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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11426 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima,
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2619/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale TRA
– PI: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pt_1 P.IVA_1
RA EN e PP NO, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– CF: , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1 difesa da sé medesimo e dall'avv. Ele Artigliere Ianniciello, come da procura in atti;
OPPOSTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 9224/2022 ad essa notificato in data 23.12.22 dall'avv. per il pagamento della somma di euro Controparte_1
41.600,00 oltre accessori, in forza di un contratto stipulato in data 18.1.21 avente ad oggetto “consulenza legale, nell'ambito del diritto amministrativo biennale, diritto civile e diritto tributario (con la redazione di pareri, risposta a quesiti per le vie brevi, elaborazione strategie organizzative in merito all'acquisizione degli appalti pubblici e privati, in materia edile e di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici) con scadenza il 31/12/2022 a favore del Prof. Avv. per un importo annuale di € 60.000.00, oltre Controparte_1
CPA da pagarsi entro il 31/12/2021 il primo anno, ed entro il 31/12/2022 per il secondo anno” e giusta fattura n. 2/22 del 7.12.22, con causale “Acconto su Consulenza Legale Specializzata in Diritto Amministrativo per l'anno 2021,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/16 giusto contratto del 18/01/2021” . L'opponente esponeva che con atto per notaio Rep. 194.434 racc. 35.599 del 16.9.10, registrato Persona_1 in Caserta in data 16.9.10 al n. 4026 il sig. ebbe a costituire Persona_2 la con socio unico, assumendo contestualmente la carica di Parte_1 amministratore unico e tale assetto societario non è mai mutato nel corso degli anni, tantomeno sono mai stati nominati altri o diversi amministratori, così come da visura camerale storica prodotta in atti. La società, con oltre trenta dipendenti e con fatturati rilevanti, opera nel settore edile e, in particolare, dello sminamento e bonifica dei terreni da ordigni inesplosi residuati bellici;
tra i suoi principali clienti vi sono Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed Autostrade per l'Italia S.p.A. Con atto reso per notaio Per_3 rep. 30350 racc. 6955 del 30.11.10 e registrata ad Aversa l'1.12.10, il
[...] sig. ebbe a conferire ai dipendenti sigg.ri Persona_2 Parte_2
e procura speciale, affinché Parte_3 Parte_4 rappresentassero la nei confronti delle pubbliche amministrazioni Parte_1
e delle stazioni appaltanti limitatamente all'espletamento delle pratiche burocratiche connesse alla partecipazione alle gare d'appalto; al sig. Pt_2 fu rilasciata anche delega ad operare sui conti correnti bancari della
[...] società, in virtù sia del rapporto fiduciario esistente, sia dello stretto rapporto di parentela, essendo germano dell'amministratore della società. Ad ottobre del 2022, a seguito di alcuni accadimenti, emergevano gravi irregolarità commesse dal sig. nell'espletamento del mandato conferitogli, Parte_2 sicché, in data 26.10.22 gli fu comunicata la revoca della procura con contestuale richiesta di rendiconto, ai sensi dell'art. 1713 c.c. In data 2.11.22, pochi giorni dopo la revoca della procura speciale, così come emerge dall'allegata denuncia – querela sporta dal legale rappresentante dell'opponente alla Procura della Repubblica di S. Maria C.V. in data 22.11.22, ebbe a spossessare la di beni, attrezzature, Parte_2 Parte_1 chiavi dei mezzi, rendendo impossibile l'accesso e l'utilizzo degli uffici ove era sempre stata ubicata la sede della società e di mezzi ed attrezzature ubicate nei depositi siti in Casal di Principe (CE), minacciando il fratello che avrebbe restituito quanto oggetto dell'appropriazione solo a seguito di trasferimento in suo favore del 66% delle quote sociali della Dalle Parte_1 verifiche compiute sull'operato del procuratore erano emersi Parte_2 diversi pagamenti disposti in favore dell'avv. per Controparte_1 complessivi € 79.560,00 disposti dai conti correnti bancari della Parte_1 nel 2020 e nel 2022 con causali riferite all'emissione delle fatture nn. 6/2020 e 6/2022, cui non corrispondeva alcuna prestazione professionale resa alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/16 società, sicché, con nota pec del 23.11.22 a firma dell'avv. Mario Ferreri, la ebbe a chiedere chiarimenti al professionista. In data 24.11.22, Parte_1
l'avv. riscontrò la richiesta con nota pec avente ad oggetto CP_1
“trasmissione parcella n. 06 del 08.10.2020, parcella n. 03 del 09.03.2022 e parcella n. 06 del 02.05.2022” e con contestuale richiesta di pagamento per un contratto di consulenza legale “sottoscritto dal lontano 18/01/2021”, senza nulla meglio precisare al riguardo, ma soprattutto, allegando a tale missiva – diversamente da quanto indicato in oggetto – solo le fatture n. 6 dell'8.10.20 e n. 3 del 9.3.22. In pari data, l'avv. Ferreri, sempre nell'interesse della
[...]
chiese all' opposto la trasmissione del contratto menzionato nella Pt_1 lettera di chiarimenti e, con successiva nota pec del 28.11.22, l'avv. Ferreri, sempre nell'interesse della inviò richiesta con la quale, Parte_1 evidenziando che non risultavano svolte attività nei confronti della società o rilasciate procure, diffidò l'avv. a restituire la somma di € 79.560,00 CP_1 indebitamente percepita, senza che tale richiesta sortisse effetti. Del tutto inopinatamente, in data 7.12.23 venne emessa e recapitata dall'avv. CP_1 la fattura n. 2/2022 di pari data, cui seguì un sollecito di pagamento del 9.12.22 per prestazioni che sarebbero state rese dal predetto professionista nel 2021 in favore della In data 16.12.22 il professionista Parte_1 provvedeva a depositare ricorso monitorio oggetto di giudizio. L'opponente aggiungeva che l'opposto, non pago dell'iniziativa processuale assunta e del decreto ingiuntivo notificato il 23.12.22, con una prima nota pec del 2.1.23 sollecitò alla il pagamento della parcella n. 01/23 di pari data Parte_1 dell'importo di € 20.800,00 e, con una seconda nota pec, sempre del 2.1.23, l'avv. sollecitò il pagamento della parcella n. 02/23 di pari data CP_1 dell'importo di € 62.400,00 che essa opponente contestava con nota pec del 2.1.23, ribadendo di non aver riscontrato alcuna prestazione fornita in favore di essa. Anche tale contestazione rimaneva senza riscontro, per cui il sig.
in data 13.1.23 ebbe a sporgere denuncia – querela presso la Persona_2
Stazione dei Carabinieri di Casal di Principe (CE) nei confronti dell'avv.
