TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2544/2024 Reg.
Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni 19 maggio 2025
TRA
(C.F. – P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Risorgimento 13,
presso lo studio dell'avv. Andrea Caminiti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
29.8.1997 e (C.F. C.F. ,) nata a [...] CP_2 C.F._2
Salvo (RC) l'8.1.2001, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Francesco Paviglianiti che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Natale Polimeni, giusta procura alle liti versata in atti;
-opposti-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19 maggio 2025 , i procuratori delle parti concludevano come da verbale
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 511/2024 (R.G. n.1737/2024), emesso in data 11.9.2024,
il Tribunale di Reggio Calabria ingiungeva a (C.F./P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a (C.F./P.I. P.IVA_1 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, in solido tra P.IVA_2
loro, a e entro 40 giorni dalla notifica del decreto CP_1 CP_2
la somma di € 74.000,00 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura
d'ingiunzione liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 1.121,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.p.a. ed I.v.a.”.
Con ricorso ritualmente notificato, la proponeva Parte_2
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo convenendo in giudizio CP_1
e I n via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del
[...] CP_2
giudice del Tribunale di Reggio Calabria – adito in sede monitoria - in favore del Tribunale
di Messina e chiedeva, quindi, la dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo emesso. A sostegno della predetta eccezione rilevava che la pretesa creditoria nasce dall'omesso pagamento di canoni di locazione richiesti in forza di contratto (n. 604 serie 1T, registrato l'01.02.2017) stipulato tra la madre degli odierni opposti e la Parte_1
relativo ad un immobile sito in Messina (Via Santa Cecilia n. 150, angolo Via dei
[...]
Mille). Concludeva, pertanto, che ai sensi degli artt. 21 e 447 bis c.p.c., la competenza territoriale inderogabile si radica in favore del giudice del luogo ove si trovava il suddetto l'immobile (Messina) con conseguente incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale di Messina. Nel merito, deduceva il diritto della Commerciale Pt_1
(cedente) alla ripetizione delle somme - eventualmente disposte in caso di condanna in
[...]
favore delle parti opposte - dalla (cessionaria), obbligata principale al pagamento CP_3
dei canoni richiesti dai ricorrenti. Più precisamente, osservava che la Commerciale Pt_1
(giusta scrittura notarile rep. N. 34042) aveva concesso in affitto alla società
[...] CP_4
il proprio ramo di azienda - disponendo in suo favore la cessione del contratto di
[...]
locazione immobiliare - la quale, a sua volta, concedeva in subaffitto il predetto ramo di
2 azienda (in forza di scrittura notarile rep. N. 37068 del 31.07.2023) alla - CP_3
prevedendo analogamente il trasferimento del medesimo contratto in favore della suddetta società.
Chiedeva pertanto di essere autorizzata alla chiamata in causa della CP_3
quale attuale conduttrice cessionaria e, pertanto, coobbligata al pagamento dei canoni di locazione nei confronti della parte locatrice.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni “1) In via preliminare, autorizzare
l'odierna società opponente a chiamare in giudizio l'obbligata principale società CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Viale San
[...]
