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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5205/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5205/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA LUCIANA
[...] P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PODAVITTE Controparte_1 C.F._1 ANTONELLA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 giugno 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Lo svolgimento dei fatti ante causam Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta emerge che: 1) il Tribunale di Vicenza, con decreto ingiuntivo n. 2872/11, reso esecutivo in data 20 marzo 2012, ingiungeva a il pagamento della somma di euro 90.535,33, oltre Controparte_1 ulteriori spese e interessi, a favore della Controparte_2 (doc. 14 di parte attrice);
[...]
2) in forza di tale titolo esecutivo la Controparte_2 intimava all'attore il pagamento della somma di euro 94.374,55, oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi maturati e maturandi fino al saldo, con l'avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata (doc. 15 di parte attrice);
3) in assenza di adempimento veniva notificato, in data 28.05.2015, atto di pignoramento immobiliare al sig. sulle unità immobiliari meglio descritte nello stesso (Doc. Controparte_1 16); pagina 1 di 4 4) veniva pertanto instaurata procedura esecutiva R.G.E. n. 517/2015 avanti al Tribunale di Bergamo nella quale interveniva in qualità di procuratrice di CP_3 CP_4 allegatasi cessionaria del credito (doc. 17 di parte attrice);
5) in data 30 ottobre 2020 veniva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione (doc. 17a costituito dal verbale al quale non è allegato il progetto di distruzione);
6) in data 30 settembre 2020, in pendenza della procedura immobiliare di cui sopra, CP_3 nella sua qualità mandataria di notificava a atto di CP_4 Controparte_1 pignoramento presso terzi (doc. 19 di parte attrice);
7) con ricorso depositato in data 18.01.2021 innanzi al G.E., proponeva Controparte_1 opposizione all'esecuzione chiedendone la sospensione lamentando il difetto dello ius postulandi in capo agli avv.ti PA Strada e UC LL, l'improcedibilità dell'esecuzione per violazione dell'art. 481 c.p.c., la nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 492 c.p.c.; l'assenza di titolarità del credito in capo al creditore procedente chiedendo, in subordine, che il preteso credito fosse ridotto, in considerazione della somma già riscossa nella procedura esecutiva 517/2015 incardinata presso il Tribunale di Bergamo (doc. 20 di parte attrice); 8) innanzi al G.E. si costituiva (già incorporante la precedente Controparte_5 [...]
già quale mandataria di che contestava la Parte_1 CP_3 Controparte_4 fondatezza dell'opposizione chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione; 9) all'esito dell'iscrizione del procedimento nel ruolo contenzioso cautelare interveniva
[...] per conto di Parte_1 Controparte_6 allegatasi cessionaria del credito di che chiedeva il rigetto dell'istanza di Controparte_4 sospensione dell'opposizione (doc. 27 di parte attrice); 10) il G.E. con provvedimento depositato il primo marzo 2022 “rilevato che a costituirsi nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione n .2400/2020 R.G. , tra quale CP_3 procuratore speciale di è la Controparte_4 Controparte_6
e per essa quale asserita cessionaria della predetta
[...] Parte_1
rilevato, altresì, che parte opponente asserisce al contrario che il credito Controparte_4 vantato da sia stato ceduto a ritenuto che, allo stato, Controparte_4 Controparte_7 occorra procedere ad una più approfondita istruttoria sul punto” sospendeva la procedura esecutiva concedendo termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata (cfr. doc. 31 di parte attrice).
II. L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio quale Parte_1 mandataria di citava in giudizio Controparte_6 CP_1
chiedendo che fosse accertata la titolarità del credito in capo ad che fosse
[...] CP_6 dichiarata la prosecuzione dell'esecuzione n. 2400/2020 RG E.s Mob., con revoca dell'ordinanza di sospensione concludendo in via subordinata come indicato in epigrafe.
II. La comparsa di costituzione Si costituiva che eccepita l'inammissibilità del procedimento a fronte della tardiva Controparte_1 costituzione dell'attore, la nullità dell'atto di citazione, il difetto dello ius postulandi in capo agli avv.ti PA Strada e UC LL UC nel procedimento esecutivo, l'improcedibilità del procedimento esecutivo per violazione dell'art. 481 c.p.c., la nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 492 c.p.c., l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per assenza di titolarità del credito pagina 2 di 4 in capo al creditore procedente, chiedendo, in via subordinata la riduzione del preteso credito in considerazione della somma già riscossa nella procedura esecutiva 517/2015 incardinata presso il Tribunale di Bergamo.
III. La tardiva costituzione dell'attore L'eccezione di improcedibilità per la tardività dell'iscrizione a ruolo non pare fondata. Come già ribadito, la censura non risulta meritevole di accoglimento. La Suprema Corte con l'ordinanza n. 3626 del 2014 ha statuito che “Le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito)”. Essendosi parte convenuta difesa nel merito l'eccezione non può trovare accoglimento.
