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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 589/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
(C.F. , (C.F. ), assistiti C.F._10 Parte_11 C.F._11 dall'avv. Alberto Villante (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._12 unitamente all'avv. Pio Ludovici (C.F. ) ed all'avv. Fabrizio Di Marco C.F._13
(C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio del primo in L'Aquila, Via C.F._14
Paganica 66, giusta procura in atti;
ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DO de DI (C.F. e dall'avv. Marco Vitaliani (C.F. C.F._15
, presso i quali è elettivamente domiciliato nella sede Comunale sita in C.F._16 via San Bernardino n. 4, con domicilio digitale:
e Email_1 aquila.postecert.it, giusta procura in atti;
Em_2 Email_3 2
resistente
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e
54 d.p.r. 327/2001.
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ammissione di consulenza tecnica di ufficio, determinare, in accoglimento dell'opposizione proposta, le corrette indennità, per l'acquisizione dei terreni di cui in premessa, inerenti il pregiudizio patrimoniale per la perdita del diritto dominicale (che si quantifica in complessivi € 90.373,5 o differente importo che risulterà in corso di causa) ed il danno non patrimoniale connesso, oltre l'indennità per l'occupazione legittima ed illegittima (da computarsi nei termini e con le distinzioni illustrate in premessa) nonché quella per il soprassuolo e per la diminuzione di valore delle particelle rimaste intercluse, con condanna del al pagamento o, in subordine, al Controparte_1 versamento presso il Controparte_2
, delle somme risultanti (o della differenza rispetto a quanto già versato) con aggiunta
[...]
d'interessi dalla data della messa in mora e/o quelli legali ex art. 1284 c.c., IV comma, o del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 comma 2° c.c. da computare fino al momento dell'effettiva liquidazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali (15,0 % ex art. 2 D.M. 55/2014) ed accessori di legge”;
per la resistente: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello stabilire, servatis servandis, le indennità spettanti ai ricorrenti. Vorrà, comunque, escludere da tali indennità quella, i cui presupposti sono rimasti indimostrati, collegata alla asserita “interclusione” dei fondi, volendo considerare, all'uopo, che i beni oggetto di acquisizione sanante non includono né strade vicinali – pubbliche o private -, né aree che fossero gravate da servitù di passaggio a favore dei fondi dei ricorrenti
[…]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.06.2024 e ritualmente notificato al convenuto i CP_1 ricorrenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 e hanno premesso di essere proprietari di diversi terreni siti in L'Aquila, Parte_11 oggetto di occupazione d'urgenza con verbale di immissione in possesso del 26.10.2009, in 3
esecuzione delle ordinanze di requisizione ed occupazione d'urgenza del Sindaco del Comune dell'Aquila del 08.10.2009 e del 22.10.2009 allo scopo di realizzare il parcheggio per il Palazzo di Giustizia ivi temporaneamente trasferito, dopo il sisma del 06.04.2009. 1.1. In particolare, le richiamate ordinanze disponevano l'occupazione delle seguenti porzioni di suoli: 1) Fl. 29 p.lla 101 C.T. L'Aquila, 630 mq occupati di proprietà e Parte_6 Pt_7
2) Fl. 29 p.lla 315 C.T. L'Aquila, 31 mq occupati di proprietà e
[...] Parte_6 Pt_7
(poi divenuta p.lla n. 692 con frazionamento del 6.4.2011) 3) Fl. 30 p.lla 392 C.T.
[...] L'Aquila, 85 mq occupati di proprietà (poi divenuta p.lla n. 1620 con Parte_8 frazionamento del 6.4.2011) 4) Fl. 30 p.lla 52 C.T. L'Aquila, 85 mq occupati di proprietà
(poi divenuta p.lla n. 1618 con frazionamento del 6.4.2011) 5) Fl. 30 p.lla 1555 Parte_8 C.T. L'Aquila, 175 mq occupati di proprietà Firmato Da: VILLANTE Parte_8 ALBERTO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#:
3 6) Fl. 29 p.lla 103 C.T. L'Aquila, 385 mq occupati di CodiceFiscale_17 proprietà , e Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_5
(poi divenuta p.lla n. 690 con frazionamento del 6.4.2011) 7) Fl. 30 p.lla 1553 C.T.
[...] L'Aquila, 389 mq occupati di proprietà e 8) Fl. 29 p.lla Parte_9 Parte_10 263 C.T. L'Aquila, 360 mq occupati di proprietà (poi divenuta p.lla n. 695 Parte_11 con frazionamento del 6.4.2011).
1.2. Rappresentavano gli istanti che, decorso il termine di due anni per i quali l'occupazione era stata disposta, nelle more del giudizio instaurato dinanzi al TAR Abruzzo – a cui i ricorrenti si erano nel frattempo rivolti al fine di veder tutelate le proprie ragioni a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la quale non versava alcun indennizzo, né prorogava i termini dell'occupazione o restituiva i terreni e nemmeno dava avvio al procedimento di espropriazione – in data 09.12.2023, il dava avvio al procedimento di Controparte_1 acquisizione sanante ex art 42 bis del T.U. Espropri, conclusosi con la notifica ai ricorrenti, tra le date del 27.05.2024 e il 13.06.2024, del decreto di acquisizione coattiva n. 1/2024 il quale disponeva, a far data dal 17.4.2024, l'acquisizione coattiva dei terreni (quali risultanti dal frazionamento delle particelle) con i computi dei relativi indennizzi.
1.3. I ricorrenti hanno dunque chiesto a questa Corte la determinazione delle indennità effettivamente dovute - comprensive anche delle indennità per il soprassuolo e per la diminuzione di valore delle particelle rimaste intercluse - assumendo la inadeguatezza delle somme loro offerte a titolo di corrispettivo dell'acquisizione e di indennità per pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e per i periodi di occupazione legittima ed illegittima, in quanto nella determinazione dell'indennizzo il non avrebbe tenuto conto della CP_1 destinazione urbanistica del bene “Zona Industriale di Espansione ex art. 69 N.T.A.”.
1.4. I ricorrenti hanno assunto che il bene debba essere valutato in base ai parametri che portano alla corretta determinazione del valore, tenendo conto della loro vocazione edificatoria e hanno documentato come i terreni de quibus fossero limitrofi ad altri di medesima destinazione urbanistica ed oggetto di ordinari procedimenti d'esproprio, oggetto di precedenti giudizi di opposizione alla stima presso la Corte d'appello dell'Aquila (R.G.N. 36/2009, 152/2009, 977/2009) conclusisi con sentenze nella quale questa Corte aveva attribuito ai terreni limitrofi una valutazione tra i € 50,57/mq ed i 55,62 €/mq. Hanno poi assunto che, se in relazione all'indennità di occupazione legittima, questa debba calcolarsi nell'ammontare dell'8,33% annuo ex art. 50 D.P.R. n. 327 del 2001, sui nuovi valori risultanti in corso di giudizio, dalle immissioni in possesso dell'ottobre 2009 fino all'ottobre del 2011, il risarcimento per l'occupazione illegittima debba invece essere computato dal novembre del 2011 fino al 17.4.2024 nell'importo pari al 5 % annuo del valore delle aree;
in entrambi i casi tenendo conto del fatto che le superfici originariamente occupate erano quasi tutte superiori rispetto a quelle successivamente oggetto di acquisizione coattiva. 4
Hanno infine rappresentato la necessità che le somme da corrispondere siano incrementate della corrispondente diminuzione di valore delle porzioni relitte di terreni non espropriati e, limitatamente ai terreni di proprietà di e e , della Parte_11 Parte_6 Pt_5 indennità di soprassuolo, in quanto sui medesimi erano presenti due alberi ad alto fusto (piante di noci dal tronco di diametro di 35 e 60 cm).
2. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, con Controparte_1 conferma dell'indennità stabilita nel decreto di espropriazione, sostenendo la congruità e adeguatezza delle somme offerte in quanto stimate in maniera da determinarne in maniera realistica il valore venale dei terreni.
3. Con ordinanza dell'11.12.2024, veniva disposto espletamento di CTU finalizzata alla quantificazione delle indennità di acquisizione, con formulazione dei relativi quesiti, affidando l'incarico all'ing. . Persona_1
4. Espletata l'incombenza, veniva fissata udienza per discussione orale al 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 275 bis, comma 1, c.p.c.
5.1. Va premesso che, secondo questa Corte, il provvedimento decisorio deve avere forma, oltre che natura, di sentenza, tenuto conto che tale forma assumono ex art. 702-quater c.p.c. i provvedimenti decisori della Corte d'appello anche nei procedimenti regolati dall'art. 702-bis e ss. c.p.c. e che è principio consolidato quello per cui davanti al giudice adito si osservano le forme proprie dei procedimenti davanti a lui, se non è altrimenti stabilito (Cass. 365/2003).
5.2. La domanda proposta da ricorrenti è, anzitutto, ammissibile e procedibile, essendo ormai affermata dalla giurisprudenza nomofilattica, in relazione alle controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo per acquisizione cd. sanante, sia l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria, sia l'applicabilità del procedimento di cui all'art. 29 d.lgs. 150/2011: si veda, da ultimo, Cass. SU 20691/2021, la quale ha confermato che “sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore come un unicum non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42 bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius dell'amministrazione”.
5.3. La domanda è, inoltre, sufficientemente determinata, avendo i ricorrenti specificato le ragioni per le quali ritengono incongrua l'indennità liquidata con il decreto di acquisizione sanante, indicando la misura dell'indennità che questi ritengono spettargli ed il valore venale dei beni da assumere a base della relativa determinazione.
5.4. Ciò posto, è opportuno rilevare, quale generale premessa di inquadramento delle questioni che si pongono in questa sede, che l'istituto introdotto dall'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 (inserito dall'art. 34, comma 1, d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, e finalizzato a disciplinare, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, le modalità attraverso le quali, a fronte di una utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile pervenire ad una acquisizione della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della PA) è stato ricostruito dalla giurisprudenza nomofilattica (sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71/2015, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma in 5
riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione) quale speciale procedimento ablatorio svincolato (negli effetti, se non nei presupposti) dal fatto illecito ravvisabile nella precedente occupazione illegittima del bene oggetto di acquisizione, nel senso che il provvedimento ex art. 42-bis “è volto a ripristinare, con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata e costituisce una extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito” (Cass. 11258/2016). L'adozione del provvedimento consente all'amministrazione di acquisire l'immobile per le anzidette attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico mediante uno speciale procedimento ablatorio semplificato, in assenza delle “ragionevoli alternative”, cui fa riferimento il comma 4 dell'art. 42 bis, che consistono nella restituzione del bene al proprietario o nell'acquisizione consensuale e non già nell'acquisizione mediante rinnovo della procedura espropriativa (Cass.SU 6017/2016). L'illecita o illegittima utilizzazione del bene oggetto di acquisizione ex art. 42-bis “costituisce soltanto il presupposto indispensabile, unitamente alle altre specifiche condizioni previste da tale disposizione, per l'adozione, nell'ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della amministrazione, del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto” (Cass. SU 5201/2019, tra tante). Corollari di tale ricostruzione ermeneutica sono (oltre quelli in materia di giurisdizione e di rito già sopra evidenziati): a) il carattere non retroattivo dell'acquisizione del bene al patrimonio indisponibile della PA, espressamente sancito dalla norma, che inoltre subordina l'effetto traslativo alla condizione sospensiva del pagamento o del deposito, a favore del soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo (liquidato in prima battuta in sede amministrativa, ma suscettibile di revisione giudiziale), da determinare in base al valore venale che il bene acquisito ha all'epoca dell'emanazione del provvedimento ablatorio (“con riferimento al momento del trasferimento della proprietà”, secondo quanto specificato già da Corte costituzionale 71/2015); b) la natura indennitaria (di pregiudizi conseguenti ad un atto lecito) e non risarcitoria (di danni cagionati da un fatto illecito) delle somme che la PA è tenuta a liquidare e a pagare (o, in mancanza di accettazione, a depositare) per pervenire alla acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile. Tale natura è stata affermata e confermata dalla giurisprudenza nomofilattica non solo in relazione alle somme qualificate dallo stesso legislatore come “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale” per la perdita della proprietà del bene immobile (così già Cass. SU 22096/2015), ma anche in relazione all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'immobile, menzionato al comma 3 dell'art. 42- bis che ne prevede il pagamento “a titolo risarcitorio”, giacché “si tratta di una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale previsto dal comma 1, il diritto al quale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione) sorge solo a seguito dell'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante, sicché l'uso dell'espressione “a titolo risarcitorio” costituisce “mera imprecisione lessicale, che non altera la natura della corrispondente voce dell'indennizzo, il quale essendo unitario non può che avere natura unitaria” (Cass. SU 15283/2016; 19085/2017 e, più di recente, Cass. SU 20691/2021 già citata). Ai fini della determinazione delle indennità di acquisizione coattiva, l'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 fa riferimento al “valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità” e non al valore del bene risultante dalla utilizzazione medesima. Ancorché il carattere non retroattivo della acquisizione sanante, specificato anche letteralmente dalla norma, potrebbe indurre a ritenere che debba tenersi conto non solo della situazione giuridica, ma anche di quella di fatto del bene riscontrabile nel momento dell'acquisizione, che coincide con l'emissione del decreto che la dispone, comprese le modificazioni strutturali indotte dalla trasformazione a fini di pubblica utilità, questa Corte ha già in altre occasioni rilevato come, poiché quello che rileva è il valore intrinseco del bene occupato e trasformato, non può essere inglobato in esso anche il valore delle opere realizzate dalla P.A., il quale va dunque – e 6
comunque - scomputato dal calcolo dell'indennizzo, onde evitare che quest'ultimo si traduca in un indebito arricchimento del privato ed in una altrettanto indebita duplicazione di costo per la amministrazione (la quale, dopo avere realizzato le opere a proprie spese, dovrebbe rimborsarne il valore al proprietario del bene occupato a tal fine, senza potere beneficiare dell'indennizzo previsto dagli artt. 936, 1150, 2040 c.c. per l'ipotesi – alternativa alla acquisizione – della restituzione del bene nello stato in cui si trova dopo la trasformazione). Quello che rileva nella specie è, dunque, il valore venale o di mercato dei terreni della parte ricorrente utilizzati dalla P.A. per la costruzione dell'opera pubblica, da stimare in base alla situazione urbanistica che li caratterizzava all'epoca della emanazione del ricordato decreto n. 1/2024 del 17.04.2024. (si veda, ad esempio, Cass. 29184/2020).
