Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristian Urbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
dell'atto di ammonimento emesso in data 08.06.2020 dal Questore della Provincia di Imperia, e notificato dalla Questura di Imperia Commissariato P.S. di Sanremo in data 08.06.2020, Prot. n. -OMISSIS-^/-OMISSIS-/-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Imperia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. LA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Imperia di cui in epigrafe.
Sostiene che il provvedimento sia basato su dichiarazioni generiche e calunniose della sua ex convivente e che non vi siano elementi concreti, gravi e concordanti a supporto della misura adottata.
L’ammonimento è stato emesso a seguito della denuncia presentata dalla donna il 16 maggio 2020. Quest’ultima aveva accusato il convivente di comportamenti persecutori, tra cui appostamenti presso la sua abitazione, il luogo di lavoro e altri luoghi da lei frequentati, che avrebbero generato uno stato di ansia e preoccupazione.
La vittima ha inoltre riferito che il ricorrente l’avrebbe perseguitata con telefonate continue e comportamenti molesti.
2. Il ricorrente contesta l’addebito. Richiama le sommarie informazioni rese da un testimone oculare che avrebbe smentito le dichiarazioni della ex convivente. Secondo l’ammonito, la fine della relazione sentimentale tra i due, durata diversi anni, avrebbe generato un’alterazione della percezione della realtà da parte della vittima, portandola a formulare accuse infondate. Inoltre, il ricorrente sottolinea la propria condizione di totale invalidità civile, che apparirebbe incompatibile con i comportamenti aggressivi e persecutori attribuitigli. A supporto della sua tesi, il ricorrente avrebbe presentato una denuncia per calunnia contro la donna.
Con un unico motivo di censura, il ricorrente censura la carenza istruttoria e motivazionale che affliggerebbe la misura. L’Amministrazione non avrebbe dimostrato né un grave stato di ansia della persona offesa né un’alterazione delle sue abitudini di vita. Il ricorrente sostiene che i comportamenti attribuitigli siano stati interpretati erroneamente e che non vi siano prove sufficienti per giustificare l’ammonimento.
3. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito nel merito.
4. Chiamata all’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che il provvedimento oggetto di impugnativa è finalizzato a dissuadere dalla commissione di condotte di indole persecutoria che, quand’anche episodiche e rarefatte, ben potrebbero preludere, se non tempestivamente arginate, a manifestazioni più gravi. Il provvedimento, pertanto, non mira a sanzionare condotte intrinsecamente delittuose, quanto piuttosto a dissuadere l’autore di comportamenti astrattamente riconducibili al reato di stalking dal continuare la propria condotta molesta o minatoria, nonché a prevenire la commissione di fatti criminosi più gravi.
L’adozione della misura – come tipicamente avviene per i provvedimenti preventivi di pubblica sicurezza – non possiede dunque carattere sanzionatorio e neppure presuppone la piena prova della consumazione di specifici reati. È invece sufficiente che emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento sintomatico e all'identificazione del suo autore.
Va poi aggiunto – in linea con un consolidato indirizzo giurisprudenziale - che i “ provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile la esistenza delle predette condotte. Pertanto il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione ” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 17 settembre 2020, n. 553).
6. Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, nel caso esaminato, i presupposti per l’adozione della misura possono essere desunti dalle dichiarazioni della ex convivente e dalla rappresentazione di un contesto di azioni persecutorie sintomatiche di una situazione particolarmente critica.
Contesto che appare ulteriormente aggravarsi allorché si consideri che la vittima delle condotte avesse già presentato una denuncia nel giugno 2018, denuncia che la stessa era stata indotta a ritirare a causa delle minacce ricevute dal ricorrente. La donna, infatti, aveva descritto in quella sede una serie di comportamenti persecutori, tra cui appostamenti, telefonate insistenti, invio di regali non graditi e minacce, che le avevano causato un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.
Le dichiarazioni della vittima sono corroborate da sommarie informazioni rese da testimoni, tra cui una donna che ha confermato un episodio di aggressione fisica da parte del ricorrente. L’adozione della misura è ulteriormente avvalorata dalla presenza di precedenti penali e di polizia a carico dell’ammonito, che includono reati contro il patrimonio e la persona e in materia di stupefacenti, nonché episodi di violenza e minacce, verificatisi anche successivamente all’emissione del provvedimento di ammonimento.
7. In definitiva, il quadro composito che emerge dagli atti consente di documentare i comportamenti persecutori attribuiti al ricorrente, confermando presupposti e intrinseca adeguatezza della misura adottata dall’Amministrazione.
8. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO US RE, Presidente
LA NO, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NO | DO US RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.