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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/06/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 31-1/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est. nel procedimento unitario in epigrafe indicato per l'apertura della liquidazione controllata promosso da:
(c.f./p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore Dott. (c.f. , a ciò autorizzato con provvedimento Controparte_1 C.F._1 della Giudice Delegata Dott.ssa Marta Dell'Unto del 18.03.2023, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fulvio Mancuso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Piazza San Giovanni n.4, come da procura in atti;
creditore ricorrente nei confronti di
, corrente in Siena Via Fiorentina Controparte_2
m. 59C, in persona del titolare (c.f. p. iva Controparte_2 C.F._2
), nato a [...] il [...], residente in [...]
F. Turati n. 110; debitore contumace ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata per la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;
rilevato, in particolare, che la curatela ricorrente ha presentato ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata di quale titolare della impresa individuale Controparte_2 [...]
, esponendo di vantare crediti per il Controparte_2 complessivo importo di € 135.196,2, a titolo di canoni scaduti e non pagati maturati dal 1.01.2012 al 31.07.2015 ed interessi maturati sino al 21.12.2023 come da l'ultimo atto di precetto in rinnovazione notificato al debitore, oltre ai canoni successivamente maturati, agli interessi successivi e alle spese processuali;
rilevato che il debitore è rimasto contumace, pur a fronte di rituale notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 40 comma 7 CCII mediante l'inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della giustizia, nella c.d. Area WEB, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria il
02/05/2025;
rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all'audizione delle parti all'udienza del 04/06/2025 riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché l'impresa individuale debitrice, con sede in Siena, ha il centro degli interessi principali nel circondario di questo Tribunale, ove risiede anche il titolare, come risulta dalla documentazione in atti;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) è superata la soglia di procedibilità di Euro 50.000,00 dettata dall'art. 268 comma 2 CCII;
b) il debitore risulta svolgere, quale imprenditore commerciale minore, attività di “commercio al dettaglio di prodotti informatici (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
c) il debitore versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del
CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero
a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e, in particolare, come emerge dal mancato adempimento dei debiti nei confronti dell'istante, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi espletato dal ricorrente e dalla pluralità e consistenza dei debiti di natura previdenziale e fiscale, di cui Euro 99.875,60 per passività già iscritte a ruolo erariale;
d) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
e) non è stata eccepita dal debitore l'impossibile di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rammentato che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell'art. 273 CCI, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCI;
osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall'apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall'art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
letto l'art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale» e ritenuto che, nella specie, possa nominarsi quale liquidatore il Dott.
, professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da Persona_1 sovraindebitamento prescelto tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale adito;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e mediante la pubblicazione presso il registro delle imprese;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Controparte_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in 53014 Monteroni C.F._2
d'Arbia (SI), via F. Turati n. 110, quale titolare dell'impresa individuale
[...]
(P.I. ); Controparte_2 P.IVA_2
nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
nomina come liquidatore il dott. ; Persona_1
rimette al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett.
b), CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che si provveda immediatamente alla pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese e all'inserimento nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Manda alla cancelleria per i conseguenti incombenti e per la comunicazione.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 06/06/2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est. nel procedimento unitario in epigrafe indicato per l'apertura della liquidazione controllata promosso da:
(c.f./p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore Dott. (c.f. , a ciò autorizzato con provvedimento Controparte_1 C.F._1 della Giudice Delegata Dott.ssa Marta Dell'Unto del 18.03.2023, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fulvio Mancuso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Piazza San Giovanni n.4, come da procura in atti;
creditore ricorrente nei confronti di
, corrente in Siena Via Fiorentina Controparte_2
m. 59C, in persona del titolare (c.f. p. iva Controparte_2 C.F._2
), nato a [...] il [...], residente in [...]
F. Turati n. 110; debitore contumace ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata per la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;
rilevato, in particolare, che la curatela ricorrente ha presentato ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata di quale titolare della impresa individuale Controparte_2 [...]
, esponendo di vantare crediti per il Controparte_2 complessivo importo di € 135.196,2, a titolo di canoni scaduti e non pagati maturati dal 1.01.2012 al 31.07.2015 ed interessi maturati sino al 21.12.2023 come da l'ultimo atto di precetto in rinnovazione notificato al debitore, oltre ai canoni successivamente maturati, agli interessi successivi e alle spese processuali;
rilevato che il debitore è rimasto contumace, pur a fronte di rituale notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 40 comma 7 CCII mediante l'inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della giustizia, nella c.d. Area WEB, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria il
02/05/2025;
rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all'audizione delle parti all'udienza del 04/06/2025 riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché l'impresa individuale debitrice, con sede in Siena, ha il centro degli interessi principali nel circondario di questo Tribunale, ove risiede anche il titolare, come risulta dalla documentazione in atti;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) è superata la soglia di procedibilità di Euro 50.000,00 dettata dall'art. 268 comma 2 CCII;
b) il debitore risulta svolgere, quale imprenditore commerciale minore, attività di “commercio al dettaglio di prodotti informatici (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
c) il debitore versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del
CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero
a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e, in particolare, come emerge dal mancato adempimento dei debiti nei confronti dell'istante, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi espletato dal ricorrente e dalla pluralità e consistenza dei debiti di natura previdenziale e fiscale, di cui Euro 99.875,60 per passività già iscritte a ruolo erariale;
d) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
e) non è stata eccepita dal debitore l'impossibile di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rammentato che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell'art. 273 CCI, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCI;
osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall'apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall'art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
letto l'art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale» e ritenuto che, nella specie, possa nominarsi quale liquidatore il Dott.
, professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da Persona_1 sovraindebitamento prescelto tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale adito;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e mediante la pubblicazione presso il registro delle imprese;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Controparte_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in 53014 Monteroni C.F._2
d'Arbia (SI), via F. Turati n. 110, quale titolare dell'impresa individuale
[...]
(P.I. ); Controparte_2 P.IVA_2
nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
nomina come liquidatore il dott. ; Persona_1
rimette al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett.
b), CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che si provveda immediatamente alla pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese e all'inserimento nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Manda alla cancelleria per i conseguenti incombenti e per la comunicazione.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 06/06/2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott. Gianmarco Marinai