5.5. Dagli accertamenti operati dal CTU risulta che tutte le particelle di proprietà dei ricorrenti ricadevano, secondo il PRG del Comune di L'Aquila in “zona industriale di espansione” di cui all'art. 69 delle NTA ed erano, pertanto, destinate all'insediamento di edifici, impianti ed attrezzature industriali. Per quanto concerne il valore di mercato unitario corrispondente alla suddetta destinazione urbanistica, il CTU ha ritenuto, condivisibilmente, di utilizzare il metodo di stima “sintetico comparativo”, consistente nel confronto – in assenza di sufficienti dati rinvenibili da atti di compravendita di terreni tra privati siti nel Nucleo industriale e zone limitrofe, la relativa ricerca presso l'Ufficio della Conservatoria avendo restituito un unico risultato - tra i valori di cui alle sentenze emesse da questa Corte in materia di esproprio e relative a terreni situati nel medesimo nucleo industriale di Bazzano attraverso il Portale PST Giustizia nella Sezione Servizi->Banca Dati Pubblica, prendendo a riferimento solamente contenziosi dalla data del sisma in poi in modo da rendere il valore più congruo possibile. In tale prospettiva, sono stati riportati i valori determinati nei seguenti precedenti giurisprudenziali: 1) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 956/2014 - N. R.G. 36/2009 DEL 26.09.2014, che definiva un costo di 50,57 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 15/12/2008 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 66,04
€/mq; 2) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 1170/2016 - N. R.G. 753/2010 DEL 02.11.2016 che definiva un costo di 32,00 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 29/04/2010, che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 41,02
€/mq; 3) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 432/2016 - N. R.G. 603/2016 DEL 02.05.2016, che definiva un costo di 50,57 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 23/01/2009 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 66,20
€/mq; 4) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 1115/2016 - N. R.G. 977/2009 DEL 24.10.2016, che definiva un costo di 53,25 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 28/09/2009 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 69,12
€/mq; 5) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 63/2017 -N. R.G. 838/2010 DEL 24.01.2017, che definiva un costo di 32,00 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 27/05/2010 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 41,02
€/mq; 6) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 108/2018 - N. R.G. 918/2011 DEL 23.01.2018, che definiva un costo di 34,88 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 20/11/2011 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 43,04
€/mq; 7) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 1361/2019 - N. R.G. 1110/2014 DEL 04.08.2019, che definiva un costo di 38,95 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 7
21/07/2014 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 46,47
€/mq. Il medesimo CTU giungeva, quindi, a stimare il valore di mercato dei terreni quale valore medio delle espropriazioni, determinandolo in 54,05 €/mq, cui ha ritenuto di aggiungere, limitatamente alla p.lla 315 di proprietà e , € 150,00 quale valore del Parte_7 Parte_6 soprassuolo (n. 1 pianta di noce ad alto fusto) risultante dai verbali di immissione in possesso e da indagini di mercato tra i commercianti di legnane della zona, agricoltori e boscaioli.
5.6. Le valutazioni espresse dal perito - le quali, fatta eccezione per la diminuzione di valore delle aree intercluse, nemmeno costituiscono oggetto di contestazione, non avendo nessuna delle parti reso osservazioni critiche alla CTU - devono essere poste a base della determinazione da operare in questa sede, giacché tengono conto delle caratteristiche concrete del bene da stimare e di quelli oggetto dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte assunti per la comparazione.
5.7. Quanto alle porzioni relitte dei terreni non espropriati, i ricorrenti sostengono che con l'acquisizione coattiva, preceduta da apposito frazionamento, siano rimaste in capo agli stessi delle porzioni di terreno delle originarie particelle che risultano aver patito una consistente diminuzione di valore in quanto risultano intercluse e non più fruibili attesa la ridotta ad insufficiente dimensione per qualsivoglia utilizzo. Si tratterebbe, in particolare, delle p.lle di cui al Fl. 30, nn. 1745, 1743, 1739, 1721, 1619 di proprietà , al Fl. 30 n. 1736 di Parte_8 proprietà al Fl 29 n. 794 e 739 di proprietà nn. 693 e 738 di CP_3 Pt_10 Pt_11 proprietà e nn. 691 e 736 di proprietà Chiedono, pertanto, che l'indennizzo da Pt_6 Pt_1 liquidare a titolo di perdita patrimoniale sia incrementato della corrispondente diminuzione di valore delle suddette particelle. Di quanto affermato in questa sede, nessuna prova veniva tuttavia fornita da parte degli odierni ricorrenti, non emergendo in atti alcun elemento sulla cui base ritenere accertata la lamentata diminuzione patrimoniale delle porzioni dei fondi non interessate dall'effetto ablatorio dell'acquisizione sanante. Invero, come correttamente osservato da parte dell'odierno resistente, i beni oggetto di acquisizione sanante non includevano strade vicinali, né – per quanto qui è dato desumere, difettando, prima ancora che elementi di prova, qualsiasi allegazione al riguardo - aree gravate da servitù di passaggio a favore dei fondi dei ricorrenti.
5.8. L'indennizzo spettante agli attori per il ristoro del pregiudizio patrimoniale è pertanto pari a:
- e € 12.161,25 per valore del terreno (€ 54,05 x Parte_10 Parte_9 mq 225);
- € 18.052,70 per valore del terreno (€ 54,05 x mq 334); Parte_8
- e € 26.106,15 per valore del terreno (€ 54,05 x mq 483), Parte_6 Parte_7 oltre ad € 150,00 quale valore del soprassuolo;
- F. , , , e P. € 14.863,75 per valore Pt_1 CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1 del terreno (€ 54,05 x mq 275);
- € 1.675,55 per valore del terreno (€ 54,05 x mq 31); Parte_11 A detti importi dovrà aggiungersi l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, da liquidarsi, come previsto dall'art. 42 bis DPR 327/2001, nella misura forfettaria del dieci per cento del valore venale del bene come sopra determinato, pari a:
- e € 1.216,12 Parte_10 Parte_9
- € 1.805,27 Parte_8
- e € 2.610,61 Parte_6 Parte_7
- F. , , , e P. € 1.486,37 Pt_1 CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1
- € 167,55 Parte_11 5.9. Spetta inoltre ai ricorrenti l'indennizzo per l'occupazione del fondo antecedente la data dell'acquisizione sanante che, in relazione all'occupazione illegittima – in parziale correzione 8
di quanto determinato dal CTU, avendo questi nel proprio elaborato considerato, quale termine finale, quello del 13.06.2024, coincidente con l'ultima notifica del decreto di acquisizione coattiva nei confronti dei ricorrenti - va corrisposto per il periodo dal 22.10.2011 (momento a decorrere dal quale l'occupazione diveniva illegittima per decorrenza del termine biennale previsto nelle ordinanze di requisizione ed occupazione d'urgenza) al 17.04.2024 (data del decreto di acquisizione sanante) e, quindi, per complessivi mesi 150 (anni 12 e mesi 6). Ai sensi dell'art. 42 bis, co. 3, DPR 327/01 detto indennizzo è pari al 5% del valore del fondo per tutto il periodo di occupazione.