contestando i reati di “appropriazione indebita, truffa e di Controparte_1 un tentativo di estorsione di somme di denaro non dovute mediante l'utilizzo degli atti giudiziari”; inoltre, considerato che mai il menzionato professionista aveva avuto contatti con il legale rapp.te della o con il personale Parte_1 amministrativo, nella denuncia – querela era stata prospettata che la sottoscrizione del contratto da parte del sig. era avvenuta “solo Parte_2 dopo la richiesta di rendiconto del 23/11/2022, ossia in data successiva alla revoca della procura del 19/10/2022, e tanto ponendo in essere palesi artifizi e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/16 Parte raggiri, per indurre la società in errore, procurando a loro un ingiusto profitto con altrui danno”. Tanto premesso l'opponente deduceva a motivi di opposizione: 1) l'improcedibilità della domanda di pagamento azionata dall'avv. in via monitoria per violazione del divieto Controparte_1 processuale di frazionamento del credito, atteso che pur avendo nella comunicazione del 24.11.22 fatto esplicito riferimento al contratto che sarebbe stato sottoscritto tra le parti in data 18.1.21 e, quindi, pur avendo (in astratto) maturato il relativo credito per l'attività di consulenza svolta nel 2021 e nel 2022, non ne aveva chiesto il pagamento nel proporre domanda giudiziale, ma, solo dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto ed averlo notificato, in data 2.1.23 aveva emesso ulteriori due fatture per complessivi € 83.200,00, minacciando azioni giudiziarie in caso di mancato pagamento;
2) l'inesistenza del contratto di consulenza professionale con l'avv. apparentemente sottoscritto in data 18.1.21 dal sig. CP_1 Pt_2
indicato come “procuratore speciale” della “giusta procura
[...] Parte_1 redatta dal notaio dell'1.12.10” con il quale il Persona_3 CP_1 avrebbe prestato la propria consulenza legale a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo di € 60.000,00, per la durata di due anni, con rinnovo tacito salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza e con la puntualizzazione che “comunque la committente sarà Parte_1 obbligata a versare il corrispettivo pattuito per l'anno in corso e per il successivo”. Rilevava che detto contratto non aveva data certa e l'opponente lo disconosceva espressamente ai sensi dell'art. 2719 c.c. essendo stato prodotto in copia, chiedendone l'esibizione in originale, in modo tale che potesse essere sottoposto a perizia anche chimica sulla carte e l'inchiostro per accertarne la data dell'effettiva redazione e sottoscrizione. Aggiungeva che unitamente alla lettera di chiarimenti del 24.11.22 l'opposto, al fine di fornire giustificazione causale dei pagamenti ricevuti, aveva allegato copia della fattura n. 3 del 9.3.22, avente ad oggetto “consulenza specializzata in diritto tributario per la società versus avviso di accertamento n. TF Pt_1
7030503606 per l'anno 2014 di € 434.000,00 codice fiscale P.IVA_2
Agenzia dell'Entrate di Caserta”. Sul punto deduceva che l'atto di accertamento indicato in fattura era stato impugnato dall'Avv. CP_2 in primo grado e secondo grado e che pendeva ricorso in Cassazione
[...] con il patrocinio del Prof. Avv. Andrea Amatucci, per cui non comprendeva quale attività professionale abbia potuto svolgere al riguardo l'opposto. Inoltre risultava del tutto anomalo che, emessa la fattura n. 3/2022 in data 9.3.22, l'avv. avesse poi emesso, nove mesi dopo, la fattura n. CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/16 2/2022 del 7.12.22 invertendo l'ordine progressivo imposto dall'art. 21, co. 2, lett. b), d.P.R. n. 633/72. In ogni caso rilevava che il contratto di consulenza non era opponibile ad essa opponente, in quanto era stato sottoscritto da un falsus procurator, atteso che dalla lettura della procura speciale resa per notaio rep. 30350 racc. 6955 del 30.11.10 e registrata ad Persona_3
Aversa l'1.12.10, il legale rapp.te della sig. Parte_1 Persona_2 conferì ai dipendenti e Parte_2 Parte_3 Parte_4 mandato affinché rappresentassero la nei confronti delle pubbliche Parte_1 amministrazioni limitatamente all'espletamento delle pratiche burocratiche connesse alla partecipazione alle gare d'appalto. Giammai era stato attribuito ai procuratori un generale potere di rappresentanza della società per la stipula e la sottoscrizione di contratti, convenzioni o accordi negoziali con terzi vincolanti per la società, tantomeno con professionisti per consulenza legale, per cui era evidente che il sig. fosse privo dei necessari poteri Parte_2 rappresentativi della senza che l'organo della Parte_1 Parte_1 istituzionalmente competente a ratificare l'operato del falsus procurator - l'amministratore unico – l'avesse mai ratificato. Infatti, Persona_2 quest'ultimo, appena avuta conoscenza dei pagamenti eseguiti senza alcuna causale in favore dell'avv. ne aveva richiesto l'immediata CP_1 restituzione e, una volta avuta contezza del contenuto del contratto del contratto, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del professionista, contestandogli reati particolarmente gravi ed avanzando dubbi sulla datazione del documento;
3) l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. atteso che, come già scritto nella denuncia querela sporta in data 13.1.23 ai Carabinieri di Casal di Principe, l'avv. non aveva mai svolto qualsiasi tipo di CP_1 attività nell'interesse della società, essendo il suo nome del tutto sconosciuto al legale rappresentante ed agli impiegati amministrativi prima del novembre 2022 e non risultando, in particolare, che egli abbia mai fornito pareri verbali o scritti, che sia mai stato interpellato su questioni giuridiche, o che abbia
“elaborato strategie organizzative in merito all'acquisizione degli appalti pubblici e privati, in materia edile e di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici”; 4) diritto a ricevere in restituzione le somme indebitamente pagate all'opposto, in quanto, dopo aver revocato in data 26.10.22 la procura speciale conferita al sig. e le deleghe ad operare sui conti Parte_2 correnti bancari della società ed avviate le verifiche sull'operato del mandatario, era emersa la corresponsione all'avv. di varie Controparte_1 somme, per un ammontare complessivo di € 79.560,00 come da bonifici di € 5.000,00 in data 8.10.20 con causale “primo acconto su parcella n. 6
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/16 dell'8.10.20”; di € 12.160,00 in data 13.10.20 con causale “saldo fatt. 6 dell'8.10.20”; di € 31.200,00 in data 16.3.22 con causale “consulenza legale”; di € 10.000,00 in data 13.5.22 con causale “primo acconto su parcella 6 del 2.5.22”; di € 10.000,00 in data 19.5.22 con causale “secondo acconto su parcella 6 del 2.5.22”; di € 11.200,00 in data 3.6.22 con causale
“saldo parcella 6 del 2.5.22”. Per tali motivi la chiedeva al giudice Parte_1 di revocare il decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale di condannare l'opposto alla restituzione in favore di essa opponente degli importi indebitamente percepiti nella misura di € 79.560,00 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo. Costituitosi in giudizio, l'avv. deduceva che nel Controparte_1 contratto di consulenza la si era costituita “in persona del Parte_1 procuratore speciale Geom. ”, giusta procura speciale redatta dal Parte_2 notaio del 01/12/2010, per la quale al procuratore era stato dato Per_3 mandato: “affinché in nome, conto, vece e interesse della società mandante, relativamente al settore in cui opera (impresa edile in genere), abbiano a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla partecipazione a gare di appalto, tra i quali esemplificativamente: - prendere visione e ritirare tutti i documenti di gara, in particolare bandi di gara, disciplinari di gara, elaborati grafici tecnici e/o progettuali, computi metrici, prendere visione dei luoghi e ritirare le relative attestazioni di sopralluoghi, presso qualsiasi Ente pubblico e/o privato…”. Il contratto di consulenza aveva ad oggetto l'impegno del professionista “a fornire in favore della committente ogni attività di consulenza ed assistenza professionale, che solo in via esemplificativa si indica in redazione di pareri, risposta a quesiti per le vie brevi, elaborazione strategie organizzative in merito all'acquisizione degli appalti pubblici e privati, in materia edile e di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici”. Ne derivava che dalla semplice comparazione fra l'oggetto della procura e del contratto di consulenza, appariva che il mandato rappresentativo al procuratore, con il quale lo si abilitava “a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla partecipazione a gare di appalto”, era coerente con il contratto di consulente affidato ad esso opposto. In ordine all'eccezione di inadempimento e alla mancanza di prova dell'attività professionale svolta da esso opposto, evidenziava la genericità della contestazione, rilevando che l'opponente aveva comunque dedotto di aver pagato rilevanti somme con bonifici, che, se non fosse stata svolta attività da parte del legale, di certo l'opposta non avrebbe pagato. Inoltre, evidenziava che i suddetti pagamenti erano stati autorizzati direttamente dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/16 Sig. visto anche che il procuratore speciale , Persona_2 Parte_2 non aveva nessuna procura e/o delega ad agire sui conti correnti della
[...]
diversamente da quanto affermato dalla controparte. Riguardo al divieto Pt_1 di frazionamento del credito, l'opposto deduceva che era la conseguenza del proprio regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni prevista dalla legge n. 145/2018, per la quale nelle operazioni non si applica l'Iva e si paga al reddito imponibile un'aliquota fissa del 15%, in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap. Tale regime consentiva per l'anno 2022 di percepire compensi e/o ricavi fino ad € 65.000,00 e per l'anno 2023 di percepire compensi e/o ricavi fino ad € 85.000,00. Quindi, per non perdere le agevolazioni fiscali di cui sopra, c'era stata l'esigenza di ripartire gli € 65,000,00 in due parcelle, la prima di € 40.000,00 oltre il 4% CPA per un totale di € 41.600,00 (imputata fiscalmente al 2022); e la seconda di € 20.000,00 oltre il 4% CPA per un totale di € 20.800,00 (imputata fiscalmente al 2023. Inoltre la ripartizione è stata Parte compiuta per favorire la società che solitamente aveva sempre pagato le parcelle in due o tre tranches. L'opponente rilevava, inoltre, che per effetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, era ammissibile la proposizione di una reconventio reconventionis, fondata sul recesso dal contratto di consulenza legale, che era stato da esso opposto comunicato con missiva del 29/11/2022. Con tale recesso, esso legale, stigmatizzando il venir meno del rapporto fiduciario, che deve sempre, e per tutta la durata del rapporto, intercorrere tra cliente e professionista, aveva diritto a ricevere i danni per lucro cessante, per mancata percezione degli importi che avrebbe maturato nel corso degli anni 2023/2024 per un totale di un € 120.000,00 se il rapporto di consulenza fosse stato portato al termine della sua scadenza. Tale importo, dedotto quanto riferibile alle spese generali di studio e gestione pratica, che avrebbe affrontato nell'espletamento del mandato di consulenza, spese che, secondo determinazione legale tipica di cui al DM 55/2014 (oggi dal DM 147/2022), sono pari al 15% da calcolarsi sull'imponibile, dava luogo ad un ad una quantificazione del danno così stimato: € 120.000,00 – spese generali (pari ad euro) = € 104.347,80. Pertanto, l'opposto chiedeva al giudice il rigetto dell'opposizione e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la condanna della opponente al pagamento di € 104.347,80, oltre interessi di legge, per tutti i danni subiti a seguito del recesso del 29/11/2022 dal contratto di consulenza legale del 18/01/2021, recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. del 29/11/2022.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/16 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non specificamente contestati, rigettate le richieste di prova dichiarativa in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito dell'udienza veniva decisa. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Non fondate risultano la domanda riconvenzionale dell'opponente e la domanda riconvenzionale dell'opposto. Con il primo motivo di opposizione, la ha eccepito Parte_1
l'improcedibilità della domanda di pagamento azionata dall'Avv. CP_1 in via monitoria per violazione del divieto processuale di
[...] frazionamento del credito, avendo egli proposto in un arco temporale di circa venti giorni (incluse le festività natalizie) tre distinte domande giudiziali riferite a pretesi diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati sul medesimo contratto di consulenza legale del 18.1.21. In particolare l'opponente ha documentato che con il primo ricorso depositato in data 16.12.22, a fronte dell'emissione della fattura n. 2/2022 del 7.12.22, l'avv. chiese ed ottenne dal Tribunale di Napoli il primo decreto CP_1 ingiuntivo n. 9224/2022 del 23.12.22, quello oggetto del presente giudizio, con il quale fu ingiunto alla di pagare la complessiva somma di € Parte_1
41.600,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria quale “acconto” per l'attività di consulenza legale che avrebbe svolto per l'anno 2021. Con il secondo ricorso depositato in data 10.1.23, a fronte dell'emissione della fattura n. 1/2023 del 2.1.23, l'avv. chiese ed ottenne dal Tribunale CP_1 di Napoli il decreto ingiuntivo n. 1028/2023 con il quale fu ingiunto alla di pagare la complessiva somma di € 20.800,00, oltre interessi e Parte_1 spese della procedura monitoria quale saldo sull'importo complessivo di € 60.000,00 dovuto per l'anno 2021. Orbene, l'opponente ha provato che avverso detto decreto è stato celebrato il giudizio di opposizione R.G. 7385/2023 innanzi al Tribunale di Napoli, sez. XII civile, G.I. dott.ssa Stravino, la quale, con sentenza n. 10125/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 6.11.23 passata in giudicato, pronunciandosi sulla medesima eccezione di improcedibilità per frazionamento processuale del credito proposta nel presente giudizio, ha accolto l'opposizione e dichiarato improponibile la domanda proposta dall'avv. con il ricorso CP_1 depositato in data 10.1.23 per violazione del divieto di frazionamento processuale del credito, revocando il decreto ingiuntivo n. 1028/23. Dalle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/16 lettura della sentenza il giudice dott.ssa Stravino così correttamente motiva:
“Si rileva che al momento della presentazione del primo ricorso (RG n.29470/22), a cui è seguita l'emissione del decreto ingiuntivo n. 9224/22 pubblicato il 23-12-2022, era già scaduto, e dunque era già esigibile, anche il credito fatto valere con il secondo ricorso monitorio (R.G.n.802/23), in quanto anch'esso afferente alle prestazioni rese dal professionista nell'anno 2021, ragion per cui i due crediti rivendicati dal e rinvenienti la loro CP_1 origine nella medesima fonte contrattuale avrebbero dovuti essere fatti valere con la medesima azione giudiziale e non già essere frazionati”. L'opponente ha provato che vi fu anche un terzo ricorso monitorio, depositato dal CP_1 in data 11.1.23, a fronte dell'emissione della fattura n. 2/2023 del 2.1.23. Con detto ricorso il chiese ed ottenne dal Tribunale di Napoli il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1251/2023, con il quale fu ingiunto alla di pagare la Parte_1 complessiva somma di € 62.400,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria a titolo di canone di consulenza dovuto per l'anno 2022. Anche avverso tale decreto è stato celebrato il giudizio di opposizione R.G. 8853/2023 innanzi al Tribunale di Napoli, sez. XI civile, G.I. dott.ssa Vollero, la quale, con sentenza n. 11836/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 27.12.23 passata in giudicato, pronunciandosi sulla medesima eccezione di improcedibilità per frazionamento processuale del credito proposta anche nel presente giudizio, ha dichiarato a sua volta improcedibile la domanda di pagamento azionata dall'avv. con il terzo ricorso monitorio per CP_1 violazione del divieto di frazionamento processuale del credito, revocando il decreto ingiuntivo n. 1251/2023. La dott.ssa , così correttamente CP_3 motiva in sentenza: “…emerge, dunque, che al momento della presentazione del secondo ricorso (RG n.802/2023) in data 10.01.2023, era già scaduto, e dunque era già esigibile, anche il credito fatto valere con il ricorso monitorio, depositato in data 11.1.2023 da cui è originata la presente procedura. Risulta, quindi, che l'opposto in relazione a crediti del tutto analoghi, in quanto discendenti da analoghi incarichi di consulenza solo riferiti ad annualità differenti, abbia preferito proporre, senza alcuna valida giustificazione né processuale né sostanziale alla base della pretesa tutela frazionata ( giustificazione di cui nemmeno è stata offerta deduzione), due autonome domande, entrambe introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, a distanza di un solo giorno”. In ordine all'eccezione di abusivo frazionamento del credito, l'opposto ha giustificato per mere ragioni fiscali la scelta di proporre a poca distanza ben tre ricorsi monitori relativi allo stesso rapporto contrattuale. La giustificazione non è pertinente, atteso che il regime fiscale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/16 cd. “forfetario” cui aderisce l'opposto può, al limite, giustificare l'emissione di separate fatture, ma non la proposizione di più ricorsi monitori. Sul punto la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10125/2023 del 6.11.23, pronunciata tra le stesse parti in relazione al medesimo rapporto contrattuale e passata in giudicato - che produce effetti esterni anche nel presente procedimento oppositivo – ha ritenuto la giustificazione del regime fiscale del tutto infondata. Orbene, per quanto concerne gli effetti della violazione del divieto di frazionamento processuale del credito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (che trova compiuta espressione nell'ordinanza Cass., sez. II, 31.8.23, n. 25480 relativa proprio al caso di frazionamento operato da un professionista legale nei confronti del proprio cliente, a conferma delle pronunce delle SS.UU. SS.UU. nn. 4090 e 4091/2017), ove vi sia un unico rapporto obbligatorio, il principio di correttezza e buona fede e la garanzia del giusto processo impediscono che il creditore pecuniario possa frazionare il credito in più domande giudiziali di adempimento, in quanto tale parcellizzazione si risolve in abuso degli strumenti processuali, in quanto la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda presenta risvolti negativi, che incidono particolarmente sulla “giustizia” sostanziale della decisione, sulla durata ragionevole dei processi, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti. Questo giudicante aderisce in pieno a tale univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimità, peraltro, come detto, integralmente recepito dallo stesso Tribunale di Napoli con le citate sentenze n. 10125/2023 del 6.11.23 e n. 11836/2023 del 27.12.23, nelle quali, oltre a ritenere sussistente e provata per tabulas la violazione, da parte dell'avv. del divieto di frazionamento CP_1 processuale del credito, sono state anche ritenute del tutto irrilevanti ed infondate le medesime doglianze dell'opposto in ordine ad esigenze indotte da regime fiscale prescelto per la fatturazione. In particolare nella prima sentenza, la dott.ssa Stravino così correttamente ha motivato “Nessun rilievo può assumere ai fini che ne occupano quanto dedotto dall'opposto in merito al fatto che la operazione di frazionamento dallo stesso realizzata sarebbe prevista dall'art.6 DPR n.633/1972 e che, inoltre, sarebbe stata operata per motivi fiscali, in quanto l'Avv. si trova in regime fiscale forfettario, CP_1
