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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 6916/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa IN Di PE Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
11/06/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. MARTELLO PANNO VERONICA, presso il cui studio sito in Via Dei Pini 4/I,
Pieve Emanuele, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. PIZZORNO RAFFAELLA, presso il cui studio sito in Via Fontana 18/A
Milano è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: nato il [...], e nata il [...] Persona_1 Persona_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Pagina 1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 10/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto del
3.11.2014 del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, nel procedimento RG 61847/2014; in particolare, dando atto che erano mutate le condizioni personali ed economiche dei genitori, e che la madre si era sempre occupata in via pressoché esclusiva dei minori, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. Affidamento dei figli e : Per_2 Per_1 i figli minori e vengono affidati in via superesclusiva alla madre Persona_2 Persona_1
, con permanenza presso e con la stessa, quale genitore che si è sempre occupata dei Parte_1 figli con serietà e continuità, in grado di offrire cure adeguate alle differenti esigenze dei minori, di svolgere una funzione normativa nei loro confronti, di riconoscere i loro bisogni affettivi e di garanzia della figura paterna. La stessa avrà il diritto di esercitare in via superesclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione);
2. Diritto di visita del padre: Il sig. potrà vedere liberamente i due figli minori su accordo diretto con la sig.ra IA Per_1 e per un minimo di due domeniche al mese e di un giorno a settimana;
Natale e Capodanno alternati e così anche Pasqua e Pasquetta;
giorno del compleanno dei minori in condivisione .
3. Mantenimento dei figli: Il padre sig. contribuirà al mantenimento indiretto dei figli mediante il versamento mensile Per_1 a favore della sig.ra , in via anticipata ed entro il 30 di ogni mese, della somma di euro Pt_1 500,00 ( cinquecento) comprensivo delle spese straordinarie, da corrispondersi a partire dal mese di luglio 2025, rivalutabile in base agli indici Istat a partire dal mese di luglio 2026, fino all'indipendenza economica di e . Le parti concordano altresì che l'assegno unico Per_1 Per_2 rimane alla madre al 100% quale genitore con il collocamento prevalente dei figli.
4. Espatrio: I genitori concordano, ed a tal fine il sig. rilascia espressa autorizzazione , che la Parte_2 sig.ra potrà richiedere il rilascio e rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio Parte_1 per sé stessa e per i figli minori.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate.
Pagina 2
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto del 3.11.2014 del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, nel procedimento RG 61847/2014:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 25/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa IN Di PE dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa IN Di PE Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
11/06/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. MARTELLO PANNO VERONICA, presso il cui studio sito in Via Dei Pini 4/I,
Pieve Emanuele, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. PIZZORNO RAFFAELLA, presso il cui studio sito in Via Fontana 18/A
Milano è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: nato il [...], e nata il [...] Persona_1 Persona_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Pagina 1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 10/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto del
3.11.2014 del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, nel procedimento RG 61847/2014; in particolare, dando atto che erano mutate le condizioni personali ed economiche dei genitori, e che la madre si era sempre occupata in via pressoché esclusiva dei minori, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. Affidamento dei figli e : Per_2 Per_1 i figli minori e vengono affidati in via superesclusiva alla madre Persona_2 Persona_1
, con permanenza presso e con la stessa, quale genitore che si è sempre occupata dei Parte_1 figli con serietà e continuità, in grado di offrire cure adeguate alle differenti esigenze dei minori, di svolgere una funzione normativa nei loro confronti, di riconoscere i loro bisogni affettivi e di garanzia della figura paterna. La stessa avrà il diritto di esercitare in via superesclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione);
2. Diritto di visita del padre: Il sig. potrà vedere liberamente i due figli minori su accordo diretto con la sig.ra IA Per_1 e per un minimo di due domeniche al mese e di un giorno a settimana;
Natale e Capodanno alternati e così anche Pasqua e Pasquetta;
giorno del compleanno dei minori in condivisione .
3. Mantenimento dei figli: Il padre sig. contribuirà al mantenimento indiretto dei figli mediante il versamento mensile Per_1 a favore della sig.ra , in via anticipata ed entro il 30 di ogni mese, della somma di euro Pt_1 500,00 ( cinquecento) comprensivo delle spese straordinarie, da corrispondersi a partire dal mese di luglio 2025, rivalutabile in base agli indici Istat a partire dal mese di luglio 2026, fino all'indipendenza economica di e . Le parti concordano altresì che l'assegno unico Per_1 Per_2 rimane alla madre al 100% quale genitore con il collocamento prevalente dei figli.
4. Espatrio: I genitori concordano, ed a tal fine il sig. rilascia espressa autorizzazione , che la Parte_2 sig.ra potrà richiedere il rilascio e rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio Parte_1 per sé stessa e per i figli minori.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate.
Pagina 2
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto del 3.11.2014 del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, nel procedimento RG 61847/2014:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 25/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa IN Di PE dott.ssa Anna Cattaneo
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