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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 2843/2018 Verbale di Udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 26 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale All'esito dell'udienza cartolare del giorno 26 novembre 2025; vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attore con Parte_1 cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude:” Si riporta integralmente ai propri scritti difensivi, impugna e contesta, ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto, conclude come da atti e verbali di causa riportandosi alla comparsa conclusionale depositata e chiede cha la causa venga trattenuta a sentenza”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla convenuta
[...] già con cui nel riportarsi alle difese in atti così CP_1 Controparte_2 conclude:” 1) Rigettare la domanda così come proposta perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
2) In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, contenerla nei limiti de giusto e del provato e comunque in considerazione dell'effettiva graduazione di colpa e del versamento da parte dell di € 5.813,86 CP_3 quale indennità di inabilità temporanea assoluta € 17.248,96 quale quota di danno biologico già versata dal 10.01.2013 al 30.06.2020 ed € 58.427,65 quale quota di danno biologico al 01.07.2020 ; 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa AI Casale REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2843 R.G. dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ), nato in [...] [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.
IN UR (C.F. ) , elettivamente domiciliati come in CodiceFiscale_2
atti;
ATTRICE
Compagnia di Assicurazioni ALLIANZ già , CP_4 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Baratta e Matilde Baratta;
corrente in
Bologna (BO) alla via Stalingrado, n. 45 (P.IVA ), in persona del P.IVA_1
procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Nicoletta Pescatore (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla via C.F._3
Partenio n. 12;
CONVENUTA
, in persona Controparte_5
dell'amministratore Unico (C.F. ). con sede Controparte_6 C.F._4 in Pannarano (BN), alla Via Selvetelle, n.43,
CONVENUTO CONTUMACE
, nato il [...], residente in [...]
n.1/C
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale;
lesione personale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1
nonché la Controparte_8 Controparte_9
esponendo che in data 10/08/2012, alle ore 4,00 circa, in S. Martino
[...]
Valle Caudina, mentre percorreva Via Crocevia con direzione Via Terzo Millennio di
S. Martino Valle Caudina, alla guida dell'autovettura Fiat Punto tg DD 695 MM, di proprietà della all'altezza dell'incrocio con semafori della S.P. Parte_2
168 veniva attinto dall'autovettura Fiat Bravo tg DM 177 JG, di proprietà della
[...]
assicurato con . Controparte_5 CP_10
L'attore assumeva che il sinistro si verificava a causa della elevata velocità con cui procedeva l'autovettura Fiat Bravo, il cui conducente, , provenendo da CP_7
Via Borrino in direzione Via Falluto non rispettava i segnali che imponevano un limite di velocità pari a 30 Km/h rendendo inevitabile l'impatto con l'auto condotta dall'attore.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Stazione Carabinieri di San Martino
Valle Caudina che effettuavano gli accertamenti di rito e provvedevano a contestare al
Sig. , conducente dell'autovettura Fiat Bravo tg DM 177 JG, l'infrazione CP_7
relativa all'art.145/1 del Codice della Strada in quanto approssimandosi all'intersezione ometteva di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
A seguito del sinistro, il veniva trasportato al P.S. dell'Azienda Ospedaliera G. Pt_1
Rummo di Benevento ove gli veniva, tra l'altro, riscontrato trauma cranico , varie fratture e complicazioni neurologiche .
Richiesto il risarcimento all il fiduciario dell'Assicurazione riconosceva una CP_2
invalidità da danno biologico pari al 25%, con una inabilità temporanea totale di giorni
34, una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30, al 25% di giorni 30.
