Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZ. LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 25.3.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6738/2024 RG avente ad oggetto: pensione di invalidità civile
(opposizione ad ATP) cui è “riunita” quella nr. 11805/2023 avente ad oggetto il giudizio di
ATPO
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Giuseppe Marano con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato, difeso ed elettivamente CP_1
domiciliato come in atti, dall'Avvocatura dell' CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato il 27.5.2024, avendo manifestato atto di dissenso avverso l'elaborato peritale depositato dal CTU nel giudizio di ATP nr.
11805/2023 “riunito” al presente, parte ricorrente in epigrafe indicata contestava specificamente le risultanze della CTU (cfr. ricorso introduttivo pag. 2 e ss.) e chiedeva a questo giudice, previa nuova CTU, di accertare in capo ad esso assistibile il diritto alla pensione di invalidità civile.
Ritualmente evocato in giudizio, l' si costituiva, resistendo alla domanda della CP_1
quale chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, lette le note di trattazione scritta la causa è stata decisa con deposito di dispositivo e motivazione contestuale.
Le infermità patite dall'assistibile sono quelle accertate dal CTU nel corso del presente giudizio di opposizione.
Nella consulenza espletata nel corso del presente giudizio infatti l'ausiliare del giudice, adeguatamente e puntualmente motivando il proprio giudizio, riteneva la sussistenza del presupposto sanitario utile ai fini della pensione in capo all'istante (cfr. relazione in atti).
Quanto alla maturazione del presupposto sanitario, l'ausiliare del giudice riteneva che essa potesse individuarsi a far tempo dal 18.1.2023, data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. ctu in atti).
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiara che parte ricorrente gode del presupposto sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile a far tempo dal 18.1.2023;
d) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.300 oltre Iva, CP_1
CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
c) spese di CTU come già liquidate in corso di causa con separato decreto a carico dell' in via definitiva. CP_1
Così deciso in Aversa, il 26.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Ida Ponticelli)