Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1793 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. NACCARATO MARCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, con l'Avv. ARLOTTA MIRELLA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, lamentando l'omessa liquidazione della ulteriore indennità di mobilità in deroga spettante in forza della disciplina invocata che ne disponeva la proroga e vantandone il diritto per ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'insorgenza del diritto alla prestazione temporanea pretesa, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla residua parte dell'indennità di mobilità in deroga dal 1° OTTOBRE 2014 al 29 FEBBRAIO
2015, vinte le spese di lite da distrarre.
Costituitasi l'CP_1 in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione in mancanza di provvedimento concessorio a monte per l'insorgenza del diritto alla ulteriore prestazione temporanea dedotta in giudizio anche alla luce della novella legislativa richiamata,
l'inammissibilità dell'azione giudiziale per tardività, l'improponibilità per omessa presentazione di domanda in via amministrativa e l'improcedibilità per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi e, nel merito, ne chiedeva il rigetto per infondatezza, con vittoria di spese di giudizio.
Castrovillari, 09/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO