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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/10/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6106 /2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NI RR Presidente dott.ssa AF IE Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51, ult. co., c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] con l'Avv. TAZZOLI Parte_1
MA TT
e
, nata a [...] il [...] con l'Avv. MARIAGRAZIA Controparte_1
VENTURATI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51ultimo comma c.p.c. le parti chiedevano la revisione delle statuizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 6247/2017 (R.G. n. 11921/2017), emessa il
10/05/2017 e pubblicata il 01/06/2017 (passata in giudicato). Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a parziale modifica sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 6247/2017 (R.G. n.
11921/2017), emessa il 10/05/2017 e pubblicata il 01/06/2017 provvede in conformità dell'accordo delle parti;
• nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 02/10/2025
IL PRESIDENTE
NI RR
IL GIUDICE ESTENSORE
AF IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NI RR Presidente dott.ssa AF IE Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51, ult. co., c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] con l'Avv. TAZZOLI Parte_1
MA TT
e
, nata a [...] il [...] con l'Avv. MARIAGRAZIA Controparte_1
VENTURATI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51ultimo comma c.p.c. le parti chiedevano la revisione delle statuizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 6247/2017 (R.G. n. 11921/2017), emessa il
10/05/2017 e pubblicata il 01/06/2017 (passata in giudicato). Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a parziale modifica sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 6247/2017 (R.G. n.
11921/2017), emessa il 10/05/2017 e pubblicata il 01/06/2017 provvede in conformità dell'accordo delle parti;
• nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 02/10/2025
IL PRESIDENTE
NI RR
IL GIUDICE ESTENSORE
AF IE