Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1116
CGT1
Sentenza 24 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica avviso di accertamento e sollecito

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento esecutivo, atto presupposto, sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data anteriore alla notifica del preavviso di fermo. L'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento ha reso l'accertamento non più contestabile.

  • Rigettato
    Nullità dei ruoli esattoriali per violazione art. 20 D.Lgs. 472/1997

    La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze del ricorrente, inclusa quella relativa alla nullità dei ruoli, in virtù della regolarità della notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, poiché la data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, avvenuta in data successiva all'entrata in vigore della normativa richiamata e precedente alla notifica del preavviso di fermo, ha reso il credito non prescritto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1116
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1116
    Data del deposito : 24 gennaio 2026

    Testo completo