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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 2327/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCOCCIO NADIA Parte_1 C.F._1
(C.F. ) C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMOLI ALESSIO (C.F. CP_1 P.IVA_1
) e dell'avv. TOIA ANTONIO ( C.F._3 C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
a seguito dell'ordinanza n. 28274/2022 pubblicata il 28.9.2022, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 588/2017 pubblicata il 17.3.2017
CONCLUSIONI
In data 5-20.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in sede di rinvio ed in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 28274/2022 del 28.09.2022, - confermare la sentenza del Tribunale di Firenze Sez. Distaccata di Pontassieve n. 185/09 R.g. 20432/05; - respingere e rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate per le ragioni indicate in narrativa;
- in via riconvenzionale, condannare la società “ quale società derivante dalla trasformazione della società IL CP_1 pagina 1 di 17 , con sede in Reggello (FI), in Via Monaco 31/D c.f. Parte_2
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. P.IVA_1 [...]
a seguito dell'errata fornitura delle mattonelle, ammontanti complessivamente a euro Parte_1 20.000,00, o in subordine come da sentenza del Tribunale di Firenze n. 185/2009 (euro 3.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali extra contrattuali e euro 3.838,60 a titolo di risarcimento danni patrimoniali contrattuali) o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le ragioni indicate in narrativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- in ogni caso, condannare la società “ alla restituzione a favore del Sig. delle CP_1 Parte_1 somme tutte pagate a “ in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze CP_1 n. 588/2017 pubblicata il 17/03/2017, pari a euro 23.075,52, oltre interessi da ottobre 2017 al saldo;
- in via istruttoria, autorizzare i mezzi istruttori richiesti nei propri atti e non ammessi nel giudizio di primo grado e quindi: “- Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova […]
- in ogni caso, con condanna di controparte al rimborso dei compensi legali di tutti i precedenti gradi di giudizio, spese e accessori di legge”
Per parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma della sentenza n. 185/09 del Tribunale di Firenze-Sezione Distaccata di Pontassieve: - nel merito: a) condannare il sig. al pagamento Pt_1 in favore della soc. della somma di € 3.836,06= o di quella maggiore o minore PA somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
b) rigettare la domanda riconvenzionale del sig. perché infondata in fatto e diritto. in via Parte_1 istruttoria: 1) si chiede l'acquisizione dell'integrale fascicolo del giudizio;
2) la difesa della società il Fattoio si oppone decisamente all'ammissione di eventuali mezzi istruttori di parte avversa per motivi dedotti in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, compreso quello di Cassazione e quindi anche del presente di giudizio di rinvio rescissorio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, (IÀ ), CP_1 Controparte_2 riassumendo ex art. 392 c.p.c. il giudizio a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione n. 28274/2022, depositata il 28.9.2022, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 588/2017 di questa Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione al ricorso principale proposto dal dichiarando inammissibile il ricorso incidentale condizionato Pt_1 proposto da “ ”. CP_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Controparte_2
Distaccata di – , chiedendo la sua condanna al pagamento della CP_3 Parte_1 somma di € 3.838,06, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale corrispettivo ancora dovuto per la fornitura di merce di cui alle fatture n. 1981 del 31.10.2003 (dell'importo di € 4.530,17) e n. 2080 del 29.11.2003 (dell'importo di € 3.288,06).
pagina 2 di 17 1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la domanda attrice e Parte_1 spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di al CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella misura di €
20.000,00.
In particolare, il convenuto esponeva: che, dovendo effettuare alcuni lavori di ristrutturazione dei due bagni presenti all'interno della sua abitazione, aveva ordinato una fornitura di materiali alla specificando: i) che il primo CP_2 bagno (con doccia) andava rivestito con marmo “rosa Portogallo” e cordolo “a matita” sempre in
“rosa Portogallo”; ii) che il secondo bagno (con vasca) doveva essere rivestito in mattonelle
“verde alpi” da apporre sul pavimento, con pareti in “rosa perlino”; che, data la necessità di eseguire i lavori prima su un bagno e poi sull'altro, la si era CP_2 impegnata a fornire il materiale di rivestimento del primo bagno, come pattuito nel preventivo n.
240 del 10.6.2003, non appena la ditta avesse terminato lo smantellamento del vecchio Pt_3 materiale;
che, tuttavia, la aveva invertito le forniture, finendo per consegnare, per il primo bagno, CP_2 mattonelle in “rosa perlino”, unitamente al “bombato in rosa Portogallo”, quando, invece, tutto il materiale doveva essere fornito in “rosa Portogallo”; in altri termini, erano state consegnate, per la realizzazione del primo bagno con doccia, mattonelle destinate all'altro bagno;
che, nel momento in cui il si era accorto dell'errore, il IA aveva IÀ ricoperto il Pt_1 bagno con tutte le mattonelle che si erano rivelate pure insufficienti, data la diversa superficie dei due bagni, risultando ancora da coprire 2 mq;
che il alla presenza di , aveva immediatamente telefonato a , Pt_1 Persona_1 Parte_2 contestandogli l'accaduto; che il aveva ammesso l'errore, impegnandosi ad ordinare, a suo carico, una seconda partita CP_2 di mattonelle in marmo “rosa perlino”, al fine di porre rimedio al danno causato;
che, il 5.11.2003, era state consegnate al le mattonelle in “rosa perlino” mancanti, le quali, Pt_1 tuttavia, si erano rivelate di diversa tonalità, porosità e dimensione di quelle IÀ installate;
che anche tale circostanza era stata contestata, telefonicamente, dal al il quale si era Pt_1 CP_2 giustificato dicendo che sarebbe stato necessario attendere almeno tre giorni affinché le mattonelle raggiungessero il giusto amalgama;
che, persistendo il difetto, con lettera raccomandata del 14.11.2003 i coniugi avevano Parte_4 contestato a ed all'impresa Grigioni tali inconvenienti, invitandoli ad eliminare i Parte_2 danni arrecati;
che, tuttavia, tale missiva era rimasta senza riscontro;
pagina 3 di 17 che, essendosi in presenza di un aliud pro alio, egli aveva diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, mentre la domanda proposta dalla società attrice andava rigettata.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il tribunale, con sentenza n. 185/2009, depositata il 16.7.2009, così decideva “in
[.. accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da avverso la società “ Parte_1
, IÀ “ in persona del legale CP_1 Controparte_4 rappresentante, visto l'art. 1494 primo comma c.c. compensa integralmente quanto ancora dovuto dal sig. con quanto richiesto per pagamento del prezzo della merce Parte_1 consegnata da parte della società fornitrice e, con riguardo alla voce risarcitoria di cui all'art. 1494 secondo comma c.c., condanna parte attrice al pagamento della somma equa di euro 3.000 in favore di . Pone le spese processuali di parte convenuta a carico di parte attrice e Parte_1 sono liquidate in € 1.800 per diritti, € 1.500 per onorari, euro 125 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 12,5% su diritti e onorari oltre Iva e Cap come per legge, a carico della parte attrice soccombente;
sempre a carico di quest'ultima sono poste le spese di CTU.”.
Il primo giudice rilevava che la aveva invertito gli ordini di consegna delle mattonelle, CP_2 invertendo, così, anche i materiali destinati a rivestire i due bagni.
In particolare, in luogo del rivestimento in “rosa Portogallo” di 24 mt per il “bagno con doccia” era stato consegnato il rivestimento “rosa perlino” (invece destinato al “bagno con vasca” di 20 mt), anche se sulla bolla di accompagnamento era stata riportata l'indicazione “rosa Portogallo”, per cui il IA aveva proseguito il lavoro, con ulteriore attesa di 15 giorni per ricevere le mattonelle mancanti.
Ciò premesso, il tribunale escludeva che si potesse considerare integrata la fattispecie di vendita aliud pro alio, dato che comunque la res tradita aveva le qualità essenziali per assolvere l'uso cui era destinata.
Tuttavia, sul presupposto dell'inesatto adempimento del venditore, riteneva di dover riqualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 1494 c.c.
Al riguardo, risultava rispettato il termine di decadenza, dal momento che la prima contestazione era stata formulata, per iscritto, il 14.11.2003 e, quindi, entro gli otto giorni dalla ultimazione dei lavori, avvenuta il 5-6.11.2003.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non si trattava di vizio riconoscibile, poiché il c.t.u. aveva accertato che la differenza di colore non era immediatamente percepibile, occorrendo una diligenza superiore alla media per notarlo.
Pertanto, le somme richieste dal venditore, quale residuo del prezzo di compravendita, dovevano essere interamente compensate con quanto dovuto a titolo di responsabilità contrattuale ex art. pagina 4 di 17 1494, comma 1, c.c., con condanna, altresì, al risarcimento dei danni ex art. 1494, comma 2, c.c. per il disagio abitativo subito dal quantificato in € 3.000,00, vale a dire € 1.000,00 per Pt_1 ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello Il (IÀ IL , per i CP_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) con il primo, denunciava il vizio di ultrapetizione della sentenza gravata, in quanto, pur avendo il dedotto che la fattispecie si configurava come vendita di aliud pro alio, il tribunale aveva Pt_1 qualificato l'azione come proposta ai sensi dell'art. 1494, commi 1 e 2, c.c., il che rendeva evidente la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2) Con il secondo si doleva del rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.
