condiviso della figlia minore Persona_1 con collocamento prevalente presso la mamma;
il diritto di visita e di pernotto co a settimane alternate in tali modalità: nella prima settimana, il sig. terrà con sé il Parte_1 Per_1 lunedì pomeriggio, il mercoledì pomeriggio e il giovedì pomeriggio c à di cena;
ne a settimana, il sig. terrà con sé il martedì pomeriggio nonché dal venerdì Parte_1 Per_1 pomeriggio alla domenica, con pernotto il venerdì notte e il sabato notte;
durante l'anno scolastico la pagina 1 di 4 minore verrà riaccompagnata dal padre tra le ore 21:00 e le ore 21:15, mentre durante l'orario estivo il padre potrà accompagnarla entro le 22:30. Le vacanze natalizie e pasquali (avuto riguardo al calendario scolastico) saranno trascorse dalla minore metà periodo con un genitore e metà con l'altro, alternando ogni anno i giorni delle festività; per i ponti primaverili, 2 giugno, festività e compleanni, i genitori si alterneranno di anno in anno. Il giorno del compleanno potrà essere organizzato prevedendo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Se sarà organizzata una festa per il compleanno di i Per_1 genitori si impegnano ad organizzarla insieme;
avrà diritto a passare due settimane Per_1 consecutive durante le vacanze estive con ciascu enitori, previo accordo sul periodo, da comunicarsi entro il giorno 30 maggio di ciascun anno o comunque almeno 30 giorni prima;
qualora vi sia intenzione di partire per un viaggio fuori regione, questo andrà comunicato all'altro genitore nello stesso termine;
al riguardo, in particolare, la sig. autorizza a che possa trascorrere CP_1 Per_1 massimo dieci giorni di vacanza con il padre, solo in riferimento al periodo estivo 2025, recandosi in Sicilia presso i parenti paterni, comunicando alla signora l'indirizzo dove pernotterà nonché concordando il periodo con un preavviso di 30 giorni. Parimenti il sig. autorizza Parte_1 Per_1 in riferimento al periodo estivo 2025, a recarsi massimo dieci giorni re presso materna in Friuli Venezia Giulia, comunicando alla signora l'indirizzo dove pernotterà nonché concordando il periodo con un preavviso di 30 giorni. Per il futuro qualora i genitori volessero effettuare una vacanza in un periodo festivo di loro spettanza, dovranno concordarlo almeno 30 giorni prima. Nel periodo in cui sarà in vacanza con la mamma o il papà, l'altro genitore avrà il Per_1 diritto di sentire telefonicamente o con videochiamata la figlia almeno una volta al giorno.
2. Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore Parte_1 [...] corri la somma mensile di euro 200,00, riv Per_1 Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché provvederà ad ogni spesa straordinaria occorrente (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) nella misura del 50% come da Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10.07.2024, deliberato a livello regionale;
3. Le Parti concordano che gli assegni unici siano percepiti integralmente, nella misura quindi del 100%, dalla sig.ra con possibilità per la ricorrente di richiederli e ottenerli Controparte_1 direttamente;
il sig. sin da ora alla propria metà dell'assegno in favore della Parte_1 madre della minore. Nel caso di richiesta da parte dell' o dal patronato o sindacato, il sig. CP_3 si impegna a presentare annualmente o nsegnare alla sig.ra la Parte_1 CP_1 documentazione necessaria per la domanda e la fruizione del beneficio;
4. Alla luce dell'accordo sopra raggiunto in merito al diritto di visita e pernotto del padre, la sig.ra rinuncia alla creazione da parte del sig. nel breve termine di una camera CP_1 Parte_1 per Per_1
5. Le Parti concordano infine che le spese di giudizio siano compensate”.
****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, , premesso: - di avere avuto una relazione Parte_1 sentimentale con con cui ha convissuto more uxorio sino al 2021; - che da Controparte_1 tale relazione è nata, in data 28/08/2013, la figlia - che, per il sopraggiungere di Per_1 incomprensioni e incompatibilità di carattere, la convivenza è divenuta intollerabile ed è terminata;
- che dopo la fine della relazione sentimentale, le visite padre-minore, essendo quest'ultima “succube” della madre - in quanto asseritamente sottoposta a continua manipolazione pagina 2 di 4 psicologica -, si sono svolte in modo irregolare, avendo la permesso al ricorrente di CP_1 trascorrere del tempo con la figlia solo all'interno della propria abitazione o in sua compagnia;
- di aver versato la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della bambina e, comunque, di aver sempre aiutato economicamente la resistente (ad esempio nel pagamento delle utenze della abitazione, già casa familiare); - che la CP_1 ha fatto vivere la minore in una situazione di degrado e scarsa igiene, al limite di un intervento dell'Asur; - che la madre ha trascurato le condizioni di salute della figlia (non facendole neppure eseguire esami di controllo routinari) e la sua alimentazione (la minore, a suo avviso, è in sovrappeso); tanto premesso, ha chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, collocamento visita e mantenimento della figlia nata fuori del matrimonio.
In particolare, il ricorrente ha domandato l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento della stessa, in via provvisoria presso di sé, e solo subordinatamente a un controllo del servizio igienico del Comune di residenza o, in subordine, del Servizio Sanitario Pubblico, presso la madre;
ha richiesto un sostegno psicologico in favore di e Per_1
l'espletamento di una CTU al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori;
ha, inoltre, dichiarato di essere disponibile al pagamento di un contributo mensile al mantenimento della minore pari all'importo di € 200,00, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria necessarie alla figlia.
2. si è costituita in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 offerta dal ricorrente e, in particolare, negando il fatto di aver imposto al padre di frequentare la figlia con irregolarità e solo all'interno della già casa familiare o in sua presenza, essendo stato, piuttosto, il signor a privilegiare siffatte modalità; solo da ultimo questi Parte_1 aveva chiesto di poter vedere la figlia fuori dalla ex casa familiare, instando anche per i pernotti della stessa presso la sua abitazione, pur non disponendo in tale abitazione, in cui convive con la sua nuova compagna, di una stanza per la minore;
ha evidenziato, inoltre, che il ricorrente aveva iniziato a contribuire al mantenimento della figlia soltanto dopo un anno dal suo allontanamento della casa familiare, in precedenza essendosi egli limitato a pagare le utenze dell'abitazione in cui ella era rimasta a vivere con la figlia.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero.
4. All'esito dell'udienza dell'8/07/2024, il ricorrente ha rinunciato alla richiesta di collocamento provvisorio della minore presso di sé preso atto del miglioramento della situazione igienica dell'abitazione della resistente;
sono stati, quindi, delegati i Servizi Sociali di Falconara M.ma e di Montemarciano nonché il Consultorio Familiare di Falconara M.ma per lo svolgimento di un'indagine sul nucleo familiare e la verifica delle condizioni della minore.
La causa è proseguita attraverso produzioni documentali e l'audizione della minore.
Nel corso del giudizio, le parti sono addivenute ad un accordo, formulando conclusioni congiunte.
Alla successiva udienza del 2/07/2025, verificato che il percorso di sostegno psicologico per la minore era stato avviato e positivamente concluso, come da relazione dell'AST in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 5. Ebbene, le condizioni prospettate dalle parti sono corrispondenti agli interessi della figlia minorenne e conformi alla situazione economica delle parti.
In conformità ai principi della bigenitorialità e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla minore in occasione della sua audizione, è stato previsto un affido condiviso della stessa, con collocazione prevalente presso la madre. La regolamentazione del diritto di visita del padre risulta idonea a garantire sufficienti tempi di permanenza della minore con il genitore non collocatario.
La regolamentazione degli aspetti più propriamente economici appare conforme alle esigenze della minore e alle condizioni dell'onerato. In favore della madre è stato stabilito un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
l'intero Assegno Unico, inoltre, è stato riconosciuto in favore del genitore collocatario. Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona, con la ripartizione del relativo onere in misura del 50% ciascuno.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto tra le parti.
6. Le spese di lite sono compensate, in ragione dell'esito del giudizio e anche perché, in tal senso, è la volontà espressa dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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