Martino 6/14 P.I. 2) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti al primo P.IVA_2
motivo della presente opposizione, la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto emesso
da Tribunale territorialmente incompetente ex artt. 21 e 447 bis c.p.c.; e conseguentemente
revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
3)Accertare e dichiarare nel merito che la
Commerciale ha comunque diritto di ripetere dalla conduttrice cessionaria ed Parte_1
obbligata principale tutte le somme che la stessa Commerciale CP_3 Parte_1
dovesse essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti;
condannare conseguentemente
la società a rifondere alla Commerciale tutti i canoni e tutte le CP_3 Parte_1
somme che la stessa Commerciale dovesse essere condannata a pagare ai Parte_1
ricorrenti nel corso del presente giudizio di opposizione;
4)Condannare i ricorrenti CP_1
e , e la anche in solido tra di loro, al pagamento in favore
[...] CP_2 CP_3
della Commerciale delle spese e dei compensi per il presente giudizio. Parte_1
Con comparsa del 23.1.2025, si costituivano e i quali, CP_1 CP_2
preliminarmente, aderivano all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente chiedendo l'emissione di ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla riassunzione dinanzi al giudice competente con compensazione delle spese di lite nonché la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, rilevavano l'infondatezza dell'opposizione proposta rappresentando che la disciplina prevista in materia di cessione del contratto di locazione commerciale (diversamente quella dettata dall'art. 1408 c.c. per la cessione del contratto in generale ove il consenso del ceduto è
3 requisito necessario per la validità dell'operazione) prevede, in caso di inadempimento del cessionario, la permanenza della responsabilità in capo al conduttore, originario-cedente (nel caso di specie , posto che, in tale fattispecie, è possibile per il Parte_1
conduttore ( prescindere dal consenso del locatore. In via riconvenzionale, CP_3
chiedevano la condanna di parte opponente, al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., quantificati nella complessiva somma di € 25.000,00.
Instaurato correttamente il contraddittorio, all'udienza del 3.2.2025, il G.I. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non autorizzava la chiamata in giudizio della società rinviando la causa per la CP_3
precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Seguivano una serie di differimenti chiesti dai procuratori delle parti in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento e all'udienza del 7.4.2025 parte opposta rinunciava agli atti del procedimento monitorio nonché agli atti del presente giudizio di opposizione. Parte opponente accettava entrambe le rinunce.
All'udienza del 19.5.2025, i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e precisavano le proprie conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Esaurita la discussione, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281
sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio;
In via preliminare e assorbente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio.
Parte opponente eccepisce l'incompetenza del giudice del Tribunale di Reggio, adito in sede monitoria, in favore del Tribunale di Messina.
A sostegno della superiore eccezione rappresenta che il credito monitorio ha ad oggetto i canoni derivanti dal contratto di locazione per uso commerciale (n. 604 serie 1T, registrato l'01.02.2017) stipulato con la e avente ad oggetto un immobile Parte_1
sito in Messina (Via Santa Cecilia n. 150, angolo Via dei Mille).
4 Deduce pertanto che - ai sensi degli artt. 21 e 447 bis c.p.c.- la competenza territoriale si radica in relazione al luogo in cui è ubicato il predetto l'immobile e, pertanto, in favore del
Tribunale di Messina e, non già, del Tribunale adito di Reggio Calabria
Parte opposta aderisce all'eccezione di incompetenza sollevata dalla CP_5
L'eccezione è fondata.
Orbene, occorre preliminarmente evidenziare che, come sopra anticipato, la fattispecie oggetto del presente giudizio rientra tra le materie di natura locatizia dal momento che il titolo sul quale si fonda la pretesa monitoria è rappresentata dai canoni derivanti dal contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra le parti e avente ad oggetto un immobile sito in
Messina.
Sul punto occorre pertanto richiamare quanto prescritto dall'art 21 c.p.c. secondo cui
“Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di
termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo
al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto
l'immobile o l'azienda”.
La richiamata disposizione normativa sancisce il criterio del c.d. forum rei sitae
individuando quale giudice territorialmente competente quello del luogo in cui si trova l'immobile.
Trattasi di foro con carattere esclusivo che quale prevale sui fori generali di cui all'art. 18 del c.p.c. e all'art. 19 del c.p.c.
In proposito si precisa che nelle cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani - in cui vanno comprese tutte le domande giudiziali aventi a titolo un contratto di locazione e quindi, anche quelle per ricorso per decreto ingiuntivo, aventi ad oggetto la richiesta di canoni locatizi - la competenza territoriale del giudice del “locus rei sitae” - alla stregua del combinato disposto degli articoli 44 bis, comma 2, e 21 c.p.c.- ha natura inderogabile con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex
officio" anche in sede di regolamento di competenza” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21908 del
5 16/10/2014, in senso conforme si v. Cass. civ. Sez. VI - 3 ord., 24.06.2020, n. 12404; Cass.
civ. n. 21908/14).
