TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/12/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
+
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli, Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 87-1/2025 R.G.P.U., promosso da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
,) con ricorso depositato in data 04.08.2025; C.F._8
PARTE RICORRENTE
AVV. CP_1
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Carrara (MS) Viale G. Da CP_2 P.IVA_1
Verrazzano 11, PARTE RESISTENTE
Avv. UBERTO MISERENDINO
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
- rilevato che all'udienza il creditore istante ha insistito nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- rilevato che la società resistente non si è opposta, osservando unicamente che “tutti i dipendenti oggi istanti sono stati assunti dalla azienda monocommittente “CONTREPAIR” circostanza che, quand'anche accertata come corrispondente al vero, non risulta, allo stato, provvista, in questa sede ed agli effetti del presente provvedimento, dotata di rilevanza giuridica al fine della decisione;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza monocratica di costituzione del contraddittorio celebrata il giorno 27.11.2025,
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di società – si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese” o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. c) CCII).
Nel caso di specie, la società risulta avere sede legale in Carrara (MS), CP_2
Viale G. Da Verrazzano 11, come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del primo dei ricorsi di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
I ricorrenti hanno evidenziato un debito complessivo per retribuzioni e TFR pari ad un totale di Euro 477.334,83, come da decreti ingiuntivi e TFR depositati rispettivamente da ciascun dipendente.
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'AG delle TR, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti, dunque esigibili e liquidi, rispettivamente per un importo pari a € 236.322,93 (“passività fiscali non ancora cartellizzate”, così come risultante dalla certificazione dei crediti tributari depositata il 11.11.2025), ed € 102.206,53 (come da certificazione debiti contributivi depositata il 27.11.2025).
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “commercio all'ingrosso di marmo e altri materiali da costruzione” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie, nell'ultimo bilancio disponibile, relativo all'anno 2023 (acquisito al fascicolo in data 23.09.2025), si registrano: un attivo patrimoniale pari ad € 730.848, debiti per € 616.159 e ricavi per € 340.847.
Di conseguenza si ritiene che i presupposti soggettivi per la liquidazione giudiziale siano tutti integrati.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo “stato attività”
“attivo” come risulta dalla visura camerale storica aggiornata al 01.10.2025, acquisita al fascicolo in pari data.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività.
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti:
- Euro 477.334,83 a favore dei creditori istanti;
- Euro 236.322,93 a favore di AG delle TR (dichiarazione depositata il 11.11.2025); CP_
- Euro 102.206,53 a favore di per crediti non ancora cartellizzati ed Euro 112.079,03 per crediti affidati all'agente di riscossione (dichiarazione depositata il 27.10.2025).
Indice dello stato di insolvenza della società è il fatto che essa sia, presumibilmente, inoperante. Infatti, come da ricorso dalla stessa depositato presso il Tribunale delle imprese di Genova (doc. f allegato alla comparsa di costituzione del 18.11.2025), la stessa ha da sempre operato per una sola committente, che ha dichiarato di voler recedere CP_4 dal contratto in data 08/11/2023.
Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto. Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale a carico di
“ ” (P.I. Controparte_5
), con sede legale in Carrara (MS); P.IVA_1
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. NOMINA quale curatore la Dr.ssa iscritta allo “Elenco dei Persona_1 soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), sede di MASSA, n. 5470, del 31.03.2023, nonché all'
[...]
Provincia di Massa Carrara, Controparte_6 che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019 s.m.i.;
4. alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in Pt_9 concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt. 752 ss. c.p.c. e dell'art. 193 CCII: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. INFORMA ED AVVISA che l'art. 9 CCII dispone testulamente quanto segue: “1. La sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della Legge 7/10/1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente”.