5.9. Benché della relativa quantificazione non sia stato incaricato il CTU, spetta altresì ai ricorrenti l'indennità relativa alla occupazione legittima dei propri fondi per il periodo tra il 22.10.2009 e il 22.10.2011. Sul punto, la Suprema Corte ha infatti avuto modo di precisare come, anche in caso di emissione del provvedimento di acquisizione sanante, sussista il diritto di percepire, in aggiunta all'indennizzo per il periodo di occupazione illegittima, anche quello per il periodo di occupazione legittima (Cass. n. 17581/2020). In applicazione dei criteri previsti all'art. 50 DPR 327/2001, dunque, è dovuta ai ricorrenti una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
5.10. Pertanto, l'indennità spettante ai ricorrenti a titolo di occupazione legittima e di occupazione abusiva è quantificata come segue:
- e € 2026,88 per occupazione legittima ed € Parte_10 Parte_9 7.600,78 per occupazione abusiva
- € 3008,78 per occupazione legittima ed € 11282,94 per occupazione Parte_8 abusiva
- e € 4351,03 per occupazione legittima ed € 16.316,34 per Parte_6 Parte_7 occupazione abusiva
- per , , , € 2477,29 per CP_7 CP_4 CP_5 Controparte_8 occupazione legittima ed € 9289,84 per occupazione abusiva
- ad € 279,26 per occupazione legittima ed € 1047,22 per occupazione Parte_11 abusiva.
6. Riassumendo e sommando tutti i predetti importi le indennità complessiva da liquidare ai ricorrenti sono le seguenti: a) e € 23.005,03 (12.161,25 + 1.216,12 + 2026,88 + Parte_10 Parte_9
7.600,78); b) € 34.149,69 (18.052,70 + 1.805,27 + 3008,78 + € 11282,94) Parte_8 c) e € 49.534,13 (26.106,15 + 150 + 2.610,61 + 4.351,03 + Parte_6 Parte_7 16.316,34); d) , , , e € 28.117,25 (14.863,75 CP_7 CP_4 CP_5 CP_6 CP_8
+ 1.486,37 + 2.477,29 + 9.289,84) e) € 3.169,58 (1.675,55 + 167,55 + 279,26 +1047,22) Parte_11
7. Di tali somme non può essere qui disposto il pagamento, ma (trattandosi di indennizzo non concordato) solo il deposito presso la IO , Controparte_2 eventualmente ad integrazione di quello già effettuato, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, con la precisazione che, sulla parte non ancora depositata e fino al deposito stesso, decorrono interessi compensativi, in misura legale, dal 24.04.2017. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude la riconoscibilità della rivalutazione monetaria - solo dalla data della domanda (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
8. La rilevante differenza tra l'importo qui determinato e quello liquidato con il decreto di acquisizione comporta la condanna del convenuto a rimborsare ai ricorrenti le spese CP_1 9
del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (corrispondente alla differenza tra indennità qui determinate e indennità liquidate in sede amministrativa), delle attività processuali compiute e degli esborsi documentati. Si dispone tuttavia la parziale compensazione delle stesse, tenuto conto della parziale soccombenza in capo ai ricorrenti in relazione al capo di cui al punto 5.7 della presente sentenza. La nozione di soccombenza reciproca, che consente infatti la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi, lasciando comunque intatta la possibilità del ricorso alla compensazione parziale o totale anche in ipotesi di accoglimento solo parziale del quantum.
Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”.
Nella determinazione del valore della causa deve poi farsi riferimento all'importo più alto liquidato ad uno dei ricorrenti (o meglio all'importo più alto per differenza con quanto già liquidato) mentre non deve tenersi conto della somma degli stessi. Ai sensi infatti dell'Art. 5 (DM 55/14) Determinazione del valore della controversia 1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Il riferimento è dunque all'art. 10 cpc Il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda allora solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2 c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass.nr. 3107/17 e 8141/98). L'art. 10, secondo comma, c.p.c. (secondo cui “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza della stessa Corte di cassazione non trova quindi applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo (art. 103 c.p.c.) (nei termini ancora Sez. 1 – , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Sez. L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 10
05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962 e da ultimo Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 10367 depositata il 17 aprile 2024) e pertanto il loro cumulo non può essere disposto.Peraltro l'ultima parte dello stesso comma 1 chiarisce che “in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.” Si stima pertanto adeguata l'applicazione del terzo scaglione.
Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, in quanto se presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, gli stessi non sono risultati in concreto di alcuna utilità nella redazione del presente procedimento.
Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
9. Analogamente le spese di CTU liquidate in corso di causa restano a carico di entrambe le parti come da parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide: in parziale accoglimento della opposizione, 1) determina le indennità dovute per l'acquisizione degli immobili di cui in narrativa al patrimonio indisponibile del disposta, ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. Controparte_1 327/2001, dal predetto Comune con il decreto n. 1 del 17/04/2024, come di seguito (oltre interessi legali sulla parte non ancora depositata dal 17.04.2024 sino all'effettivo soddisfo):
- e € 23.005,03; Parte_10 Parte_9
- € 34.149,69; Parte_8
- e € 49.534,13; Parte_6 Parte_7
- F. , , , € 28.117,25; Pt_1 CP_4 CP_5 Controparte_8
- € 3.169,58; Parte_11 2) dispone che il provveda al deposito delle somme di cui sopra, detratto Controparte_1 quanto già eventualmente depositato in corso di procedura, presso la Controparte_9
, fino a concorrenza della somma complessiva come determinata al
[...] punto 1); 3) dichiara compensate per ¼ le spese di lite e condanna per il residuo il Controparte_1 a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che determina in € 5.809,00, oltre 11
rimborso forfettario del 15% ed oltre IVA e CAP come per legge, ed in € 518,00 per esborsi, qui liquidate per l'intero; 4) pone definitivamente carico del e dei ricorrenti le spese di CTU Controparte_1 liquidate in corso di causa, nella misura del 70% a carico del e del residuo 30% sui CP_1 ricorrenti in solido nei rapporti interni tra gli stessi,. Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Federico Ria Francesco Filocamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 589/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
(C.F. , (C.F. ), assistiti C.F._10 Parte_11 C.F._11 dall'avv. Alberto Villante (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._12 unitamente all'avv. Pio Ludovici (C.F. ) ed all'avv. Fabrizio Di Marco C.F._13
(C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio del primo in L'Aquila, Via C.F._14
Paganica 66, giusta procura in atti;
ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DO de DI (C.F. e dall'avv. Marco Vitaliani (C.F. C.F._15
, presso i quali è elettivamente domiciliato nella sede Comunale sita in C.F._16 via San Bernardino n. 4, con domicilio digitale:
e Email_1 aquila.postecert.it, giusta procura in atti;
Em_2 Email_3 2
resistente
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e
54 d.p.r. 327/2001.
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ammissione di consulenza tecnica di ufficio, determinare, in accoglimento dell'opposizione proposta, le corrette indennità, per l'acquisizione dei terreni di cui in premessa, inerenti il pregiudizio patrimoniale per la perdita del diritto dominicale (che si quantifica in complessivi € 90.373,5 o differente importo che risulterà in corso di causa) ed il danno non patrimoniale connesso, oltre l'indennità per l'occupazione legittima ed illegittima (da computarsi nei termini e con le distinzioni illustrate in premessa) nonché quella per il soprassuolo e per la diminuzione di valore delle particelle rimaste intercluse, con condanna del al pagamento o, in subordine, al Controparte_1 versamento presso il Controparte_2
, delle somme risultanti (o della differenza rispetto a quanto già versato) con aggiunta
[...]
d'interessi dalla data della messa in mora e/o quelli legali ex art. 1284 c.c., IV comma, o del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 comma 2° c.c. da computare fino al momento dell'effettiva liquidazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali (15,0 % ex art. 2 D.M. 55/2014) ed accessori di legge”;
per la resistente: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello stabilire, servatis servandis, le indennità spettanti ai ricorrenti. Vorrà, comunque, escludere da tali indennità quella, i cui presupposti sono rimasti indimostrati, collegata alla asserita “interclusione” dei fondi, volendo considerare, all'uopo, che i beni oggetto di acquisizione sanante non includono né strade vicinali – pubbliche o private -, né aree che fossero gravate da servitù di passaggio a favore dei fondi dei ricorrenti
[…]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.06.2024 e ritualmente notificato al convenuto i CP_1 ricorrenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 e hanno premesso di essere proprietari di diversi terreni siti in L'Aquila, Parte_11 oggetto di occupazione d'urgenza con verbale di immissione in possesso del 26.10.2009, in 3
esecuzione delle ordinanze di requisizione ed occupazione d'urgenza del Sindaco del Comune dell'Aquila del 08.10.2009 e del 22.10.2009 allo scopo di realizzare il parcheggio per il Palazzo di Giustizia ivi temporaneamente trasferito, dopo il sisma del 06.04.2009. 1.1. In particolare, le richiamate ordinanze disponevano l'occupazione delle seguenti porzioni di suoli: 1) Fl. 29 p.lla 101 C.T. L'Aquila, 630 mq occupati di proprietà e Parte_6 Pt_7
2) Fl. 29 p.lla 315 C.T. L'Aquila, 31 mq occupati di proprietà e
[...] Parte_6 Pt_7
(poi divenuta p.lla n. 692 con frazionamento del 6.4.2011) 3) Fl. 30 p.lla 392 C.T.
[...] L'Aquila, 85 mq occupati di proprietà (poi divenuta p.lla n. 1620 con Parte_8 frazionamento del 6.4.2011) 4) Fl. 30 p.lla 52 C.T. L'Aquila, 85 mq occupati di proprietà
(poi divenuta p.lla n. 1618 con frazionamento del 6.4.2011) 5) Fl. 30 p.lla 1555 Parte_8 C.T. L'Aquila, 175 mq occupati di proprietà Firmato Da: VILLANTE Parte_8 ALBERTO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#:
3 6) Fl. 29 p.lla 103 C.T. L'Aquila, 385 mq occupati di CodiceFiscale_17 proprietà , e Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_5
(poi divenuta p.lla n. 690 con frazionamento del 6.4.2011) 7) Fl. 30 p.lla 1553 C.T.
[...] L'Aquila, 389 mq occupati di proprietà e 8) Fl. 29 p.lla Parte_9 Parte_10 263 C.T. L'Aquila, 360 mq occupati di proprietà (poi divenuta p.lla n. 695 Parte_11 con frazionamento del 6.4.2011).
1.2. Rappresentavano gli istanti che, decorso il termine di due anni per i quali l'occupazione era stata disposta, nelle more del giudizio instaurato dinanzi al TAR Abruzzo – a cui i ricorrenti si erano nel frattempo rivolti al fine di veder tutelate le proprie ragioni a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la quale non versava alcun indennizzo, né prorogava i termini dell'occupazione o restituiva i terreni e nemmeno dava avvio al procedimento di espropriazione – in data 09.12.2023, il dava avvio al procedimento di Controparte_1 acquisizione sanante ex art 42 bis del T.U. Espropri, conclusosi con la notifica ai ricorrenti, tra le date del 27.05.2024 e il 13.06.2024, del decreto di acquisizione coattiva n. 1/2024 il quale disponeva, a far data dal 17.4.2024, l'acquisizione coattiva dei terreni (quali risultanti dal frazionamento delle particelle) con i computi dei relativi indennizzi.
1.3. I ricorrenti hanno dunque chiesto a questa Corte la determinazione delle indennità effettivamente dovute - comprensive anche delle indennità per il soprassuolo e per la diminuzione di valore delle particelle rimaste intercluse - assumendo la inadeguatezza delle somme loro offerte a titolo di corrispettivo dell'acquisizione e di indennità per pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e per i periodi di occupazione legittima ed illegittima, in quanto nella determinazione dell'indennizzo il non avrebbe tenuto conto della CP_1 destinazione urbanistica del bene “Zona Industriale di Espansione ex art. 69 N.T.A.”.
1.4. I ricorrenti hanno assunto che il bene debba essere valutato in base ai parametri che portano alla corretta determinazione del valore, tenendo conto della loro vocazione edificatoria e hanno documentato come i terreni de quibus fossero limitrofi ad altri di medesima destinazione urbanistica ed oggetto di ordinari procedimenti d'esproprio, oggetto di precedenti giudizi di opposizione alla stima presso la Corte d'appello dell'Aquila (R.G.N. 36/2009, 152/2009, 977/2009) conclusisi con sentenze nella quale questa Corte aveva attribuito ai terreni limitrofi una valutazione tra i € 50,57/mq ed i 55,62 €/mq. Hanno poi assunto che, se in relazione all'indennità di occupazione legittima, questa debba calcolarsi nell'ammontare dell'8,33% annuo ex art. 50 D.P.R. n. 327 del 2001, sui nuovi valori risultanti in corso di giudizio, dalle immissioni in possesso dell'ottobre 2009 fino all'ottobre del 2011, il risarcimento per l'occupazione illegittima debba invece essere computato dal novembre del 2011 fino al 17.4.2024 nell'importo pari al 5 % annuo del valore delle aree;
in entrambi i casi tenendo conto del fatto che le superfici originariamente occupate erano quasi tutte superiori rispetto a quelle successivamente oggetto di acquisizione coattiva. 4
Hanno infine rappresentato la necessità che le somme da corrispondere siano incrementate della corrispondente diminuzione di valore delle porzioni relitte di terreni non espropriati e, limitatamente ai terreni di proprietà di e e , della Parte_11 Parte_6 Pt_5 indennità di soprassuolo, in quanto sui medesimi erano presenti due alberi ad alto fusto (piante di noci dal tronco di diametro di 35 e 60 cm).
2. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, con Controparte_1 conferma dell'indennità stabilita nel decreto di espropriazione, sostenendo la congruità e adeguatezza delle somme offerte in quanto stimate in maniera da determinarne in maniera realistica il valore venale dei terreni.
3. Con ordinanza dell'11.12.2024, veniva disposto espletamento di CTU finalizzata alla quantificazione delle indennità di acquisizione, con formulazione dei relativi quesiti, affidando l'incarico all'ing. . Persona_1
4. Espletata l'incombenza, veniva fissata udienza per discussione orale al 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 275 bis, comma 1, c.p.c.
5.1. Va premesso che, secondo questa Corte, il provvedimento decisorio deve avere forma, oltre che natura, di sentenza, tenuto conto che tale forma assumono ex art. 702-quater c.p.c. i provvedimenti decisori della Corte d'appello anche nei procedimenti regolati dall'art. 702-bis e ss. c.p.c. e che è principio consolidato quello per cui davanti al giudice adito si osservano le forme proprie dei procedimenti davanti a lui, se non è altrimenti stabilito (Cass. 365/2003).
5.2. La domanda proposta da ricorrenti è, anzitutto, ammissibile e procedibile, essendo ormai affermata dalla giurisprudenza nomofilattica, in relazione alle controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo per acquisizione cd. sanante, sia l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria, sia l'applicabilità del procedimento di cui all'art. 29 d.lgs. 150/2011: si veda, da ultimo, Cass. SU 20691/2021, la quale ha confermato che “sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore come un unicum non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42 bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius dell'amministrazione”.
5.3. La domanda è, inoltre, sufficientemente determinata, avendo i ricorrenti specificato le ragioni per le quali ritengono incongrua l'indennità liquidata con il decreto di acquisizione sanante, indicando la misura dell'indennità che questi ritengono spettargli ed il valore venale dei beni da assumere a base della relativa determinazione.
5.4. Ciò posto, è opportuno rilevare, quale generale premessa di inquadramento delle questioni che si pongono in questa sede, che l'istituto introdotto dall'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 (inserito dall'art. 34, comma 1, d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, e finalizzato a disciplinare, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, le modalità attraverso le quali, a fronte di una utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile pervenire ad una acquisizione della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della PA) è stato ricostruito dalla giurisprudenza nomofilattica (sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71/2015, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma in 5
riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione) quale speciale procedimento ablatorio svincolato (negli effetti, se non nei presupposti) dal fatto illecito ravvisabile nella precedente occupazione illegittima del bene oggetto di acquisizione, nel senso che il provvedimento ex art. 42-bis “è volto a ripristinare, con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata e costituisce una extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito” (Cass. 11258/2016). L'adozione del provvedimento consente all'amministrazione di acquisire l'immobile per le anzidette attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico mediante uno speciale procedimento ablatorio semplificato, in assenza delle “ragionevoli alternative”, cui fa riferimento il comma 4 dell'art. 42 bis, che consistono nella restituzione del bene al proprietario o nell'acquisizione consensuale e non già nell'acquisizione mediante rinnovo della procedura espropriativa (Cass.SU 6017/2016). L'illecita o illegittima utilizzazione del bene oggetto di acquisizione ex art. 42-bis “costituisce soltanto il presupposto indispensabile, unitamente alle altre specifiche condizioni previste da tale disposizione, per l'adozione, nell'ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della amministrazione, del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto” (Cass. SU 5201/2019, tra tante). Corollari di tale ricostruzione ermeneutica sono (oltre quelli in materia di giurisdizione e di rito già sopra evidenziati): a) il carattere non retroattivo dell'acquisizione del bene al patrimonio indisponibile della PA, espressamente sancito dalla norma, che inoltre subordina l'effetto traslativo alla condizione sospensiva del pagamento o del deposito, a favore del soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo (liquidato in prima battuta in sede amministrativa, ma suscettibile di revisione giudiziale), da determinare in base al valore venale che il bene acquisito ha all'epoca dell'emanazione del provvedimento ablatorio (“con riferimento al momento del trasferimento della proprietà”, secondo quanto specificato già da Corte costituzionale 71/2015); b) la natura indennitaria (di pregiudizi conseguenti ad un atto lecito) e non risarcitoria (di danni cagionati da un fatto illecito) delle somme che la PA è tenuta a liquidare e a pagare (o, in mancanza di accettazione, a depositare) per pervenire alla acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile. Tale natura è stata affermata e confermata dalla giurisprudenza nomofilattica non solo in relazione alle somme qualificate dallo stesso legislatore come “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale” per la perdita della proprietà del bene immobile (così già Cass. SU 22096/2015), ma anche in relazione all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'immobile, menzionato al comma 3 dell'art. 42- bis che ne prevede il pagamento “a titolo risarcitorio”, giacché “si tratta di una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale previsto dal comma 1, il diritto al quale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione) sorge solo a seguito dell'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante, sicché l'uso dell'espressione “a titolo risarcitorio” costituisce “mera imprecisione lessicale, che non altera la natura della corrispondente voce dell'indennizzo, il quale essendo unitario non può che avere natura unitaria” (Cass. SU 15283/2016; 19085/2017 e, più di recente, Cass. SU 20691/2021 già citata). Ai fini della determinazione delle indennità di acquisizione coattiva, l'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 fa riferimento al “valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità” e non al valore del bene risultante dalla utilizzazione medesima. Ancorché il carattere non retroattivo della acquisizione sanante, specificato anche letteralmente dalla norma, potrebbe indurre a ritenere che debba tenersi conto non solo della situazione giuridica, ma anche di quella di fatto del bene riscontrabile nel momento dell'acquisizione, che coincide con l'emissione del decreto che la dispone, comprese le modificazioni strutturali indotte dalla trasformazione a fini di pubblica utilità, questa Corte ha già in altre occasioni rilevato come, poiché quello che rileva è il valore intrinseco del bene occupato e trasformato, non può essere inglobato in esso anche il valore delle opere realizzate dalla P.A., il quale va dunque – e 6
comunque - scomputato dal calcolo dell'indennizzo, onde evitare che quest'ultimo si traduca in un indebito arricchimento del privato ed in una altrettanto indebita duplicazione di costo per la amministrazione (la quale, dopo avere realizzato le opere a proprie spese, dovrebbe rimborsarne il valore al proprietario del bene occupato a tal fine, senza potere beneficiare dell'indennizzo previsto dagli artt. 936, 1150, 2040 c.c. per l'ipotesi – alternativa alla acquisizione – della restituzione del bene nello stato in cui si trova dopo la trasformazione). Quello che rileva nella specie è, dunque, il valore venale o di mercato dei terreni della parte ricorrente utilizzati dalla P.A. per la costruzione dell'opera pubblica, da stimare in base alla situazione urbanistica che li caratterizzava all'epoca della emanazione del ricordato decreto n. 1/2024 del 17.04.2024. (si veda, ad esempio, Cass. 29184/2020).
