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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1594/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Selis, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Olbia, Via Vittone n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 26 novembre 2021, la ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 402 2021 00000936 86 000, con cui l' ha intimato il pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 9.735,29, con riferimento ai contributi dovuti nel periodo
12/2016 – 09/2017.
2. Parte ricorrente ha rappresentato che il titolo esecutivo è stato emesso dall' CP_2
convenuto successivamente alla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009751/DDL, con cui venivano cancellati i rapporti di lavoro subordinati di
[...]
e , con recupero delle relative agevolazioni contributive, nonché si Per_1 Persona_2 recuperavano gli sgravi fruiti in relazione ai due rapporti di lavoro subordinati di Per_3
e .
[...] Persona_4
3. L'odierna ricorrente ha contestato la tesi dell' , rivendicando la legittimità dei CP_1
suddetti rapporti di lavoro subordinato, posto che la mera partecipazione al capitale sociale non poteva costituire indice di non genuinità del rapporto di lavoro;
inoltre, detti soci sarebbero stati privi del potere gestorio, e sottoposti al vincolo di subordinazione.
4. Per quanto poi riguardava la posizione degli altri due lavoratori e Per_1 [...]
la ricorrente ha rappresentato che questi ultimi avevano un rapporto di lavoro Per_4
subordinato con la società poi sub-affittante dell'azienda alla Controparte_3
pertanto, detti lavoratori facevano parte del patrimonio aziendale Parte_1
sub-affittato e in relazione ai quali la ricorrente ha goduto delle agevolazioni.
5. Sicché, la ha introdotto il presente giudizio, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“In via pregiudiziale:
- Sospendere 'inaudita altera parte' l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in epigrafe oggi impugnato, ricorrendone i presupposti di legge.
Nel merito:
- Annullare l'avviso di addebito oggi impugnato poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra riportati.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
6. Si è ritualmente costituito l' , rivendicando la correttezza degli accertamenti ispettivi, CP_1
tanto sulla base delle dichiarazioni assunte in sede di primo accesso quanto della documentazione raccolta.
7. Pertanto, l'Ente resistente ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria, ovvero in subordine la condanna della controparte al versamento dell'eventuale minor somma accertata in corso di causa.
8. Mutata la persona del giudice e istruita la causa mediante prova orale per testi, la controversia viene decisa all'udienza del 4 febbraio 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 9. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
10. Come noto, l'opposizione a cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo e dal punto di vista della posizione delle parti,
l'opponente, pur rivestendo la veste formale e processuale di attore-ricorrente, è dal punto di vista sostanziale convenuto;
viceversa l'ente previdenziale è attore in senso sostanziale
(cfr. Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 5763 del 2002 e Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
23600 del 2009).
11. Con riferimento all'onere probatorio nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe dunque sull' l'onere di CP_1
provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto CP_2 ispettivo. A tal fine, “… i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019)” (Cass. civ., ordinanza n. 4182 del 2021).
12. Sempre a livello sistematico, si osserva che come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente dell'organo di gestione di una società di capitali e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il
3 compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione
(Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 21759 del 17/11/2004).
13. Nel caso di specie è dunque essenziale accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in capo ai lavoratori interessati. Sul punto la Suprema Corte, con orientamento costante, afferma che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n. 2728).
14. L'istruttoria svolta, sia documentale sia orale, consente di affermare che i sig.ri e Per_1
fossero genuinamente dipendenti della società ricorrente. Persona_2
15. Anzitutto, come già posto in rilievo sopra, si osserva che non è dirimente che i sig.ri e avessero quote di partecipazione al capitale sociale della Per_1 Persona_2
non essendo ciò sufficiente per escludere la configurabilità del Parte_1
rapporto di lavoro subordinato. Sul punto, occorre peraltro evidenziare che dall'atto costitutivo della società, prodotto dall' (doc. 8), si evince che la partecipazione al CP_1
capitale sociale era nella misura del 25% per ciascuno di detti soci, con l'ulteriore 50% equamente suddiviso tra gli altri due soci e Per_1 Persona_4
16. Successivamente, i sig.ri e sono divenuti titolari dell'intero Per_1 Persona_2
capitale sociale, nella misura della metà ciascuno, a decorrere tuttavia dal 14/11/2017, per quanto risulta dalla visura storica e dall'atto di cessione delle quote sociali (doc. 2 fasc. ricorrente e 10 fasc. ); sicché, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo qui CP_1
impugnato, i sig.ri non possedevano, cumulativamente, la quota di maggioranza Per_2
della Parte_1
17. In ogni eventualità, è rilevante evidenziare che detti soci erano privi di alcun potere gestorio, posto che sia dall'atto costitutivo sia dalla visura, emerge che il presidente del
4 consiglio di amministrazione era (padre dei predetti soci) e che l'ulteriore Persona_5
consigliere di amministrazione era (poi è divenuto Persona_6 Persona_5
amministratore unico della società in epoca successiva).