Al riguardo, l'appellante osservava che non solo la missiva del 14.11.2003 non conteneva alcun addebito nei suoi confronti – sicché non poteva essere considerata come denuncia dei vizi – ma, in ogni caso, la stessa non era tempestiva, in quanto l'acquirente era venuto a conoscenza della presunta difformità ben prima, e cioè i primi giorni dell'ottobre 2013, contestualmente all'inizio dei lavori.
Inoltre, risultava decorso anche il termine di prescrizione, in quanto tra la missiva del 21.6.2004,
a firma del legale del e la costituzione in giudizio di quest'ultimo (avvenuta con comparsa Pt_1 depositata l'8.7.2005), era trascorso più di un anno.
3) Con il terzo, eccepiva l'assenza di ogni responsabilità in ordine a quanto lamentato dal Pt_1 dal momento che la posa in opera delle mattonelle era stata eseguita dall'impresa edile Pt_3 che avrebbe potuto agevolmente rendersi conto della diversità delle mattonelle.
4) Con il quarto, si doleva anche della quantificazione dei danni, rilevandone l'eccessività, dal momento che era impossibile che il presunto vizio della fornitura avesse determinato un ritardo nell'esecuzione dei lavori di tre mesi, giacché essi erano durati, in tutto, 35/40 giorni.
2.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente il gravame di cui Parte_1 chiedeva il rigetto.
2.3. – La Corte d'Appello, con sentenza n. 588/2017, depositata il 17.3.2017, così decideva: “in totale riforma della sentenza gravata: ---A) depenna la disposta compensazione e per l'effetto condanna al pagamento in favore della soc. della somma di € Parte_1 PA
3.836,06 oltre interessi dalla domanda al saldo;
---B) rigetta la domanda riconvenzionale di
; ---C) condanna a restituire all'appellante la somma Parte_1 Parte_1
pagina 5 di 17 pagata in esecuzione della sentenza impugnata pari ad € 10.861,89, oltre interessi dalla data del
09 ottobre 2012 per la somma di € 9.377,09 e dalla data del 01 agosto 2013 per la somma di €
1.439,8 fino al saldo;
2) condanna a rimborsare all'appellante le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida, per il primo grado, in complessivi €
3.000 per diritti e onorari oltre spese generali e oltre oneri accessori di legge e oltre al rimborso spese della c.t.u. e per il secondo grado, in complessivi € 1.830,00 per compensi oltre esborsi per
€ 103,6, oltre 15% per rimborso forfetario e oltre oneri accessori di legge”.
In particolare, il giudice di secondo grado, sul presupposto che, in prime cure, avesse Pt_1 individuato la causa petendi della propria domanda nella fattispecie dell' aliud pro alio, ravvisava un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata la quale, pur avendo escluso che ricorresse tale fattispecie, aveva condannato “Il al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., in CP_1 assenza della corrispondente domanda.
Pertanto, il tribunale, non potendo ricorrere all'applicazione dell'art. 1494 c.c. (in quanto non formava oggetto della domanda riconvenzionale del né l'ipotesi contemplata dal primo Pt_1 comma né quella contemplata dal secondo comma), non avrebbe potuto disporre la compensazione tra le somme richieste dal con quanto dovuto al a titolo di CP_1 Pt_1 responsabilità contrattuale ex art. 1494, comma 1, c.c., giacché tale domanda non era stata mai proposta.
Peraltro, il credito vantato dal a fronte dell'eccezione di compensazione sollevata dal CP_1
era stato ritenuto esistente dal tribunale e su tale statuizione – non oggetto di Pt_1 impugnazione – si era formato il giudicato.
Infine, il primo giudice non avrebbe potuto condannare il neppure al pagamento della CP_1 somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento danni – ex art. 1494, comma 2, c.c. – per l'asserito disagio abitativo subito dal trattandosi, anche questa, di domanda mai proposta. Pt_1
3 – Il giudizio di legittimità.
3.1. – Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, per i seguenti Parte_1 motivi:
1) con il primo, denunciava la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1453, 1494 e 1497 c.c., avendo omesso la Corte d'Appello di considerare che il giudice di primo grado aveva il potere di riqualificare la domanda, proposta con riferimento alla fattispecie dell' aliud pro alio, come domanda ex art. 1494 c.c., volta al risarcimento del danno per i vizi della cosa venduta. In ogni caso, la contestazione circa la sussistenza di vizi aveva formato oggetto del contraddittorio processuale, se solo si considerava che, nella propria comparsa conclusionale, aveva CP_2 rilevato di aver ritualmente eccepito la decadenza ex art. 1495 c.c. pagina 6 di 17 2) Con il secondo, lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la Corte d'Appello aveva male applicato l'art. 112 c.p.c., che riguardava il petitum inteso come bene della vita anelato dall'attore, e non incideva sul potere di qualificazione giuridica del rapporto spettante al giudice.
3.2. – Resisteva il che, a sua volta, proponeva ricorso incidentale condizionato CP_1 articolato in tre motivi:
1) Con il primo, lamentava l'omesso esame dei fatti che avevano evidenziato come il ricorrente fosse incorso (oltre che nella prescrizione, anche) nella decadenza dalla denunzia dei vizi, dal momento che, a fronte di lavori iniziati - al più tardi - i primi di ottobre 2003, la prima lettera di denuncia era stata inoltrata dal legale del in data 21.6.2004 (posto che la precedente Pt_1 lettera del 14.11.2003, inviata da sua moglie, non evidenziava alcun profilo di responsabilità in capo al indicando anzi come colpevole dell'inversione delle piastrelle il posatore delle stesse CP_2
. Parte_5
2) Con il secondo, lamentava l'omesso esame delle circostanze da cui era dato desumere l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte di atteso che (come riconosciuto CP_2 dalla stessa moglie del nella lettera del 14.11.2003) la responsabilità per l'inversione delle Pt_1 piastrelle da applicare nei due bagni era da addebitare al (la cui prestazione si sarebbe Pt_3 dovuta uniformare al canone della diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., che gli avrebbe imposto di rilevare la corretta destinazione delle piastrelle fornite da . CP_2
3) Con il terzo, denunciava l'omesso esame delle circostanze che avrebbero imposto una minore liquidazione del danno non patrimoniale, essendo impossibile che il ritardo fosse durato tre mesi, atteso che gli stessi lavori, nel loro complesso, furono eseguiti in un minor arco temporale.
3.3. – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28274/2022 – depositata il 28.9.2022 – accoglieva il ricorso principale, dichiarando inammissibile quello incidentale condizionato.
In particolare, rilevava che il giudice di secondo grado non si era attenuto al principio secondo cui
“in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c.” (Cass., n. 28069/2021).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva compiuto l'operazione opposta (pur sempre, ovviamente, consentita), procedendo a qualificare alla stregua di vendita di bene viziato la fattispecie dedotta dall'attore (in riconvenzionale) come aliud pro alio. pagina 7 di 17 Pertanto, il ricorso principale andava accolto, con conseguente rinvio al giudice d'appello che
“provvederà a riesaminare nel merito la domanda risarcitoria dall'angolo visuale della fattispecie di cui all'art. 1490 ss.”.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, lo stesso era inammissibile, in quanto aveva ad oggetto questioni rimaste assorbite nella sentenza cassata.
4 – Il giudizio di rinvio.
4.1. – riassumeva la causa dinanzi a questa Corte, formulando le conclusioni di Parte_1 cui in epigrafe.
4.2. – Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle sopra trascritte PA conclusioni.
4.3. – La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 5-20.2.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 – Sulle questioni preliminari.
5.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata il 13.12.2022 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (28.9.2022).
Per completezza, si osserva che, nella specie, trova applicazione l'art. 392, comma 2, c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche introdotte dell'art. 46, comma 21, della legge 18.6.2009, n.
69 (che ha ridotto da un anno a tre mesi il termine per la riassunzione), atteso che, ai sensi del successivo art. 58, la novella vale solo per i giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (4.7.2009).
Il presente giudizio, invece, è iniziato con atto di citazione notificato nel maggio 2005, sicché lo stesso risulta essere sottoposto alla disciplina codicistica previgente.
5.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura come “prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito (riconoscendo esistente il credito vantato dal e rigettando la domanda riconvenzionale del , diversamente dal c.d. rinvio CP_1 Pt_1
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi, quindi, di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase
pagina 8 di 17 del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare le domande e le eccezioni proposte dalle parti.
6 – L'esame delle domande e delle eccezioni.
6.1. – In primo luogo, è necessario esaminare le eccezioni di decadenza e prescrizioni sollevate dalla convenuta in riassunzione.
6.1.1. – Vero è, come sostenuto dal che “in tema di garanzia per i vizi della cosa CP_1 venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione,
l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (cfr. Cass. civ.,
n. 2348/2019).
