Decreto cautelare 12 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 30/04/2026, n. 7911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7911 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07911/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Casablanca del 31 ottobre 2024 – POS N. 419094001, notificato il 14 novembre 2024, con cui è stata respinta la domanda del ricorrente di visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. Giovanni PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente – cittadino marocchino – ha impugnato il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Casablanca ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato.
2. A sostegno del gravame, ha riferito e documentato, in punto di fatto e per quanto di interesse in questa sede: (i) di aver ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso, in data 5 aprile 2023, il nulla-osta al lavoro subordinato, avente validità semestrale ai sensi dell’art. 22, co. 5, del d.lgs. 286/1998; (ii) di aver trasmesso il nulla osta all’Ambasciata, la quale tuttavia, in data 30 dicembre 2023, gli comunicava via email quanto segue: “il nulla osta che ci ha trasmesso non è stato rilevato presso il Consolato di Casablanca”; (iii) di essersi poi recato presso il Consolato per depositare la domanda di visto; (iv) che tuttavia, in data 14 novembre 2024, l’Ambasciata emetteva il provvedimento di diniego del visto, basato sulla seguente motivazione: “Le comunichiamo che la Sua domanda di visto d’ingresso in Italia ai fini di “Lavoro Subordinato” è stata respinta poiché non ha usato il Nulla Osta P-TV/L/Q/2022/100399 entro 6 mesi dalla data di validità”.
3. Ciò posto, il ricorrente ha in primo luogo lamentato la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, in quanto il provvedimento di diniego non era stato preceduto dal necessario preavviso.
In secondo luogo, ha sostenuto la sussistenza di vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, in quanto il provvedimento impugnato non ha considerato che egli si era attivato, chiedendo la fissazione di un appuntamento, nel termine di validità del nulla osta e che la Sede diplomatica aveva fornito una prima risposta del tutto erronea, in quanto riferita ad un numero di nulla osta sbagliato.
Ha chiesto infine il risarcimento del danno subito, quantificato in «tre mensilità di retribuzione di un operaio», ossia «euro 3.600,00 (1.200,00 x 3 mesi), anche in via equitativa».
4. Il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, costituitosi in giudizio, ha chiesto di rigettare il ricorso. Ha inoltre depositato una pec inviata dalla Sede diplomatica, ove si legge che «in riferimento al ricorso in oggetto, in virtù delle ragioni esposte da parte ricorrente (in particolare la prima richiesta di appuntamento risalente al dicembre 2023, rimasta inevasa per via di un disguido nella verifica del Nulla Osta) si ritiene opportuno procedere al riesame in autotutela della pratica. Lo scrivente ufficio consolare avrà cura di richiedere un numero progressivo SUI ai fini del rilascio del visto».
5. In seguito allo svolgimento delle udienze camerali del 20 maggio e del 17 giugno 2025, l’Amministrazione resistente, su richiesta del Collegio, ha depositato una relazione sui fatti di causa redatta dalla Sede diplomatica, ove si dà atto che «si è provveduto a riesaminare la domanda di visto e a richiedere il ricircolo del nullaosta alla Prefettura competente, per il tramite dell’Help Desk M.A.E.C.I. Data l’impossibilità di procedere all’emissione del visto in assenza di detto ricircolo, voglia codesta Avvocatura rappresentarlo in udienza».
6. Infine, all’udienza pubblica del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
8. Deve anzitutto essere respinta l’eccezione proposta dall’Amministrazione resistente con riferimento all’asserita invalidità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente, in quanto quest’ultimo ha depositato agli atti una procura notarile egiziana, tradotta e munita di apostille e, dunque, dotata dei requisiti per essere fatta valere nello Stato italiano.
9. Venendo al merito, deve osservarsi che, sulla base degli atti di causa, non risulta che l’Amministrazione abbia previamente comunicato il preavviso di rigetto. Tale circostanza, non contestata neppure dalla resistente, induce a ravvisare la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990.
La suddetta disposizione, infatti, trova piena applicazione ratione temporis al procedimento di rilascio del visto in esame, conclusosi il 14 novembre 2024. Esso, infatti, non è stato interessato dalle recenti modifiche legislative in materia di immigrazione, che hanno escluso l’applicabilità del preavviso di rigetto ai procedimenti relativi ai visti di ingresso.
In particolare, va evidenziato che l’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, ha emendato l’art. 4 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), aggiungendovi il comma 7-bis, che così recita: «[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso».
Il secondo comma del citato art. 1 del d.l. 145/2024 detta il regime intertemporale della menzionata disposizione, stabilendo che essa si applica «dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023».
La data di decorrenza per l’anno 2025 del dPCM 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi) è individuata dall’art. 8 del medesimo, il quale dispone che «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno».
Dalla normativa ora riportata si desume che l’innovazione legislativa di cui si discute è entrata in vigore il 5 febbraio 2025 e, dunque, non trova applicazione al procedimento oggetto del presente giudizio, conclusosi antecedentemente a tale data.
Non può operare, d’altra parte, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990, trattandosi pacificamente di un potere di natura discrezionale.
10. A ciò si aggiunga che l’Amministrazione resistente, nella documentazione depositata in atti, ha sostanzialmente ammesso l’avvenuta presentazione della domanda di visto nei termini di legge (vedi quanto esposto sopra al punto 4 della presente sentenza), sicché il provvedimento impugnato risulta viziato anche a causa del lamentato travisamento del fatto. A nulla rileva l’attuale sospensione del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione, di cui la Sede diplomatica potrà ulteriormente sollecitare il “ricircolo” nei confronti dell’organo competente nella fase di riesercizio del potere.
Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
11. Non può essere accolta, invece, la domanda risarcitoria, in quanto parte ricorrente non ha fornito prova dei relativi presupposti ed in particolare l’effettiva spettanza di un provvedimento favorevole e della remunerazione indicata ai fini della quantificazione del danno.
12. Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di annullamento dell’atto impugnato;
- respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco LL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni PE, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giovanni PE | Francesco LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.