18. Pertanto, ne deriva che i sig.ri e erano privi di alcun formale potere Per_1 Persona_2 decisionale circa la gestione della né l' ha sostenuto e Parte_1 CP_1 dimostrato il coinvolgimento dei predetti nell'esercizio dell'amministrazione della società, neanche in via di fatto.
19. Inoltre, la prova orale svolta conferma che i sig.ri e così come tutti Per_1 Persona_2
gli altri dipendenti sentiti, ricevevano le direttive sul lavoro da svolgere (quali baristi e camerieri) da parte del sig. Persona_5
20. Tali circostanze sono state univocamente e concordemente riferite da tutti i testi escussi nell'ambito del presente giudizio (sig.ri , e , oltre che dallo Pt_2 Per_7 Per_8
stesso , secondo cui le direttive sul lavoro venivano impartite Persona_2 dall'amministratore.
21. La circostanza poi rappresentata dal teste , secondo cui in assenza del sig. Pt_2 Per_5
le indicazioni sul lavoro venivano date dal sig. non implica
[...] Persona_2
comunque che in capo ai sig.ri non fosse esistente il vincolo di subordinazione nei Per_2
confronti dell'amministratore, di cui potevano anche fare le veci in sua assenza;
pertanto, tale rilievo non comporterebbe in ogni caso la non genuinità dei rapporti di lavoro subordinato.
22. Perciò, quanto emerge univocamente dalle dichiarazioni rese risulta attendibile, siccome frutto di riscontri intrinseci ed estrinseci, e non potendosi, a contrario, dubitare della non corrispondenza a realtà delle circostanze rappresentate.
23. Da tutto quanto posto in rilievo consegue l'accertamento circa la legittimità dei rapporti di lavoro subordinato di e nonché l'insussistenza del credito Per_1 Persona_2 rivendicato dall' in ordine alla restituzione delle agevolazioni fruite dalla società CP_1
rispetto a tali rapporti.
24. Quanto all'ulteriore pretesa avanzata da con l'avviso di addebito impugnato, CP_1
quest'ultima è volta al recupero degli sgravi contributivi fruiti ai sensi dell'art. 1, comma
118, legge n. 190 del 2014, di cui aveva in relazione Controparte_3 Parte_3
5 all'assunzione dei sig.ri e tali benefici sarebbero poi stati Per_4 Persona_3 trasferiti alla unitamente all'azienda sub-affittata. Parte_1
25. Si deve anzitutto osservare che è pacifico che la parte ricorrente abbia usufruito di detti sgravi contributivi.
26. Grava allora sulla società opponente, quale impresa che ha usufruito di sgravi contributivi,
l'onere di provare la sussistenza dei requisiti previsti a livello normativo al cui ricorrere sono accordati i benefici contributivi (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 1157 del
18/01/2018).
27. Nel caso di specie, si osserva che l'agevolazione di cui si discute trova dunque fondamento nell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori e Per_4 [...] effettuata dalla nel corso dell'anno 2015. Per_3 Controparte_3
28. Tali rapporti di lavoro sono proseguiti senza cesura di sorta al momento del trasferimento dell'azienda, conformemente al disposto di cui all'art. 2112, comma 1, c.c.
29. Sicché, rispetto al riconosciuto esonero dal versamento dei contributi previdenziali, il successivo rapporto lavorativo dei sig.ri con la - la cui Per_4 Parte_1
genuinità non viene comunque messa in discussione da alcuno -, non esplica alcuna autonoma efficacia, trattandosi della prosecuzione del rapporto originario. Invero,
l'odierna ricorrente ha beneficiato di tale esonero in quanto sub-affittuaria dell'azienda nella quale si inscrivevano detti rapporti lavorativi.