IV. L'omessa integrazione del contraddittorio
Con ordinanza del 16 gennaio 2025 questo Giudice, rilevato che il presente procedimento era stato instaurato a seguito di opposizione all'esecuzione nella quale creditore procedente è
[...]
- quale mandataria di - mentre parte del presente giudizio è CP_5 Controparte_8 [...]
- quale mandataria di -, intervenuta quale cessionaria del credito, Controparte_5 CP_6 ritenendo che, in assenza di provvedimento di estromissione, il presente procedimento dovesse essere instaurato anche nei confronti di “come rappresentata nel giudizio di esecuzione Controparte_8 quale litisconsorte necessario” fissava l'udienza del 29 maggio 2025 ore 9.30 “per permettere l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi ad opera di parte attrice con atto da notificarsi nei termini di legge”. All'udienza del 29 maggio 2025 non si costituiva e parte convenuta, rilevato che Controparte_8 l'atto di citazione era stato notificato ad personalmente presso la sede e non presso il Controparte_8 domicilio eletto, chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del procedimento ex art. 307 c.p.c. rilevando che non era possibile la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. L'eccezione, sulla quale nulla ha replicato parte attrice negli scritti difensivi, è fondata. Come emerge dall'atto di pignoramento presso terzi di cui al doc.19 di parte attrice, creditore procedente è da identificarsi in “e per essa (che oggi parrebbe Controparte_8 CP_3 identificarsi in quale incorporante già Controparte_5 Parte_1 [...]
che in tale procedura ha nominato quali difensori UC LL del foro di Milano e PA CP_3
Strada del foro di che hanno eletto domicilio presso lo studio dell'avvocato Danilo Cotronei CP_2 sito in Bergamo via Garibaldi 14. Da quanto sopra consegue che la notificazione dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio effettuata alla parte personalmente e non già alla parte come rappresentata presso il domicilio eletto non può ritenersi valida. Né, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 comma 2 e 153 c.p.c., può essere concesso un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio, non avendo parte attrice né allegato, né, tantomeno provato, di essere incorsa nella decadenza per causa non imputabile.
V. Le spese di lite pagina 3 di 4 Il provvedimento con il quale viene dichiara l'estinzione di un procedimento che deve essere deciso dal giudice monocratico ha valore di sentenza. Quanto alle spese l'art. 310 c.p.c. precisa che le spese del procedimento estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del procedimento;
nulla sulle spese.
Brescia, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5205/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA LUCIANA
[...] P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PODAVITTE Controparte_1 C.F._1 ANTONELLA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 giugno 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Lo svolgimento dei fatti ante causam Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta emerge che: 1) il Tribunale di Vicenza, con decreto ingiuntivo n. 2872/11, reso esecutivo in data 20 marzo 2012, ingiungeva a il pagamento della somma di euro 90.535,33, oltre Controparte_1 ulteriori spese e interessi, a favore della Controparte_2 (doc. 14 di parte attrice);
[...]
2) in forza di tale titolo esecutivo la Controparte_2 intimava all'attore il pagamento della somma di euro 94.374,55, oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi maturati e maturandi fino al saldo, con l'avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata (doc. 15 di parte attrice);
3) in assenza di adempimento veniva notificato, in data 28.05.2015, atto di pignoramento immobiliare al sig. sulle unità immobiliari meglio descritte nello stesso (Doc. Controparte_1 16); pagina 1 di 4 4) veniva pertanto instaurata procedura esecutiva R.G.E. n. 517/2015 avanti al Tribunale di Bergamo nella quale interveniva in qualità di procuratrice di CP_3 CP_4 allegatasi cessionaria del credito (doc. 17 di parte attrice);
5) in data 30 ottobre 2020 veniva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione (doc. 17a costituito dal verbale al quale non è allegato il progetto di distruzione);
6) in data 30 settembre 2020, in pendenza della procedura immobiliare di cui sopra, CP_3 nella sua qualità mandataria di notificava a atto di CP_4 Controparte_1 pignoramento presso terzi (doc. 19 di parte attrice);
7) con ricorso depositato in data 18.01.2021 innanzi al G.E., proponeva Controparte_1 opposizione all'esecuzione chiedendone la sospensione lamentando il difetto dello ius postulandi in capo agli avv.ti PA Strada e UC LL, l'improcedibilità dell'esecuzione per violazione dell'art. 481 c.p.c., la nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 492 c.p.c.; l'assenza di titolarità del credito in capo al creditore procedente chiedendo, in subordine, che il preteso credito fosse ridotto, in considerazione della somma già riscossa nella procedura esecutiva 517/2015 incardinata presso il Tribunale di Bergamo (doc. 20 di parte attrice); 8) innanzi al G.E. si costituiva (già incorporante la precedente Controparte_5 [...]