Applicati i superiori canoni normativi ed ermeneutici alla vicenda in esame, deve rilevarsi l'incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in favore del Tribunale di Messina dal momento che l'immobile oggetto del contratto di locazione è sito in Messina (e precisamente alla Via Santa Cecilia n. 150).
Trattasi, si ribadisce, di competenza territoriale inderogabile che, pertanto, determina l'inapplicabilità dell'38, II comma, c.p.c., (per come correttamente evidenziato da parte opponente) che, invero, richiede quale presupposto applicativo che non si versi in un'ipotesi di competenza inderogabile
Per quanto sopra esposto, il presente giudizio va, quindi, definito con sentenza con la statuizione sulle spese di lite non potendo essere emessa ordinanza, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e non trovando applicazione il disposto dell'art. 38, II
comma, c.p.c. applicabile esclusivamente al di fuori dei casi di competenza inderogabili (Cfr.,
sul punto, Cass, civ. Sez. VI - II, n. 15579 del 10.6.2019 “In sede di opposizione a decreto
ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha
emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un
duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del
decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva
dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69
del 2009.”)
Alla luce delle superiori considerazioni, la presente decisione va adottata con sentenza con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente dovendosi al riguardo precisare che la parte interessata può senz'altro procedere alla riassunzione ben prima della scadenza del predetto termine.
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza assorbe ogni altra questione ivi compresa la richiesta di cessazione della materia del contendere essendo il presente giudice privo della potestas iudicandi.
6 3. Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale stante la richiesta congiunta formulata dai procuratori delle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Messina, e, per l'effetto, revoca il d.i.
n. 511/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria l'11.9.2024;
2. dichiara assorbita ogni altra questione;
3. assegna alle parti il termine di un mese, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio davanti all'organo competente;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria il 20 maggio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2544/2024 Reg.
Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni 19 maggio 2025
TRA
(C.F. – P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Risorgimento 13,
presso lo studio dell'avv. Andrea Caminiti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
29.8.1997 e (C.F. C.F. ,) nata a [...] CP_2 C.F._2
Salvo (RC) l'8.1.2001, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Francesco Paviglianiti che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Natale Polimeni, giusta procura alle liti versata in atti;
-opposti-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19 maggio 2025 , i procuratori delle parti concludevano come da verbale
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 511/2024 (R.G. n.1737/2024), emesso in data 11.9.2024,
il Tribunale di Reggio Calabria ingiungeva a (C.F./P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a (C.F./P.I. P.IVA_1 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, in solido tra P.IVA_2
loro, a e entro 40 giorni dalla notifica del decreto CP_1 CP_2
la somma di € 74.000,00 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura
d'ingiunzione liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 1.121,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.p.a. ed I.v.a.”.
Con ricorso ritualmente notificato, la proponeva Parte_2
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo convenendo in giudizio CP_1
e I n via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del
[...] CP_2
giudice del Tribunale di Reggio Calabria – adito in sede monitoria - in favore del Tribunale
di Messina e chiedeva, quindi, la dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo emesso. A sostegno della predetta eccezione rilevava che la pretesa creditoria nasce dall'omesso pagamento di canoni di locazione richiesti in forza di contratto (n. 604 serie 1T, registrato l'01.02.2017) stipulato tra la madre degli odierni opposti e la Parte_1
relativo ad un immobile sito in Messina (Via Santa Cecilia n. 150, angolo Via dei
[...]