30. Parte ricorrente avrebbe dovuto invece dimostrare la legittimità dei rapporti lavorativi originari dei sig.ri circostanza contestata in sede ispettiva dall' ; tuttavia, la Per_4 CP_1
nulla ha allegato, prima ancora che provato od offerto di provare, Parte_1
circa la ricorrenza di tale presupposto.
31. Peraltro, sul punto si evidenzia ulteriormente che la successiva cancellazione dei due rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della operata con Controparte_3
verbale di accertamento unico e notificazione n. 2019007054/DDL del 27/09/2019, ha determinato il venir meno dei presupposti per il successivo godimento, in capo alla dei benefici contributivi collegati all'assunzione dei sig.ri e Parte_1 Per_4
i cui rapporti lavorativi erano stati trasferiti in uno con l'azienda. Persona_3
32. Quanto contenuto in tale verbale non risulta essere stato contestato;
invero, emerge in atti che nei confronti dei sig.ri sono stati emessi due avvisi di addebito in relazione Per_4
6 all'iscrizione alla Gestione Commercianti per gli anni 2015 e 2016, titoli esecutivi non impugnati (doc. 6 fasc. ricorrente). Pertanto, è da escludere la sussistenza di qualsiasi accertamento in ordine alla legittimità dei rapporti di lavoro dei sig.ri alle Per_4
dipendenze della (doc. 6 fasc. ricorrente). Controparte_3
33. Né, sul punto, rilevano gli ulteriori giudizi tra i sig.ri e l' (i cui esiti Per_4 CP_1
conclusivi sono stati prodotti da parte ricorrente nel fascicolo telematico con le note scritte da ultimo depositate), posto che tali giudizi afferivano alla questione dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti nell'anno 2017, quando i sig.ri erano pacificamente alle Per_4
dipendenze della ricorrente, o negli anni successivi.
34. Con riferimento al tema dell'odierna vertenza, per quanto già detto, il credito vantato dall'Istituto afferisce agli sgravi contributivi di cui la ha beneficiato Parte_1 successivamente al trasferimento dell'azienda da parte della Controparte_3
35. Operano dunque su diversi piani l'accertamento circa l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione dei sig.ri alla Gestione Commercianti nel 2017, in quanto esercenti Per_4
attività di lavoro subordinato alle dipendenze della rispetto invece al Parte_1
precedentemente disconoscimento dei rapporti di lavoro con la e il Controparte_3
conseguente recupero delle agevolazioni contributive usufruite da parte del datore di lavoro (ovvero la nel periodo in esame successivamente al Parte_1 trasferimento d'azienda).
36. Sicché, essendo venuto meno il presupposto in capo alla per godere Controparte_3 dell'agevolazione contributiva goduta, allo stesso modo tale diritto non può essere vantato dall'odierna ricorrente, essendo il rapporto lavorativo originario proseguito, con riverbero della pretesa contributiva in capo al datore di lavoro che ha beneficiato dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 successivamente al trasferimento aziendale.
37. Ne deriva, complessivamente, l'insussistenza del credito rivendicato dall' con CP_1
riferimento al recupero delle agevolazioni contributive godute dalla ricorrente in relazione ai rapporti di lavoro subordinati dei sig.ri (genuini), mentre la fondatezza della Per_2
pretesa circa invece la restituzione di quelle beneficiate in ordine ai due rapporti di lavoro dei sig.ri Per_4
7 38. Stante la soccombenza reciproca delle parti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 402 2021 00000936 86 000;
- dichiara l'insussistenza del credito rivendicato dall' rispetto alle agevolazioni CP_1
contributive fruite dalla ricorrente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato di Per_1
e Persona_2
- condanna la a versare all' l'importo dovuto a titolo di recupero Parte_1 CP_1
delle agevolazioni contributive godute in relazione ai rapporti di lavoro subordinato di e nel periodo 12/2016 – 09/2017, oltre interessi e sanzioni;
Per_4 Persona_3
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 04/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Selis, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Olbia, Via Vittone n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 26 novembre 2021, la ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 402 2021 00000936 86 000, con cui l' ha intimato il pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 9.735,29, con riferimento ai contributi dovuti nel periodo
12/2016 – 09/2017.
2. Parte ricorrente ha rappresentato che il titolo esecutivo è stato emesso dall' CP_2
convenuto successivamente alla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009751/DDL, con cui venivano cancellati i rapporti di lavoro subordinati di
[...]
e , con recupero delle relative agevolazioni contributive, nonché si Per_1 Persona_2 recuperavano gli sgravi fruiti in relazione ai due rapporti di lavoro subordinati di Per_3
e .
[...] Persona_4
3. L'odierna ricorrente ha contestato la tesi dell' , rivendicando la legittimità dei CP_1
suddetti rapporti di lavoro subordinato, posto che la mera partecipazione al capitale sociale non poteva costituire indice di non genuinità del rapporto di lavoro;
inoltre, detti soci sarebbero stati privi del potere gestorio, e sottoposti al vincolo di subordinazione.
4. Per quanto poi riguardava la posizione degli altri due lavoratori e Per_1 [...]
la ricorrente ha rappresentato che questi ultimi avevano un rapporto di lavoro Per_4
subordinato con la società poi sub-affittante dell'azienda alla Controparte_3
pertanto, detti lavoratori facevano parte del patrimonio aziendale Parte_1
sub-affittato e in relazione ai quali la ricorrente ha goduto delle agevolazioni.
5. Sicché, la ha introdotto il presente giudizio, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“In via pregiudiziale:
- Sospendere 'inaudita altera parte' l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in epigrafe oggi impugnato, ricorrendone i presupposti di legge.
Nel merito:
- Annullare l'avviso di addebito oggi impugnato poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra riportati.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
6. Si è ritualmente costituito l' , rivendicando la correttezza degli accertamenti ispettivi, CP_1
tanto sulla base delle dichiarazioni assunte in sede di primo accesso quanto della documentazione raccolta.
7. Pertanto, l'Ente resistente ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria, ovvero in subordine la condanna della controparte al versamento dell'eventuale minor somma accertata in corso di causa.
8. Mutata la persona del giudice e istruita la causa mediante prova orale per testi, la controversia viene decisa all'udienza del 4 febbraio 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 9. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
10. Come noto, l'opposizione a cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo e dal punto di vista della posizione delle parti,
l'opponente, pur rivestendo la veste formale e processuale di attore-ricorrente, è dal punto di vista sostanziale convenuto;
viceversa l'ente previdenziale è attore in senso sostanziale
(cfr. Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 5763 del 2002 e Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
23600 del 2009).
11. Con riferimento all'onere probatorio nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe dunque sull' l'onere di CP_1
provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto CP_2 ispettivo. A tal fine, “… i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019)” (Cass. civ., ordinanza n. 4182 del 2021).
12. Sempre a livello sistematico, si osserva che come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente dell'organo di gestione di una società di capitali e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il
3 compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione
(Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 21759 del 17/11/2004).
13. Nel caso di specie è dunque essenziale accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in capo ai lavoratori interessati. Sul punto la Suprema Corte, con orientamento costante, afferma che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n. 2728).
14. L'istruttoria svolta, sia documentale sia orale, consente di affermare che i sig.ri e Per_1
fossero genuinamente dipendenti della società ricorrente. Persona_2
15. Anzitutto, come già posto in rilievo sopra, si osserva che non è dirimente che i sig.ri e avessero quote di partecipazione al capitale sociale della Per_1 Persona_2
non essendo ciò sufficiente per escludere la configurabilità del Parte_1
rapporto di lavoro subordinato. Sul punto, occorre peraltro evidenziare che dall'atto costitutivo della società, prodotto dall' (doc. 8), si evince che la partecipazione al CP_1
capitale sociale era nella misura del 25% per ciascuno di detti soci, con l'ulteriore 50% equamente suddiviso tra gli altri due soci e Per_1 Persona_4
16. Successivamente, i sig.ri e sono divenuti titolari dell'intero Per_1 Persona_2
capitale sociale, nella misura della metà ciascuno, a decorrere tuttavia dal 14/11/2017, per quanto risulta dalla visura storica e dall'atto di cessione delle quote sociali (doc. 2 fasc. ricorrente e 10 fasc. ); sicché, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo qui CP_1
impugnato, i sig.ri non possedevano, cumulativamente, la quota di maggioranza Per_2
della Parte_1
17. In ogni eventualità, è rilevante evidenziare che detti soci erano privi di alcun potere gestorio, posto che sia dall'atto costitutivo sia dalla visura, emerge che il presidente del
4 consiglio di amministrazione era (padre dei predetti soci) e che l'ulteriore Persona_5
consigliere di amministrazione era (poi è divenuto Persona_6 Persona_5
amministratore unico della società in epoca successiva).