e che, infine, tale ripartizione sarebbe stata compiuta per favorire la società che solitamente ha sempre pagato le parcelle in due o tre tranche, Pt_1 posto che ciò non esclude, in ogni caso, che all'atto di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale, il creditore debba promuovere un'unica azione, con
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/16 la quale far valere i crediti derivanti da un rapporto unitario e già scaduti sotto il profilo civilistico. Parte ricorrente ha sovrapposto al principio civilistico di esigibilità del credito principi vigenti in materia fiscale sul fatto generatore dell'imposta, che nessuna rilevanza possono avere in tale sede”. Concludendo, nel caso di specie è innegabile che i tre ricorsi monitori sono stati proposti dall'Avv. in riferimento ad un unico rapporto CP_1 complesso di durata, in maniera neppure scaglionata nel tempo e senza alcun suo interesse oggettivamente apprezzabile ad azionare tre distinte procedure monitorie, per cui il decreto ingiuntivo opposto va revocato per essere stato il ricorso monitorio R.G. 29740/2022 proposto in violazione del divieto di frazionamento processuale del credito. Con il secondo motivo di opposizione la ha dedotto Parte_1
l'inesistenza di un contratto di consulenza con l'avv. CP_1
l'inopponibilità dello stesso e comunque disconoscendo la produzione solo in copia del contratto, esplicitando le specifiche ragioni per cui era necessario che l'opposto lo producesse in originale. In particolare l'opponente ha dedotto che non vi era alcuna prova che il contratto fosse stato sottoscritto nella data indicata, priva di certezza e con il sospetto che il contratto fosse stato redatto e sottoscritto successivamente alla revoca della procura al sig. Parte_2
In particolare, l'opponente ha disconosciuto il documento ai sensi dell'art. 2719 c.c. e la conformità della copia digitale prodotta all'originale analogico, senza che l'opposto abbia prodotto in giudizio l'originale del documento. Il documento in copia, quindi, non è utilizzabile ai fini della decisione. Peraltro l'opponente ha dedotto anche l'inefficacia nei suoi confronti del contratto di consulenza, dal momento che risulta essere stato sottoscritto non dal legale rappresentante della società, ma dal falsus procurator sig. privo Parte_2 dei necessari poteri rappresentativi. L'opponente ha, infatti, provato che il sig. quale procuratore speciale della società, non poteva Parte_2 impegnarne la volontà negoziale della anche al fine di conferire Parte_1 mandati difensivi a professionisti legali. La procura notarile speciale resa per notaio al sig. in data 1.12.10 conferiva allo stesso poteri Per_3 Parte_2 rappresentativi limitatamente al compimento di “tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla partecipazione a gare d'appalto, tra i quali esemplificativamente: prendere visione e ritirare tutti i documenti di gara, in particolare bandi di gara, disciplinari di gara, elaborati tecnici e/o progettuali, computi metrici, prendere visione dei luoghi e ritirare le relative attestazioni di sopralluoghi, presso qualsiasi Ente pubblico o privato”, per cui la procura era circoscritta alle attività connesse alla partecipazione alle gare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/16 d'appalto e non consentiva al procuratore di sottoscrivere contratti di consulenza con professionisti legali. Orbene, il contratto di consulenza legale stipulato con il falsus procurator è inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato (ex plurimis, Cass., sez. II, 10.4.24, n. 9679; Cass., sez. III, 17.5.22, n. 15841). Con il terzo motivo di opposizione, la ha Parte_1 lamentato, in subordine all'accoglimento dei primi due motivi, l'inadempimento dell'Avv. non avendo egli adempiuto le CP_1 obbligazioni scaturenti dal titolo contrattuale che possano legittimare la richiesta di pagamento. Nel costituirsi in giudizio, l'avv. si è limitato CP_1
a dolersi del fatto che la non abbia indicato in cosa siano consistiti Parte_1 gli inadempimenti del professionista, laddove l'onere della prova comporta che i fatti costitutivi della domanda, vale a dire l'esecuzione delle prestazioni di cui si richiede il compenso) spettino all'attore in senso sostanziale, vale a dire all'opposto che ha aguto in monitorio. Quindi a fronte della contestazione della mancata esecuzione delle prestazioni fatturate, il CP_1 doveva produrre i documenti relativi all'attività di consulenza asseritamente svolta, non avendo alcun valore le parcelle e le fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale. Riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale proposta dal per CP_1 conseguire il “risarcimento dei danni” conseguenti al “recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.” dal contrato di consulenza da egli stesso comunicata in data 29.11.22, la domanda oltre ad essere inammissibile, appare anche infondata. L'inammissibilità della reconventio revonventionis deriva dal fatto che l'opposto, rivestendo la veste sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, purchè tale esigenza dipenda dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass., sez. III, 7.11.19, n. 28615; Cass., sez. II, 25.2.19, n. 5415; Cass., sez. I, 22.6.18, n. 16564). Orbene, nel caso in esame, l'avv. ha agito in via monitoria per CP_1 conseguire il pagamento dei compensi asseritamente maturati per attività di consulenza stragiudiziale svolta nell'interesse della mentre Parte_1 quest'ultima, nel proporre opposizione, si è limitata a contestare l'esistenza di valido titolo contrattuale ad essa opponibile, sul quale potesse fondarsi il ricorso monitorio e, comunque, l'esecuzione di qualsiasi prestazione in suo favore da parte del professionista legale, eccependone l'inadempimento e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/16 chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. L'opposto, invece, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, ha proposto una domanda riconvenzionale per conseguire il “risarcimento danni da recesso per giusta causa dal contratto di consulenza, recesso che al momento della proposizione del primo ricorso monitorio aveva già comunicato alla per cui il Parte_1 presunto diritto al risarcimento danni poteva essere incluso già nella prima iniziativa giudiziaria intrapresa dal Peraltro, l'opponente ha provato CP_1 che la medesima domanda risarcitoria è stata proposta dall'avv. CP_1 anche in violazione del principio di ordine pubblico processuale del ne bis in idem, anche nel giudizio R.G. 7385/2023 di opposizione al secondo decreto ingiuntivo n. 1028/23, ed il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10125/23 del 6.11.23 passata in giudicato, ne ha dichiarato l'inammissibilità, sulla scorta delle medesime osservazioni sopra svolte, così statuendo: “Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal di CP_1 condanna dell'opponente al risarcimento dei danni, posto che nella fattispecie in esame, non ricorre l'ipotesi della reconventio reconventionis, solo in presenza della quale l'opposto può proporre una nuova domanda, diversa da quella avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo. E ciò in quanto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto non può far valere domande nuove o diverse rispetto a quelle azionate con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cass. n. 2529 del 2006; Cass. n. 23294 del 2006), mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (Cass. n. 16564 del 2018). Vanno quindi ribaditi i principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui, nell'ordinario giudizio di cognizione che s'instaura a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valore con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui , per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cassazione n.3336/2019). L'orientamento è stato di recente confermato dalla Cassazione (Cass. 25-02-2019, n. 5415), la quale ha anche precisato come l'unica possibilità concessa all'opposto per introdurre una domanda riconvenzionale si abbia proprio nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/16 propria volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cass. n. 2529 del 2006; Cass. n. 23294 del 2006), mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (Cass. n. 16564 del 2018). Con l'atto di opposizione la CMM si è limitata a svolgere difese e ad eccepire fatti, volti a paralizzare la pretesa creditoria altrui (senza proporre ulteriori domande) e, pertanto, il non poteva spiegare una domanda CP_1 nuova e diversa rispetto a quella formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Come affermato dallo stesso nella comparsa di risposta, CP_1 la “reconventio reconventionis” si fonda sul recesso dal contratto di consulenza legale del 18/01/2021, operato dal Prof. Avv. Controparte_1 con la missiva del 29/11/2022 (sub doc.17 del fascicolo di parte opposta). Quindi, la proposizione da parte del ricorrente di una domanda ulteriore e diversa rispetto a quella proposta con il ricorso monitorio non è dipesa dalla formulazione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale - formulazione che non vi è stata -, bensì dalla stessa manifestazione di recesso esercitata dall'opposto, ragion per cui la domanda nuova va reputata inammissibile. Anche a voler seguire l'orientamento giurisprudenziale meno restrittivo in materia - secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto puo' proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilita' a quella originariamente proposta” (Cass.n.9633/2022)- , nel caso di specie, non ricorrono i presupposti delineati dal Supremo Collegio ai fini della ammissibilità della riconvenzionale da parte dell'opposto. Ed infatti, la nuova domanda introdotta dal ha ad CP_1 oggetto il risarcimento dei danni e, quindi, un bene della vita diverso rispetto a quello avuto di mira con il ricorso monitorio (pagamento del corrispettivo contrattuale); inoltre, è di tutta evidenza che la nuova domanda, stante la sua ontologica essenza (di natura risarcitoria), non si presenta connessa per incompatibilità a quella, originariamente proposta, di adempimento contrattuale”. Ma anche nel merito la domanda è infondata, in quanto l'opposto ha discendere il diritto al risarcimento per lucro cessante ad un proprio recesso contrattuale per giusta causa ex art. 2119 c.c. da egli stesso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/16 comunicato di propria iniziativa in data 29.11.22, sebbene l'ipotesi contemplata dall'art. 2119 c.c. sia riferibile al rapporto di lavoro subordinato, la cui disciplina è inapplicabile al professionista legale ai sensi dell'art. 2, co. 1, legge n. 247/2012. Per l'opera prestata dall'avvocato trovano infatti applicazione, oltre alle norme contenute nella citata legge professionale, le disposizioni codicistiche in materia di esercizio delle professioni intellettuali (artt. 2229 e seg. c.c.), tra le quali l'art. 2237, comma 2, c.c., stabilisce che il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, ma in tal caso ha diritto solo alle spese fatte ed al compenso per l'attività già svolta “da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente”. È dunque normativamente escluso il risarcimento del danno, che sarebbe potuto derivare solo da un grave inadempimento della committente, che nel caso in esame non vi è stato. Passando all'esame della domanda riconvenzionale dell'opponente, finalizzata a conseguire la condanna dell'opposto alla restituzione degli importi indebitamente percepiti nella misura di € 79.560,00 oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, essa non è fondata. Invero dai bonifici prodotti in causa emerge che gli stessi furono emessi a pagamento di parcelle trasmesse dall'avv. che non CP_1 richiamavano il contratto di consulenza. Ebbene, tali parcelle non furono contestate e furono di volta in volta pagate senza che la sollevasse Parte_5 dubbi sull'attività professionale svolta dal Peraltro ad operare sui CP_1 conto correnti della era il solo visto anche che il Parte_5 Persona_2 procuratore speciale , non aveva nessuna procura e/o delega ad Parte_2 agire sui conti correnti della ed praticamente inverosimile che il Parte_1
autorizzasse pagamenti in favore del per Persona_2 CP_1 complessivi euro 79.560,00 senza che questi ne avesse diritto. Atteso il rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio, ponendo la restante metà a carico dell'opposto, con liquidazione come da dispositivo, in relazione al valore della causa tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/16 3) Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente
4) Compensa per la metà le spese di giudizio e condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, oltre spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 16/16
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2619/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale TRA
– PI: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pt_1 P.IVA_1
RA EN e PP NO, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– CF: , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1 difesa da sé medesimo e dall'avv. Ele Artigliere Ianniciello, come da procura in atti;
OPPOSTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 9224/2022 ad essa notificato in data 23.12.22 dall'avv. per il pagamento della somma di euro Controparte_1
41.600,00 oltre accessori, in forza di un contratto stipulato in data 18.1.21 avente ad oggetto “consulenza legale, nell'ambito del diritto amministrativo biennale, diritto civile e diritto tributario (con la redazione di pareri, risposta a quesiti per le vie brevi, elaborazione strategie organizzative in merito all'acquisizione degli appalti pubblici e privati, in materia edile e di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici) con scadenza il 31/12/2022 a favore del Prof. Avv. per un importo annuale di € 60.000.00, oltre Controparte_1
CPA da pagarsi entro il 31/12/2021 il primo anno, ed entro il 31/12/2022 per il secondo anno” e giusta fattura n. 2/22 del 7.12.22, con causale “Acconto su Consulenza Legale Specializzata in Diritto Amministrativo per l'anno 2021,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/16 giusto contratto del 18/01/2021” . L'opponente esponeva che con atto per notaio Rep. 194.434 racc. 35.599 del 16.9.10, registrato Persona_1 in Caserta in data 16.9.10 al n. 4026 il sig. ebbe a costituire Persona_2 la con socio unico, assumendo contestualmente la carica di Parte_1 amministratore unico e tale assetto societario non è mai mutato nel corso degli anni, tantomeno sono mai stati nominati altri o diversi amministratori, così come da visura camerale storica prodotta in atti. La società, con oltre trenta dipendenti e con fatturati rilevanti, opera nel settore edile e, in particolare, dello sminamento e bonifica dei terreni da ordigni inesplosi residuati bellici;
tra i suoi principali clienti vi sono Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed Autostrade per l'Italia S.p.A. Con atto reso per notaio Per_3 rep. 30350 racc. 6955 del 30.11.10 e registrata ad Aversa l'1.12.10, il
[...] sig. ebbe a conferire ai dipendenti sigg.ri Persona_2 Parte_2
e procura speciale, affinché Parte_3 Parte_4 rappresentassero la nei confronti delle pubbliche amministrazioni Parte_1
e delle stazioni appaltanti limitatamente all'espletamento delle pratiche burocratiche connesse alla partecipazione alle gare d'appalto; al sig. Pt_2 fu rilasciata anche delega ad operare sui conti correnti bancari della
[...] società, in virtù sia del rapporto fiduciario esistente, sia dello stretto rapporto di parentela, essendo germano dell'amministratore della società. Ad ottobre del 2022, a seguito di alcuni accadimenti, emergevano gravi irregolarità commesse dal sig. nell'espletamento del mandato conferitogli, Parte_2 sicché, in data 26.10.22 gli fu comunicata la revoca della procura con contestuale richiesta di rendiconto, ai sensi dell'art. 1713 c.c. In data 2.11.22, pochi giorni dopo la revoca della procura speciale, così come emerge dall'allegata denuncia – querela sporta dal legale rappresentante dell'opponente alla Procura della Repubblica di S. Maria C.V. in data 22.11.22, ebbe a spossessare la di beni, attrezzature, Parte_2 Parte_1 chiavi dei mezzi, rendendo impossibile l'accesso e l'utilizzo degli uffici ove era sempre stata ubicata la sede della società e di mezzi ed attrezzature ubicate nei depositi siti in Casal di Principe (CE), minacciando il fratello che avrebbe restituito quanto oggetto dell'appropriazione solo a seguito di trasferimento in suo favore del 66% delle quote sociali della Dalle Parte_1 verifiche compiute sull'operato del procuratore erano emersi Parte_2 diversi pagamenti disposti in favore dell'avv. per Controparte_1 complessivi € 79.560,00 disposti dai conti correnti bancari della Parte_1 nel 2020 e nel 2022 con causali riferite all'emissione delle fatture nn. 6/2020 e 6/2022, cui non corrispondeva alcuna prestazione professionale resa alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/16 società, sicché, con nota pec del 23.11.22 a firma dell'avv. Mario Ferreri, la ebbe a chiedere chiarimenti al professionista. In data 24.11.22, Parte_1
l'avv. riscontrò la richiesta con nota pec avente ad oggetto CP_1
“trasmissione parcella n. 06 del 08.10.2020, parcella n. 03 del 09.03.2022 e parcella n. 06 del 02.05.2022” e con contestuale richiesta di pagamento per un contratto di consulenza legale “sottoscritto dal lontano 18/01/2021”, senza nulla meglio precisare al riguardo, ma soprattutto, allegando a tale missiva – diversamente da quanto indicato in oggetto – solo le fatture n. 6 dell'8.10.20 e n. 3 del 9.3.22. In pari data, l'avv. Ferreri, sempre nell'interesse della
[...]
chiese all' opposto la trasmissione del contratto menzionato nella Pt_1 lettera di chiarimenti e, con successiva nota pec del 28.11.22, l'avv. Ferreri, sempre nell'interesse della inviò richiesta con la quale, Parte_1 evidenziando che non risultavano svolte attività nei confronti della società o rilasciate procure, diffidò l'avv. a restituire la somma di € 79.560,00 CP_1 indebitamente percepita, senza che tale richiesta sortisse effetti. Del tutto inopinatamente, in data 7.12.23 venne emessa e recapitata dall'avv. CP_1 la fattura n. 2/2022 di pari data, cui seguì un sollecito di pagamento del 9.12.22 per prestazioni che sarebbero state rese dal predetto professionista nel 2021 in favore della In data 16.12.22 il professionista Parte_1 provvedeva a depositare ricorso monitorio oggetto di giudizio. L'opponente aggiungeva che l'opposto, non pago dell'iniziativa processuale assunta e del decreto ingiuntivo notificato il 23.12.22, con una prima nota pec del 2.1.23 sollecitò alla il pagamento della parcella n. 01/23 di pari data Parte_1 dell'importo di € 20.800,00 e, con una seconda nota pec, sempre del 2.1.23, l'avv. sollecitò il pagamento della parcella n. 02/23 di pari data CP_1 dell'importo di € 62.400,00 che essa opponente contestava con nota pec del 2.1.23, ribadendo di non aver riscontrato alcuna prestazione fornita in favore di essa. Anche tale contestazione rimaneva senza riscontro, per cui il sig.
in data 13.1.23 ebbe a sporgere denuncia – querela presso la Persona_2
Stazione dei Carabinieri di Casal di Principe (CE) nei confronti dell'avv.