L però contestava la responsabilità del proprio assicurato e rifiutava il CP_10
risarcimento dei danni e pertanto l'attore chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“accertare dichiarare la responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro de quo,
a carico del Sig. , conducente dell'autovettura Fiat Bravo tg DM 177 JG, CP_7
di proprietà della nsieme con Voi;
CP_5
Condannare la convenuta o chi di dovere, con responsabilità solidale e CP_11
concorsuale, al pagamento per le lesioni subite dall'attore per effetto Parte_1
delle gravi lesioni riportate nel sinistro de quo e cioè danno biologico_ pari al 25% =
€, 105,000,00; IT (100%) gg.34 x_96 €,3,264,00; IT (75%) gg.30 x_72 = €,2.160,00;
IT (50%) gg.30 x 48 " £,1.440,00; IT (25%) gg.30 x 24 = 720,00 oltre spese mediche sostenute;
per un totale complessivo di £112.584,00 olire ulteriore personalizzazione del danno biologico da Invalidità Permanente fino al massimo del 34%, o di tutte quelle somme che risulteranno dovute a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria interessi come per legge, dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo: condannare i convenuti o chi di dovere, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze di lite;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che contestava la domanda CP_10
attorea ed eccepiva, in via preliminare, la genericità dell'atto introduttivo del giudizio, privo, tra l'altro, dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.
Nel merito la Compagnia sosteneva che alcuna responsabilità poteva essere ascritta al conducente dell'autovettura Fiat Bravo bensì allo stesso attore. Tanto poteva desumersi dal rapporto dell'Autorità intervenuta ma soprattutto dalla sentenza n.217/18 resa dal
Giudice di Pace di NA con la quale veniva accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro per cui è causa. Parte_1
La Compagnia impugnava altresì il quantum debeatur ritenuto esagerato, generico, non dettagliatamente quantificato, non debitamente provato e documentato e così concludeva:
“1) Rigettare la domanda così come proposta perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
2) In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, contenerla nei limiti de giusto e del provato e comunque in considerazione dell'effettiva graduazione di colpa;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Sebbene ritualmente citati, rimanevano contumaci Controparte_5
e .
[...] CP_7
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la prova orale richiesta dalle parti. Terminata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/04/2024. Seguiva rinvio e intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, veniva fissata l'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_5
, in persona dell'amministratore p.t. e di .
[...] CP_7
La causa verte, in senso dirimente, sull'accertamento della responsabilità del convenuto contumace nella causazione del sinistro de quo. CP_7
Ebbene, va rilevato che il rapporto dedotto alla base del presente giudizio e la specifica questione della responsabilità del sinistro di cui le parti controvertono nonché i conseguenti petita sono stati al centro della decisione del Giudice di Pace di NA con la sentenza n. 217/18 resa nel giudizio di richiesta di risarcimento danni introdotta anteriormente al presente giudizio da , Controparte_5
proprietaria del veicolo FIAT Bravo targato DM177 JG, condotto dal convenuto
[...]
, la quale è passata in giudicato (non è stato riferito in atti circa l'impugnazione CP_7
della detta sentenza).
Con tale sentenza è stata affermata la piena responsabilità dell'odierno attore Pt_3
nella causazione del sinistro per cui è causa, quale conducente della Fiat
[...]
Punto tg DD695MM. In particolare, ivi è statuito quanto segue: “La dinamica del sinistro nonché la responsabilità nella causazione del verificarsi dello stesso è stata dimostrata dalla deposizione testimoniale resa dai testi di parte attrice, sigg.ri
e , nonché dall'esame del rapporto redatto dai Controparte_12 Controparte_13
CC di S. Martino V.C., confermato dall'appuntato scelto , in sede di Controparte_14
escussione…...” e in altro passo: “Le dichiarazioni dei testi escussi fanno ritenere dimostrata l'ascrivibilità del sinistro alla imprudente condotta del conducente della autovettura FIAT Punto, per non aver osservato il segnale di STOP, insistente sulla sua corsia di marcia, omettendo dunque, di dare la dovuta precedenza alla vettura Fiat
Bravo che procedeva con diritto di precedenza”
Pertanto, non può non ritenersi che sui fatti alla base del presente giudizio, sulla loro qualificazione nonché sulla definizione della indagine di merito sollecitata dalle parti sia intervenuto un giudicato esterno che ne preclude un nuovo esame giudiziale ai sensi dell'art. 2909 c.c. e al quale questo Giudice deve conformarsi (in tal senso cfr. Cass.