18. Pertanto, ne deriva che i sig.ri e erano privi di alcun formale potere Per_1 Persona_2 decisionale circa la gestione della né l' ha sostenuto e Parte_1 CP_1 dimostrato il coinvolgimento dei predetti nell'esercizio dell'amministrazione della società, neanche in via di fatto.
19. Inoltre, la prova orale svolta conferma che i sig.ri e così come tutti Per_1 Persona_2
gli altri dipendenti sentiti, ricevevano le direttive sul lavoro da svolgere (quali baristi e camerieri) da parte del sig. Persona_5
20. Tali circostanze sono state univocamente e concordemente riferite da tutti i testi escussi nell'ambito del presente giudizio (sig.ri , e , oltre che dallo Pt_2 Per_7 Per_8
stesso , secondo cui le direttive sul lavoro venivano impartite Persona_2 dall'amministratore.
21. La circostanza poi rappresentata dal teste , secondo cui in assenza del sig. Pt_2 Per_5
le indicazioni sul lavoro venivano date dal sig. non implica
[...] Persona_2
comunque che in capo ai sig.ri non fosse esistente il vincolo di subordinazione nei Per_2
confronti dell'amministratore, di cui potevano anche fare le veci in sua assenza;
pertanto, tale rilievo non comporterebbe in ogni caso la non genuinità dei rapporti di lavoro subordinato.
22. Perciò, quanto emerge univocamente dalle dichiarazioni rese risulta attendibile, siccome frutto di riscontri intrinseci ed estrinseci, e non potendosi, a contrario, dubitare della non corrispondenza a realtà delle circostanze rappresentate.
23. Da tutto quanto posto in rilievo consegue l'accertamento circa la legittimità dei rapporti di lavoro subordinato di e nonché l'insussistenza del credito Per_1 Persona_2 rivendicato dall' in ordine alla restituzione delle agevolazioni fruite dalla società CP_1
rispetto a tali rapporti.
24. Quanto all'ulteriore pretesa avanzata da con l'avviso di addebito impugnato, CP_1
quest'ultima è volta al recupero degli sgravi contributivi fruiti ai sensi dell'art. 1, comma
118, legge n. 190 del 2014, di cui aveva in relazione Controparte_3 Parte_3
5 all'assunzione dei sig.ri e tali benefici sarebbero poi stati Per_4 Persona_3 trasferiti alla unitamente all'azienda sub-affittata. Parte_1
25. Si deve anzitutto osservare che è pacifico che la parte ricorrente abbia usufruito di detti sgravi contributivi.
26. Grava allora sulla società opponente, quale impresa che ha usufruito di sgravi contributivi,
l'onere di provare la sussistenza dei requisiti previsti a livello normativo al cui ricorrere sono accordati i benefici contributivi (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 1157 del
18/01/2018).
27. Nel caso di specie, si osserva che l'agevolazione di cui si discute trova dunque fondamento nell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori e Per_4 [...] effettuata dalla nel corso dell'anno 2015. Per_3 Controparte_3
28. Tali rapporti di lavoro sono proseguiti senza cesura di sorta al momento del trasferimento dell'azienda, conformemente al disposto di cui all'art. 2112, comma 1, c.c.
29. Sicché, rispetto al riconosciuto esonero dal versamento dei contributi previdenziali, il successivo rapporto lavorativo dei sig.ri con la - la cui Per_4 Parte_1
genuinità non viene comunque messa in discussione da alcuno -, non esplica alcuna autonoma efficacia, trattandosi della prosecuzione del rapporto originario. Invero,
l'odierna ricorrente ha beneficiato di tale esonero in quanto sub-affittuaria dell'azienda nella quale si inscrivevano detti rapporti lavorativi.