contestando i reati di “appropriazione indebita, truffa e di Controparte_1 un tentativo di estorsione di somme di denaro non dovute mediante l'utilizzo degli atti giudiziari”; inoltre, considerato che mai il menzionato professionista aveva avuto contatti con il legale rapp.te della o con il personale Parte_1 amministrativo, nella denuncia – querela era stata prospettata che la sottoscrizione del contratto da parte del sig. era avvenuta “solo Parte_2 dopo la richiesta di rendiconto del 23/11/2022, ossia in data successiva alla revoca della procura del 19/10/2022, e tanto ponendo in essere palesi artifizi e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/16 Parte raggiri, per indurre la società in errore, procurando a loro un ingiusto profitto con altrui danno”. Tanto premesso l'opponente deduceva a motivi di opposizione: 1) l'improcedibilità della domanda di pagamento azionata dall'avv. in via monitoria per violazione del divieto Controparte_1 processuale di frazionamento del credito, atteso che pur avendo nella comunicazione del 24.11.22 fatto esplicito riferimento al contratto che sarebbe stato sottoscritto tra le parti in data 18.1.21 e, quindi, pur avendo (in astratto) maturato il relativo credito per l'attività di consulenza svolta nel 2021 e nel 2022, non ne aveva chiesto il pagamento nel proporre domanda giudiziale, ma, solo dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto ed averlo notificato, in data 2.1.23 aveva emesso ulteriori due fatture per complessivi € 83.200,00, minacciando azioni giudiziarie in caso di mancato pagamento;
2) l'inesistenza del contratto di consulenza professionale con l'avv. apparentemente sottoscritto in data 18.1.21 dal sig. CP_1 Pt_2
indicato come “procuratore speciale” della “giusta procura
[...] Parte_1 redatta dal notaio dell'1.12.10” con il quale il Persona_3 CP_1 avrebbe prestato la propria consulenza legale a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo di € 60.000,00, per la durata di due anni, con rinnovo tacito salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza e con la puntualizzazione che “comunque la committente sarà Parte_1 obbligata a versare il corrispettivo pattuito per l'anno in corso e per il successivo”. Rilevava che detto contratto non aveva data certa e l'opponente lo disconosceva espressamente ai sensi dell'art. 2719 c.c. essendo stato prodotto in copia, chiedendone l'esibizione in originale, in modo tale che potesse essere sottoposto a perizia anche chimica sulla carte e l'inchiostro per accertarne la data dell'effettiva redazione e sottoscrizione. Aggiungeva che unitamente alla lettera di chiarimenti del 24.11.22 l'opposto, al fine di fornire giustificazione causale dei pagamenti ricevuti, aveva allegato copia della fattura n. 3 del 9.3.22, avente ad oggetto “consulenza specializzata in diritto tributario per la società versus avviso di accertamento n. TF Pt_1
7030503606 per l'anno 2014 di € 434.000,00 codice fiscale P.IVA_2
Agenzia dell'Entrate di Caserta”. Sul punto deduceva che l'atto di accertamento indicato in fattura era stato impugnato dall'Avv. CP_2 in primo grado e secondo grado e che pendeva ricorso in Cassazione
[...] con il patrocinio del Prof. Avv. Andrea Amatucci, per cui non comprendeva quale attività professionale abbia potuto svolgere al riguardo l'opposto. Inoltre risultava del tutto anomalo che, emessa la fattura n. 3/2022 in data 9.3.22, l'avv. avesse poi emesso, nove mesi dopo, la fattura n. CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/16 2/2022 del 7.12.22 invertendo l'ordine progressivo imposto dall'art. 21, co. 2, lett. b), d.P.R. n. 633/72. In ogni caso rilevava che il contratto di consulenza non era opponibile ad essa opponente, in quanto era stato sottoscritto da un falsus procurator, atteso che dalla lettura della procura speciale resa per notaio rep. 30350 racc. 6955 del 30.11.10 e registrata ad Persona_3
Aversa l'1.12.10, il legale rapp.te della sig. Parte_1 Persona_2 conferì ai dipendenti e Parte_2 Parte_3 Parte_4 mandato affinché rappresentassero la nei confronti delle pubbliche Parte_1 amministrazioni limitatamente all'espletamento delle pratiche burocratiche connesse alla partecipazione alle gare d'appalto. Giammai era stato attribuito ai procuratori un generale potere di rappresentanza della società per la stipula e la sottoscrizione di contratti, convenzioni o accordi negoziali con terzi vincolanti per la società, tantomeno con professionisti per consulenza legale, per cui era evidente che il sig. fosse privo dei necessari poteri Parte_2 rappresentativi della senza che l'organo della Parte_1 Parte_1 istituzionalmente competente a ratificare l'operato del falsus procurator - l'amministratore unico – l'avesse mai ratificato. Infatti, Persona_2 quest'ultimo, appena avuta conoscenza dei pagamenti eseguiti senza alcuna causale in favore dell'avv. ne aveva richiesto l'immediata CP_1 restituzione e, una volta avuta contezza del contenuto del contratto del contratto, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del professionista, contestandogli reati particolarmente gravi ed avanzando dubbi sulla datazione del documento;
3) l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. atteso che, come già scritto nella denuncia querela sporta in data 13.1.23 ai Carabinieri di Casal di Principe, l'avv. non aveva mai svolto qualsiasi tipo di CP_1 attività nell'interesse della società, essendo il suo nome del tutto sconosciuto al legale rappresentante ed agli impiegati amministrativi prima del novembre 2022 e non risultando, in particolare, che egli abbia mai fornito pareri verbali o scritti, che sia mai stato interpellato su questioni giuridiche, o che abbia
“elaborato strategie organizzative in merito all'acquisizione degli appalti pubblici e privati, in materia edile e di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici”; 4) diritto a ricevere in restituzione le somme indebitamente pagate all'opposto, in quanto, dopo aver revocato in data 26.10.22 la procura speciale conferita al sig. e le deleghe ad operare sui conti Parte_2 correnti bancari della società ed avviate le verifiche sull'operato del mandatario, era emersa la corresponsione all'avv. di varie Controparte_1 somme, per un ammontare complessivo di € 79.560,00 come da bonifici di € 5.000,00 in data 8.10.20 con causale “primo acconto su parcella n. 6
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/16 dell'8.10.20”; di € 12.160,00 in data 13.10.20 con causale “saldo fatt. 6 dell'8.10.20”; di € 31.200,00 in data 16.3.22 con causale “consulenza legale”; di € 10.000,00 in data 13.5.22 con causale “primo acconto su parcella 6 del 2.5.22”; di € 10.000,00 in data 19.5.22 con causale “secondo acconto su parcella 6 del 2.5.22”; di € 11.200,00 in data 3.6.22 con causale
“saldo parcella 6 del 2.5.22”. Per tali motivi la chiedeva al giudice Parte_1 di revocare il decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale di condannare l'opposto alla restituzione in favore di essa opponente degli importi indebitamente percepiti nella misura di € 79.560,00 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo. Costituitosi in giudizio, l'avv. deduceva che nel Controparte_1 contratto di consulenza la si era costituita “in persona del Parte_1 procuratore speciale Geom. ”, giusta procura speciale redatta dal Parte_2 notaio del 01/12/2010, per la quale al procuratore era stato dato Per_3 mandato: “affinché in nome, conto, vece e interesse della società mandante, relativamente al settore in cui opera (impresa edile in genere), abbiano a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla partecipazione a gare di appalto, tra i quali esemplificativamente: - prendere visione e ritirare tutti i documenti di gara, in particolare bandi di gara, disciplinari di gara, elaborati grafici tecnici e/o progettuali, computi metrici, prendere visione dei luoghi e ritirare le relative attestazioni di sopralluoghi, presso qualsiasi Ente pubblico e/o privato…”. Il contratto di consulenza aveva ad oggetto l'impegno del professionista “a fornire in favore della committente ogni attività di consulenza ed assistenza professionale, che solo in via esemplificativa si indica in redazione di pareri, risposta a quesiti per le vie brevi, elaborazione strategie organizzative in merito all'acquisizione degli appalti pubblici e privati, in materia edile e di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici”. Ne derivava che dalla semplice comparazione fra l'oggetto della procura e del contratto di consulenza, appariva che il mandato rappresentativo al procuratore, con il quale lo si abilitava “a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla partecipazione a gare di appalto”, era coerente con il contratto di consulente affidato ad esso opposto. In ordine all'eccezione di inadempimento e alla mancanza di prova dell'attività professionale svolta da esso opposto, evidenziava la genericità della contestazione, rilevando che l'opponente aveva comunque dedotto di aver pagato rilevanti somme con bonifici, che, se non fosse stata svolta attività da parte del legale, di certo l'opposta non avrebbe pagato. Inoltre, evidenziava che i suddetti pagamenti erano stati autorizzati direttamente dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/16 Sig. visto anche che il procuratore speciale , Persona_2 Parte_2 non aveva nessuna procura e/o delega ad agire sui conti correnti della
[...]
diversamente da quanto affermato dalla controparte. Riguardo al divieto Pt_1 di frazionamento del credito, l'opposto deduceva che era la conseguenza del proprio regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni prevista dalla legge n. 145/2018, per la quale nelle operazioni non si applica l'Iva e si paga al reddito imponibile un'aliquota fissa del 15%, in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap. Tale regime consentiva per l'anno 2022 di percepire compensi e/o ricavi fino ad € 65.000,00 e per l'anno 2023 di percepire compensi e/o ricavi fino ad € 85.000,00. Quindi, per non perdere le agevolazioni fiscali di cui sopra, c'era stata l'esigenza di ripartire gli € 65,000,00 in due parcelle, la prima di € 40.000,00 oltre il 4% CPA per un totale di € 41.600,00 (imputata fiscalmente al 2022); e la seconda di € 20.000,00 oltre il 4% CPA per un totale di € 20.800,00 (imputata fiscalmente al 2023. Inoltre la ripartizione è stata Parte compiuta per favorire la società che solitamente aveva sempre pagato le parcelle in due o tre tranches. L'opponente rilevava, inoltre, che per effetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, era ammissibile la proposizione di una reconventio reconventionis, fondata sul recesso dal contratto di consulenza legale, che era stato da esso opposto comunicato con missiva del 29/11/2022. Con tale recesso, esso legale, stigmatizzando il venir meno del rapporto fiduciario, che deve sempre, e per tutta la durata del rapporto, intercorrere tra cliente e professionista, aveva diritto a ricevere i danni per lucro cessante, per mancata percezione degli importi che avrebbe maturato nel corso degli anni 2023/2024 per un totale di un € 120.000,00 se il rapporto di consulenza fosse stato portato al termine della sua scadenza. Tale importo, dedotto quanto riferibile alle spese generali di studio e gestione pratica, che avrebbe affrontato nell'espletamento del mandato di consulenza, spese che, secondo determinazione legale tipica di cui al DM 55/2014 (oggi dal DM 147/2022), sono pari al 15% da calcolarsi sull'imponibile, dava luogo ad un ad una quantificazione del danno così stimato: € 120.000,00 – spese generali (pari ad euro) = € 104.347,80. Pertanto, l'opposto chiedeva al giudice il rigetto dell'opposizione e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la condanna della opponente al pagamento di € 104.347,80, oltre interessi di legge, per tutti i danni subiti a seguito del recesso del 29/11/2022 dal contratto di consulenza legale del 18/01/2021, recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. del 29/11/2022.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/16 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non specificamente contestati, rigettate le richieste di prova dichiarativa in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito dell'udienza veniva decisa. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Non fondate risultano la domanda riconvenzionale dell'opponente e la domanda riconvenzionale dell'opposto. Con il primo motivo di opposizione, la ha eccepito Parte_1
