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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 19/12/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3369/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. UE GL Presidente rel. est. dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da , nata il [...] a Parte_1
TT (VC), c.f. , con l'Avv.to Cristiano Loi e C.F._1 Controparte_1 nato il [...] a [...], c.f. , con l'avv. Stefania Mazzone C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 05.11.2025 per il P.M.: ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e anno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in data 12 luglio 2020 in Lessona (BI), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2020.
Dalla loro unione è nata in [...], il [...]. Persona_1
Con ricorso dep. in data 28.08.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di un precedente provvedimento di separazione personale dei coniugi (Cfr. sentenza del Tribunale di Biella n. 82/2024, passata in giudicato in data 15.05.2025, in allegato alle note scritte del 05.11.2025) e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs.
n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia minorenne, in particolare quanto all'affidamento, collocazione e residenza della stessa.
Il contributo al mantenimento della minore appare poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Non si è proceduto all'audizione della minore perché non necessario ex art. 473 bis.4, ult. comma,
c.p.c. in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
, nata il [...] a [...], c.f. , e
[...] C.F._1 [...] nato il [...] a [...], c.f. , CP_1 C.F._2 celebrato in Lessona (BI) in data 12.7.2020, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lessona (BI) n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2020;
- dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lessona per le incombenze di legge;
- omologa/ prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto:
1) i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e percettori di redditi propri;
2) la figlia minore è affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre. Entrambi i genitori si impegnano a non spostare la propria residenza ad una distanza maggiore di 30 km rispetto a quella attuale;
3) il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo accordi tra coniugi, previo congruo avviso e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- il padre terrà sé la figlia nei pomeriggi di lunedì, giovedì e venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16,20 e sino alle ore 18,30, quanto la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
Per_
- il padre terrà inoltre con sé il mercoledì dall'uscita da scuola, alle ore 16,20, per poi riaccompagnarla a scuola la mattina successiva durante il periodo scolastico e durante il periodo di frequentazione del centro estivo, mentre nei mesi di luglio ed agosto, in Per_ ragione degli impegni lavorativi del padre, quest'ultimo accompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20,30, dopo la cena. Per_ Il padre terrà inoltre con sé a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle ore
16,20 e sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
4) stante i disagi manifestati dalla minore in relazione ai pernottamenti presso l'abitazione paterna, i genitori si impegnano sin d'ora a collaborare affinché vengano gradualmente introdotti i pernottamenti di cui sopra, pur sempre nel pieno rispetto della volontà e delle Per_ esigenze di
5) resta inteso che qualora la minore continui a manifestare disagi nell'affrontare i pernottamenti presso l'abitazione paterna, quest'ultimo sarà libero di rivolgersi – nell'esclusivo interesse della minore e previa autorizzazione congiunta dei genitori ovvero giudiziaria - ad un professionista con cui concordare un percorso di sostegno onde individuarne le cause e porne rimedio;
Per_
6) trascorrerà nel giorno di Natale, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, il resto delle vacanze natalizie sarà gestito con il consueto calendario di cui ai punti precedenti, ad eccezione del capodanno che sarà trascorso alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre;
Per_
7) nelle vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la pasquetta, dalle ore 9,00 alle ore 21,30, con l'altro genitore. Nel caso in cui il giorno di
Pasqua coincida con un giorno di spettanza paterna – secondo il consueto calendario - la minore, potrà pernottare presso l'abitazione del padre;
Per_ 8) durante il periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé per 15 giorni anche non consecutivi ed eventualmente altri da concordarsi;
9) per il concorso al mantenimento ordinario della figlia, il padre corrisponderà, in favore della madre, l'assegno mensile di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versare entro il giorno 10 di ciascun mese;
I genitori parteciperanno altresì per il 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie concordate, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella.
10) prende atto che l'assegno unico sarà di spettanza esclusiva della madre;
11) prende atto che il SI. si impegna a corrispondere, entro due giorni dal deposito CP_1 delle note scritte da parte della SI.ra , in favore della medesima la somma di euro Pt_1
6.000,00 a titolo di restituzione del 50% delle somme utilizzate per l'acquisto del motoveicolo già intestato in via esclusiva al SI. CP_1
12) prende atto che quest'ultimo si impegna altresì alla consegna, entro il medesimo termine di cui sopra in favore della SI.ra di n. 2 braccialetti tennis ed un anello, in quanto Pt_1 costituiscono regali ricevuti dalla SI.ra in costanza di matrimonio;
Pt_1
13) prende atto che i genitori dichiarano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio in relazione alla figlia minore;
14) prende atto che le parti dichiarano reciprocamente che, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, non vi sono altri rapporti patrimoniali da regolare fra di essi e nulla hanno più a pretendere fatto salvo quanto quivi disciplinato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2025.
Il Presidente est.