30. Parte ricorrente avrebbe dovuto invece dimostrare la legittimità dei rapporti lavorativi originari dei sig.ri circostanza contestata in sede ispettiva dall' ; tuttavia, la Per_4 CP_1
nulla ha allegato, prima ancora che provato od offerto di provare, Parte_1
circa la ricorrenza di tale presupposto.
31. Peraltro, sul punto si evidenzia ulteriormente che la successiva cancellazione dei due rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della operata con Controparte_3
verbale di accertamento unico e notificazione n. 2019007054/DDL del 27/09/2019, ha determinato il venir meno dei presupposti per il successivo godimento, in capo alla dei benefici contributivi collegati all'assunzione dei sig.ri e Parte_1 Per_4
i cui rapporti lavorativi erano stati trasferiti in uno con l'azienda. Persona_3
32. Quanto contenuto in tale verbale non risulta essere stato contestato;
invero, emerge in atti che nei confronti dei sig.ri sono stati emessi due avvisi di addebito in relazione Per_4
6 all'iscrizione alla Gestione Commercianti per gli anni 2015 e 2016, titoli esecutivi non impugnati (doc. 6 fasc. ricorrente). Pertanto, è da escludere la sussistenza di qualsiasi accertamento in ordine alla legittimità dei rapporti di lavoro dei sig.ri alle Per_4
dipendenze della (doc. 6 fasc. ricorrente). Controparte_3
33. Né, sul punto, rilevano gli ulteriori giudizi tra i sig.ri e l' (i cui esiti Per_4 CP_1
conclusivi sono stati prodotti da parte ricorrente nel fascicolo telematico con le note scritte da ultimo depositate), posto che tali giudizi afferivano alla questione dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti nell'anno 2017, quando i sig.ri erano pacificamente alle Per_4
dipendenze della ricorrente, o negli anni successivi.
34. Con riferimento al tema dell'odierna vertenza, per quanto già detto, il credito vantato dall'Istituto afferisce agli sgravi contributivi di cui la ha beneficiato Parte_1 successivamente al trasferimento dell'azienda da parte della Controparte_3
35. Operano dunque su diversi piani l'accertamento circa l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione dei sig.ri alla Gestione Commercianti nel 2017, in quanto esercenti Per_4
attività di lavoro subordinato alle dipendenze della rispetto invece al Parte_1
precedentemente disconoscimento dei rapporti di lavoro con la e il Controparte_3
conseguente recupero delle agevolazioni contributive usufruite da parte del datore di lavoro (ovvero la nel periodo in esame successivamente al Parte_1 trasferimento d'azienda).
36. Sicché, essendo venuto meno il presupposto in capo alla per godere Controparte_3 dell'agevolazione contributiva goduta, allo stesso modo tale diritto non può essere vantato dall'odierna ricorrente, essendo il rapporto lavorativo originario proseguito, con riverbero della pretesa contributiva in capo al datore di lavoro che ha beneficiato dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 successivamente al trasferimento aziendale.
37. Ne deriva, complessivamente, l'insussistenza del credito rivendicato dall' con CP_1
riferimento al recupero delle agevolazioni contributive godute dalla ricorrente in relazione ai rapporti di lavoro subordinati dei sig.ri (genuini), mentre la fondatezza della Per_2
pretesa circa invece la restituzione di quelle beneficiate in ordine ai due rapporti di lavoro dei sig.ri Per_4
7 38. Stante la soccombenza reciproca delle parti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 402 2021 00000936 86 000;
- dichiara l'insussistenza del credito rivendicato dall' rispetto alle agevolazioni CP_1
contributive fruite dalla ricorrente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato di Per_1
e Persona_2
- condanna la a versare all' l'importo dovuto a titolo di recupero Parte_1 CP_1
delle agevolazioni contributive godute in relazione ai rapporti di lavoro subordinato di e nel periodo 12/2016 – 09/2017, oltre interessi e sanzioni;
Per_4 Persona_3
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 04/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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