6. AUTORIZZA la Curatela ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, del decreto legge 31/05/2010 n.78, convertito dalla legge 30/07/2010 n.122 e successive modificazioni;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
7. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
8. FISSA al giorno 16.04.2026 ore 09.00 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
9. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
10. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
11. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 02.12.2025 nella camera di consiglio del Tribunale di Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice estensore Dott. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli, Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 87-1/2025 R.G.P.U., promosso da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
,) con ricorso depositato in data 04.08.2025; C.F._8
PARTE RICORRENTE
AVV. CP_1
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Carrara (MS) Viale G. Da CP_2 P.IVA_1
Verrazzano 11, PARTE RESISTENTE
Avv. UBERTO MISERENDINO
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
- rilevato che all'udienza il creditore istante ha insistito nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- rilevato che la società resistente non si è opposta, osservando unicamente che “tutti i dipendenti oggi istanti sono stati assunti dalla azienda monocommittente “CONTREPAIR” circostanza che, quand'anche accertata come corrispondente al vero, non risulta, allo stato, provvista, in questa sede ed agli effetti del presente provvedimento, dotata di rilevanza giuridica al fine della decisione;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza monocratica di costituzione del contraddittorio celebrata il giorno 27.11.2025,
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di società – si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese” o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. c) CCII).
Nel caso di specie, la società risulta avere sede legale in Carrara (MS), CP_2
Viale G. Da Verrazzano 11, come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del primo dei ricorsi di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
I ricorrenti hanno evidenziato un debito complessivo per retribuzioni e TFR pari ad un totale di Euro 477.334,83, come da decreti ingiuntivi e TFR depositati rispettivamente da ciascun dipendente.
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'AG delle TR, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti, dunque esigibili e liquidi, rispettivamente per un importo pari a € 236.322,93 (“passività fiscali non ancora cartellizzate”, così come risultante dalla certificazione dei crediti tributari depositata il 11.11.2025), ed € 102.206,53 (come da certificazione debiti contributivi depositata il 27.11.2025).
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “commercio all'ingrosso di marmo e altri materiali da costruzione” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie, nell'ultimo bilancio disponibile, relativo all'anno 2023 (acquisito al fascicolo in data 23.09.2025), si registrano: un attivo patrimoniale pari ad € 730.848, debiti per € 616.159 e ricavi per € 340.847.
Di conseguenza si ritiene che i presupposti soggettivi per la liquidazione giudiziale siano tutti integrati.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo “stato attività”
“attivo” come risulta dalla visura camerale storica aggiornata al 01.10.2025, acquisita al fascicolo in pari data.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività.
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti:
- Euro 477.334,83 a favore dei creditori istanti;
- Euro 236.322,93 a favore di AG delle TR (dichiarazione depositata il 11.11.2025); CP_
- Euro 102.206,53 a favore di per crediti non ancora cartellizzati ed Euro 112.079,03 per crediti affidati all'agente di riscossione (dichiarazione depositata il 27.10.2025).
Indice dello stato di insolvenza della società è il fatto che essa sia, presumibilmente, inoperante. Infatti, come da ricorso dalla stessa depositato presso il Tribunale delle imprese di Genova (doc. f allegato alla comparsa di costituzione del 18.11.2025), la stessa ha da sempre operato per una sola committente, che ha dichiarato di voler recedere CP_4 dal contratto in data 08/11/2023.
Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto. Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale a carico di
“ ” (P.I. Controparte_5
), con sede legale in Carrara (MS); P.IVA_1
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. NOMINA quale curatore la Dr.ssa iscritta allo “Elenco dei Persona_1 soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), sede di MASSA, n. 5470, del 31.03.2023, nonché all'
[...]
Provincia di Massa Carrara, Controparte_6 che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019 s.m.i.;
4. alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in Pt_9 concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt. 752 ss. c.p.c. e dell'art. 193 CCII: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. INFORMA ED AVVISA che l'art. 9 CCII dispone testulamente quanto segue: “1. La sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della Legge 7/10/1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente”.
6. AUTORIZZA la Curatela ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, del decreto legge 31/05/2010 n.78, convertito dalla legge 30/07/2010 n.122 e successive modificazioni;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
7. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
8. FISSA al giorno 16.04.2026 ore 09.00 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
9. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
10. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
11. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 02.12.2025 nella camera di consiglio del Tribunale di Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice estensore Dott. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli