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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco de Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. IE Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1388/257 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del p.t., Parte_1 Pt_2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui Pt_3 uffici ope legis domiciliano, in Napoli, via Diaz n.11
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l'Amministrazione indicata in epigrafe ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 946 del 2025 del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, in accoglimento della domanda di , era stato dichiarato il diritto di quest'ultimo ad essere Controparte_1 incluso nella graduatoria ATA di III fascia, profilo professionale di assistente amministrativo , per il triennio 2017-2020, includendo nel punteggio il servizio prestato negli aa.ss. 2013/14 e 2016/17 presso l'Istituto Paritario “San Tommaso d'Aquino” di Napoli.
Censurava detta pronuncia, argomentando sull'erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di primo grado, non essendovi alcuna prova dell'effettivo servizio prestato dalla controparte presso il cit. Istituto Paritario.
In particolare, contestava il valore probatorio del certificato di servizio rilasciato non da una Scuola
Statale, ma da un Istituto paritario, dal contenuto comunque generico, non contenendo alcun elemento atto a identificare la prestazione e l'orario svolto. Inoltre, detto certificato conteneva l'attestazione, pacificamente falsa, dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, circostanza smentita dall'estratto contributivo in atti.
Anche i verbali di conciliazione sindacale prodotti, comunque non opponibili ad esso , non Parte_1 provavano in realtà alcunchè, atteso che non era individuata alcuna lite sorta tra le parti.
Richiamava, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, che si era espressa su casi analoghi.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto della domanda formulata da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Quest'ultimo non si è costituito nella presente fase, nonostante la regolarità della notifica
All'odierna udienza, tenuta nella forma indicata in epigrafe, sulle note di trattazione scritta telematicamente depositate dalla parte costituita, la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è fondato, nei termini che seguono.
Nella fattispecie al vaglio si controverte di un punteggio maturato e fatto valere dal ricorrente ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia graduatorie di Istituto, per il servizio prestato per gli anni scolastici 2013/14 e 2016/17 presso l'Istituto Paritario “San Tommaso d'Aquino” di Napoli, come assistente amministrativo, rispetto al quale il dirigente scolastico del Liceo Statale “Medi” di
Cicciano, in sede di verifica dell'effettività di quanto dichiarato, aveva riscontrato il mancato versamento della contribuzione all'esito di verifica presso l' . A tale accertamento era conseguita CP_2 la rettifica del punteggio riconosciuto e, quindi , la risoluzione anticipata del contratto di lavoro.
Reputa il Collegio, nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel ricorso in appello, che il gravame sia fondato.
2 Non è stata, infatti, raggiunta alcuna prova dell'effettività del servizio prestato dal presso la Scuola CP_1
Paritaria “San Tommaso d'Aquino” di Napoli.
Va osservato che il mancato versamento dei contributi, che nella vicenda in esame è un fatto pacifico, non è di per sé preclusivo del riconoscimento del servizio, laddove effettivamente prestato, che tuttavia va provato.
Orbene, il certificato prodotto in atti dell'Istituto non contiene alcun elemento identificativo e quantificativo della prestazione e dell'orario di servizio. Anche ove si volesse ritenere che a detta attestazione si possa riconoscere valore di certificazione amministrativa, ex art. 2699 e ss. c.c., la fede privilegiata sarebbe limitata alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, restando estranee le valutazioni, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
Peraltro, il riportare una circostanza palesemente falsa, quale l'avvenuto versamento dei contributi, di per sè elide l'attendibilità della dichiarazione.
L'originario ricorrente, inoltre, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'epoca di inizio effettivo del rapporto di lavoro, non producendo nemmeno i contratti di lavoro stipulati con l'Istituto
Paritario, né alcuna documentazione comprovante la percezione di una retribuzione mensile, quindi non fornendo prove documentali dei pagamenti.
Alcuna doglianza, poi, risulta mai rivolta alla pretesa parte datoriale per il mancato pagamento dei contributi, nonostante il suo sicuro azionabile interesse a far accertare l'omissione anche prima dell'integrazione di qualsivoglia danno previdenziale (cfr. Cass., Sez. Lav., 2.5.2024 n.11730)
Alcun rilievo, inoltre, può essere attribuito alle dichiarazioni contenute nelle transazioni del 26 novembre 3014 e del 6 luglio 2016, per l'assorbente considerazione che, in quanto contratti, non sono opponibili al terzo . Parte_1
Nel contesto descritto, ed a chiusura, non è nemmeno corretta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per la quale l'Amministrazione non avrebbe negato l'effettività del servizio svolto, ma denegato il punteggio per la sola circostanza del pagamento dei contributi. Piuttosto, può affermarsi che il mancato versamento dei contributi, falsamente indicati come versati nell'attestazione di servzio dell'Istituto Paritario “San Tommaso d'Aquino” ha costituito un sicuro indizio dell'insussitenza della prestazione o, quantomeno, della carenza della prova di essa, di cui era comunque onerato il lavoratore.