Nella specie, tuttavia, il ha assolto al suo onere probatorio. Pt_1
6.1.1.a. – Difatti, risulta versata in atti la dichiarazione scritta di , incaricato di Persona_1 controllare i lavori nel caso di assenza del medesimo in cui viene riferita la telefonata fatta Pt_1 da quest'ultimo a (legale rappresentante della società fornitrice), subito dopo aver Parte_2 scoperto l'errore nell'invio della fornitura.
Questo il passaggio più significativo della telefonata riportato dall “lei mi dice che Per_1 provvederà a rattoppare il danno … bene … mi dica come: manda una partita di rosa perlino per ricoprire la parte mancante... e quanto tempo devo aspettare perché questa sua ordinazione alla cava fornitrice arrivi…? Spera un mese … ma vogliamo scherzare! Io sto col cantiere aperto per altri due mesi! Se basta!”.
Tali dichiarazioni risultano concordanti con quelle rese, sempre in forma scritta, dal IA
, in cui questi afferma di aver assistito ad una telefonata fatta dal al Controparte_5 Pt_1 CP_2 subito dopo aver scoperto il difetto di fornitura, per contestargli l'accaduto e che, in quell'occasione, il nello scusarsi, gli promise una partita aggiuntiva di mattonelle per coprire CP_2
i 2 mq mancanti del bagno con doccia.
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al pagina 9 di 17 giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ., n. 9507/2023).
Nella specie, tali dichiarazioni sono tra di loro circostanziate e concordanti e, inoltre, sono anche suscettibili di riscontro estrinseco, in quanto risulta documentato che, in data 31.10.2003, venne emessa da nei confronti di , fattura di € 177,13 (oltre IVA) proprio per CP_2 Parte_1 la fornitura aggiuntiva di 2,50 mq di materiale “rosa perlino”.
La denuncia dei vizi deve, dunque, considerarsi tempestiva.
6.1.1.b. – Ad ogni modo, è evidente che, in tal modo, la ebbe a riconoscere anche CP_2
l'esistenza del vizio della merce venduta, atteso che, diversamente, non vi sarebbe stato bisogno di procedere ad una fornitura aggiuntiva.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per "facta concludentia", come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa (nella specie, dell'intera fornitura di materiale edile di elevato valore)” (cfr.
Cass. civ., n. 23970/2013).
6.1.2 – Per lo stesso motivo, non risulta decorso il termine annuale di prescrizione, in quanto “il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche "per facta concludentia" quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 cod. civ. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale” (cr.
Cass. civ., n. 7301/2010).
Pertanto, il riconoscimento del vizio, da parte della con l'esecuzione della fornitura CP_2 aggiuntiva di “rosa perlino”, determina l'applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale che, dunque, non risulta decorso.
Senza pretermettere che, come condivisibilmente osservato dall'attore, ai sensi dell'art.1495, comma 3, c.c.: “il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”. pagina 10 di 17 Nel caso in esame, il vizio della fornitura è stato tempestivamente denunciato dall'acquirente, con la conseguenza che egli può certamente far valere la garanzia in via d'eccezione, anche dopo il decorso del termine annuale di prescrizione della relativa azione, essendo stato citato in giudizio proprio per l'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., n. 545/1985; n. 5226/1998).
Ne deriva il rigetto delle eccezioni in disamina.
6.2. – Vanno, a questo punto, esaminate le domande proposte dal Pt_1
6.2.1. – In primo luogo, è necessario evidenziare che, con il ricorso per cassazione, non è stata proposta alcuna impugnazione avverso il capo della sentenza, pronunciata dal giudice d'appello, con cui è stato statuito che “la domanda del fornitore di € 3.836 non solo non risulta respinta dal primo Giudice, ma una volta che – sia pure erroneamente – quel credito è stato posto in compensazione, vuol dire che detto credito è stato affermato e ritenuto sussistente dal primo giudice e sul predetto credito del fornitore, non essendo stata proposta impugnazione incidentale condizionata, deve ritenersi maturato il giudicato”.
Pertanto, l'accertamento del credito residuo, vantato dal nella misura di € 3.836,00, CP_1 deve ritenersi non più sindacabile in questa sede.
Si tratta, allora, di stabilire se tale credito sia suscettibile di ridimensionarsi, a seguito della domanda di risarcimento danni proposta dal Pt_1
6.2.2. – Al riguardo, recependo quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia che ha chiuso il giudizio rescindente, deve ritenersi che tale domanda sia stata proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c. e trovi il suo fondamento nella mancanza di qualità della cosa venduta, per avere il
(all'epoca invertito le due forniture destinate ai due bagni, pur essendo CP_1 CP_2 stata resa edotta, come dimostra la sottoscrizione del preventivo del 10.6.2003, della loro destinazione (circostanze non oggetto di contestazione).
Tali danni vengono, dall'attore in riassunzione, individuati: i) nell'inversione delle mattonelle destinate ai due bagni, con un effetto (estetico) finale diverso da quello concordato;
ii) nell'inidoneità del rosa perlino a fungere da pavimento del bagno con doccia, stante la sua inadeguatezza a sostenere le sollecitazioni del peso corporeo;
iii) nello stress e nel disagio subito, anche in ragione del prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori (tre mesi).
6.2.2.a. – Orbene, per quanto concerne il primo aspetto, il c.t.u. ha rilevato: “appurato l'accaduto ci troviamo adesso dinanzi ad una situazione che pur accomodata in corso lavori dalla Ditta fornitrice, origina una divergenza rispetto a ciò che si voleva e si era ordinato e pattuito. Da una analisi veloce e semplicistica, si potrebbe dire che dopotutto l'inversione è sempre con un materiale color rosa e, della stessa dimensione. Ma non è proprio così. In primo luogo, il fatto che la minor quantità consegnata erroneamente abbia comportato l'integrazione con altro materiale pagina 11 di 17 che pur dello stesso tipo diverge in tonalità e venature, trattandosi di due cavature o vene diverse, comporta una prima problematica. Consegue inoltre che la ripresa col materiale diverso è avvenuta proprio sulla parete primaria a destra dello specchio del lavabo. È pur vero, comunque, che, trattandosi di stesso materiale la divergenza non è incolmabile e bisogna soffermarsi, al fine di contestarne la diversità. Ma questo rivestiva un aspetto valido ai soli fini conciliativi. La realtà è che la similarità di colore e formato di due materiali, non giustifica l'inversione. E' bene ricordare che trattasi di due materiali pregiati e di notevole costo” (cfr. c.t.u., pag. 6).
Soggiungendo: “In merito alla anomalia di colore delle due forniture, dobbiamo riferire che l'errore di inversione, poteva mitigarsi abbinando al materiale invertito un decoro dello stesso e non come avvenuto lasciato l'altro. Difatti, il bagno doccia è stato realizzato con il rivestimento del bagno vasca ma con il decoro “bombato” e viceversa il bagno vasca con rivestimento del bagno doccia e i decori esatti. È tale accaduto che può aggravare lo scambio di materiali, in quanto sul rivestimento di si trovano i decori di (bombato 3/2/10) e viceversa, Parte_6 Parte_7 sul rivestimento di i decori di (freccia 7/25 Verde Alpi-Rosa Perlino). Parte_7 Parte_6
Se accorti dell'errore si fossero uniformati i decori, forse il contrasto non sussisteva. Riferiamo in ultimo che il contrasto maggiore sussiste nel confronto fra la prima fornitura di e Parte_6
l'integrazione del 3/11/2003 dello stesso materiale. Questa anche se dello stesso tipo e formato presenta un diverso cromatismo, dovuto come suddetto all'appartenere presumibilmente ad altro blocco di cavatura rispetto alla prima […] Il risultato finale dei bagni può essere tollerabile non generando particolari contrasti. È chiaro che da un attento esame, gli abbinamenti dei rivestimenti
e decori avvenuti con materiali diversi, seppur rosa, sono riscontrabili. Lo stesso dicasi nel contrasto fra il rivestimento di Rosa Perlino della prima fornitura e quella integrativa. In questo caso, essendo sulla parete primaria l'abbinamento appare maggiormente visibile” (cfr. c.t.u., pag.
10).
In definitiva, deve ritenersi che il problema principale sussista proprio nel bagno (con doccia) dove
è stato installato il rosa perlino, a causa della divergenza cromatica esistente tra la prima e la seconda fornitura e che interessa la parete primaria.
Tuttavia, come chiarito dal c.t.u., si è in presenza di una difformità che non “genera particolari contrasti” e che, quindi, può essere considerata “tollerabile”, come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione peritale.
Ciò pure in ragione del fatto che la scelta dei decori, che ha finito per accrescere la (pur lieve) disarmonia cromatica, è imputabile, per quel che consta, alla committenza.
Difatti, come si evince dalle dichiarazioni scritte rese dal IA , la posa Controparte_5 delle mattonelle nel bagno con doccia, che poi si sono rivelate di numero insufficiente, è iniziata pagina 12 di 17 dal pavimento, di talché era certamente possibile operare una scelta dei decori, nel senso indicato dal c.t.u., così da rendere i bagni più armonici sotto il profilo estetico.
