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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1116/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14283/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AP - Piazza Municipio 80133 AP NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2022 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: insiste su quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AP, in funzione di giudice monocratico, contro la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 20250002456800223059010, notificata l'8 luglio 2025 dalla società Società_1, concessionaria per la riscossione delle entrate comunali del Comune di AP.
L'importo richiesto è stato pari a € 3.616,23 e ha riguardato tributi TARI relativi agli anni dal 2018 al 2023.
Il ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell'esistenza dell'accertamento esecutivo n.
1178174710 e del sollecito n. 20250002405850211550525 solo attraverso la notifica dell'atto impugnato, eccependo l'inesistenza giuridica di tali atti per mancata notifica.
Nel ricorso, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo e di tutti gli atti collegati, deducendo la nullità dell'atto impugnato per assoluto difetto di motivazione, derivante dall'omessa notifica dell'avviso di accertamento e del sollecito.
Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affermato la nullità dell'atto consequenziale in caso di omissione della notifica dell'atto presupposto, consentendo al contribuente di impugnare l'atto notificato facendo valere tale vizio.
Ha inoltre contestato la nullità dei ruoli esattoriali sottesi per violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 e ha eccepito la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, richiamando l'ordinanza n. 11113 del
24 aprile 2024 e altre pronunce della Cassazione che hanno ribadito l'applicabilità del termine di cinque anni quando la definitività delle sanzioni non deriva da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili.
Il Comune di AP si è costituito chiarendo che, in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il potere di accertamento e riscossione del tributo spetta al concessionario incaricato, in questo caso la società Società_1 s.r.l., e non al Comune.
Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui al concessionario compete non solo la legittimazione sostanziale, ma anche quella processuale per le controversie relative all'accertamento e alla riscossione delle imposte locali. Ha precisato che tutte le fasi del procedimento, dall'accertamento alla riscossione coattiva, sono di competenza esclusiva del concessionario, che è l'unico responsabile di eventuali vizi o irregolarità.
Alla luce di tali argomentazioni, il Comune ha chiesto alla Corte di dichiarare la propria estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva.
La società Società_1 Srl, concessionaria del Comune di AP per la riscossione delle entrate comunali, e la Municipia Spa si sono costituite. Le società resistenti hanno chiarito che l'avviso di accertamento esecutivo n. 117817/4710, sotteso al preavviso di fermo, è stato regolarmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo Email_4 il 24 ottobre 2024, allegando la relata di notifica e la ricevuta di avvenuta consegna in formato elettronico.
Hanno evidenziato che tale atto, fungendo sia da avviso di accertamento sia da titolo esecutivo, ha consentito di avviare la riscossione coattiva in caso di mancato pagamento entro il termine previsto.
Pertanto, hanno sostenuto che il preavviso di fermo amministrativo poteva essere impugnato solo per vizi propri, pena l'inammissibilità del ricorso.
Alla luce di queste argomentazioni, le società hanno chiesto alla Corte di rigettare il ricorso e di dichiararlo inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari in favore della Municipia
Spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è stato proposto nei confronti di Società_1 (che ha emesso l'atto impugnato, ovvero la comunicazione preventiva di fermo amministrativo) e del Comune di
AP (ente titolare dei crediti tributari azionati), assumendo, essenzialmente, la mancata notifica dell'atto prodromico richiamato nell'atto impugnato, ovvero dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1178174710, asseritamente notificato il 24 ottobre 2024.
In data 09 gennaio 2026 si sono costituite le società Società_1 s.r.l., espressamente convenuta in giudizio, e Municipia S.p.A., quale interventore volontario.
Municipia S.p.A., in particolare, ha evidenziato e documentato che l'atto prodromico (l'avviso di accertamento esecutivo n. 1178174710) è ad essa riferibile ed è stato notificato al ricorrente a mezzo pec (come da ricevuta di consegna in atti ed in formato .eml) in data 24 ottobre 2024. In tale atto, invero, si legge che “con contratto di servizi del 07/08/2024 le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali oggetto del Contratto di
Concessione sono stati affidati alla società Municipia S.p.A., socio unico di Società_1 S.r.l., ai sensi dell'art. 184, co. 2 del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016”.
Va, pertanto, evidenziato come, in ragione di detta costituzione, Municipia S.p.A. abbia, di fatto, superato la necessità di integrazione del contraddittorio derivante dall'applicazione dell'art.58 ultimo comma TU Giustizia
Tributaria (“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”).
Orbene, a norma dell'art.268 2° comma c.p.c., “Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”.
Nel caso di specie è evidente che l'intervento volontario di Municipia S.p.A. è espressamente diretto ad evitare la necessità di integrazione del contraddittorio a norma dell'art.58 ultimo comma TUGT, sicchè la documentazione dalla stessa prodotta appare sicuramente utilizzabile, non incappando nelle preclusioni istruttorie già maturate.
Ciò precisato, deve affermarsi l'infondatezza del ricorso alla luce della documentata notifica, da parte di
Municipia S.p.A., dell'avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto i crediti tributari richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
l'omessa impugnativa di detto avviso ha determinato l'irretrattabilità dell'accertamento e la conseguente inammissibilità delle doglianze mosse;
la data di notifica di detto avviso rende evidente l'infondatezza di doglianze afferenti alla maturata prescrizione, esaminabile solo avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la notifica della comunicazione preventiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di AP così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente Comune di
AP che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente Società_1
s.r.l. e dell'interventore Municipia S.p.A. che si liquidano in euro 450,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14283/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AP - Piazza Municipio 80133 AP NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2022 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456800223059010 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: insiste su quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AP, in funzione di giudice monocratico, contro la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 20250002456800223059010, notificata l'8 luglio 2025 dalla società Società_1, concessionaria per la riscossione delle entrate comunali del Comune di AP.
L'importo richiesto è stato pari a € 3.616,23 e ha riguardato tributi TARI relativi agli anni dal 2018 al 2023.
Il ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell'esistenza dell'accertamento esecutivo n.
1178174710 e del sollecito n. 20250002405850211550525 solo attraverso la notifica dell'atto impugnato, eccependo l'inesistenza giuridica di tali atti per mancata notifica.
Nel ricorso, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo e di tutti gli atti collegati, deducendo la nullità dell'atto impugnato per assoluto difetto di motivazione, derivante dall'omessa notifica dell'avviso di accertamento e del sollecito.
Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affermato la nullità dell'atto consequenziale in caso di omissione della notifica dell'atto presupposto, consentendo al contribuente di impugnare l'atto notificato facendo valere tale vizio.
Ha inoltre contestato la nullità dei ruoli esattoriali sottesi per violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 e ha eccepito la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, richiamando l'ordinanza n. 11113 del
24 aprile 2024 e altre pronunce della Cassazione che hanno ribadito l'applicabilità del termine di cinque anni quando la definitività delle sanzioni non deriva da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili.
Il Comune di AP si è costituito chiarendo che, in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il potere di accertamento e riscossione del tributo spetta al concessionario incaricato, in questo caso la società Società_1 s.r.l., e non al Comune.
Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui al concessionario compete non solo la legittimazione sostanziale, ma anche quella processuale per le controversie relative all'accertamento e alla riscossione delle imposte locali. Ha precisato che tutte le fasi del procedimento, dall'accertamento alla riscossione coattiva, sono di competenza esclusiva del concessionario, che è l'unico responsabile di eventuali vizi o irregolarità.
Alla luce di tali argomentazioni, il Comune ha chiesto alla Corte di dichiarare la propria estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva.
La società Società_1 Srl, concessionaria del Comune di AP per la riscossione delle entrate comunali, e la Municipia Spa si sono costituite. Le società resistenti hanno chiarito che l'avviso di accertamento esecutivo n. 117817/4710, sotteso al preavviso di fermo, è stato regolarmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo Email_4 il 24 ottobre 2024, allegando la relata di notifica e la ricevuta di avvenuta consegna in formato elettronico.
Hanno evidenziato che tale atto, fungendo sia da avviso di accertamento sia da titolo esecutivo, ha consentito di avviare la riscossione coattiva in caso di mancato pagamento entro il termine previsto.
Pertanto, hanno sostenuto che il preavviso di fermo amministrativo poteva essere impugnato solo per vizi propri, pena l'inammissibilità del ricorso.
Alla luce di queste argomentazioni, le società hanno chiesto alla Corte di rigettare il ricorso e di dichiararlo inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari in favore della Municipia
Spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è stato proposto nei confronti di Società_1 (che ha emesso l'atto impugnato, ovvero la comunicazione preventiva di fermo amministrativo) e del Comune di
AP (ente titolare dei crediti tributari azionati), assumendo, essenzialmente, la mancata notifica dell'atto prodromico richiamato nell'atto impugnato, ovvero dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1178174710, asseritamente notificato il 24 ottobre 2024.
In data 09 gennaio 2026 si sono costituite le società Società_1 s.r.l., espressamente convenuta in giudizio, e Municipia S.p.A., quale interventore volontario.
Municipia S.p.A., in particolare, ha evidenziato e documentato che l'atto prodromico (l'avviso di accertamento esecutivo n. 1178174710) è ad essa riferibile ed è stato notificato al ricorrente a mezzo pec (come da ricevuta di consegna in atti ed in formato .eml) in data 24 ottobre 2024. In tale atto, invero, si legge che “con contratto di servizi del 07/08/2024 le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali oggetto del Contratto di
Concessione sono stati affidati alla società Municipia S.p.A., socio unico di Società_1 S.r.l., ai sensi dell'art. 184, co. 2 del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016”.
Va, pertanto, evidenziato come, in ragione di detta costituzione, Municipia S.p.A. abbia, di fatto, superato la necessità di integrazione del contraddittorio derivante dall'applicazione dell'art.58 ultimo comma TU Giustizia
Tributaria (“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”).
Orbene, a norma dell'art.268 2° comma c.p.c., “Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”.
Nel caso di specie è evidente che l'intervento volontario di Municipia S.p.A. è espressamente diretto ad evitare la necessità di integrazione del contraddittorio a norma dell'art.58 ultimo comma TUGT, sicchè la documentazione dalla stessa prodotta appare sicuramente utilizzabile, non incappando nelle preclusioni istruttorie già maturate.
Ciò precisato, deve affermarsi l'infondatezza del ricorso alla luce della documentata notifica, da parte di
Municipia S.p.A., dell'avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto i crediti tributari richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
l'omessa impugnativa di detto avviso ha determinato l'irretrattabilità dell'accertamento e la conseguente inammissibilità delle doglianze mosse;
la data di notifica di detto avviso rende evidente l'infondatezza di doglianze afferenti alla maturata prescrizione, esaminabile solo avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la notifica della comunicazione preventiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di AP così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente Comune di
AP che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente Società_1
s.r.l. e dell'interventore Municipia S.p.A. che si liquidano in euro 450,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)