A quanto esposto consegue l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della medesima e il rigetto della domanda formulata da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
In considerazione della particolarità del profilo probatorio trattato, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
3
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da
[...]
con il ricorso di primo grado;
CP_1 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. IE Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco de Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. IE Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1388/257 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del p.t., Parte_1 Pt_2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui Pt_3 uffici ope legis domiciliano, in Napoli, via Diaz n.11
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l'Amministrazione indicata in epigrafe ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 946 del 2025 del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, in accoglimento della domanda di , era stato dichiarato il diritto di quest'ultimo ad essere Controparte_1 incluso nella graduatoria ATA di III fascia, profilo professionale di assistente amministrativo , per il triennio 2017-2020, includendo nel punteggio il servizio prestato negli aa.ss. 2013/14 e 2016/17 presso l'Istituto Paritario “San Tommaso d'Aquino” di Napoli.
Censurava detta pronuncia, argomentando sull'erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di primo grado, non essendovi alcuna prova dell'effettivo servizio prestato dalla controparte presso il cit. Istituto Paritario.
In particolare, contestava il valore probatorio del certificato di servizio rilasciato non da una Scuola
Statale, ma da un Istituto paritario, dal contenuto comunque generico, non contenendo alcun elemento atto a identificare la prestazione e l'orario svolto. Inoltre, detto certificato conteneva l'attestazione, pacificamente falsa, dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, circostanza smentita dall'estratto contributivo in atti.
Anche i verbali di conciliazione sindacale prodotti, comunque non opponibili ad esso , non Parte_1 provavano in realtà alcunchè, atteso che non era individuata alcuna lite sorta tra le parti.
Richiamava, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, che si era espressa su casi analoghi.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto della domanda formulata da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Quest'ultimo non si è costituito nella presente fase, nonostante la regolarità della notifica
All'odierna udienza, tenuta nella forma indicata in epigrafe, sulle note di trattazione scritta telematicamente depositate dalla parte costituita, la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è fondato, nei termini che seguono.
Nella fattispecie al vaglio si controverte di un punteggio maturato e fatto valere dal ricorrente ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia graduatorie di Istituto, per il servizio prestato per gli anni scolastici 2013/14 e 2016/17 presso l'Istituto Paritario “San Tommaso d'Aquino” di Napoli, come assistente amministrativo, rispetto al quale il dirigente scolastico del Liceo Statale “Medi” di
Cicciano, in sede di verifica dell'effettività di quanto dichiarato, aveva riscontrato il mancato versamento della contribuzione all'esito di verifica presso l' . A tale accertamento era conseguita CP_2 la rettifica del punteggio riconosciuto e, quindi , la risoluzione anticipata del contratto di lavoro.
Reputa il Collegio, nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel ricorso in appello, che il gravame sia fondato.
2 Non è stata, infatti, raggiunta alcuna prova dell'effettività del servizio prestato dal presso la Scuola CP_1
Paritaria “San Tommaso d'Aquino” di Napoli.
Va osservato che il mancato versamento dei contributi, che nella vicenda in esame è un fatto pacifico, non è di per sé preclusivo del riconoscimento del servizio, laddove effettivamente prestato, che tuttavia va provato.
Orbene, il certificato prodotto in atti dell'Istituto non contiene alcun elemento identificativo e quantificativo della prestazione e dell'orario di servizio. Anche ove si volesse ritenere che a detta attestazione si possa riconoscere valore di certificazione amministrativa, ex art. 2699 e ss. c.c., la fede privilegiata sarebbe limitata alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, restando estranee le valutazioni, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
Peraltro, il riportare una circostanza palesemente falsa, quale l'avvenuto versamento dei contributi, di per sè elide l'attendibilità della dichiarazione.
L'originario ricorrente, inoltre, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'epoca di inizio effettivo del rapporto di lavoro, non producendo nemmeno i contratti di lavoro stipulati con l'Istituto
Paritario, né alcuna documentazione comprovante la percezione di una retribuzione mensile, quindi non fornendo prove documentali dei pagamenti.
Alcuna doglianza, poi, risulta mai rivolta alla pretesa parte datoriale per il mancato pagamento dei contributi, nonostante il suo sicuro azionabile interesse a far accertare l'omissione anche prima dell'integrazione di qualsivoglia danno previdenziale (cfr. Cass., Sez. Lav., 2.5.2024 n.11730)
Alcun rilievo, inoltre, può essere attribuito alle dichiarazioni contenute nelle transazioni del 26 novembre 3014 e del 6 luglio 2016, per l'assorbente considerazione che, in quanto contratti, non sono opponibili al terzo . Parte_1
Nel contesto descritto, ed a chiusura, non è nemmeno corretta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per la quale l'Amministrazione non avrebbe negato l'effettività del servizio svolto, ma denegato il punteggio per la sola circostanza del pagamento dei contributi. Piuttosto, può affermarsi che il mancato versamento dei contributi, falsamente indicati come versati nell'attestazione di servzio dell'Istituto Paritario “San Tommaso d'Aquino” ha costituito un sicuro indizio dell'insussitenza della prestazione o, quantomeno, della carenza della prova di essa, di cui era comunque onerato il lavoratore.
A quanto esposto consegue l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della medesima e il rigetto della domanda formulata da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
In considerazione della particolarità del profilo probatorio trattato, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
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P.Q.M.
La Corte, così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da
[...]
con il ricorso di primo grado;
CP_1 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. IE Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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