9316/2019). Il precedente giudizio promosso dal proprietario del veicolo Fiat Bravo innanzi al
Giudice di Pace di NA aveva ad oggetto lo stesso fatto storico;
la medesima dinamica;
l'accertamento della responsabilità dei conducenti, conclusosi con l'attribuzione integrale della responsabilità al veicolo Fiat Punto. Orbene secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione il giudicato esterno opera non solo tra le parti formali, ma anche nei confronti dei soggetti che, pur non avendo partecipato al giudizio, siano titolari di una posizione giuridica dipendente o derivata rispetto a quella dedotta in causa (Cass. civ., sez. III, n. 21469/2018).
In materia di circolazione stradale, l'accertamento della responsabilità contenuto in una precedente sentenza resa tra assicurato e danneggiato è opponibile al conducente che agisca in un nuovo giudizio, quando si tratti dello stesso fatto e della medesima dinamica del sinistro (Cass. civ., sez. III, n. 17654/2020) e il giudicato sull'accertamento della responsabilità nel sinistro “fa stato” anche nel successivo giudizio risarcitorio promosso da altro soggetto coinvolto, quando l'accertamento della dinamica costituisca punto fondamentale comune (Cass. civ., sez. III, n. 14338/2019).
Nel caso di specie, la posizione dell'attore discende direttamente dall'accertamento già compiuto e pertanto, egli è assoggettato al giudicato sul punto della responsabilità che non può essere rimessa in discussione.
Inoltre, la dinamica del sinistro, per come ricostruita anche dalle Autorità intervenute in loco, consistita nella mancata osservanza da parte dell'attore dell'obbligo di arresto imposto dall'art. 106 Reg. C.d.S. e dall'art. 145 C.d.S., comporta di per sé una condotta gravemente colposa idonea a interrompere ogni eventuale corresponsabilità.
L'attore sostiene quantomeno la corresponsabilità del conducente del veicolo Fiat
Bravo destinatario di una sanzione amministrativa con ritiro immediato della patente, con conseguenze sull'accertamento della responsabilità.
La censura è infonda in quanto il verbale di contestazione e il ritiro della patente non hanno efficacia di prova legale sulla dinamica del sinistro nel giudizio civile.
Lo afferma costantemente la Cassazione :“I verbali dell'autorità amministrativa, quanto alle valutazioni sull'attribuzione della responsabilità, non hanno valore vincolante per il giudice civile” (Cass. civ., sez. III, n. 5317/2015). Il ritiro patente è una misura cautelare amministrativa (art. 223 Cod. Strada), non una sentenza né un accertamento definitivo di colpa. Anche qualora la misura fosse poi annullata, confermata o modificata, non potrebbe comunque superare un giudicato civile già formatosi, il quale prevale sulle valutazioni amministrative. Il Giudice di Pace di
NA ha accertato la responsabilità basandosi su elementi istruttori propri del processo civile e la mancata considerazione del ritiro della patente in danno dell CP_7
non integra errore revocatorio né consente di disapplicare il giudicato. Pertanto, il provvedimento amministrativo non può essere rivalutato in questa sede né può neutralizzare gli effetti della precedente sentenza passata in giudicato.
In conclusione poiché il sinistro è imputabile esclusivamente all'attore allo stesso non può essere riconosciuto il risarcimento delle lesioni lamentate (artt. 2043 e 2054 c.c.).
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti considerato che il giudicato esterno è sopraggiunto quando il presente giudizio era già stato instaurato dall'attore che non era parte in causa nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di NA.
Nulla sulle spese per la parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Dichiara l'esistenza del giudicato esterno sull'accertamento della responsabilità del sinistro.
