CASS
Sentenza 25 gennaio 2026
Sentenza 25 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2302/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro FARMEC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia- Romagna, n. 1631/2/2016, depositata in data 14 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere CE RA. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udita per la ricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto accogliersi il ricorso. FATTI DI CAUSA Oggetto: VV di accertamento per Ires 2004 - Termine dilatorio - Art. 12, co. 7, l. 212/2000 - Mancato rispetto - Omessa prova di ragioni d’urgenza – Conseguenze. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1637 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: TARASCHI CESARE Data pubblicazione: 25/01/2026 2 1. La Farmec s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, l’avviso di accertamento n. THB03B304858/2009, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, ai fini Ires per l’anno 2004, il credito d’imposta di euro 575.923,00 per redditi prodotti all’estero ex art. 165, comma 1, t.u.i.r., riportato dalla contribuente nella dichiarazione integrativa dei redditi del 2004, presentata il 31/10/2006. La ricorrente assumeva di vantare un credito nei confronti della consociata CO Manufacturing Ltd per un finanziamento erogato e mai rimborsato, che aveva prodotto interessi per il periodo dal 1995 al 2004; che, nel 2004, si era accordata per il pagamento di una parte degli interessi, ossia della somma di euro 8.208.693,00, che sarebbe stata corrisposta al netto della ritenuta del 10%, da versarsi al momento del pagamento;
che, poiché la somma che la CO Manufacturing Ltd avrebbe dovuto rimborsare alla contribuente sarebbe stata da questa utilizzata per la concessione di altro finanziamento fruttifero in favore della CO International Ltd, la ricorrente aveva chiesto alla CO Manufacturing Ltd di versare quanto dovuto direttamente alla CO International Ltd;
che, secondo la ricorrente, la CO Manufacturing Ltd aveva pagato la somma di euro 7.387.824,00 alla CO International Ltd, previo versamento della ritenuta d’acconto del 10% nel Regno Unito, in applicazione dell’art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito. L’Ufficio, tuttavia, ritenuto che non vi fosse stato effettivo pagamento né degli interessi, né della ritenuta d’acconto, ma solo una operazione contabile comportante un mutamento della società debitrice della Farmec s.r.l., ossia una modifica soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio, non aveva riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo di ritenuta d’acconto. 3 La contribuente, a sostegno del ricorso tributario, deduceva: a) la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000; b) l’errata interpretazione dell’operazione di trasferimento del debito da essa effettuata;
c) la carenza di motivazione in relazione al provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La CTP rigettava il primo motivo, ritenendo sufficientemente motivate le ragioni del mancato rispetto del termine dilatorio, ed accoglieva il secondo motivo, ritenendo effettivamente avvenuto il pagamento del credito della Farmec s.r.l. per interessi maturati fino al 2004, anche in mancanza di un trasferimento materiale di valuta tra la contribuente e la CO Manufacturing Ltd;
in ordine alle sanzioni, statuiva che l’applicazione delle stesse risultava giustificata, ma l’accoglimento nel merito del ricorso faceva venir meno automaticamente qualsiasi provvedimento sanzionatorio. 2. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, deducendo che il pagamento andava inteso in senso “reale”, sicché lo stesso non poteva coincidere con una mera operazione contabile modificativa del rapporto obbligatorio a seguito di un trasferimento del credito all’interno dello stesso gruppo societario;
inoltre, neppure risultava che l’imposta estera fosse stata corrisposta a titolo definitivo, né che fosse effettivamente avvenuto il pagamento dalla CO Manufacturing Ltd alla CO International Ltd. La contribuente proponeva appello incidentale in ordine ai motivi, non accolti dalla CTP, inerenti alla violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e all’irrogazione delle sanzioni. La CTR annullava l’avviso di accertamento, accogliendo l’appello incidentale della contribuente in relazione alla violazione dell’art. 12 cit., posto che «Le difficoltà addotte dall’Ufficio per la mancata osservanza del termine, si risolvono in un errore, compiuto in assenza di situazione di 4 effettiva urgenza, che per l’orientamento della Corte di legittimità non può essere costituita dalla prescrizione dell’azione accertativa». 3. Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. La società contribuente è rimasta intimata. In data 08/12/2025 il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 07/01/2026 l’Avvocatura Generale dello Stato per la ricorrente ha chiesto accogliersi il ricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Paola Filippi, ha chiesto rigettarsi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione art. 36, n. 4, D.Lgs. N. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», per aver la CTR reso una motivazione priva dei suoi requisiti essenziali. In particolare, secondo la ricorrente, il giudice d’appello: a) non ha riportato la concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti, né ha illustrato i motivi di censura avverso la sentenza della CTP;