Mille). Concludeva, pertanto, che ai sensi degli artt. 21 e 447 bis c.p.c., la competenza territoriale inderogabile si radica in favore del giudice del luogo ove si trovava il suddetto l'immobile (Messina) con conseguente incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale di Messina. Nel merito, deduceva il diritto della Commerciale Pt_1
(cedente) alla ripetizione delle somme - eventualmente disposte in caso di condanna in
[...]
favore delle parti opposte - dalla (cessionaria), obbligata principale al pagamento CP_3
dei canoni richiesti dai ricorrenti. Più precisamente, osservava che la Commerciale Pt_1
(giusta scrittura notarile rep. N. 34042) aveva concesso in affitto alla società
[...] CP_4
il proprio ramo di azienda - disponendo in suo favore la cessione del contratto di
[...]
locazione immobiliare - la quale, a sua volta, concedeva in subaffitto il predetto ramo di
2 azienda (in forza di scrittura notarile rep. N. 37068 del 31.07.2023) alla - CP_3
prevedendo analogamente il trasferimento del medesimo contratto in favore della suddetta società.
Chiedeva pertanto di essere autorizzata alla chiamata in causa della CP_3
quale attuale conduttrice cessionaria e, pertanto, coobbligata al pagamento dei canoni di locazione nei confronti della parte locatrice.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni “1) In via preliminare, autorizzare
l'odierna società opponente a chiamare in giudizio l'obbligata principale società CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Viale San
[...]
Martino 6/14 P.I. 2) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti al primo P.IVA_2
motivo della presente opposizione, la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto emesso
da Tribunale territorialmente incompetente ex artt. 21 e 447 bis c.p.c.; e conseguentemente
revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
3)Accertare e dichiarare nel merito che la
Commerciale ha comunque diritto di ripetere dalla conduttrice cessionaria ed Parte_1
obbligata principale tutte le somme che la stessa Commerciale CP_3 Parte_1
dovesse essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti;
condannare conseguentemente
la società a rifondere alla Commerciale tutti i canoni e tutte le CP_3 Parte_1
somme che la stessa Commerciale dovesse essere condannata a pagare ai Parte_1
ricorrenti nel corso del presente giudizio di opposizione;
4)Condannare i ricorrenti CP_1
e , e la anche in solido tra di loro, al pagamento in favore
[...] CP_2 CP_3
della Commerciale delle spese e dei compensi per il presente giudizio. Parte_1
Con comparsa del 23.1.2025, si costituivano e i quali, CP_1 CP_2
preliminarmente, aderivano all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente chiedendo l'emissione di ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla riassunzione dinanzi al giudice competente con compensazione delle spese di lite nonché la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, rilevavano l'infondatezza dell'opposizione proposta rappresentando che la disciplina prevista in materia di cessione del contratto di locazione commerciale (diversamente quella dettata dall'art. 1408 c.c. per la cessione del contratto in generale ove il consenso del ceduto è
3 requisito necessario per la validità dell'operazione) prevede, in caso di inadempimento del cessionario, la permanenza della responsabilità in capo al conduttore, originario-cedente (nel caso di specie , posto che, in tale fattispecie, è possibile per il Parte_1
conduttore ( prescindere dal consenso del locatore. In via riconvenzionale, CP_3
chiedevano la condanna di parte opponente, al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., quantificati nella complessiva somma di € 25.000,00.
Instaurato correttamente il contraddittorio, all'udienza del 3.2.2025, il G.I. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non autorizzava la chiamata in giudizio della società rinviando la causa per la CP_3
precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Seguivano una serie di differimenti chiesti dai procuratori delle parti in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento e all'udienza del 7.4.2025 parte opposta rinunciava agli atti del procedimento monitorio nonché agli atti del presente giudizio di opposizione. Parte opponente accettava entrambe le rinunce.
All'udienza del 19.5.2025, i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e precisavano le proprie conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Esaurita la discussione, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281
sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio;
In via preliminare e assorbente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio.
Parte opponente eccepisce l'incompetenza del giudice del Tribunale di Reggio, adito in sede monitoria, in favore del Tribunale di Messina.
