TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14674/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MIELE PASQUALE come da procura Parte_1
in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARMEN MOSCARIELLO come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2022 parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'irripetibilità della somma di € 1906,10 liquidata sulla pensione cat. INVCIV per il periodo compreso tra 1.1.2022 ed il 31.5.2022 sulla base della seguente motivazione:
“titolarità di altra pensione”. A sostegno della domanda è stata dedotta la mancanza di dolo e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando che: CP_1
- l'indebito scaturiva dal superamento del limite reddituale fissato per il 2022 per la prestazione di cui beneficiava la ricorrente (assegno di invalidità civile), a seguito della liquidazione della pensione di reversibilità (“seguito della domanda amministrativa presentata in data 23.3.2022, della pensione di reversibilita' della pensione del personale dipendente di pubblici servizi di trasporto cat. set n. 01301600 con decorrenza
04/2020 con liquidazione degli arretrati in complessivi €.11.136,39”);
- il debito risulterebbe ripetibile perché il pagamento della pensione non era stato determinato da un errore dell ma dall'omessa comunicazione da parte della CP_1 ricorrente dei redditi rilevanti, “poiché l'obbligo di comunicazione dei redditi grava sul pensionato a prescindere dalla richiesta dell'Istituto, considerato che il richiamato articolo
35, comma 10bis del D.lgs. n.207/2008 dispone in maniera inequivocabile che i “i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”.
2. L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma di € € 1906,10 liquidata sulla pensione cat. INVCIV per il periodo compreso tra 1.1.2022 ed il 31.5.2022.
Va osservato in generale che, relativamente all'onere della prova gravante sul ricorrente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che in tema di indebito, anche previdenziale, “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
2 adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. n. 18046/10). Nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, poiché l'irripetibilità costituisce un limite "esterno" dell'altrui diritto, colui che tale irripetibilità eccepisce ha, per l'art. 2697 secondo comma, c.c., l'onere di provare la sussistenza dei presupposti (nella specie condizioni reddituali) normativamente previsti per la percezione della prestazione nella misura rivendicata.
Pertanto, l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito grava sul ricorrente e tale onere non è stato assolto, non avendo parte ricorrente dimostrato di avere redditi compatibili con la prestazione richiesta.
Anzi, la parte non contesta il documentato superamento del limite reddituale dedotto dall' , ma ha eccepito la percezione in buona fede e che l'errore ulteriore CP_2
nell'erogazione era dipeso dall' CP_1
E' stata disposta nel corso del giudizio l'audizione del funzionario amministrativo all'esito della quale è emerso che il superamento del requisito reddituale ai fini della prestazione assistenziale in godimento è avvenuto sulla base della percezione dell'anno 2022 della pensione di reversibilità liquidata in favore della stessa parte ricorrente.
In tema di indebito assistenziale per superamento dei requisiti reddituali, la Corte di
Cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di quanto statuito con la pronuncia della
Corte di Cassazione n. 28771 del 09/11/2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal
3 momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Per le considerazioni sin qui svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, la domanda di accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito assistenziale deve essere parzialmente accolta e per il periodo compreso da gennaio ad aprile 2022, essendo intervenuto il decesso del coniuge del ricorrente in data 12.3.2022, circostanza che ha determinato l'insorgenza del diritto alla pensione di reversibilità riconosciuta in favore della ricorrente con decorrenza da aprile 2022. Prima del riconoscimento in favore della ricorrente della pensione di reversibilità, avvenuta come emerso dagli atti con decorrenza da aprile 2022, non risulta legittima la richiesta di restituzione per il periodo compreso tra il 1.1.2022 al 31.3.2022, attesa la percezione in assenza di dolo da parte della ricorrente.
Per la restante parte della domanda, ossia per il periodo successivo al marzo 2022, il ricorso deve essere conseguenzialmente rigettato.
3. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l' non ha diritto di ripetere i CP_1
ratei corrisposti sulla prestazione assistenziale indicata in ricorso da gennaio 2022 a marzo 2022 oggetto di richiesta di indebito del 8.7.2022 e condanna l' alla CP_1 restituzione in favore della ricorrente di quanto eventualmente trattenuto nelle more;
- spese compensate.
4 Aversa, 5.4.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
5