Inoltre, l'ausiliario d'ufficio ha anche evidenziato che “il materiale pur invertito, è stato posato ottimamente secondo la regola d'arte, attenuando le pur sussistenti divergenze” (cfr. c.t.u., pag.
11).
Deve, dunque, ritenersi che il difetto di conformità addebitabile al venditore rientri nel margine di tolleranza di cui all'art. 1497, comma 1, c.c., ragion per cui, sotto tale angolo prospettico, la domanda di risarcimento danni è infondata.
6.2.2.b. – Per quanto concerne, poi, la presunta inidoneità del a sostenere le Parte_6 sollecitazioni del peso corporeo, il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. del ha Pt_1 affermato: “è vero che, erroneamente nel bagno doccia, in seguito all'inversione di un materiale, è stato posato a terra un materiale quale il Rosa Perlini, scelto e consigliato quale rivestimento. Ciò anche se potrebbe generare dubbi sulla funzionalità, non ritengo in questo caso possa temersi in tal senso, ovvero che il materiale posato non sia idoneo allo scopo. È vero sì che è stato invertito, ma è pur sempre una pietra arenaria compatta, quindi idoneo a svolgere anche la funzione di pavimento, almeno quanto potesse svolgerla il marmo ordinato . È da segnalarsi Parte_7 inoltre che dopo quattro anni dalla posa non si siano verificate problematiche in merito;
almeno da quanto potuto verificare nel corso del sopralluogo” (cfr. c.t.u., pag. 13).
Anche, sul punto, quindi, la domanda del si presenta infondata, non constando Pt_1
l'inadeguatezza del materiale installato nel bagno con doccia a svolgere la funzione di pavimento.
6.2.2.c. – L'espletata c.t.u. ha, invece, accertato che l'errore nell'invio della fornitura, da parte di ha comportato una sospensione dei lavori per 15 giorni, dovuta all'esigenza di CP_2 attendere il materiale “rosa perlino” necessario ad integrare la partita IÀ consegnata (ed installata).
Non vi è dubbio, quindi, che tale situazione – come confermato anche dall'ausiliario (cfr. relazione peritale, pag. 8) – abbia causato un pregiudizio in termini di fruibilità dell'abitazione.
Ne consegue che la somma da riconoscere al a titolo di risarcimento del danno, deve Pt_1 essere quantificata in € 500,00, da ritenersi esaustiva dell'intero pregiudizio subito e da portare a deconto, in virtù dell'eccepita compensazione, del credito complessivo vantato da CP_2
Sul punto, si precisa che i criteri di quantificazione del danno vengono mutuati dalla sentenza di primo grado che lo ha liquidato in € 3.000,00, pari ad € 1.000,00 mensili (assumendo, erroneamente, un ritardo di tre mesi nell'esecuzione dei lavori), liquidazione che è stata impugnata dal esclusivamente con riferimento alla determinazione del ritardo (che, in CP_1
pagina 13 di 17 effetti, risulta essere non di tre mesi ma di quindici giorni), mentre il nulla ha eccepito in Pt_1 merito.
Pertanto, proprio in considerazione del comportamento processuale delle parti, appare equo quantificare il danno nella misura di € [1.000/2=] 500,00.
6.2.2.d. – Non può condividersi la tesi della convenuta in riassunzione secondo cui la responsabilità della diversa pavimentazione dei due bagni doveva essere addebitata all'impresa edile che aveva eseguito la posa in opera delle mattonelle, trattandosi di soggetto professionalmente qualificato e, quindi, in grado di rendersi conto della diversità del materiale.
In proposito, si presentano ancora una volta significative le risultanze dell'espletata c.t.u., secondo cui “con “la diligenza media” non era possibile accorgersi prontamente dell'inversione sulla fornitura, quindi tra il che si attendeva e il che è stato invece Parte_7 Parte_6 consegnato” e ciò con riferimento sia alla committente che ad un “normale posatore” (cfr. c.t.u., pag. 11).
Né è condivisibile l'ulteriore affermazione secondo cui il (o la moglie) una volta resisi conto Pt_1 dell'errore, avrebbero dovuto interrompere subito la lavorazione.
Al riguardo, rilevante si presentano le dichiarazioni di , da cui si evince che solo Controparte_5
“a metà lavoro” la ditta posatrice si rese conto dell'errore nella fornitura perché le mattonelle non erano in numero sufficiente e che non era possibile togliere quelle IÀ installate, tenuto conto della
“durezza della mescola” che avrebbe finito per arrecare danni sia all'intonaco che alle mattonelle stesse.
Dichiarazioni che coincidono con quelle rilasciate da , il quale ha riferito che il CP_6 problema emerse solo nel corso dell'installazione delle mattonelle.
Inoltre, non è vero, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che la lettera del
14.11.2003, inviata da (moglie del , non contenesse alcun addebito nei riguardi Persona_2 Pt_1 della in quanto con essa la mittente si riservava espressamente di agire per il CP_2 risarcimento del danno anche nei suoi confronti.
Del resto, la frase “rappresento alla ditta che, salvo ulteriori accertamenti, non vi sono CP_2 defezioni nella fornitura di materiali” non può essere interpretata, come vorrebbe la convenuta, nel senso del riconoscimento della correttezza del suo operato, ma solo del fatto che, allo stato, la fornitura non presentava “defezioni” (cioè ammanchi), il che era coerente con la partita aggiuntiva di “rosa perlino” recapitata qualche giorno prima.
D'altronde, tale lettera si apre con la constatazione che “qualcuno ha invertito le partite di mattonelle”, mentre l'affermazione “io stessa ho avvertito il sig. che quelle piastrelle, in Pt_3 rosa , non erano da applicare al bagno doccia”, non si presenta decisiva, in mancanza di Pt_6
pagina 14 di 17 qualsiasi riferimento temporale (e, quindi, non essendo possibile stabilire se tale avvertimento venne dato dopo la consegna delle mattonelle e prima di iniziare la loro posa in opera).
In definitiva, il venditore non ha offerto la prova liberatoria richiesta dall'art. 1494, comma 1, c.c. non constando che egli abbia usato la dovuta diligenza all'atto del confezionamento e della spedizione della merce – tanto più se si considera il suo carattere particolarmente pregiato – invertendo le due forniture.
6.2.3 – Quanto, infine, alle richieste istruttorie reiterate dall'attore, le stesse si presentano irrilevanti ai fini decisionali, per le ragioni sopra esposte.
6.3. – In definitiva, deve essere condannato al pagamento della somma di € Parte_1
(3.836,06-500,00=) 3.336,06, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Deve, infine, essere accolta la domanda per la restituzione delle eventuali maggiori somme corrisposte dal in forza dell'efficacia esecutiva delle sentenze di primo e secondo grado, Pt_1 oltre interessi legali con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti fino al saldo.
7 – Sulle spese processuali
7.1. – Per quanto concerne le spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
In virtù della reciproca soccombenza, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per compensare per ¼ le spese processuali che, per i restanti ¾, devono essere poste a carico di
, poiché, all'esito del giudizio, la pretesa de “ è stata solo Parte_1 PA parzialmente ridimensionata.
7.2. – Tali spese si liquidano, per il giudizio di primo e secondo grado, in conformità alle note in atti – in quanto congrue e conformi ai valori tabellari – e per i restanti giudizi sulla base del computo che segue (valore € 1.101-5.200, avuto riguardo al criterio del decisum), che tiene conto dei parametri medi per tutte le fasi:
C) Spese del giudizio di cassazione:
Fase di studio: € 709 ,00
Fase introduttiva: € 777,00
Fase decisionale: € 389,00
Compenso tabellare: € 1.875,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
D) spese del giudizio di rinvio:
Fase di studio della controversia: € 536,00 pagina 15 di 17 Fase introduttiva del giudizio: € 536,00
Fase istruttoria/trattazione: € 992,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.915,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
7.3. – Le spese di c.t.u. vengono poste per ¼ a carico de “ e per ¾ a carico di PA
, in ragione degli esiti dell'accertamento peritale. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 588/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 17.3.2017, riassunto da nei confronti de “ , così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, CP_1 condanna al pagamento della somma di € 3.336,06, oltre interessi legali nei Parte_1 termini di cui in motivazione;
2) compensa per ¼ le spese processuali, ponendo i rimanenti ¾ a carico di Parte_1 che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 86,58 per esborsi, in € 1.439,00 per diritti ed in € 1.340,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di appello, in € 1.830,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
iii) per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in € 1.875,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
iv) per il presente giudizio di rinvio, in € 2.915,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
[... 4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico, per ¾, di e, per ¼, de Parte_1
CP_1
5) condanna alla restituzione delle eventuali maggiori somme ricevute in forza CP_1 dell'efficacia esecutiva delle sentenze di primo e secondo grado, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione.
Firenze, 17.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 16 di 17 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 2327/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCOCCIO NADIA Parte_1 C.F._1
(C.F. ) C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMOLI ALESSIO (C.F. CP_1 P.IVA_1
) e dell'avv. TOIA ANTONIO ( C.F._3 C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
a seguito dell'ordinanza n. 28274/2022 pubblicata il 28.9.2022, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 588/2017 pubblicata il 17.3.2017
CONCLUSIONI
In data 5-20.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in sede di rinvio ed in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 28274/2022 del 28.09.2022, - confermare la sentenza del Tribunale di Firenze Sez. Distaccata di Pontassieve n. 185/09 R.g. 20432/05; - respingere e rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate per le ragioni indicate in narrativa;
- in via riconvenzionale, condannare la società “ quale società derivante dalla trasformazione della società IL CP_1 pagina 1 di 17 , con sede in Reggello (FI), in Via Monaco 31/D c.f. Parte_2
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. P.IVA_1 [...]
a seguito dell'errata fornitura delle mattonelle, ammontanti complessivamente a euro Parte_1 20.000,00, o in subordine come da sentenza del Tribunale di Firenze n. 185/2009 (euro 3.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali extra contrattuali e euro 3.838,60 a titolo di risarcimento danni patrimoniali contrattuali) o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le ragioni indicate in narrativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- in ogni caso, condannare la società “ alla restituzione a favore del Sig. delle CP_1 Parte_1 somme tutte pagate a “ in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze CP_1 n. 588/2017 pubblicata il 17/03/2017, pari a euro 23.075,52, oltre interessi da ottobre 2017 al saldo;
- in via istruttoria, autorizzare i mezzi istruttori richiesti nei propri atti e non ammessi nel giudizio di primo grado e quindi: “- Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova […]
- in ogni caso, con condanna di controparte al rimborso dei compensi legali di tutti i precedenti gradi di giudizio, spese e accessori di legge”
Per parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma della sentenza n. 185/09 del Tribunale di Firenze-Sezione Distaccata di Pontassieve: - nel merito: a) condannare il sig. al pagamento Pt_1 in favore della soc. della somma di € 3.836,06= o di quella maggiore o minore PA somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
b) rigettare la domanda riconvenzionale del sig. perché infondata in fatto e diritto. in via Parte_1 istruttoria: 1) si chiede l'acquisizione dell'integrale fascicolo del giudizio;
2) la difesa della società il Fattoio si oppone decisamente all'ammissione di eventuali mezzi istruttori di parte avversa per motivi dedotti in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, compreso quello di Cassazione e quindi anche del presente di giudizio di rinvio rescissorio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, (IÀ ), CP_1 Controparte_2 riassumendo ex art. 392 c.p.c. il giudizio a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione n. 28274/2022, depositata il 28.9.2022, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 588/2017 di questa Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione al ricorso principale proposto dal dichiarando inammissibile il ricorso incidentale condizionato Pt_1 proposto da “ ”. CP_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Controparte_2
Distaccata di – , chiedendo la sua condanna al pagamento della CP_3 Parte_1 somma di € 3.838,06, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale corrispettivo ancora dovuto per la fornitura di merce di cui alle fatture n. 1981 del 31.10.2003 (dell'importo di € 4.530,17) e n. 2080 del 29.11.2003 (dell'importo di € 3.288,06).
pagina 2 di 17 1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la domanda attrice e Parte_1 spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di al CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella misura di €
20.000,00.
In particolare, il convenuto esponeva: che, dovendo effettuare alcuni lavori di ristrutturazione dei due bagni presenti all'interno della sua abitazione, aveva ordinato una fornitura di materiali alla specificando: i) che il primo CP_2 bagno (con doccia) andava rivestito con marmo “rosa Portogallo” e cordolo “a matita” sempre in
“rosa Portogallo”; ii) che il secondo bagno (con vasca) doveva essere rivestito in mattonelle
“verde alpi” da apporre sul pavimento, con pareti in “rosa perlino”; che, data la necessità di eseguire i lavori prima su un bagno e poi sull'altro, la si era CP_2 impegnata a fornire il materiale di rivestimento del primo bagno, come pattuito nel preventivo n.
240 del 10.6.2003, non appena la ditta avesse terminato lo smantellamento del vecchio Pt_3 materiale;
che, tuttavia, la aveva invertito le forniture, finendo per consegnare, per il primo bagno, CP_2 mattonelle in “rosa perlino”, unitamente al “bombato in rosa Portogallo”, quando, invece, tutto il materiale doveva essere fornito in “rosa Portogallo”; in altri termini, erano state consegnate, per la realizzazione del primo bagno con doccia, mattonelle destinate all'altro bagno;
che, nel momento in cui il si era accorto dell'errore, il IA aveva IÀ ricoperto il Pt_1 bagno con tutte le mattonelle che si erano rivelate pure insufficienti, data la diversa superficie dei due bagni, risultando ancora da coprire 2 mq;
che il alla presenza di , aveva immediatamente telefonato a , Pt_1 Persona_1 Parte_2 contestandogli l'accaduto; che il aveva ammesso l'errore, impegnandosi ad ordinare, a suo carico, una seconda partita CP_2 di mattonelle in marmo “rosa perlino”, al fine di porre rimedio al danno causato;
che, il 5.11.2003, era state consegnate al le mattonelle in “rosa perlino” mancanti, le quali, Pt_1 tuttavia, si erano rivelate di diversa tonalità, porosità e dimensione di quelle IÀ installate;
che anche tale circostanza era stata contestata, telefonicamente, dal al il quale si era Pt_1 CP_2 giustificato dicendo che sarebbe stato necessario attendere almeno tre giorni affinché le mattonelle raggiungessero il giusto amalgama;
che, persistendo il difetto, con lettera raccomandata del 14.11.2003 i coniugi avevano Parte_4 contestato a ed all'impresa Grigioni tali inconvenienti, invitandoli ad eliminare i Parte_2 danni arrecati;
che, tuttavia, tale missiva era rimasta senza riscontro;
pagina 3 di 17 che, essendosi in presenza di un aliud pro alio, egli aveva diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, mentre la domanda proposta dalla società attrice andava rigettata.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il tribunale, con sentenza n. 185/2009, depositata il 16.7.2009, così decideva “in
[.. accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da avverso la società “ Parte_1
, IÀ “ in persona del legale CP_1 Controparte_4 rappresentante, visto l'art. 1494 primo comma c.c. compensa integralmente quanto ancora dovuto dal sig. con quanto richiesto per pagamento del prezzo della merce Parte_1 consegnata da parte della società fornitrice e, con riguardo alla voce risarcitoria di cui all'art. 1494 secondo comma c.c., condanna parte attrice al pagamento della somma equa di euro 3.000 in favore di . Pone le spese processuali di parte convenuta a carico di parte attrice e Parte_1 sono liquidate in € 1.800 per diritti, € 1.500 per onorari, euro 125 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 12,5% su diritti e onorari oltre Iva e Cap come per legge, a carico della parte attrice soccombente;
sempre a carico di quest'ultima sono poste le spese di CTU.”.
Il primo giudice rilevava che la aveva invertito gli ordini di consegna delle mattonelle, CP_2 invertendo, così, anche i materiali destinati a rivestire i due bagni.
In particolare, in luogo del rivestimento in “rosa Portogallo” di 24 mt per il “bagno con doccia” era stato consegnato il rivestimento “rosa perlino” (invece destinato al “bagno con vasca” di 20 mt), anche se sulla bolla di accompagnamento era stata riportata l'indicazione “rosa Portogallo”, per cui il IA aveva proseguito il lavoro, con ulteriore attesa di 15 giorni per ricevere le mattonelle mancanti.
Ciò premesso, il tribunale escludeva che si potesse considerare integrata la fattispecie di vendita aliud pro alio, dato che comunque la res tradita aveva le qualità essenziali per assolvere l'uso cui era destinata.
Tuttavia, sul presupposto dell'inesatto adempimento del venditore, riteneva di dover riqualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 1494 c.c.
Al riguardo, risultava rispettato il termine di decadenza, dal momento che la prima contestazione era stata formulata, per iscritto, il 14.11.2003 e, quindi, entro gli otto giorni dalla ultimazione dei lavori, avvenuta il 5-6.11.2003.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non si trattava di vizio riconoscibile, poiché il c.t.u. aveva accertato che la differenza di colore non era immediatamente percepibile, occorrendo una diligenza superiore alla media per notarlo.
Pertanto, le somme richieste dal venditore, quale residuo del prezzo di compravendita, dovevano essere interamente compensate con quanto dovuto a titolo di responsabilità contrattuale ex art. pagina 4 di 17 1494, comma 1, c.c., con condanna, altresì, al risarcimento dei danni ex art. 1494, comma 2, c.c. per il disagio abitativo subito dal quantificato in € 3.000,00, vale a dire € 1.000,00 per Pt_1 ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello Il (IÀ IL , per i CP_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) con il primo, denunciava il vizio di ultrapetizione della sentenza gravata, in quanto, pur avendo il dedotto che la fattispecie si configurava come vendita di aliud pro alio, il tribunale aveva Pt_1 qualificato l'azione come proposta ai sensi dell'art. 1494, commi 1 e 2, c.c., il che rendeva evidente la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2) Con il secondo si doleva del rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.