l'improcedibilità della domanda di pagamento azionata dall'Avv. CP_1 in via monitoria per violazione del divieto processuale di
[...] frazionamento del credito, avendo egli proposto in un arco temporale di circa venti giorni (incluse le festività natalizie) tre distinte domande giudiziali riferite a pretesi diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati sul medesimo contratto di consulenza legale del 18.1.21. In particolare l'opponente ha documentato che con il primo ricorso depositato in data 16.12.22, a fronte dell'emissione della fattura n. 2/2022 del 7.12.22, l'avv. chiese ed ottenne dal Tribunale di Napoli il primo decreto CP_1 ingiuntivo n. 9224/2022 del 23.12.22, quello oggetto del presente giudizio, con il quale fu ingiunto alla di pagare la complessiva somma di € Parte_1
41.600,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria quale “acconto” per l'attività di consulenza legale che avrebbe svolto per l'anno 2021. Con il secondo ricorso depositato in data 10.1.23, a fronte dell'emissione della fattura n. 1/2023 del 2.1.23, l'avv. chiese ed ottenne dal Tribunale CP_1 di Napoli il decreto ingiuntivo n. 1028/2023 con il quale fu ingiunto alla di pagare la complessiva somma di € 20.800,00, oltre interessi e Parte_1 spese della procedura monitoria quale saldo sull'importo complessivo di € 60.000,00 dovuto per l'anno 2021. Orbene, l'opponente ha provato che avverso detto decreto è stato celebrato il giudizio di opposizione R.G. 7385/2023 innanzi al Tribunale di Napoli, sez. XII civile, G.I. dott.ssa Stravino, la quale, con sentenza n. 10125/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 6.11.23 passata in giudicato, pronunciandosi sulla medesima eccezione di improcedibilità per frazionamento processuale del credito proposta nel presente giudizio, ha accolto l'opposizione e dichiarato improponibile la domanda proposta dall'avv. con il ricorso CP_1 depositato in data 10.1.23 per violazione del divieto di frazionamento processuale del credito, revocando il decreto ingiuntivo n. 1028/23. Dalle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/16 lettura della sentenza il giudice dott.ssa Stravino così correttamente motiva:
“Si rileva che al momento della presentazione del primo ricorso (RG n.29470/22), a cui è seguita l'emissione del decreto ingiuntivo n. 9224/22 pubblicato il 23-12-2022, era già scaduto, e dunque era già esigibile, anche il credito fatto valere con il secondo ricorso monitorio (R.G.n.802/23), in quanto anch'esso afferente alle prestazioni rese dal professionista nell'anno 2021, ragion per cui i due crediti rivendicati dal e rinvenienti la loro CP_1 origine nella medesima fonte contrattuale avrebbero dovuti essere fatti valere con la medesima azione giudiziale e non già essere frazionati”. L'opponente ha provato che vi fu anche un terzo ricorso monitorio, depositato dal CP_1 in data 11.1.23, a fronte dell'emissione della fattura n. 2/2023 del 2.1.23. Con detto ricorso il chiese ed ottenne dal Tribunale di Napoli il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1251/2023, con il quale fu ingiunto alla di pagare la Parte_1 complessiva somma di € 62.400,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria a titolo di canone di consulenza dovuto per l'anno 2022. Anche avverso tale decreto è stato celebrato il giudizio di opposizione R.G. 8853/2023 innanzi al Tribunale di Napoli, sez. XI civile, G.I. dott.ssa Vollero, la quale, con sentenza n. 11836/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 27.12.23 passata in giudicato, pronunciandosi sulla medesima eccezione di improcedibilità per frazionamento processuale del credito proposta anche nel presente giudizio, ha dichiarato a sua volta improcedibile la domanda di pagamento azionata dall'avv. con il terzo ricorso monitorio per CP_1 violazione del divieto di frazionamento processuale del credito, revocando il decreto ingiuntivo n. 1251/2023. La dott.ssa , così correttamente CP_3 motiva in sentenza: “…emerge, dunque, che al momento della presentazione del secondo ricorso (RG n.802/2023) in data 10.01.2023, era già scaduto, e dunque era già esigibile, anche il credito fatto valere con il ricorso monitorio, depositato in data 11.1.2023 da cui è originata la presente procedura. Risulta, quindi, che l'opposto in relazione a crediti del tutto analoghi, in quanto discendenti da analoghi incarichi di consulenza solo riferiti ad annualità differenti, abbia preferito proporre, senza alcuna valida giustificazione né processuale né sostanziale alla base della pretesa tutela frazionata ( giustificazione di cui nemmeno è stata offerta deduzione), due autonome domande, entrambe introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, a distanza di un solo giorno”. In ordine all'eccezione di abusivo frazionamento del credito, l'opposto ha giustificato per mere ragioni fiscali la scelta di proporre a poca distanza ben tre ricorsi monitori relativi allo stesso rapporto contrattuale. La giustificazione non è pertinente, atteso che il regime fiscale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/16 cd. “forfetario” cui aderisce l'opposto può, al limite, giustificare l'emissione di separate fatture, ma non la proposizione di più ricorsi monitori. Sul punto la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10125/2023 del 6.11.23, pronunciata tra le stesse parti in relazione al medesimo rapporto contrattuale e passata in giudicato - che produce effetti esterni anche nel presente procedimento oppositivo – ha ritenuto la giustificazione del regime fiscale del tutto infondata. Orbene, per quanto concerne gli effetti della violazione del divieto di frazionamento processuale del credito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (che trova compiuta espressione nell'ordinanza Cass., sez. II, 31.8.23, n. 25480 relativa proprio al caso di frazionamento operato da un professionista legale nei confronti del proprio cliente, a conferma delle pronunce delle SS.UU. SS.UU. nn. 4090 e 4091/2017), ove vi sia un unico rapporto obbligatorio, il principio di correttezza e buona fede e la garanzia del giusto processo impediscono che il creditore pecuniario possa frazionare il credito in più domande giudiziali di adempimento, in quanto tale parcellizzazione si risolve in abuso degli strumenti processuali, in quanto la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda presenta risvolti negativi, che incidono particolarmente sulla “giustizia” sostanziale della decisione, sulla durata ragionevole dei processi, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti. Questo giudicante aderisce in pieno a tale univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimità, peraltro, come detto, integralmente recepito dallo stesso Tribunale di Napoli con le citate sentenze n. 10125/2023 del 6.11.23 e n. 11836/2023 del 27.12.23, nelle quali, oltre a ritenere sussistente e provata per tabulas la violazione, da parte dell'avv. del divieto di frazionamento CP_1 processuale del credito, sono state anche ritenute del tutto irrilevanti ed infondate le medesime doglianze dell'opposto in ordine ad esigenze indotte da regime fiscale prescelto per la fatturazione. In particolare nella prima sentenza, la dott.ssa Stravino così correttamente ha motivato “Nessun rilievo può assumere ai fini che ne occupano quanto dedotto dall'opposto in merito al fatto che la operazione di frazionamento dallo stesso realizzata sarebbe prevista dall'art.6 DPR n.633/1972 e che, inoltre, sarebbe stata operata per motivi fiscali, in quanto l'Avv. si trova in regime fiscale forfettario, CP_1
e che, infine, tale ripartizione sarebbe stata compiuta per favorire la società che solitamente ha sempre pagato le parcelle in due o tre tranche, Pt_1 posto che ciò non esclude, in ogni caso, che all'atto di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale, il creditore debba promuovere un'unica azione, con
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/16 la quale far valere i crediti derivanti da un rapporto unitario e già scaduti sotto il profilo civilistico. Parte ricorrente ha sovrapposto al principio civilistico di esigibilità del credito principi vigenti in materia fiscale sul fatto generatore dell'imposta, che nessuna rilevanza possono avere in tale sede”. Concludendo, nel caso di specie è innegabile che i tre ricorsi monitori sono stati proposti dall'Avv. in riferimento ad un unico rapporto CP_1 complesso di durata, in maniera neppure scaglionata nel tempo e senza alcun suo interesse oggettivamente apprezzabile ad azionare tre distinte procedure monitorie, per cui il decreto ingiuntivo opposto va revocato per essere stato il ricorso monitorio R.G. 29740/2022 proposto in violazione del divieto di frazionamento processuale del credito. Con il secondo motivo di opposizione la ha dedotto Parte_1
l'inesistenza di un contratto di consulenza con l'avv. CP_1
l'inopponibilità dello stesso e comunque disconoscendo la produzione solo in copia del contratto, esplicitando le specifiche ragioni per cui era necessario che l'opposto lo producesse in originale. In particolare l'opponente ha dedotto che non vi era alcuna prova che il contratto fosse stato sottoscritto nella data indicata, priva di certezza e con il sospetto che il contratto fosse stato redatto e sottoscritto successivamente alla revoca della procura al sig. Parte_2