UE GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. UE GL Presidente rel. est. dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da , nata il [...] a Parte_1
TT (VC), c.f. , con l'Avv.to Cristiano Loi e C.F._1 Controparte_1 nato il [...] a [...], c.f. , con l'avv. Stefania Mazzone C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 05.11.2025 per il P.M.: ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e anno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in data 12 luglio 2020 in Lessona (BI), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2020.
Dalla loro unione è nata in [...], il [...]. Persona_1
Con ricorso dep. in data 28.08.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di un precedente provvedimento di separazione personale dei coniugi (Cfr. sentenza del Tribunale di Biella n. 82/2024, passata in giudicato in data 15.05.2025, in allegato alle note scritte del 05.11.2025) e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs.
n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia minorenne, in particolare quanto all'affidamento, collocazione e residenza della stessa.
Il contributo al mantenimento della minore appare poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Non si è proceduto all'audizione della minore perché non necessario ex art. 473 bis.4, ult. comma,
c.p.c. in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
, nata il [...] a [...], c.f. , e
[...] C.F._1 [...] nato il [...] a [...], c.f. , CP_1 C.F._2 celebrato in Lessona (BI) in data 12.7.2020, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lessona (BI) n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2020;
- dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lessona per le incombenze di legge;
- omologa/ prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto:
1) i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e percettori di redditi propri;
2) la figlia minore è affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre. Entrambi i genitori si impegnano a non spostare la propria residenza ad una distanza maggiore di 30 km rispetto a quella attuale;
3) il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo accordi tra coniugi, previo congruo avviso e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- il padre terrà sé la figlia nei pomeriggi di lunedì, giovedì e venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16,20 e sino alle ore 18,30, quanto la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
Per_
- il padre terrà inoltre con sé il mercoledì dall'uscita da scuola, alle ore 16,20, per poi riaccompagnarla a scuola la mattina successiva durante il periodo scolastico e durante il periodo di frequentazione del centro estivo, mentre nei mesi di luglio ed agosto, in Per_ ragione degli impegni lavorativi del padre, quest'ultimo accompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20,30, dopo la cena. Per_ Il padre terrà inoltre con sé a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle ore
16,20 e sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
4) stante i disagi manifestati dalla minore in relazione ai pernottamenti presso l'abitazione paterna, i genitori si impegnano sin d'ora a collaborare affinché vengano gradualmente introdotti i pernottamenti di cui sopra, pur sempre nel pieno rispetto della volontà e delle Per_ esigenze di
5) resta inteso che qualora la minore continui a manifestare disagi nell'affrontare i pernottamenti presso l'abitazione paterna, quest'ultimo sarà libero di rivolgersi – nell'esclusivo interesse della minore e previa autorizzazione congiunta dei genitori ovvero giudiziaria - ad un professionista con cui concordare un percorso di sostegno onde individuarne le cause e porne rimedio;
Per_
6) trascorrerà nel giorno di Natale, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, il resto delle vacanze natalizie sarà gestito con il consueto calendario di cui ai punti precedenti, ad eccezione del capodanno che sarà trascorso alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre;
Per_
7) nelle vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la pasquetta, dalle ore 9,00 alle ore 21,30, con l'altro genitore. Nel caso in cui il giorno di
Pasqua coincida con un giorno di spettanza paterna – secondo il consueto calendario - la minore, potrà pernottare presso l'abitazione del padre;
Per_ 8) durante il periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé per 15 giorni anche non consecutivi ed eventualmente altri da concordarsi;
9) per il concorso al mantenimento ordinario della figlia, il padre corrisponderà, in favore della madre, l'assegno mensile di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versare entro il giorno 10 di ciascun mese;
I genitori parteciperanno altresì per il 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie concordate, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella.
10) prende atto che l'assegno unico sarà di spettanza esclusiva della madre;
11) prende atto che il SI. si impegna a corrispondere, entro due giorni dal deposito CP_1 delle note scritte da parte della SI.ra , in favore della medesima la somma di euro Pt_1
6.000,00 a titolo di restituzione del 50% delle somme utilizzate per l'acquisto del motoveicolo già intestato in via esclusiva al SI. CP_1
12) prende atto che quest'ultimo si impegna altresì alla consegna, entro il medesimo termine di cui sopra in favore della SI.ra di n. 2 braccialetti tennis ed un anello, in quanto Pt_1 costituiscono regali ricevuti dalla SI.ra in costanza di matrimonio;
Pt_1
13) prende atto che i genitori dichiarano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio in relazione alla figlia minore;
14) prende atto che le parti dichiarano reciprocamente che, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, non vi sono altri rapporti patrimoniali da regolare fra di essi e nulla hanno più a pretendere fatto salvo quanto quivi disciplinato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2025.
Il Presidente est.
UE GL