Rigetta la domanda dell'attore.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Nulla sulle spese per le parti contumaci.
Così deciso in Avellino in data 26 novembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa AI Casale
[...] già con cui nel riportarsi alle difese in atti così CP_1 Controparte_2 conclude:” 1) Rigettare la domanda così come proposta perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
2) In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, contenerla nei limiti de giusto e del provato e comunque in considerazione dell'effettiva graduazione di colpa e del versamento da parte dell di € 5.813,86 CP_3 quale indennità di inabilità temporanea assoluta € 17.248,96 quale quota di danno biologico già versata dal 10.01.2013 al 30.06.2020 ed € 58.427,65 quale quota di danno biologico al 01.07.2020 ; 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa AI Casale REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2843 R.G. dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ), nato in [...] [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.
IN UR (C.F. ) , elettivamente domiciliati come in CodiceFiscale_2
atti;
ATTRICE
Compagnia di Assicurazioni ALLIANZ già , CP_4 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Baratta e Matilde Baratta;
corrente in
Bologna (BO) alla via Stalingrado, n. 45 (P.IVA ), in persona del P.IVA_1
procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Nicoletta Pescatore (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla via C.F._3
Partenio n. 12;
CONVENUTA
, in persona Controparte_5
dell'amministratore Unico (C.F. ). con sede Controparte_6 C.F._4 in Pannarano (BN), alla Via Selvetelle, n.43,
CONVENUTO CONTUMACE
, nato il [...], residente in [...]
n.1/C
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale;
lesione personale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1
nonché la Controparte_8 Controparte_9
esponendo che in data 10/08/2012, alle ore 4,00 circa, in S. Martino
[...]
Valle Caudina, mentre percorreva Via Crocevia con direzione Via Terzo Millennio di
S. Martino Valle Caudina, alla guida dell'autovettura Fiat Punto tg DD 695 MM, di proprietà della all'altezza dell'incrocio con semafori della S.P. Parte_2
168 veniva attinto dall'autovettura Fiat Bravo tg DM 177 JG, di proprietà della
[...]
assicurato con . Controparte_5 CP_10
L'attore assumeva che il sinistro si verificava a causa della elevata velocità con cui procedeva l'autovettura Fiat Bravo, il cui conducente, , provenendo da CP_7
Via Borrino in direzione Via Falluto non rispettava i segnali che imponevano un limite di velocità pari a 30 Km/h rendendo inevitabile l'impatto con l'auto condotta dall'attore.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Stazione Carabinieri di San Martino
Valle Caudina che effettuavano gli accertamenti di rito e provvedevano a contestare al
Sig. , conducente dell'autovettura Fiat Bravo tg DM 177 JG, l'infrazione CP_7
relativa all'art.145/1 del Codice della Strada in quanto approssimandosi all'intersezione ometteva di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
A seguito del sinistro, il veniva trasportato al P.S. dell'Azienda Ospedaliera G. Pt_1
Rummo di Benevento ove gli veniva, tra l'altro, riscontrato trauma cranico , varie fratture e complicazioni neurologiche .
Richiesto il risarcimento all il fiduciario dell'Assicurazione riconosceva una CP_2
invalidità da danno biologico pari al 25%, con una inabilità temporanea totale di giorni
34, una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30, al 25% di giorni 30.
