Sentenza 21 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2004, n. 13556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13556 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. CHELINI N. 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FOCACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TRAPANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER AZIONI (già FERROVIE DELLO STATO SPA SOCIETÀ DI TRASPORTI ES ERVIZI EPR AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI, 22 presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 687/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/02/01 - R.G.N. 40610/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/04 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Napoli accoglieva la domanda con la quale il sig. AL AN chiedeva che, riconosciuta la natura professionale della malattia "dorso artrosi" di cui soffriva, la società Ferrovie dello Stato s.p.a., di cui era dipendente, venisse condannata al pagamento in suo favore della rendita del 12%.
Avverso la decisione di primo grado la società Ferrovie dello Stato proponeva appello al Tribunale di Napoli che lo rigettava rilevando che la malattia può considerarsi dipendente da causa di sevizio quando è collegata ad un rischio non estraneo all'esecuzione dell'attività lavoratica. Il giudice del gravame riteneva che nel caso di specie dovessero pienamente condividersi le considerazioni, sorrette da corretti criteri tecnici e di valutazione, svolte dal consulente tecnico nominato in secondo grado il quale aveva concluso che nel lavoro di operaio accumulatore dei treni svolto dall'appellato non erano emersi fattori causali o concausali di artrosi vertebrale con ernia discale integranti rischio specifico o rischio generico aggravato: sicché doveva escludersi la natura professionale della malattia denunciata cioè la dipendenza da causa di servizio sia in via diretta sia come concausa preponderante e necessaria.
Per la cassazione della sentenza impugnata il sig. AN propone ricorso fondandolo su un unico motivo.
La Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., dell'art. 3 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, il ricorrente censura la sentenza impugnata ritenendola insufficiente e contraddittoria nella motivazione o, addirittura, per aver omesso la motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla causalità della malattia professionale. Sostiene che il Tribunale aveva condiviso senza alcuna spiegazione logico-giuridica le generiche argomentazioni del consulente tecnico nominato in secondo grado che aveva escluso la natura professionale dell'infermità omettendo di valutare i fattori causali o concausali di artrosi vertebrale con ernia discale integrante rischio specifico aggravato, non tenendo conto che egli aveva svolto mansioni di operaio accumulatori dei treni e non valutando i due referti ecografici e Tac prodotti ritualmente in giudizio.
Il motivo è infondato.
Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte il principio in base al quale grava sull'assicurato, che chieda nei confronti dell'INAIL il riconoscimento di una rendita per malattia professionale, l'onere di provare, in caso di contestazione delle relative circostanze, l'adibizione ad una lavorazione tabellata, ovvero l'esposizione ad un rischio ambientale ed il nesso di causalità tra questo e la malattia (cfr, tra le tante Cass. 21 marzo 1997 n. 2500; 13 aprile 1995 n. 4223). Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a fare generico riferimento al lavoro di operaio accumulatore di treni, omettendo persino di indicare con precisione le mansioni svolte, e le modalità di tempo e di luogo del loro svolgimento che potevano averlo esposto all'azione dell'accertata noxa che, di per sè, è una patologia degenerativa ad eziologia comune-costituzionale, come rilevato dal consulente tecnico nominato in secondo grado. Nè a tale proposito si può tener conto delle maggiori specificazioni contenute nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. in quanto, ai sensi dell'art. 366 c.p.c, tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari ai fini della decisione devono essere contenuti nel ricorso per Cassazione, che invece, sotto questo aspetto, è del tutto generico: il ricorrente, lamentando che il C.T.U. nominato in secondo grado illegittimamente aveva escluso la natura professionale dell'infermità si limita ad affermare, riguardo ai fattori causali di artrosi vertebrale con ernia discale riscontrati dal consulente tecnico che "la qualifica del AN di essere addetto agli accumulatori dei vagoni ferroviari dimostra pienamente la tesi del ricorrente." In tali condizioni, trattandosi di malattia non tabellata, è pienamente corretta l'affermazione del giudice del gravame relativa alla mancata prova dell'esposizione al rischio ambientale ed il nesso di causalità tra questo e la malattia. Riguardo al denunciato mancato esame da parte del giudice dell'appello della documentazione prodotta, la censura è del tutto infondata in quanto il Tribunale, richiamando la relazione peritale del consulente tecnico nominato in secondo grado, ha riconosciuto che il ricorrente presenta "modesta artrosi lombare somatica e interpofisiaria con ernia discale calcificata L5-S1 e presenta altresì un'ernia più recente a livello L4-L5", indicazioni corrispondenti a quelle formulate nella relazione della Tac riportata nella relazione peritale e di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non si provvede sulle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, nella specie inapplicabile "ratione temporis".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004