b) ha reso una motivazione apparente, fondata su affermazioni apodittiche e generiche, essendosi limitata ad elencare una serie di norme e pronunce giurisprudenziali, senza, tuttavia, esplicitare le ragioni che avrebbero reso illegittima l’emissione dell’avviso di accertamento prima della scadenza del termine di sessanta giorni - di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 - dalla notifica del p.v.c., sebbene tali ragioni fossero state riportate espressamente nel predetto avviso, e fossero dovute, sul piano generale, alla vicinanza temporale del termine decadenziale di cui all’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, ed, in particolare, al fatto che la Guardia di Finanza non era riuscita ad eseguire i 5 dovuti controlli in quanto il vantato credito di imposta era emerso solo a seguito della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente. 2. Con il secondo motivo si deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.», per aver la CTR omesso di considerare la sussistenza delle ragioni di effettiva urgenza, giustificative della violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, che erano state già individuate dalla CTP e, nonostante ciò, del tutto ignorate dal giudice d’appello, che ha liquidato la questione con l’improprio richiamo all’approssimarsi del termine di “prescrizione dell’azione accertativa”. 3. Con il terzo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.» per non aver la CTR considerato le ragioni di particolare e motivata urgenza che avevano indotto l’Ufficio a violare il termine di cui al comma 7 cit., e per non aver verificato se la doglianza della società contribuente fosse da ritenersi “meramente formale”, essendo mancata la prospettazione, nell’appello incidentale, delle ragioni che la contribuente avrebbe potuto far valere, in caso di contraddittorio preventivamente instaurato, per ottenere un diverso risultato dell’accertamento fiscale. In ogni caso, solo in relazione ai tributi “armonizzati”, come desumibile anche dalla giurisprudenza comunitaria, sussiste un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. 4. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 5. Appare opportuno premettere che la norma in questione, ossia il comma sette dell’art. 12 della legge n. 212/2000, dispone che: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 6 sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza». 6. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni, dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l'emissione dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Cass., Sez. U., 29/07/2013, n. 18184; Cass. 30/10/2018, n. 27623; Cass. 23/07/2020, n. 15843). In particolare, le specifiche ragioni di urgenza - che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212/2000 – devono essere riferite al rapporto tributario controverso e consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché le stesse non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa, che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (Cass. 05/02/2014, n. 2592; Cass. 09/11/2015, n. 22786; Cass. 16/03/2016, n. 5149; Cass. 10/04/2018, n. 8749, la quale ha annullato la decisione impugnata che 7 aveva ravvisato detta ragione di urgenza, per l'imminente scadenza del termine per l'esercizio del potere impositivo, nell'irreperibilità del contribuente, stante il generale principio di scissione soggettiva nel perfezionamento delle notifiche;
Cass. 25/07/2022, n. 23223; Cass. 01/02/2023, n. 3045, secondo cui l'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio de quo non è giustificata dalla messa in liquidazione della società, che, non comportandone l'estinzione, non preclude l'attività di accertamento, né la soddisfazione delle eventuali ragioni creditorie dell'Ufficio). 