L però contestava la responsabilità del proprio assicurato e rifiutava il CP_10
risarcimento dei danni e pertanto l'attore chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“accertare dichiarare la responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro de quo,
a carico del Sig. , conducente dell'autovettura Fiat Bravo tg DM 177 JG, CP_7
di proprietà della nsieme con Voi;
CP_5
Condannare la convenuta o chi di dovere, con responsabilità solidale e CP_11
concorsuale, al pagamento per le lesioni subite dall'attore per effetto Parte_1
delle gravi lesioni riportate nel sinistro de quo e cioè danno biologico_ pari al 25% =
€, 105,000,00; IT (100%) gg.34 x_96 €,3,264,00; IT (75%) gg.30 x_72 = €,2.160,00;
IT (50%) gg.30 x 48 " £,1.440,00; IT (25%) gg.30 x 24 = 720,00 oltre spese mediche sostenute;
per un totale complessivo di £112.584,00 olire ulteriore personalizzazione del danno biologico da Invalidità Permanente fino al massimo del 34%, o di tutte quelle somme che risulteranno dovute a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria interessi come per legge, dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo: condannare i convenuti o chi di dovere, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze di lite;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che contestava la domanda CP_10
attorea ed eccepiva, in via preliminare, la genericità dell'atto introduttivo del giudizio, privo, tra l'altro, dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.
Nel merito la Compagnia sosteneva che alcuna responsabilità poteva essere ascritta al conducente dell'autovettura Fiat Bravo bensì allo stesso attore. Tanto poteva desumersi dal rapporto dell'Autorità intervenuta ma soprattutto dalla sentenza n.217/18 resa dal
Giudice di Pace di NA con la quale veniva accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro per cui è causa. Parte_1
La Compagnia impugnava altresì il quantum debeatur ritenuto esagerato, generico, non dettagliatamente quantificato, non debitamente provato e documentato e così concludeva:
“1) Rigettare la domanda così come proposta perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
2) In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, contenerla nei limiti de giusto e del provato e comunque in considerazione dell'effettiva graduazione di colpa;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Sebbene ritualmente citati, rimanevano contumaci Controparte_5
e .
[...] CP_7
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la prova orale richiesta dalle parti. Terminata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/04/2024. Seguiva rinvio e intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, veniva fissata l'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_5
, in persona dell'amministratore p.t. e di .
[...] CP_7
La causa verte, in senso dirimente, sull'accertamento della responsabilità del convenuto contumace nella causazione del sinistro de quo. CP_7
Ebbene, va rilevato che il rapporto dedotto alla base del presente giudizio e la specifica questione della responsabilità del sinistro di cui le parti controvertono nonché i conseguenti petita sono stati al centro della decisione del Giudice di Pace di NA con la sentenza n. 217/18 resa nel giudizio di richiesta di risarcimento danni introdotta anteriormente al presente giudizio da , Controparte_5
proprietaria del veicolo FIAT Bravo targato DM177 JG, condotto dal convenuto
[...]
, la quale è passata in giudicato (non è stato riferito in atti circa l'impugnazione CP_7
della detta sentenza).
Con tale sentenza è stata affermata la piena responsabilità dell'odierno attore Pt_3
nella causazione del sinistro per cui è causa, quale conducente della Fiat
[...]
Punto tg DD695MM. In particolare, ivi è statuito quanto segue: “La dinamica del sinistro nonché la responsabilità nella causazione del verificarsi dello stesso è stata dimostrata dalla deposizione testimoniale resa dai testi di parte attrice, sigg.ri
e , nonché dall'esame del rapporto redatto dai Controparte_12 Controparte_13
CC di S. Martino V.C., confermato dall'appuntato scelto , in sede di Controparte_14
escussione…...” e in altro passo: “Le dichiarazioni dei testi escussi fanno ritenere dimostrata l'ascrivibilità del sinistro alla imprudente condotta del conducente della autovettura FIAT Punto, per non aver osservato il segnale di STOP, insistente sulla sua corsia di marcia, omettendo dunque, di dare la dovuta precedenza alla vettura Fiat
Bravo che procedeva con diritto di precedenza”
Pertanto, non può non ritenersi che sui fatti alla base del presente giudizio, sulla loro qualificazione nonché sulla definizione della indagine di merito sollecitata dalle parti sia intervenuto un giudicato esterno che ne preclude un nuovo esame giudiziale ai sensi dell'art. 2909 c.c. e al quale questo Giudice deve conformarsi (in tal senso cfr. Cass.
9316/2019). Il precedente giudizio promosso dal proprietario del veicolo Fiat Bravo innanzi al
Giudice di Pace di NA aveva ad oggetto lo stesso fatto storico;
la medesima dinamica;
l'accertamento della responsabilità dei conducenti, conclusosi con l'attribuzione integrale della responsabilità al veicolo Fiat Punto. Orbene secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione il giudicato esterno opera non solo tra le parti formali, ma anche nei confronti dei soggetti che, pur non avendo partecipato al giudizio, siano titolari di una posizione giuridica dipendente o derivata rispetto a quella dedotta in causa (Cass. civ., sez. III, n. 21469/2018).
In materia di circolazione stradale, l'accertamento della responsabilità contenuto in una precedente sentenza resa tra assicurato e danneggiato è opponibile al conducente che agisca in un nuovo giudizio, quando si tratti dello stesso fatto e della medesima dinamica del sinistro (Cass. civ., sez. III, n. 17654/2020) e il giudicato sull'accertamento della responsabilità nel sinistro “fa stato” anche nel successivo giudizio risarcitorio promosso da altro soggetto coinvolto, quando l'accertamento della dinamica costituisca punto fondamentale comune (Cass. civ., sez. III, n. 14338/2019).
Nel caso di specie, la posizione dell'attore discende direttamente dall'accertamento già compiuto e pertanto, egli è assoggettato al giudicato sul punto della responsabilità che non può essere rimessa in discussione.
Inoltre, la dinamica del sinistro, per come ricostruita anche dalle Autorità intervenute in loco, consistita nella mancata osservanza da parte dell'attore dell'obbligo di arresto imposto dall'art. 106 Reg. C.d.S. e dall'art. 145 C.d.S., comporta di per sé una condotta gravemente colposa idonea a interrompere ogni eventuale corresponsabilità.
L'attore sostiene quantomeno la corresponsabilità del conducente del veicolo Fiat
Bravo destinatario di una sanzione amministrativa con ritiro immediato della patente, con conseguenze sull'accertamento della responsabilità.
La censura è infonda in quanto il verbale di contestazione e il ritiro della patente non hanno efficacia di prova legale sulla dinamica del sinistro nel giudizio civile.
Lo afferma costantemente la Cassazione :“I verbali dell'autorità amministrativa, quanto alle valutazioni sull'attribuzione della responsabilità, non hanno valore vincolante per il giudice civile” (Cass. civ., sez. III, n. 5317/2015). Il ritiro patente è una misura cautelare amministrativa (art. 223 Cod. Strada), non una sentenza né un accertamento definitivo di colpa. Anche qualora la misura fosse poi annullata, confermata o modificata, non potrebbe comunque superare un giudicato civile già formatosi, il quale prevale sulle valutazioni amministrative. Il Giudice di Pace di
NA ha accertato la responsabilità basandosi su elementi istruttori propri del processo civile e la mancata considerazione del ritiro della patente in danno dell CP_7
non integra errore revocatorio né consente di disapplicare il giudicato. Pertanto, il provvedimento amministrativo non può essere rivalutato in questa sede né può neutralizzare gli effetti della precedente sentenza passata in giudicato.
In conclusione poiché il sinistro è imputabile esclusivamente all'attore allo stesso non può essere riconosciuto il risarcimento delle lesioni lamentate (artt. 2043 e 2054 c.c.).
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti considerato che il giudicato esterno è sopraggiunto quando il presente giudizio era già stato instaurato dall'attore che non era parte in causa nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di NA.
Nulla sulle spese per la parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Dichiara l'esistenza del giudicato esterno sull'accertamento della responsabilità del sinistro.
Rigetta la domanda dell'attore.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Nulla sulle spese per le parti contumaci.
Così deciso in Avellino in data 26 novembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa AI Casale