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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/11/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: 1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3114 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA ifeso e rappresentato dall'avv. Gina Lupo Parte_1
E ifesa e rappresentata dall'Avv. Angelica Dipierro CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 02/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che avevano contratto matrimonio in RT RA il 10.8.2017, con atto iscritto al n. 87 parte II serie A anno 2017 del Comune di RT RA, che dalla loro unione non nascevano figli;
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del giorno 11/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed hanno insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in RT RA il CP_1
10.8.2017, con atto iscritto al n. 87 parte II serie A anno 2017, del Comune di RT RA;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in Parte_1 CP_1 conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RT RA;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3114 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA ifeso e rappresentato dall'avv. Gina Lupo Parte_1
E ifesa e rappresentata dall'Avv. Angelica Dipierro CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 02/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che avevano contratto matrimonio in RT RA il 10.8.2017, con atto iscritto al n. 87 parte II serie A anno 2017 del Comune di RT RA, che dalla loro unione non nascevano figli;
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del giorno 11/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed hanno insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in RT RA il CP_1
10.8.2017, con atto iscritto al n. 87 parte II serie A anno 2017, del Comune di RT RA;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in Parte_1 CP_1 conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RT RA;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi