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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 131/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 9 /2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 131/2024 R.G. Lav. promossa da:
TU MA ES, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata come in atti appellante contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con sentenza del 27.03.2024 il Tribunale di Larino ha accolto la domanda di TU MA
ES, volta al riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici che economici, del servizio pre ruolo prestato dall'a.s. 2001/2002 sino all'immissione in ruolo dell'01.09.2011, e delle conseguenti differenze retributive. Premesso di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito con qualifica di assistente amministrativo, in servizio di ruolo dall'01.09.2011, la ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità del mancato riconoscimento del servizio pre ruolo svolto in virtù di rapporti di lavoro a tempo determinato, sempre quale assistente amministrativo, presso diverse scuole statali, a decorrere dall'a.s. 2001/2002, per complessivi anni nove, mesi 11, gg. 8.
Con il provvedimento di ricostruzione della carriera, invece, il dirigente amministrativo le aveva riconosciuto solo anni 7, mesi 11 e gg. 14 di servizio pre ruolo, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva comunitaria
1999/70/CE.
2. L'amministrazione resistente, eccepita la prescrizione quinquennale delle pretese retributive, deduceva la infondatezza delle pretese della ricorrente, evidenziando la legittimità della normativa nazionale in relazione al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva
Comunitaria 1999/70/CE.
3. Il Tribunale di Larino ha accolto il ricorso, rilevando la non conformità al diritto dell'Unione
della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 31150 del 2019. Quanto alle differenze retributive, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM, considerando quale atto interruttivo la domanda amministrativa di ricostruzione della carriera. Compensava, quindi, le spese di lite, in ragione della “particolare complessità della questione giuridica sottesa al caso esaminato, che è stata risolta mediante disapplicazione di una norma di legge interna in quanto ritenuta in contrasto con l'ordinamento europeo”.
4. Avverso tale decisione propone appello TU MA ES, limitatamente al capo con cui il
Giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite, lamentando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio della soccombenza. Il Tribunale di Larino avrebbe errato nel compensare le spese, pur avendo accolto integralmente il ricorso proposto dalla odierna appellante, all'uopo richiamando la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999
(1999/70/CE), nonché la sentenza della Corte di Giustizia- C466/17 Motter, che si era espressa
2 in materia a seguito di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Trento, oltre che la sentenza n. 31150/2019 della Corte di Cassazione. La questione del riconoscimento integrale del servizio pre ruolo prestato dal personale ATA, nella ricostruzione della carriera, non avrebbe, quindi, affatto costituito una fattispecie controversa, proprio a seguito della sentenza n. 3150 del 2019.
Né, per la medesima ragione, la decisione della causa avrebbe implicato la soluzione di questioni di particolare complessità.
5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e la motivazione contraddittoria e meramente apparente della sentenza impugnata. Richiamato l'art. 92 c.p.c. e le modifiche che hanno interessato detta disposizione, si deduce che nessuna delle ipotesi di compensazione ivi previste ricorrerebbe nel caso di specie, non essendovi soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione, né mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Né sarebbero ravvisabili le “altre gravi ed eccezionali ragioni” pure legittimanti la compensazione secondo il testo del richiamato art. 92 c.p.c., risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018. Il Tribunale, peraltro, avrebbe compensato le spese senza dare conto delle ragioni circa tale statuizione.
Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, con condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio di secondo grado, oltre al rimborso del c.u. versato per il presente grado di giudizio.
6. Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, subordinatamente, di compensare, in caso di accoglimento dell'impugnazione, le spese del presente grado di giudizio. Deduce che correttamente il primo giudice ha statuito in ordine alla compensazione delle spese, data la complessità delle questioni sottese alla controversia, giustificandosi la compensazione anche con la dichiarata prescrizione quinquennale della domanda avente ad oggetto le pretese retributive. Aggiunge che ai fini della decisione va tenuto conto dell'elevato grado di serialità che connota la controversia e che andrebbero, comunque, compensate le spese del giudizio di appello, esulando le avverse censure “dalla condotta ascrivibile all'Amministrazione resistente, tanto in sede amministrativa quanto in sede processuale”.
7. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3 8. L'appello è fondato, dovendosi riformare la sentenza impugnata, che per il resto va confermata, limitatamente alla statuizione sulle spese.
9. Compensando tra le parti le spese del giudizio per la “particolare complessità della questione giuridica sottesa al caso esaminato, che è stata risolta mediante disapplicazione di una norma di legge interna in quanto ritenuta in contrasto con l'ordinamento europeo”, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del
2014 e dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018.
Come è noto, il principio cardine che regola la materia delle spese è il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. È stato affermato dalla Corte di Cassazione che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che essa non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Né è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass.
23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632). Al fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018). Quanto alla compensazione delle spese processuali, la norma che la prevede, l'art. 92, comma 2, c.p.c.., è stata dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006, poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del
2009 ed infine, dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132. Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016).
Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese
4 di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2 , c.p.c.
Nel caso in esame, non ricorre alcuna di dette ipotesi. Come evidenziato dall'appellante la questione del riconoscimento integrale del servizio pre ruolo prestato dal personale ATA della scuola era stato oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale, sia in sede nazionale che europea, nell'ambito del quale la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la richiamata sentenza n. 31150 del 28.11.2019, ha definitivamente affermato il principio secondo cui “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
È, quindi, evidente, che alla data di emissione della sentenza impugnata e perfino a quella di proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale di Larino (16.06.2023), la questione poteva dirsi pacifica, donde risultava chiaramente contra legem il diniego della amministrazione datrice di lavoro al riconoscimento integrale del servizio pre ruolo prestato dalla odierna appellante.
10. In merito alla prospettata rilevanza, ai fini della regolamentazione delle spese, della accertata parziale prescrizione delle pretese retributive, va evidenziato che, considerato quale atto interruttivo la domanda di ricostruzione della carriera, verosimilmente presentata in epoca prossima al provvedimento del dirigente scolastico (03.02.2012), subito dopo il superamento,
l'11.01.2012, con esito positivo, del periodo di prova, la prescrizione ha riguardato nel caso di specie, al più, gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, tra quelli oggetto di domanda. Si tratta degli anni (v. prospetto a pag. 23 del ricorso di I grado) per il quale le differenze retributive pretese erano di modesta entità (nell'ordine, complessivamente, di poco
5 più di mille euro). Escluso che ricorra nel caso di specie una ipotesi di soccombenza reciproca1, considerato l'esito complessivo del giudizio, che ha visto la TU vittoriosa su entrambe le domande, e, in particolare su quella avente ad oggetto il riconoscimento integrale del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, la compensazione delle spese si appaleserebbe, anche sotto il profilo anzidetto, non giustificata.
11. La sentenza va, quindi, limitatamente alla statuizione relativa alle spese, riformata, dovendosi porre a carico del Ministero originario resistente, risultato soccombente, le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi indicati dal
D.M n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, attesa la non complessità della causa, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione, e si liquidano come da dispositivo. Parte appellata va, quindi, condannata al pagamento delle stesse in favore del procuratore antistatario, oltre che della somma versata dall'odierna appellante a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 27.03.2024 dal Tribunale di Larino -
Giudice del lavoro – proposto con ricorso qui depositato il 09.09.2024 da TU MA
ES nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro/legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di TU MA ES delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 2.109,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione;
6 condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di TU MA ES anche delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 962,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, nonché alla rifusione in favore della medesima parte del C.U. versato per il presente appello, con distrazione.
Campobasso, 10.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SS.UU., sentenza n. 32061 del 31.10.2022: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”