7. La CTR – nel ritenere fondato il motivo di appello incidentale della società contribuente con cui si deduceva la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, cit. - si è attenuta ai suddetti principi, avendo escluso la ricorrenza di quei “casi di particolare e motivata urgenza” che, ai sensi della predetta disposizione normativa, consentono di derogare al termine predetto, sulla base della seguente motivazione: «Le difficoltà addotte dall’Ufficio per la mancata osservanza del termine, si risolvono in un errore, compiuto in assenza di situazione di effettiva urgenza, che per l’orientamento della Corte di legittimità non può essere costituita dalla prescrizione dell’azione accertativa» (ultima pagina dell’impugnata sentenza). In disparte l’improprio richiamo al concetto di “prescrizione” in luogo di quello di “decadenza”, è evidente che il giudice di appello – sia pure con succinta, ma non apparente, motivazione - ha ritenuto che l’imminente spirare del termine per l’esercizio del potere impositivo, richiamato nell’avviso di accertamento, non potesse costituire fattore giustificativo della violazione del termine dilatorio in esame, con ciò allineandosi al consolidato orientamento di questa Corte su tale questione. Non rileva poi, quale ulteriore giustificazione addotta dall’Ufficio, che, in ragione della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente, la Guardia di Finanza non abbia potuto effettuare un 8 tempestivo controllo nei confronti di quest’ultima. Invero, posto che non è in contestazione la tempestività della dichiarazione integrativa dei redditi, questa Corte ha precisato che, poiché il comma 7 dell’art. 12 cit. ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale (Cass. 06/04/2022, n. 11110). 8. Infine, è infondata la doglianza secondo cui la CTR avrebbe dovuto, da un lato, appurare se la contestazione della società contribuente fosse da ritenersi “meramente formale” e, dall’altro, considerare che, nella specie, si verteva in materia di tributi “non armonizzati”, per i quali non sussiste un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Questa Corte, in proposito, ha recentemente ribadito che l'inosservanza del termine dilatorio in esame, sempre purché l'Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell'atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato. Nel caso di specie, in effetti, non si verte in una questione interpretativa circa la generale previsione di un obbligo di contraddittorio preventivo, posto che la fattispecie in esame riguarda un’ipotesi in cui l’obbligo del rispetto del termine dilatorio è previsto testualmente dalla legge (Cass. 20/07/2023, n. 21517). 9. Alla luce delle anzidette considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato. Nulla per le spese, atteso che la società contribuente è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002. 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CE RA EI IE
– intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia- Romagna, n. 1631/2/2016, depositata in data 14 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere CE RA. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udita per la ricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto accogliersi il ricorso. FATTI DI CAUSA Oggetto: VV di accertamento per Ires 2004 - Termine dilatorio - Art. 12, co. 7, l. 212/2000 - Mancato rispetto - Omessa prova di ragioni d’urgenza – Conseguenze. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1637 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: TARASCHI CESARE Data pubblicazione: 25/01/2026 2 1. La Farmec s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, l’avviso di accertamento n. THB03B304858/2009, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, ai fini Ires per l’anno 2004, il credito d’imposta di euro 575.923,00 per redditi prodotti all’estero ex art. 165, comma 1, t.u.i.r., riportato dalla contribuente nella dichiarazione integrativa dei redditi del 2004, presentata il 31/10/2006. La ricorrente assumeva di vantare un credito nei confronti della consociata CO Manufacturing Ltd per un finanziamento erogato e mai rimborsato, che aveva prodotto interessi per il periodo dal 1995 al 2004; che, nel 2004, si era accordata per il pagamento di una parte degli interessi, ossia della somma di euro 8.208.693,00, che sarebbe stata corrisposta al netto della ritenuta del 10%, da versarsi al momento del pagamento;
che, poiché la somma che la CO Manufacturing Ltd avrebbe dovuto rimborsare alla contribuente sarebbe stata da questa utilizzata per la concessione di altro finanziamento fruttifero in favore della CO International Ltd, la ricorrente aveva chiesto alla CO Manufacturing Ltd di versare quanto dovuto direttamente alla CO International Ltd;
che, secondo la ricorrente, la CO Manufacturing Ltd aveva pagato la somma di euro 7.387.824,00 alla CO International Ltd, previo versamento della ritenuta d’acconto del 10% nel Regno Unito, in applicazione dell’art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito. L’Ufficio, tuttavia, ritenuto che non vi fosse stato effettivo pagamento né degli interessi, né della ritenuta d’acconto, ma solo una operazione contabile comportante un mutamento della società debitrice della Farmec s.r.l., ossia una modifica soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio, non aveva riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo di ritenuta d’acconto. 3 La contribuente, a sostegno del ricorso tributario, deduceva: a) la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000; b) l’errata interpretazione dell’operazione di trasferimento del debito da essa effettuata;
c) la carenza di motivazione in relazione al provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La CTP rigettava il primo motivo, ritenendo sufficientemente motivate le ragioni del mancato rispetto del termine dilatorio, ed accoglieva il secondo motivo, ritenendo effettivamente avvenuto il pagamento del credito della Farmec s.r.l. per interessi maturati fino al 2004, anche in mancanza di un trasferimento materiale di valuta tra la contribuente e la CO Manufacturing Ltd;
in ordine alle sanzioni, statuiva che l’applicazione delle stesse risultava giustificata, ma l’accoglimento nel merito del ricorso faceva venir meno automaticamente qualsiasi provvedimento sanzionatorio. 2. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, deducendo che il pagamento andava inteso in senso “reale”, sicché lo stesso non poteva coincidere con una mera operazione contabile modificativa del rapporto obbligatorio a seguito di un trasferimento del credito all’interno dello stesso gruppo societario;
inoltre, neppure risultava che l’imposta estera fosse stata corrisposta a titolo definitivo, né che fosse effettivamente avvenuto il pagamento dalla CO Manufacturing Ltd alla CO International Ltd. La contribuente proponeva appello incidentale in ordine ai motivi, non accolti dalla CTP, inerenti alla violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e all’irrogazione delle sanzioni. La CTR annullava l’avviso di accertamento, accogliendo l’appello incidentale della contribuente in relazione alla violazione dell’art. 12 cit., posto che «Le difficoltà addotte dall’Ufficio per la mancata osservanza del termine, si risolvono in un errore, compiuto in assenza di situazione di 4 effettiva urgenza, che per l’orientamento della Corte di legittimità non può essere costituita dalla prescrizione dell’azione accertativa». 3. Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. La società contribuente è rimasta intimata. In data 08/12/2025 il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 07/01/2026 l’Avvocatura Generale dello Stato per la ricorrente ha chiesto accogliersi il ricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Paola Filippi, ha chiesto rigettarsi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione art. 36, n. 4, D.Lgs. N. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», per aver la CTR reso una motivazione priva dei suoi requisiti essenziali. In particolare, secondo la ricorrente, il giudice d’appello: a) non ha riportato la concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti, né ha illustrato i motivi di censura avverso la sentenza della CTP;
b) ha reso una motivazione apparente, fondata su affermazioni apodittiche e generiche, essendosi limitata ad elencare una serie di norme e pronunce giurisprudenziali, senza, tuttavia, esplicitare le ragioni che avrebbero reso illegittima l’emissione dell’avviso di accertamento prima della scadenza del termine di sessanta giorni - di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 - dalla notifica del p.v.c., sebbene tali ragioni fossero state riportate espressamente nel predetto avviso, e fossero dovute, sul piano generale, alla vicinanza temporale del termine decadenziale di cui all’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, ed, in particolare, al fatto che la Guardia di Finanza non era riuscita ad eseguire i 5 dovuti controlli in quanto il vantato credito di imposta era emerso solo a seguito della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente. 2. Con il secondo motivo si deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.», per aver la CTR omesso di considerare la sussistenza delle ragioni di effettiva urgenza, giustificative della violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, che erano state già individuate dalla CTP e, nonostante ciò, del tutto ignorate dal giudice d’appello, che ha liquidato la questione con l’improprio richiamo all’approssimarsi del termine di “prescrizione dell’azione accertativa”. 3. Con il terzo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.» per non aver la CTR considerato le ragioni di particolare e motivata urgenza che avevano indotto l’Ufficio a violare il termine di cui al comma 7 cit., e per non aver verificato se la doglianza della società contribuente fosse da ritenersi “meramente formale”, essendo mancata la prospettazione, nell’appello incidentale, delle ragioni che la contribuente avrebbe potuto far valere, in caso di contraddittorio preventivamente instaurato, per ottenere un diverso risultato dell’accertamento fiscale. In ogni caso, solo in relazione ai tributi “armonizzati”, come desumibile anche dalla giurisprudenza comunitaria, sussiste un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. 4. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 5. Appare opportuno premettere che la norma in questione, ossia il comma sette dell’art. 12 della legge n. 212/2000, dispone che: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 6 sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza». 6. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni, dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l'emissione dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Cass., Sez. U., 29/07/2013, n. 18184; Cass. 30/10/2018, n. 27623; Cass. 23/07/2020, n. 15843). In particolare, le specifiche ragioni di urgenza - che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212/2000 – devono essere riferite al rapporto tributario controverso e consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché le stesse non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa, che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (Cass. 05/02/2014, n. 2592; Cass. 09/11/2015, n. 22786; Cass. 16/03/2016, n. 5149; Cass. 10/04/2018, n. 8749, la quale ha annullato la decisione impugnata che 7 aveva ravvisato detta ragione di urgenza, per l'imminente scadenza del termine per l'esercizio del potere impositivo, nell'irreperibilità del contribuente, stante il generale principio di scissione soggettiva nel perfezionamento delle notifiche;
Cass. 25/07/2022, n. 23223; Cass. 01/02/2023, n. 3045, secondo cui l'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio de quo non è giustificata dalla messa in liquidazione della società, che, non comportandone l'estinzione, non preclude l'attività di accertamento, né la soddisfazione delle eventuali ragioni creditorie dell'Ufficio). 7. La CTR – nel ritenere fondato il motivo di appello incidentale della società contribuente con cui si deduceva la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, cit. - si è attenuta ai suddetti principi, avendo escluso la ricorrenza di quei “casi di particolare e motivata urgenza” che, ai sensi della predetta disposizione normativa, consentono di derogare al termine predetto, sulla base della seguente motivazione: «Le difficoltà addotte dall’Ufficio per la mancata osservanza del termine, si risolvono in un errore, compiuto in assenza di situazione di effettiva urgenza, che per l’orientamento della Corte di legittimità non può essere costituita dalla prescrizione dell’azione accertativa» (ultima pagina dell’impugnata sentenza). In disparte l’improprio richiamo al concetto di “prescrizione” in luogo di quello di “decadenza”, è evidente che il giudice di appello – sia pure con succinta, ma non apparente, motivazione - ha ritenuto che l’imminente spirare del termine per l’esercizio del potere impositivo, richiamato nell’avviso di accertamento, non potesse costituire fattore giustificativo della violazione del termine dilatorio in esame, con ciò allineandosi al consolidato orientamento di questa Corte su tale questione. Non rileva poi, quale ulteriore giustificazione addotta dall’Ufficio, che, in ragione della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente, la Guardia di Finanza non abbia potuto effettuare un 8 tempestivo controllo nei confronti di quest’ultima. Invero, posto che non è in contestazione la tempestività della dichiarazione integrativa dei redditi, questa Corte ha precisato che, poiché il comma 7 dell’art. 12 cit. ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale (Cass. 06/04/2022, n. 11110). 8. Infine, è infondata la doglianza secondo cui la CTR avrebbe dovuto, da un lato, appurare se la contestazione della società contribuente fosse da ritenersi “meramente formale” e, dall’altro, considerare che, nella specie, si verteva in materia di tributi “non armonizzati”, per i quali non sussiste un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Questa Corte, in proposito, ha recentemente ribadito che l'inosservanza del termine dilatorio in esame, sempre purché l'Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell'atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato. Nel caso di specie, in effetti, non si verte in una questione interpretativa circa la generale previsione di un obbligo di contraddittorio preventivo, posto che la fattispecie in esame riguarda un’ipotesi in cui l’obbligo del rispetto del termine dilatorio è previsto testualmente dalla legge (Cass. 20/07/2023, n. 21517). 9. Alla luce delle anzidette considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato. Nulla per le spese, atteso che la società contribuente è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002. 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CE RA EI IE