In particolare, l'opponente ha disconosciuto il documento ai sensi dell'art. 2719 c.c. e la conformità della copia digitale prodotta all'originale analogico, senza che l'opposto abbia prodotto in giudizio l'originale del documento. Il documento in copia, quindi, non è utilizzabile ai fini della decisione. Peraltro l'opponente ha dedotto anche l'inefficacia nei suoi confronti del contratto di consulenza, dal momento che risulta essere stato sottoscritto non dal legale rappresentante della società, ma dal falsus procurator sig. privo Parte_2 dei necessari poteri rappresentativi. L'opponente ha, infatti, provato che il sig. quale procuratore speciale della società, non poteva Parte_2 impegnarne la volontà negoziale della anche al fine di conferire Parte_1 mandati difensivi a professionisti legali. La procura notarile speciale resa per notaio al sig. in data 1.12.10 conferiva allo stesso poteri Per_3 Parte_2 rappresentativi limitatamente al compimento di “tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla partecipazione a gare d'appalto, tra i quali esemplificativamente: prendere visione e ritirare tutti i documenti di gara, in particolare bandi di gara, disciplinari di gara, elaborati tecnici e/o progettuali, computi metrici, prendere visione dei luoghi e ritirare le relative attestazioni di sopralluoghi, presso qualsiasi Ente pubblico o privato”, per cui la procura era circoscritta alle attività connesse alla partecipazione alle gare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/16 d'appalto e non consentiva al procuratore di sottoscrivere contratti di consulenza con professionisti legali. Orbene, il contratto di consulenza legale stipulato con il falsus procurator è inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato (ex plurimis, Cass., sez. II, 10.4.24, n. 9679; Cass., sez. III, 17.5.22, n. 15841). Con il terzo motivo di opposizione, la ha Parte_1 lamentato, in subordine all'accoglimento dei primi due motivi, l'inadempimento dell'Avv. non avendo egli adempiuto le CP_1 obbligazioni scaturenti dal titolo contrattuale che possano legittimare la richiesta di pagamento. Nel costituirsi in giudizio, l'avv. si è limitato CP_1
a dolersi del fatto che la non abbia indicato in cosa siano consistiti Parte_1 gli inadempimenti del professionista, laddove l'onere della prova comporta che i fatti costitutivi della domanda, vale a dire l'esecuzione delle prestazioni di cui si richiede il compenso) spettino all'attore in senso sostanziale, vale a dire all'opposto che ha aguto in monitorio. Quindi a fronte della contestazione della mancata esecuzione delle prestazioni fatturate, il CP_1 doveva produrre i documenti relativi all'attività di consulenza asseritamente svolta, non avendo alcun valore le parcelle e le fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale. Riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale proposta dal per CP_1 conseguire il “risarcimento dei danni” conseguenti al “recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.” dal contrato di consulenza da egli stesso comunicata in data 29.11.22, la domanda oltre ad essere inammissibile, appare anche infondata. L'inammissibilità della reconventio revonventionis deriva dal fatto che l'opposto, rivestendo la veste sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, purchè tale esigenza dipenda dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass., sez. III, 7.11.19, n. 28615; Cass., sez. II, 25.2.19, n. 5415; Cass., sez. I, 22.6.18, n. 16564). Orbene, nel caso in esame, l'avv. ha agito in via monitoria per CP_1 conseguire il pagamento dei compensi asseritamente maturati per attività di consulenza stragiudiziale svolta nell'interesse della mentre Parte_1 quest'ultima, nel proporre opposizione, si è limitata a contestare l'esistenza di valido titolo contrattuale ad essa opponibile, sul quale potesse fondarsi il ricorso monitorio e, comunque, l'esecuzione di qualsiasi prestazione in suo favore da parte del professionista legale, eccependone l'inadempimento e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/16 chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. L'opposto, invece, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, ha proposto una domanda riconvenzionale per conseguire il “risarcimento danni da recesso per giusta causa dal contratto di consulenza, recesso che al momento della proposizione del primo ricorso monitorio aveva già comunicato alla per cui il Parte_1 presunto diritto al risarcimento danni poteva essere incluso già nella prima iniziativa giudiziaria intrapresa dal Peraltro, l'opponente ha provato CP_1 che la medesima domanda risarcitoria è stata proposta dall'avv. CP_1 anche in violazione del principio di ordine pubblico processuale del ne bis in idem, anche nel giudizio R.G. 7385/2023 di opposizione al secondo decreto ingiuntivo n. 1028/23, ed il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10125/23 del 6.11.23 passata in giudicato, ne ha dichiarato l'inammissibilità, sulla scorta delle medesime osservazioni sopra svolte, così statuendo: “Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal di CP_1 condanna dell'opponente al risarcimento dei danni, posto che nella fattispecie in esame, non ricorre l'ipotesi della reconventio reconventionis, solo in presenza della quale l'opposto può proporre una nuova domanda, diversa da quella avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo. E ciò in quanto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto non può far valere domande nuove o diverse rispetto a quelle azionate con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cass. n. 2529 del 2006; Cass. n. 23294 del 2006), mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (Cass. n. 16564 del 2018). Vanno quindi ribaditi i principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui, nell'ordinario giudizio di cognizione che s'instaura a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valore con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui , per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cassazione n.3336/2019). L'orientamento è stato di recente confermato dalla Cassazione (Cass. 25-02-2019, n. 5415), la quale ha anche precisato come l'unica possibilità concessa all'opposto per introdurre una domanda riconvenzionale si abbia proprio nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/16 propria volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cass. n. 2529 del 2006; Cass. n. 23294 del 2006), mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (Cass. n. 16564 del 2018). Con l'atto di opposizione la CMM si è limitata a svolgere difese e ad eccepire fatti, volti a paralizzare la pretesa creditoria altrui (senza proporre ulteriori domande) e, pertanto, il non poteva spiegare una domanda CP_1 nuova e diversa rispetto a quella formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Come affermato dallo stesso nella comparsa di risposta, CP_1 la “reconventio reconventionis” si fonda sul recesso dal contratto di consulenza legale del 18/01/2021, operato dal Prof. Avv. Controparte_1 con la missiva del 29/11/2022 (sub doc.17 del fascicolo di parte opposta). Quindi, la proposizione da parte del ricorrente di una domanda ulteriore e diversa rispetto a quella proposta con il ricorso monitorio non è dipesa dalla formulazione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale - formulazione che non vi è stata -, bensì dalla stessa manifestazione di recesso esercitata dall'opposto, ragion per cui la domanda nuova va reputata inammissibile. Anche a voler seguire l'orientamento giurisprudenziale meno restrittivo in materia - secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto puo' proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilita' a quella originariamente proposta” (Cass.n.9633/2022)- , nel caso di specie, non ricorrono i presupposti delineati dal Supremo Collegio ai fini della ammissibilità della riconvenzionale da parte dell'opposto. Ed infatti, la nuova domanda introdotta dal ha ad CP_1 oggetto il risarcimento dei danni e, quindi, un bene della vita diverso rispetto a quello avuto di mira con il ricorso monitorio (pagamento del corrispettivo contrattuale); inoltre, è di tutta evidenza che la nuova domanda, stante la sua ontologica essenza (di natura risarcitoria), non si presenta connessa per incompatibilità a quella, originariamente proposta, di adempimento contrattuale”. Ma anche nel merito la domanda è infondata, in quanto l'opposto ha discendere il diritto al risarcimento per lucro cessante ad un proprio recesso contrattuale per giusta causa ex art. 2119 c.c. da egli stesso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/16 comunicato di propria iniziativa in data 29.11.22, sebbene l'ipotesi contemplata dall'art. 2119 c.c. sia riferibile al rapporto di lavoro subordinato, la cui disciplina è inapplicabile al professionista legale ai sensi dell'art. 2, co. 1, legge n. 247/2012. Per l'opera prestata dall'avvocato trovano infatti applicazione, oltre alle norme contenute nella citata legge professionale, le disposizioni codicistiche in materia di esercizio delle professioni intellettuali (artt. 2229 e seg. c.c.), tra le quali l'art. 2237, comma 2, c.c., stabilisce che il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, ma in tal caso ha diritto solo alle spese fatte ed al compenso per l'attività già svolta “da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente”. È dunque normativamente escluso il risarcimento del danno, che sarebbe potuto derivare solo da un grave inadempimento della committente, che nel caso in esame non vi è stato. Passando all'esame della domanda riconvenzionale dell'opponente, finalizzata a conseguire la condanna dell'opposto alla restituzione degli importi indebitamente percepiti nella misura di € 79.560,00 oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, essa non è fondata. Invero dai bonifici prodotti in causa emerge che gli stessi furono emessi a pagamento di parcelle trasmesse dall'avv. che non CP_1 richiamavano il contratto di consulenza. Ebbene, tali parcelle non furono contestate e furono di volta in volta pagate senza che la sollevasse Parte_5 dubbi sull'attività professionale svolta dal Peraltro ad operare sui CP_1 conto correnti della era il solo visto anche che il Parte_5 Persona_2 procuratore speciale , non aveva nessuna procura e/o delega ad Parte_2 agire sui conti correnti della ed praticamente inverosimile che il Parte_1
autorizzasse pagamenti in favore del per Persona_2 CP_1 complessivi euro 79.560,00 senza che questi ne avesse diritto. Atteso il rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio, ponendo la restante metà a carico dell'opposto, con liquidazione come da dispositivo, in relazione al valore della causa tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/16 3) Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente
4) Compensa per la metà le spese di giudizio e condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, oltre spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 16/16