già quale mandataria di che contestava la Parte_1 CP_3 Controparte_4 fondatezza dell'opposizione chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione; 9) all'esito dell'iscrizione del procedimento nel ruolo contenzioso cautelare interveniva
[...] per conto di Parte_1 Controparte_6 allegatasi cessionaria del credito di che chiedeva il rigetto dell'istanza di Controparte_4 sospensione dell'opposizione (doc. 27 di parte attrice); 10) il G.E. con provvedimento depositato il primo marzo 2022 “rilevato che a costituirsi nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione n .2400/2020 R.G. , tra quale CP_3 procuratore speciale di è la Controparte_4 Controparte_6
e per essa quale asserita cessionaria della predetta
[...] Parte_1
rilevato, altresì, che parte opponente asserisce al contrario che il credito Controparte_4 vantato da sia stato ceduto a ritenuto che, allo stato, Controparte_4 Controparte_7 occorra procedere ad una più approfondita istruttoria sul punto” sospendeva la procedura esecutiva concedendo termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata (cfr. doc. 31 di parte attrice).
II. L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio quale Parte_1 mandataria di citava in giudizio Controparte_6 CP_1
chiedendo che fosse accertata la titolarità del credito in capo ad che fosse
[...] CP_6 dichiarata la prosecuzione dell'esecuzione n. 2400/2020 RG E.s Mob., con revoca dell'ordinanza di sospensione concludendo in via subordinata come indicato in epigrafe.
II. La comparsa di costituzione Si costituiva che eccepita l'inammissibilità del procedimento a fronte della tardiva Controparte_1 costituzione dell'attore, la nullità dell'atto di citazione, il difetto dello ius postulandi in capo agli avv.ti PA Strada e UC LL UC nel procedimento esecutivo, l'improcedibilità del procedimento esecutivo per violazione dell'art. 481 c.p.c., la nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 492 c.p.c., l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per assenza di titolarità del credito pagina 2 di 4 in capo al creditore procedente, chiedendo, in via subordinata la riduzione del preteso credito in considerazione della somma già riscossa nella procedura esecutiva 517/2015 incardinata presso il Tribunale di Bergamo.
III. La tardiva costituzione dell'attore L'eccezione di improcedibilità per la tardività dell'iscrizione a ruolo non pare fondata. Come già ribadito, la censura non risulta meritevole di accoglimento. La Suprema Corte con l'ordinanza n. 3626 del 2014 ha statuito che “Le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito)”. Essendosi parte convenuta difesa nel merito l'eccezione non può trovare accoglimento.
IV. L'omessa integrazione del contraddittorio
Con ordinanza del 16 gennaio 2025 questo Giudice, rilevato che il presente procedimento era stato instaurato a seguito di opposizione all'esecuzione nella quale creditore procedente è
[...]
- quale mandataria di - mentre parte del presente giudizio è CP_5 Controparte_8 [...]
- quale mandataria di -, intervenuta quale cessionaria del credito, Controparte_5 CP_6 ritenendo che, in assenza di provvedimento di estromissione, il presente procedimento dovesse essere instaurato anche nei confronti di “come rappresentata nel giudizio di esecuzione Controparte_8 quale litisconsorte necessario” fissava l'udienza del 29 maggio 2025 ore 9.30 “per permettere l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi ad opera di parte attrice con atto da notificarsi nei termini di legge”. All'udienza del 29 maggio 2025 non si costituiva e parte convenuta, rilevato che Controparte_8 l'atto di citazione era stato notificato ad personalmente presso la sede e non presso il Controparte_8 domicilio eletto, chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del procedimento ex art. 307 c.p.c. rilevando che non era possibile la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. L'eccezione, sulla quale nulla ha replicato parte attrice negli scritti difensivi, è fondata. Come emerge dall'atto di pignoramento presso terzi di cui al doc.19 di parte attrice, creditore procedente è da identificarsi in “e per essa (che oggi parrebbe Controparte_8 CP_3 identificarsi in quale incorporante già Controparte_5 Parte_1 [...]
che in tale procedura ha nominato quali difensori UC LL del foro di Milano e PA CP_3
Strada del foro di che hanno eletto domicilio presso lo studio dell'avvocato Danilo Cotronei CP_2 sito in Bergamo via Garibaldi 14. Da quanto sopra consegue che la notificazione dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio effettuata alla parte personalmente e non già alla parte come rappresentata presso il domicilio eletto non può ritenersi valida. Né, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 comma 2 e 153 c.p.c., può essere concesso un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio, non avendo parte attrice né allegato, né, tantomeno provato, di essere incorsa nella decadenza per causa non imputabile.
V. Le spese di lite pagina 3 di 4 Il provvedimento con il quale viene dichiara l'estinzione di un procedimento che deve essere deciso dal giudice monocratico ha valore di sentenza. Quanto alle spese l'art. 310 c.p.c. precisa che le spese del procedimento estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del procedimento;
nulla sulle spese.
Brescia, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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