Al riguardo, l'appellante osservava che non solo la missiva del 14.11.2003 non conteneva alcun addebito nei suoi confronti – sicché non poteva essere considerata come denuncia dei vizi – ma, in ogni caso, la stessa non era tempestiva, in quanto l'acquirente era venuto a conoscenza della presunta difformità ben prima, e cioè i primi giorni dell'ottobre 2013, contestualmente all'inizio dei lavori.
Inoltre, risultava decorso anche il termine di prescrizione, in quanto tra la missiva del 21.6.2004,
a firma del legale del e la costituzione in giudizio di quest'ultimo (avvenuta con comparsa Pt_1 depositata l'8.7.2005), era trascorso più di un anno.
3) Con il terzo, eccepiva l'assenza di ogni responsabilità in ordine a quanto lamentato dal Pt_1 dal momento che la posa in opera delle mattonelle era stata eseguita dall'impresa edile Pt_3 che avrebbe potuto agevolmente rendersi conto della diversità delle mattonelle.
4) Con il quarto, si doleva anche della quantificazione dei danni, rilevandone l'eccessività, dal momento che era impossibile che il presunto vizio della fornitura avesse determinato un ritardo nell'esecuzione dei lavori di tre mesi, giacché essi erano durati, in tutto, 35/40 giorni.
2.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente il gravame di cui Parte_1 chiedeva il rigetto.
2.3. – La Corte d'Appello, con sentenza n. 588/2017, depositata il 17.3.2017, così decideva: “in totale riforma della sentenza gravata: ---A) depenna la disposta compensazione e per l'effetto condanna al pagamento in favore della soc. della somma di € Parte_1 PA
3.836,06 oltre interessi dalla domanda al saldo;
---B) rigetta la domanda riconvenzionale di
; ---C) condanna a restituire all'appellante la somma Parte_1 Parte_1
pagina 5 di 17 pagata in esecuzione della sentenza impugnata pari ad € 10.861,89, oltre interessi dalla data del
09 ottobre 2012 per la somma di € 9.377,09 e dalla data del 01 agosto 2013 per la somma di €
1.439,8 fino al saldo;
2) condanna a rimborsare all'appellante le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida, per il primo grado, in complessivi €
3.000 per diritti e onorari oltre spese generali e oltre oneri accessori di legge e oltre al rimborso spese della c.t.u. e per il secondo grado, in complessivi € 1.830,00 per compensi oltre esborsi per
€ 103,6, oltre 15% per rimborso forfetario e oltre oneri accessori di legge”.
In particolare, il giudice di secondo grado, sul presupposto che, in prime cure, avesse Pt_1 individuato la causa petendi della propria domanda nella fattispecie dell' aliud pro alio, ravvisava un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata la quale, pur avendo escluso che ricorresse tale fattispecie, aveva condannato “Il al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., in CP_1 assenza della corrispondente domanda.
Pertanto, il tribunale, non potendo ricorrere all'applicazione dell'art. 1494 c.c. (in quanto non formava oggetto della domanda riconvenzionale del né l'ipotesi contemplata dal primo Pt_1 comma né quella contemplata dal secondo comma), non avrebbe potuto disporre la compensazione tra le somme richieste dal con quanto dovuto al a titolo di CP_1 Pt_1 responsabilità contrattuale ex art. 1494, comma 1, c.c., giacché tale domanda non era stata mai proposta.
Peraltro, il credito vantato dal a fronte dell'eccezione di compensazione sollevata dal CP_1
era stato ritenuto esistente dal tribunale e su tale statuizione – non oggetto di Pt_1 impugnazione – si era formato il giudicato.
Infine, il primo giudice non avrebbe potuto condannare il neppure al pagamento della CP_1 somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento danni – ex art. 1494, comma 2, c.c. – per l'asserito disagio abitativo subito dal trattandosi, anche questa, di domanda mai proposta. Pt_1
3 – Il giudizio di legittimità.
3.1. – Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, per i seguenti Parte_1 motivi:
1) con il primo, denunciava la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1453, 1494 e 1497 c.c., avendo omesso la Corte d'Appello di considerare che il giudice di primo grado aveva il potere di riqualificare la domanda, proposta con riferimento alla fattispecie dell' aliud pro alio, come domanda ex art. 1494 c.c., volta al risarcimento del danno per i vizi della cosa venduta. In ogni caso, la contestazione circa la sussistenza di vizi aveva formato oggetto del contraddittorio processuale, se solo si considerava che, nella propria comparsa conclusionale, aveva CP_2 rilevato di aver ritualmente eccepito la decadenza ex art. 1495 c.c. pagina 6 di 17 2) Con il secondo, lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la Corte d'Appello aveva male applicato l'art. 112 c.p.c., che riguardava il petitum inteso come bene della vita anelato dall'attore, e non incideva sul potere di qualificazione giuridica del rapporto spettante al giudice.
3.2. – Resisteva il che, a sua volta, proponeva ricorso incidentale condizionato CP_1 articolato in tre motivi:
1) Con il primo, lamentava l'omesso esame dei fatti che avevano evidenziato come il ricorrente fosse incorso (oltre che nella prescrizione, anche) nella decadenza dalla denunzia dei vizi, dal momento che, a fronte di lavori iniziati - al più tardi - i primi di ottobre 2003, la prima lettera di denuncia era stata inoltrata dal legale del in data 21.6.2004 (posto che la precedente Pt_1 lettera del 14.11.2003, inviata da sua moglie, non evidenziava alcun profilo di responsabilità in capo al indicando anzi come colpevole dell'inversione delle piastrelle il posatore delle stesse CP_2
. Parte_5
2) Con il secondo, lamentava l'omesso esame delle circostanze da cui era dato desumere l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte di atteso che (come riconosciuto CP_2 dalla stessa moglie del nella lettera del 14.11.2003) la responsabilità per l'inversione delle Pt_1 piastrelle da applicare nei due bagni era da addebitare al (la cui prestazione si sarebbe Pt_3 dovuta uniformare al canone della diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., che gli avrebbe imposto di rilevare la corretta destinazione delle piastrelle fornite da . CP_2
3) Con il terzo, denunciava l'omesso esame delle circostanze che avrebbero imposto una minore liquidazione del danno non patrimoniale, essendo impossibile che il ritardo fosse durato tre mesi, atteso che gli stessi lavori, nel loro complesso, furono eseguiti in un minor arco temporale.
3.3. – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28274/2022 – depositata il 28.9.2022 – accoglieva il ricorso principale, dichiarando inammissibile quello incidentale condizionato.
In particolare, rilevava che il giudice di secondo grado non si era attenuto al principio secondo cui
“in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c.” (Cass., n. 28069/2021).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva compiuto l'operazione opposta (pur sempre, ovviamente, consentita), procedendo a qualificare alla stregua di vendita di bene viziato la fattispecie dedotta dall'attore (in riconvenzionale) come aliud pro alio. pagina 7 di 17 Pertanto, il ricorso principale andava accolto, con conseguente rinvio al giudice d'appello che
“provvederà a riesaminare nel merito la domanda risarcitoria dall'angolo visuale della fattispecie di cui all'art. 1490 ss.”.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, lo stesso era inammissibile, in quanto aveva ad oggetto questioni rimaste assorbite nella sentenza cassata.
4 – Il giudizio di rinvio.
4.1. – riassumeva la causa dinanzi a questa Corte, formulando le conclusioni di Parte_1 cui in epigrafe.
4.2. – Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle sopra trascritte PA conclusioni.
4.3. – La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 5-20.2.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 – Sulle questioni preliminari.
5.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata il 13.12.2022 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (28.9.2022).
Per completezza, si osserva che, nella specie, trova applicazione l'art. 392, comma 2, c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche introdotte dell'art. 46, comma 21, della legge 18.6.2009, n.
69 (che ha ridotto da un anno a tre mesi il termine per la riassunzione), atteso che, ai sensi del successivo art. 58, la novella vale solo per i giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (4.7.2009).
Il presente giudizio, invece, è iniziato con atto di citazione notificato nel maggio 2005, sicché lo stesso risulta essere sottoposto alla disciplina codicistica previgente.
5.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura come “prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito (riconoscendo esistente il credito vantato dal e rigettando la domanda riconvenzionale del , diversamente dal c.d. rinvio CP_1 Pt_1
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi, quindi, di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase
pagina 8 di 17 del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare le domande e le eccezioni proposte dalle parti.
6 – L'esame delle domande e delle eccezioni.
6.1. – In primo luogo, è necessario esaminare le eccezioni di decadenza e prescrizioni sollevate dalla convenuta in riassunzione.
6.1.1. – Vero è, come sostenuto dal che “in tema di garanzia per i vizi della cosa CP_1 venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione,
l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (cfr. Cass. civ.,
n. 2348/2019).
Nella specie, tuttavia, il ha assolto al suo onere probatorio. Pt_1
6.1.1.a. – Difatti, risulta versata in atti la dichiarazione scritta di , incaricato di Persona_1 controllare i lavori nel caso di assenza del medesimo in cui viene riferita la telefonata fatta Pt_1 da quest'ultimo a (legale rappresentante della società fornitrice), subito dopo aver Parte_2 scoperto l'errore nell'invio della fornitura.
Questo il passaggio più significativo della telefonata riportato dall “lei mi dice che Per_1 provvederà a rattoppare il danno … bene … mi dica come: manda una partita di rosa perlino per ricoprire la parte mancante... e quanto tempo devo aspettare perché questa sua ordinazione alla cava fornitrice arrivi…? Spera un mese … ma vogliamo scherzare! Io sto col cantiere aperto per altri due mesi! Se basta!”.
Tali dichiarazioni risultano concordanti con quelle rese, sempre in forma scritta, dal IA
, in cui questi afferma di aver assistito ad una telefonata fatta dal al Controparte_5 Pt_1 CP_2 subito dopo aver scoperto il difetto di fornitura, per contestargli l'accaduto e che, in quell'occasione, il nello scusarsi, gli promise una partita aggiuntiva di mattonelle per coprire CP_2
i 2 mq mancanti del bagno con doccia.
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al pagina 9 di 17 giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ., n. 9507/2023).
Nella specie, tali dichiarazioni sono tra di loro circostanziate e concordanti e, inoltre, sono anche suscettibili di riscontro estrinseco, in quanto risulta documentato che, in data 31.10.2003, venne emessa da nei confronti di , fattura di € 177,13 (oltre IVA) proprio per CP_2 Parte_1 la fornitura aggiuntiva di 2,50 mq di materiale “rosa perlino”.
La denuncia dei vizi deve, dunque, considerarsi tempestiva.
6.1.1.b. – Ad ogni modo, è evidente che, in tal modo, la ebbe a riconoscere anche CP_2
l'esistenza del vizio della merce venduta, atteso che, diversamente, non vi sarebbe stato bisogno di procedere ad una fornitura aggiuntiva.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per "facta concludentia", come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa (nella specie, dell'intera fornitura di materiale edile di elevato valore)” (cfr.
Cass. civ., n. 23970/2013).
6.1.2 – Per lo stesso motivo, non risulta decorso il termine annuale di prescrizione, in quanto “il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche "per facta concludentia" quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 cod. civ. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale” (cr.
Cass. civ., n. 7301/2010).
Pertanto, il riconoscimento del vizio, da parte della con l'esecuzione della fornitura CP_2 aggiuntiva di “rosa perlino”, determina l'applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale che, dunque, non risulta decorso.
Senza pretermettere che, come condivisibilmente osservato dall'attore, ai sensi dell'art.1495, comma 3, c.c.: “il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”. pagina 10 di 17 Nel caso in esame, il vizio della fornitura è stato tempestivamente denunciato dall'acquirente, con la conseguenza che egli può certamente far valere la garanzia in via d'eccezione, anche dopo il decorso del termine annuale di prescrizione della relativa azione, essendo stato citato in giudizio proprio per l'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., n. 545/1985; n. 5226/1998).
Ne deriva il rigetto delle eccezioni in disamina.
6.2. – Vanno, a questo punto, esaminate le domande proposte dal Pt_1
6.2.1. – In primo luogo, è necessario evidenziare che, con il ricorso per cassazione, non è stata proposta alcuna impugnazione avverso il capo della sentenza, pronunciata dal giudice d'appello, con cui è stato statuito che “la domanda del fornitore di € 3.836 non solo non risulta respinta dal primo Giudice, ma una volta che – sia pure erroneamente – quel credito è stato posto in compensazione, vuol dire che detto credito è stato affermato e ritenuto sussistente dal primo giudice e sul predetto credito del fornitore, non essendo stata proposta impugnazione incidentale condizionata, deve ritenersi maturato il giudicato”.
Pertanto, l'accertamento del credito residuo, vantato dal nella misura di € 3.836,00, CP_1 deve ritenersi non più sindacabile in questa sede.
Si tratta, allora, di stabilire se tale credito sia suscettibile di ridimensionarsi, a seguito della domanda di risarcimento danni proposta dal Pt_1
6.2.2. – Al riguardo, recependo quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia che ha chiuso il giudizio rescindente, deve ritenersi che tale domanda sia stata proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c. e trovi il suo fondamento nella mancanza di qualità della cosa venduta, per avere il
(all'epoca invertito le due forniture destinate ai due bagni, pur essendo CP_1 CP_2 stata resa edotta, come dimostra la sottoscrizione del preventivo del 10.6.2003, della loro destinazione (circostanze non oggetto di contestazione).
Tali danni vengono, dall'attore in riassunzione, individuati: i) nell'inversione delle mattonelle destinate ai due bagni, con un effetto (estetico) finale diverso da quello concordato;
ii) nell'inidoneità del rosa perlino a fungere da pavimento del bagno con doccia, stante la sua inadeguatezza a sostenere le sollecitazioni del peso corporeo;
iii) nello stress e nel disagio subito, anche in ragione del prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori (tre mesi).
6.2.2.a. – Orbene, per quanto concerne il primo aspetto, il c.t.u. ha rilevato: “appurato l'accaduto ci troviamo adesso dinanzi ad una situazione che pur accomodata in corso lavori dalla Ditta fornitrice, origina una divergenza rispetto a ciò che si voleva e si era ordinato e pattuito. Da una analisi veloce e semplicistica, si potrebbe dire che dopotutto l'inversione è sempre con un materiale color rosa e, della stessa dimensione. Ma non è proprio così. In primo luogo, il fatto che la minor quantità consegnata erroneamente abbia comportato l'integrazione con altro materiale pagina 11 di 17 che pur dello stesso tipo diverge in tonalità e venature, trattandosi di due cavature o vene diverse, comporta una prima problematica. Consegue inoltre che la ripresa col materiale diverso è avvenuta proprio sulla parete primaria a destra dello specchio del lavabo. È pur vero, comunque, che, trattandosi di stesso materiale la divergenza non è incolmabile e bisogna soffermarsi, al fine di contestarne la diversità. Ma questo rivestiva un aspetto valido ai soli fini conciliativi. La realtà è che la similarità di colore e formato di due materiali, non giustifica l'inversione. E' bene ricordare che trattasi di due materiali pregiati e di notevole costo” (cfr. c.t.u., pag. 6).
Soggiungendo: “In merito alla anomalia di colore delle due forniture, dobbiamo riferire che l'errore di inversione, poteva mitigarsi abbinando al materiale invertito un decoro dello stesso e non come avvenuto lasciato l'altro. Difatti, il bagno doccia è stato realizzato con il rivestimento del bagno vasca ma con il decoro “bombato” e viceversa il bagno vasca con rivestimento del bagno doccia e i decori esatti. È tale accaduto che può aggravare lo scambio di materiali, in quanto sul rivestimento di si trovano i decori di (bombato 3/2/10) e viceversa, Parte_6 Parte_7 sul rivestimento di i decori di (freccia 7/25 Verde Alpi-Rosa Perlino). Parte_7 Parte_6
Se accorti dell'errore si fossero uniformati i decori, forse il contrasto non sussisteva. Riferiamo in ultimo che il contrasto maggiore sussiste nel confronto fra la prima fornitura di e Parte_6
l'integrazione del 3/11/2003 dello stesso materiale. Questa anche se dello stesso tipo e formato presenta un diverso cromatismo, dovuto come suddetto all'appartenere presumibilmente ad altro blocco di cavatura rispetto alla prima […] Il risultato finale dei bagni può essere tollerabile non generando particolari contrasti. È chiaro che da un attento esame, gli abbinamenti dei rivestimenti
e decori avvenuti con materiali diversi, seppur rosa, sono riscontrabili. Lo stesso dicasi nel contrasto fra il rivestimento di Rosa Perlino della prima fornitura e quella integrativa. In questo caso, essendo sulla parete primaria l'abbinamento appare maggiormente visibile” (cfr. c.t.u., pag.
10).
In definitiva, deve ritenersi che il problema principale sussista proprio nel bagno (con doccia) dove
è stato installato il rosa perlino, a causa della divergenza cromatica esistente tra la prima e la seconda fornitura e che interessa la parete primaria.
Tuttavia, come chiarito dal c.t.u., si è in presenza di una difformità che non “genera particolari contrasti” e che, quindi, può essere considerata “tollerabile”, come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione peritale.
Ciò pure in ragione del fatto che la scelta dei decori, che ha finito per accrescere la (pur lieve) disarmonia cromatica, è imputabile, per quel che consta, alla committenza.
Difatti, come si evince dalle dichiarazioni scritte rese dal IA , la posa Controparte_5 delle mattonelle nel bagno con doccia, che poi si sono rivelate di numero insufficiente, è iniziata pagina 12 di 17 dal pavimento, di talché era certamente possibile operare una scelta dei decori, nel senso indicato dal c.t.u., così da rendere i bagni più armonici sotto il profilo estetico.