A sostegno della superiore eccezione rappresenta che il credito monitorio ha ad oggetto i canoni derivanti dal contratto di locazione per uso commerciale (n. 604 serie 1T, registrato l'01.02.2017) stipulato con la e avente ad oggetto un immobile Parte_1
sito in Messina (Via Santa Cecilia n. 150, angolo Via dei Mille).
4 Deduce pertanto che - ai sensi degli artt. 21 e 447 bis c.p.c.- la competenza territoriale si radica in relazione al luogo in cui è ubicato il predetto l'immobile e, pertanto, in favore del
Tribunale di Messina e, non già, del Tribunale adito di Reggio Calabria
Parte opposta aderisce all'eccezione di incompetenza sollevata dalla CP_5
L'eccezione è fondata.
Orbene, occorre preliminarmente evidenziare che, come sopra anticipato, la fattispecie oggetto del presente giudizio rientra tra le materie di natura locatizia dal momento che il titolo sul quale si fonda la pretesa monitoria è rappresentata dai canoni derivanti dal contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra le parti e avente ad oggetto un immobile sito in
Messina.
Sul punto occorre pertanto richiamare quanto prescritto dall'art 21 c.p.c. secondo cui
“Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di
termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo
al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto
l'immobile o l'azienda”.
La richiamata disposizione normativa sancisce il criterio del c.d. forum rei sitae
individuando quale giudice territorialmente competente quello del luogo in cui si trova l'immobile.
Trattasi di foro con carattere esclusivo che quale prevale sui fori generali di cui all'art. 18 del c.p.c. e all'art. 19 del c.p.c.
In proposito si precisa che nelle cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani - in cui vanno comprese tutte le domande giudiziali aventi a titolo un contratto di locazione e quindi, anche quelle per ricorso per decreto ingiuntivo, aventi ad oggetto la richiesta di canoni locatizi - la competenza territoriale del giudice del “locus rei sitae” - alla stregua del combinato disposto degli articoli 44 bis, comma 2, e 21 c.p.c.- ha natura inderogabile con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex
officio" anche in sede di regolamento di competenza” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21908 del
5 16/10/2014, in senso conforme si v. Cass. civ. Sez. VI - 3 ord., 24.06.2020, n. 12404; Cass.
civ. n. 21908/14).
Applicati i superiori canoni normativi ed ermeneutici alla vicenda in esame, deve rilevarsi l'incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in favore del Tribunale di Messina dal momento che l'immobile oggetto del contratto di locazione è sito in Messina (e precisamente alla Via Santa Cecilia n. 150).
Trattasi, si ribadisce, di competenza territoriale inderogabile che, pertanto, determina l'inapplicabilità dell'38, II comma, c.p.c., (per come correttamente evidenziato da parte opponente) che, invero, richiede quale presupposto applicativo che non si versi in un'ipotesi di competenza inderogabile
Per quanto sopra esposto, il presente giudizio va, quindi, definito con sentenza con la statuizione sulle spese di lite non potendo essere emessa ordinanza, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e non trovando applicazione il disposto dell'art. 38, II
comma, c.p.c. applicabile esclusivamente al di fuori dei casi di competenza inderogabili (Cfr.,
sul punto, Cass, civ. Sez. VI - II, n. 15579 del 10.6.2019 “In sede di opposizione a decreto
ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha
emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un
duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del
decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva
dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69
del 2009.”)
Alla luce delle superiori considerazioni, la presente decisione va adottata con sentenza con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente dovendosi al riguardo precisare che la parte interessata può senz'altro procedere alla riassunzione ben prima della scadenza del predetto termine.
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza assorbe ogni altra questione ivi compresa la richiesta di cessazione della materia del contendere essendo il presente giudice privo della potestas iudicandi.
6 3. Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale stante la richiesta congiunta formulata dai procuratori delle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Messina, e, per l'effetto, revoca il d.i.
n. 511/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria l'11.9.2024;
2. dichiara assorbita ogni altra questione;
3. assegna alle parti il termine di un mese, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio davanti all'organo competente;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria il 20 maggio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
7 8