5.5. Dagli accertamenti operati dal CTU risulta che tutte le particelle di proprietà dei ricorrenti ricadevano, secondo il PRG del Comune di L'Aquila in “zona industriale di espansione” di cui all'art. 69 delle NTA ed erano, pertanto, destinate all'insediamento di edifici, impianti ed attrezzature industriali. Per quanto concerne il valore di mercato unitario corrispondente alla suddetta destinazione urbanistica, il CTU ha ritenuto, condivisibilmente, di utilizzare il metodo di stima “sintetico comparativo”, consistente nel confronto – in assenza di sufficienti dati rinvenibili da atti di compravendita di terreni tra privati siti nel Nucleo industriale e zone limitrofe, la relativa ricerca presso l'Ufficio della Conservatoria avendo restituito un unico risultato - tra i valori di cui alle sentenze emesse da questa Corte in materia di esproprio e relative a terreni situati nel medesimo nucleo industriale di Bazzano attraverso il Portale PST Giustizia nella Sezione Servizi->Banca Dati Pubblica, prendendo a riferimento solamente contenziosi dalla data del sisma in poi in modo da rendere il valore più congruo possibile. In tale prospettiva, sono stati riportati i valori determinati nei seguenti precedenti giurisprudenziali: 1) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 956/2014 - N. R.G. 36/2009 DEL 26.09.2014, che definiva un costo di 50,57 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 15/12/2008 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 66,04
€/mq; 2) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 1170/2016 - N. R.G. 753/2010 DEL 02.11.2016 che definiva un costo di 32,00 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 29/04/2010, che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 41,02
€/mq; 3) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 432/2016 - N. R.G. 603/2016 DEL 02.05.2016, che definiva un costo di 50,57 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 23/01/2009 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 66,20
€/mq; 4) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 1115/2016 - N. R.G. 977/2009 DEL 24.10.2016, che definiva un costo di 53,25 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 28/09/2009 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 69,12
€/mq; 5) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 63/2017 -N. R.G. 838/2010 DEL 24.01.2017, che definiva un costo di 32,00 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 27/05/2010 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 41,02
€/mq; 6) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 108/2018 - N. R.G. 918/2011 DEL 23.01.2018, che definiva un costo di 34,88 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 20/11/2011 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 43,04
€/mq; 7) SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA N. 1361/2019 - N. R.G. 1110/2014 DEL 04.08.2019, che definiva un costo di 38,95 €/mq alla data del Decreto di Esproprio del 7
21/07/2014 che adeguato attraverso l'indice ISTAT (Istat - Rivaluta) porta il prezzo ad 46,47
€/mq. Il medesimo CTU giungeva, quindi, a stimare il valore di mercato dei terreni quale valore medio delle espropriazioni, determinandolo in 54,05 €/mq, cui ha ritenuto di aggiungere, limitatamente alla p.lla 315 di proprietà e , € 150,00 quale valore del Parte_7 Parte_6 soprassuolo (n. 1 pianta di noce ad alto fusto) risultante dai verbali di immissione in possesso e da indagini di mercato tra i commercianti di legnane della zona, agricoltori e boscaioli.
5.6. Le valutazioni espresse dal perito - le quali, fatta eccezione per la diminuzione di valore delle aree intercluse, nemmeno costituiscono oggetto di contestazione, non avendo nessuna delle parti reso osservazioni critiche alla CTU - devono essere poste a base della determinazione da operare in questa sede, giacché tengono conto delle caratteristiche concrete del bene da stimare e di quelli oggetto dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte assunti per la comparazione.
5.7. Quanto alle porzioni relitte dei terreni non espropriati, i ricorrenti sostengono che con l'acquisizione coattiva, preceduta da apposito frazionamento, siano rimaste in capo agli stessi delle porzioni di terreno delle originarie particelle che risultano aver patito una consistente diminuzione di valore in quanto risultano intercluse e non più fruibili attesa la ridotta ad insufficiente dimensione per qualsivoglia utilizzo. Si tratterebbe, in particolare, delle p.lle di cui al Fl. 30, nn. 1745, 1743, 1739, 1721, 1619 di proprietà , al Fl. 30 n. 1736 di Parte_8 proprietà al Fl 29 n. 794 e 739 di proprietà nn. 693 e 738 di CP_3 Pt_10 Pt_11 proprietà e nn. 691 e 736 di proprietà Chiedono, pertanto, che l'indennizzo da Pt_6 Pt_1 liquidare a titolo di perdita patrimoniale sia incrementato della corrispondente diminuzione di valore delle suddette particelle. Di quanto affermato in questa sede, nessuna prova veniva tuttavia fornita da parte degli odierni ricorrenti, non emergendo in atti alcun elemento sulla cui base ritenere accertata la lamentata diminuzione patrimoniale delle porzioni dei fondi non interessate dall'effetto ablatorio dell'acquisizione sanante. Invero, come correttamente osservato da parte dell'odierno resistente, i beni oggetto di acquisizione sanante non includevano strade vicinali, né – per quanto qui è dato desumere, difettando, prima ancora che elementi di prova, qualsiasi allegazione al riguardo - aree gravate da servitù di passaggio a favore dei fondi dei ricorrenti.
5.8. L'indennizzo spettante agli attori per il ristoro del pregiudizio patrimoniale è pertanto pari a:
- e € 12.161,25 per valore del terreno (€ 54,05 x Parte_10 Parte_9 mq 225);
- € 18.052,70 per valore del terreno (€ 54,05 x mq 334); Parte_8
- e € 26.106,15 per valore del terreno (€ 54,05 x mq 483), Parte_6 Parte_7 oltre ad € 150,00 quale valore del soprassuolo;
- F. , , , e P. € 14.863,75 per valore Pt_1 CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1 del terreno (€ 54,05 x mq 275);
- € 1.675,55 per valore del terreno (€ 54,05 x mq 31); Parte_11 A detti importi dovrà aggiungersi l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, da liquidarsi, come previsto dall'art. 42 bis DPR 327/2001, nella misura forfettaria del dieci per cento del valore venale del bene come sopra determinato, pari a:
- e € 1.216,12 Parte_10 Parte_9
- € 1.805,27 Parte_8
- e € 2.610,61 Parte_6 Parte_7
- F. , , , e P. € 1.486,37 Pt_1 CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1
- € 167,55 Parte_11 5.9. Spetta inoltre ai ricorrenti l'indennizzo per l'occupazione del fondo antecedente la data dell'acquisizione sanante che, in relazione all'occupazione illegittima – in parziale correzione 8
di quanto determinato dal CTU, avendo questi nel proprio elaborato considerato, quale termine finale, quello del 13.06.2024, coincidente con l'ultima notifica del decreto di acquisizione coattiva nei confronti dei ricorrenti - va corrisposto per il periodo dal 22.10.2011 (momento a decorrere dal quale l'occupazione diveniva illegittima per decorrenza del termine biennale previsto nelle ordinanze di requisizione ed occupazione d'urgenza) al 17.04.2024 (data del decreto di acquisizione sanante) e, quindi, per complessivi mesi 150 (anni 12 e mesi 6). Ai sensi dell'art. 42 bis, co. 3, DPR 327/01 detto indennizzo è pari al 5% del valore del fondo per tutto il periodo di occupazione.