Inoltre, l'ausiliario d'ufficio ha anche evidenziato che “il materiale pur invertito, è stato posato ottimamente secondo la regola d'arte, attenuando le pur sussistenti divergenze” (cfr. c.t.u., pag.
11).
Deve, dunque, ritenersi che il difetto di conformità addebitabile al venditore rientri nel margine di tolleranza di cui all'art. 1497, comma 1, c.c., ragion per cui, sotto tale angolo prospettico, la domanda di risarcimento danni è infondata.
6.2.2.b. – Per quanto concerne, poi, la presunta inidoneità del a sostenere le Parte_6 sollecitazioni del peso corporeo, il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. del ha Pt_1 affermato: “è vero che, erroneamente nel bagno doccia, in seguito all'inversione di un materiale, è stato posato a terra un materiale quale il Rosa Perlini, scelto e consigliato quale rivestimento. Ciò anche se potrebbe generare dubbi sulla funzionalità, non ritengo in questo caso possa temersi in tal senso, ovvero che il materiale posato non sia idoneo allo scopo. È vero sì che è stato invertito, ma è pur sempre una pietra arenaria compatta, quindi idoneo a svolgere anche la funzione di pavimento, almeno quanto potesse svolgerla il marmo ordinato . È da segnalarsi Parte_7 inoltre che dopo quattro anni dalla posa non si siano verificate problematiche in merito;
almeno da quanto potuto verificare nel corso del sopralluogo” (cfr. c.t.u., pag. 13).
Anche, sul punto, quindi, la domanda del si presenta infondata, non constando Pt_1
l'inadeguatezza del materiale installato nel bagno con doccia a svolgere la funzione di pavimento.
6.2.2.c. – L'espletata c.t.u. ha, invece, accertato che l'errore nell'invio della fornitura, da parte di ha comportato una sospensione dei lavori per 15 giorni, dovuta all'esigenza di CP_2 attendere il materiale “rosa perlino” necessario ad integrare la partita IÀ consegnata (ed installata).
Non vi è dubbio, quindi, che tale situazione – come confermato anche dall'ausiliario (cfr. relazione peritale, pag. 8) – abbia causato un pregiudizio in termini di fruibilità dell'abitazione.
Ne consegue che la somma da riconoscere al a titolo di risarcimento del danno, deve Pt_1 essere quantificata in € 500,00, da ritenersi esaustiva dell'intero pregiudizio subito e da portare a deconto, in virtù dell'eccepita compensazione, del credito complessivo vantato da CP_2
Sul punto, si precisa che i criteri di quantificazione del danno vengono mutuati dalla sentenza di primo grado che lo ha liquidato in € 3.000,00, pari ad € 1.000,00 mensili (assumendo, erroneamente, un ritardo di tre mesi nell'esecuzione dei lavori), liquidazione che è stata impugnata dal esclusivamente con riferimento alla determinazione del ritardo (che, in CP_1
pagina 13 di 17 effetti, risulta essere non di tre mesi ma di quindici giorni), mentre il nulla ha eccepito in Pt_1 merito.
Pertanto, proprio in considerazione del comportamento processuale delle parti, appare equo quantificare il danno nella misura di € [1.000/2=] 500,00.
6.2.2.d. – Non può condividersi la tesi della convenuta in riassunzione secondo cui la responsabilità della diversa pavimentazione dei due bagni doveva essere addebitata all'impresa edile che aveva eseguito la posa in opera delle mattonelle, trattandosi di soggetto professionalmente qualificato e, quindi, in grado di rendersi conto della diversità del materiale.
In proposito, si presentano ancora una volta significative le risultanze dell'espletata c.t.u., secondo cui “con “la diligenza media” non era possibile accorgersi prontamente dell'inversione sulla fornitura, quindi tra il che si attendeva e il che è stato invece Parte_7 Parte_6 consegnato” e ciò con riferimento sia alla committente che ad un “normale posatore” (cfr. c.t.u., pag. 11).
Né è condivisibile l'ulteriore affermazione secondo cui il (o la moglie) una volta resisi conto Pt_1 dell'errore, avrebbero dovuto interrompere subito la lavorazione.
Al riguardo, rilevante si presentano le dichiarazioni di , da cui si evince che solo Controparte_5
“a metà lavoro” la ditta posatrice si rese conto dell'errore nella fornitura perché le mattonelle non erano in numero sufficiente e che non era possibile togliere quelle IÀ installate, tenuto conto della
“durezza della mescola” che avrebbe finito per arrecare danni sia all'intonaco che alle mattonelle stesse.
Dichiarazioni che coincidono con quelle rilasciate da , il quale ha riferito che il CP_6 problema emerse solo nel corso dell'installazione delle mattonelle.
Inoltre, non è vero, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che la lettera del
14.11.2003, inviata da (moglie del , non contenesse alcun addebito nei riguardi Persona_2 Pt_1 della in quanto con essa la mittente si riservava espressamente di agire per il CP_2 risarcimento del danno anche nei suoi confronti.
Del resto, la frase “rappresento alla ditta che, salvo ulteriori accertamenti, non vi sono CP_2 defezioni nella fornitura di materiali” non può essere interpretata, come vorrebbe la convenuta, nel senso del riconoscimento della correttezza del suo operato, ma solo del fatto che, allo stato, la fornitura non presentava “defezioni” (cioè ammanchi), il che era coerente con la partita aggiuntiva di “rosa perlino” recapitata qualche giorno prima.
D'altronde, tale lettera si apre con la constatazione che “qualcuno ha invertito le partite di mattonelle”, mentre l'affermazione “io stessa ho avvertito il sig. che quelle piastrelle, in Pt_3 rosa , non erano da applicare al bagno doccia”, non si presenta decisiva, in mancanza di Pt_6
pagina 14 di 17 qualsiasi riferimento temporale (e, quindi, non essendo possibile stabilire se tale avvertimento venne dato dopo la consegna delle mattonelle e prima di iniziare la loro posa in opera).
In definitiva, il venditore non ha offerto la prova liberatoria richiesta dall'art. 1494, comma 1, c.c. non constando che egli abbia usato la dovuta diligenza all'atto del confezionamento e della spedizione della merce – tanto più se si considera il suo carattere particolarmente pregiato – invertendo le due forniture.
6.2.3 – Quanto, infine, alle richieste istruttorie reiterate dall'attore, le stesse si presentano irrilevanti ai fini decisionali, per le ragioni sopra esposte.
6.3. – In definitiva, deve essere condannato al pagamento della somma di € Parte_1
(3.836,06-500,00=) 3.336,06, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Deve, infine, essere accolta la domanda per la restituzione delle eventuali maggiori somme corrisposte dal in forza dell'efficacia esecutiva delle sentenze di primo e secondo grado, Pt_1 oltre interessi legali con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti fino al saldo.
7 – Sulle spese processuali
7.1. – Per quanto concerne le spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
In virtù della reciproca soccombenza, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per compensare per ¼ le spese processuali che, per i restanti ¾, devono essere poste a carico di
, poiché, all'esito del giudizio, la pretesa de “ è stata solo Parte_1 PA parzialmente ridimensionata.
7.2. – Tali spese si liquidano, per il giudizio di primo e secondo grado, in conformità alle note in atti – in quanto congrue e conformi ai valori tabellari – e per i restanti giudizi sulla base del computo che segue (valore € 1.101-5.200, avuto riguardo al criterio del decisum), che tiene conto dei parametri medi per tutte le fasi:
C) Spese del giudizio di cassazione:
Fase di studio: € 709 ,00
Fase introduttiva: € 777,00
Fase decisionale: € 389,00
Compenso tabellare: € 1.875,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
D) spese del giudizio di rinvio:
Fase di studio della controversia: € 536,00 pagina 15 di 17 Fase introduttiva del giudizio: € 536,00
Fase istruttoria/trattazione: € 992,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.915,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
7.3. – Le spese di c.t.u. vengono poste per ¼ a carico de “ e per ¾ a carico di PA
, in ragione degli esiti dell'accertamento peritale. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 588/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 17.3.2017, riassunto da nei confronti de “ , così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, CP_1 condanna al pagamento della somma di € 3.336,06, oltre interessi legali nei Parte_1 termini di cui in motivazione;
2) compensa per ¼ le spese processuali, ponendo i rimanenti ¾ a carico di Parte_1 che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 86,58 per esborsi, in € 1.439,00 per diritti ed in € 1.340,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di appello, in € 1.830,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
iii) per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in € 1.875,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
iv) per il presente giudizio di rinvio, in € 2.915,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
[... 4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico, per ¾, di e, per ¼, de Parte_1
CP_1
5) condanna alla restituzione delle eventuali maggiori somme ricevute in forza CP_1 dell'efficacia esecutiva delle sentenze di primo e secondo grado, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione.
Firenze, 17.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 16 di 17 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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