5.9. Benché della relativa quantificazione non sia stato incaricato il CTU, spetta altresì ai ricorrenti l'indennità relativa alla occupazione legittima dei propri fondi per il periodo tra il 22.10.2009 e il 22.10.2011. Sul punto, la Suprema Corte ha infatti avuto modo di precisare come, anche in caso di emissione del provvedimento di acquisizione sanante, sussista il diritto di percepire, in aggiunta all'indennizzo per il periodo di occupazione illegittima, anche quello per il periodo di occupazione legittima (Cass. n. 17581/2020). In applicazione dei criteri previsti all'art. 50 DPR 327/2001, dunque, è dovuta ai ricorrenti una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
5.10. Pertanto, l'indennità spettante ai ricorrenti a titolo di occupazione legittima e di occupazione abusiva è quantificata come segue:
- e € 2026,88 per occupazione legittima ed € Parte_10 Parte_9 7.600,78 per occupazione abusiva
- € 3008,78 per occupazione legittima ed € 11282,94 per occupazione Parte_8 abusiva
- e € 4351,03 per occupazione legittima ed € 16.316,34 per Parte_6 Parte_7 occupazione abusiva
- per , , , € 2477,29 per CP_7 CP_4 CP_5 Controparte_8 occupazione legittima ed € 9289,84 per occupazione abusiva
- ad € 279,26 per occupazione legittima ed € 1047,22 per occupazione Parte_11 abusiva.
6. Riassumendo e sommando tutti i predetti importi le indennità complessiva da liquidare ai ricorrenti sono le seguenti: a) e € 23.005,03 (12.161,25 + 1.216,12 + 2026,88 + Parte_10 Parte_9
7.600,78); b) € 34.149,69 (18.052,70 + 1.805,27 + 3008,78 + € 11282,94) Parte_8 c) e € 49.534,13 (26.106,15 + 150 + 2.610,61 + 4.351,03 + Parte_6 Parte_7 16.316,34); d) , , , e € 28.117,25 (14.863,75 CP_7 CP_4 CP_5 CP_6 CP_8
+ 1.486,37 + 2.477,29 + 9.289,84) e) € 3.169,58 (1.675,55 + 167,55 + 279,26 +1047,22) Parte_11
7. Di tali somme non può essere qui disposto il pagamento, ma (trattandosi di indennizzo non concordato) solo il deposito presso la IO , Controparte_2 eventualmente ad integrazione di quello già effettuato, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, con la precisazione che, sulla parte non ancora depositata e fino al deposito stesso, decorrono interessi compensativi, in misura legale, dal 24.04.2017. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude la riconoscibilità della rivalutazione monetaria - solo dalla data della domanda (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
8. La rilevante differenza tra l'importo qui determinato e quello liquidato con il decreto di acquisizione comporta la condanna del convenuto a rimborsare ai ricorrenti le spese CP_1 9
del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (corrispondente alla differenza tra indennità qui determinate e indennità liquidate in sede amministrativa), delle attività processuali compiute e degli esborsi documentati. Si dispone tuttavia la parziale compensazione delle stesse, tenuto conto della parziale soccombenza in capo ai ricorrenti in relazione al capo di cui al punto 5.7 della presente sentenza. La nozione di soccombenza reciproca, che consente infatti la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi, lasciando comunque intatta la possibilità del ricorso alla compensazione parziale o totale anche in ipotesi di accoglimento solo parziale del quantum.
Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”.
Nella determinazione del valore della causa deve poi farsi riferimento all'importo più alto liquidato ad uno dei ricorrenti (o meglio all'importo più alto per differenza con quanto già liquidato) mentre non deve tenersi conto della somma degli stessi. Ai sensi infatti dell'Art. 5 (DM 55/14) Determinazione del valore della controversia 1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Il riferimento è dunque all'art. 10 cpc Il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda allora solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2 c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass.nr. 3107/17 e 8141/98). L'art. 10, secondo comma, c.p.c. (secondo cui “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza della stessa Corte di cassazione non trova quindi applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo (art. 103 c.p.c.) (nei termini ancora Sez. 1 – , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Sez. L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 10
05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962 e da ultimo Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 10367 depositata il 17 aprile 2024) e pertanto il loro cumulo non può essere disposto.Peraltro l'ultima parte dello stesso comma 1 chiarisce che “in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.” Si stima pertanto adeguata l'applicazione del terzo scaglione.
Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, in quanto se presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, gli stessi non sono risultati in concreto di alcuna utilità nella redazione del presente procedimento.
Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
9. Analogamente le spese di CTU liquidate in corso di causa restano a carico di entrambe le parti come da parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide: in parziale accoglimento della opposizione, 1) determina le indennità dovute per l'acquisizione degli immobili di cui in narrativa al patrimonio indisponibile del disposta, ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. Controparte_1 327/2001, dal predetto Comune con il decreto n. 1 del 17/04/2024, come di seguito (oltre interessi legali sulla parte non ancora depositata dal 17.04.2024 sino all'effettivo soddisfo):
- e € 23.005,03; Parte_10 Parte_9
- € 34.149,69; Parte_8
- e € 49.534,13; Parte_6 Parte_7
- F. , , , € 28.117,25; Pt_1 CP_4 CP_5 Controparte_8
- € 3.169,58; Parte_11 2) dispone che il provveda al deposito delle somme di cui sopra, detratto Controparte_1 quanto già eventualmente depositato in corso di procedura, presso la Controparte_9
, fino a concorrenza della somma complessiva come determinata al
[...] punto 1); 3) dichiara compensate per ¼ le spese di lite e condanna per il residuo il Controparte_1 a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che determina in € 5.809,00, oltre 11
rimborso forfettario del 15% ed oltre IVA e CAP come per legge, ed in € 518,00 per esborsi, qui liquidate per l'intero; 4) pone definitivamente carico del e dei ricorrenti le spese di CTU Controparte_1 liquidate in corso di causa, nella misura del 70% a carico del e del residuo 30% sui CP_1 ricorrenti in solido nei rapporti interni tra gli stessi,. Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Federico Ria Francesco Filocamo