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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015 in data 15 ottobre 2015 al numero 8439, avente per oggetto una controversia in materia di comunione ordinaria;
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa Parte_1
in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Vincenzo
Benvenuto, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla via Giovi, è
elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura estesa in calce alla CP_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Stefania Di Florio,
presso lo studio della quale, sito in Salerno alla via Trento n. 170;
CONVENUTA
NONCHÉ
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa Controparte_2
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Annabella Messina, presso lo
1 studio della quale, sito in Salerno alla via Crispi n. 1/7, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
In data 29 dicembre 2024 il Tribunale ha assunto la causa in decisione, previa lettura delle note sostitutive depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2015 ha convenuto Controparte_2
in giudizio e per ottenere la condanna degli stessi CP_1 Controparte_2
al pagamento, pro quota, “delle spese per i lavori relativi alla ricostruzione
del muro di contenimento del terreno comune e per compensi professionali
inerenti, come deliberato dalla maggioranza dei comunisti, e, per l'effetto (…)
al rimborso in favore dell'istante delle somme dallo stesso anticipate nella
misura, ciascuno, di euro 7.320,07 (..) e, quindi complessivamente euro
14.641,57, oltre interesse dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo”. In
particolare, l'attore ha rappresentato: 1) di essere comunista, per effetto dell'apertura della successione del padre, - deceduto ab Persona_1
intestato il 17 ottobre 2003 -, unitamente alla madre, e ai fratelli,
[...]
e di un terreno sito in Salerno alla via Giovi Altimari, esteso CP_2 CP_1
per 9742 metri quadrati catastali, riportato al foglio 21 del catasto terreni e contrassegnato dalla particella 462; 2) che detto terreno era collocato in posizione sopraelevata rispetto ad altro fondo “di proprietà ” e che CP_3
l'intero confine era costituito da un muro di contenimento, il quale, nel mese di aprile dell'anno 2013, a causa delle piogge intense, era crollato per una lunghezza di quindici metri, invadendo il terreno sottostante;
3) che, indetta l'assemblea della comunione, alla stessa non avevano preso parte i fratelli,
titolari di quote pari a 5/9 dell'intero, e che, pertanto, unitamente alla madre,
2 aveva deciso di conferire l'incarico al geometra di Controparte_4
predisporre quanto necessario per garantire il contenimento del terreno;
4) che,
nelle more, i vigili del fuoco avevano consigliato ai proprietari del fondo sottostante di non praticare l'area fino al ripristino dello stato dei luoghi;
5) che il 24 gennaio 2014 l'Ufficio del Genio civile di Salerno aveva autorizzato l'esecuzione delle opere, previa presentazione delle segnalazione certificata d'inizio dell'attività, presentata da e da;
6) Parte_2 Parte_1
che anche alla riunione per l'affidamento dell'incarico all'appaltatore avevano partecipato solo la madre e;
7) che aveva estinto tutte le Parte_1
obbligazioni correlate all'esecuzione delle opere, nella misura complessiva di euro 32.943,55; 8) che, ai sensi dell'art. 1104 c.c., tutti i partecipanti alla comunione avrebbero dovuto partecipare alle spese per la conservazione e il godimento della cosa comune, nonché alle spese deliberate a maggioranza.
Hanno accettato il contraddittorio e . Controparte_2 CP_1
ha: a) evidenziato la “pesantissima e problematica atmosfera Controparte_2
familiare”; b) rappresentato che la causa del crollo avrebbe dovuto essere imputata all'attore, il quale aveva posizionato un tubo di scolo dell'acqua presso il muro, che era crollato a causa dell'ammassamento del terreno impregnato d'acqua; c) riferito delle aggressioni fisiche e verbali patite per impedirne la partecipazione alle assemblee.
Dal canto suo, ha dedotto: a) la nullità della delibera di CP_1
approvazione dei lavori di rifacimento del muro, delibera che avrebbe dovuto essere assunta con la partecipazione di una maggioranza qualificata dei comunisti;
b) l'inesistenza dei presupposti per ottenere l'invocato rimborso;
c)
la riferibilità causale del crollo del muro alle attività imprudenti e negligenti dell'attore; d) l'eccessività delle somme di danaro pretese.
3 Svolta l'istruttoria orale è stato disposto dal giudice onorario precedentemente deputato alla trattazione del processo lo svolgimento di una consulenza tecnica.
Il processo è stato assegnato allo scrivente in data 6 luglio 2023.
Successivamente, in data 10 luglio 2024 hanno avuto termine le operazioni tecniche e, il 29 dicembre 2024, è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Tanto puntualizzato, il dibattito processuale consente di ritenere non specificamente contestate le seguenti circostanze: a) l'esistenza della comunione ereditaria avente per oggetto il terreno identificato al foglio 21 del catasto terreni e contrassegnato con la particella 462 e, conseguentemente, il muro di contenimento dello stesso;
b) il crollo del manufatto;
c) l'esecuzione degli interventi svolti dall'attore.
Il tema d'indagine involge, chiaramente, la rimborsabilità, in favore di Pt_1
, delle somme da questi erogate per il compimento dei lavori di
[...]
ricostruzione del muro e di contenimento del fondo in comune.
Il convitato di pietra è, dunque, la norma di cui all'art. 1110 c.c., secondo cui
“Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, ha diritto al rimborso”.
La disposizione innanzi evocata detta le condizioni per il diritto del singolo partecipante ad ottenere il rimborso delle spese anticipate per la conservazione della cosa comune.
Dunque, per l'art. 1110 c.c. il rimborso è possibile se le spese sostenute dal comunista: a) si siano rivelate necessarie per la conservazione della cosa comune;
b) siano state determinate dalla trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore.
4 L'art. 1110 c.c. esclude, poi, ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori (Cass.
n. 5465 del 2022). In tema, si è osservato che la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante, per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità
finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre, nel condominio, i beni predetti rappresentano utilità
strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali,
poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè
di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 (Cass. sez. un. n. 2046 del 2006).
Altra condizione del diritto al rimborso è che il partecipante che abbia anticipato le spese di conservazione abbia, a sua volta, precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri comunisti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può
procedere agli esborsi e pretenderne la restituzione, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su
5 di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori
(Cass. n. 20652 del 2013).
Sotto tale ultimo angolo prospettico, è stato osservato che l'opposizione del contitolare soddisfa la condizione di trascuratezza richiesta dalla legge affinché
sorga il diritto al rimborso ex art. 1110 c.c. (Cass. n. 5664 del 1988).
Condivisibile è quell'indirizzo dottrinale secondo cui i compartecipi non sono esonerati dall'obbligo al rimborso se chi ha effettuato la spesa ne ha causato la necessità.
Mette conto segnalare – in quanto di estremo rilievo nella vicenda che ci impegna – che l'art. 1110 c.c. costituisce, a ben vedere, una deroga all'art. 1105
c.c., norma che consacra la regola secondo cui è necessario ricorrere all'autorità
giudiziaria – secondo lo specifico procedimento camerale di volontaria giurisdizione - per la nomina di un amministratore laddove non si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione o non si formi una maggioranza.
Più analiticamente, la deroga introdotta dall'art. 1110 c.c. (circa il diritto del partecipante al rimborso delle spese affrontate per la necessaria conservazione della cosa comune in caso di trascuranza) deve ritenersi eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione. Essa, quindi, può aver ad oggetto solo le spese di conservazione indilazionabili, tali da non tollerare le more del ricorso di cui all' art. 1105 c.c. (così condivisibilmente Trib. Verona 9 aprile 2001).
Ora, costituiscono spese necessarie alla conservazione del bene comune quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa e in modo che duri a lungo senza deteriorarsi, ovvero occorrenti per l'integrità della res da distinguere dalle spese per il godimento, che riguardano le utilità che il bene in comproprietà può
offrire. Detto altrimenti, rappresentano spese di conservazione quelle
6 affrontate per realizzare interventi che si rendano necessari perché il bene sia idoneo alla destinazione al quale è obiettivamente adibito ovvero siano indispensabili per assicurare il servizio comune, in quanto incidano sulla stessa esistenza o permanenza del bene o del servizio che altrimenti verrebbero meno.
Restano esclusi dal diritto al rimborso, pertanto, gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene (Cass. n. 33158 del 2019; Cass. n. 253 del 2013). In
tale prospettiva, le spese per il godimento devono essere sopportate solamente da chi concretamente gode della cosa comune;
perciò, il rimborso non è
previsto, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale, e non riguarda anche gli altri partecipanti alla comunione (Cass. n. 11747 del 2003).
Ciò posto, giova sgomberare il campo da interferenze concettuali.
Nel caso in esame, infatti, la cosa comune per la conservazione della quale la parte attrice ha dedotto di avere effettuato le spese di cui, in questa sede, ha chiesto il rimborso è il terreno identificato al foglio 21 del catasto terreni e contrassegnato dalla particella 462.
In tale ottica, la ricostruzione di quella parte del muro di contenimento crollata rappresenta, senz'altro, un'opera di conservazione dell'area di terreno sovrastante la “proprietà ”, in quanto non appare diretta a CP_3
garantire la migliore utilizzazione e godimento del terreno, ma, piuttosto, a garantirne, almeno astrattamente, l'integrità, neutralizzandone il rischio di deterioramento.
In particolare, il nominato ausiliare (si veda la quindicesima pagina della relazione tecnica) ha accertato che l'opera eseguita dall'attore “consta,
7 principalmente, nella realizzazione in opera di un muro in cemento armato
lungo il confine tra le particelle 462 e 39 del F.21 del comune di Salerno, in
comune con la proprietà a valle (est). Il nuovo muro si innesta tra CP_3
due mura di contenimento in pietra mista e malta comune di vecchia data che
delimitano i confini ad angolo pressoché retto tra le proprietà
[...]
rispettivamente ad ovest e sud da una parte e est e nord dall'altra Parte_3
(si veda immagine1 seguente e all.13). È posto grossomodo sul prolungamento
del vecchio muro di contenimento e confine con andamento nord-sud ovvero
deviando leggermente verso la proprietà (all.13)”. CP_2
E ancora, alla diciassettesima pagina, si legge: “Attaccato ed in continuazione
al muro su descritto, è stata realizzata una modesta struttura, sempre in
cemento ma debolmente armato, che funge da collegamento tra il nuovo muro
ed il vecchio muro in pietra marginalmente interessato dell'evento franoso”.
Alla diciannovesima pagina, il c.t.u. scrive: “In adiacenza alla fondazione, è
stato realizzato un canale in cemento a sezione pressoché rettangolare, in
sostituzione del precedente canale già utilizzato per l'irrigazione dei campi ed
interrato a seguito della costruzione della fondazione del nuovo muro”.
Il c.t.u., poi, ha rappresentato chiaramente che il muro assolve a una funzione delimitatrice, nutrendo dubbi sulla reale portata contenitiva. Ciò, però, attiene alle modalità realizzative dell'opera e non può incidere sulla destinazione funzionale della stessa alla conservazione della res communis [si legge alla ventinovesima pagina: “Mentre è possibile affermare che il muro assolve
sicuramente alla funzione delimitatrice, un punto di domanda sorge riguardo
all'idoneità del muro ad assolvere alla funzione contenitiva in ragione delle
modifiche apportate. Considerati i coefficienti di sicurezza derivanti dal
calcolo del nuovo muro (verifica al ribaltamento 2,53 – verifica allo
8 scorrimento 1,65) il sottoscritto CTU ritiene che le modifiche apportate, salvo
la bontà dei calcoli strutturali del nuovo muro depositati presso l'Ufficio del
Genio Civile di Salerno (all.11e), non siano tali da ridurre i coefficienti di
sicurezza fino a pregiudicare la stabilità del muro. Tuttavia, la sicurezza
statica del manufatto potrà essere assicurata solo attraverso la sanatoria
strutturale, a cura della parte, da inoltrare presso l'Ufficio competente del
Genio Civile”].
Del tutto irrilevante, ai fini dell'esclusione della finalità conservativa, è il contributo ricavabile dalla relazione d'intervento dei vigili del fuoco del 16
aprile 2013, nel corpo della quale viene dato del “crollo del muro in pietrame
a secco che funge da confine e contenimento di un terrazzamento di proprietà
eredi , escludendosi l'esistenza di un imminente pericolo per le persone CP_2
e per le cose che, col ben in comune, possono interagire.
Invero, il riscontro operato dai vigili del fuoco circa l'insussistenza di un rapporto di rischio tra la cosa in comunione e le persone o le cose vicine non esclude, di per sé, che l'area di terreno in comunione non richieda interventi conservativi nel senso innanzi illustrato.
Giova ora, verificare, la sussistenza del requisito della trascuranza dei compartecipi alla comunione.
Orbene, la prova dell'integrazione di siffatto requisito è stata affidata dall'attore: a) alle missive di convocazione all'assemblea della comunione indetta all'indomani del crollo, missive ricevute dai germani in data 8 aprile
2013 (secondo allegato alla citazione); b) al verbale dell'assemblea svolta il 12
aprile 2013, dal quale non emerge la partecipazione degli odierni convenuti;
c)
alle missive – ricevute dai convenuti in data 17 aprile 2013 – mercé le quali e sono stati resi edotti della deliberazione, assunta CP_1 Controparte_2
9 a maggioranza;
d) all'invito - inoltrato dal tecnico incaricato di sovrintendere ai lavori di rifacimento del muro e trasmesso ai convenuti il 3 giugno 2013 - a sottoscrivere a documentazione utile all'istruzione della pratica amministrativa;
d) alla missiva, ricevuta da e l'11 CP_1 Controparte_2
luglio 2014, mercé la quale l'avv. Alfonso Ferrara, nell'interesse anche dell'odierno attore, ha comunicato ai comunisti la convocazione dell'assemblea, al precipuo fine di decidere sul computo metrico redatto dal tecnico incaricato e sull'affidamento dei lavori.
Quanto precede consente di ritenere che l'attore avesse preventivamente avvertito dell'intenzione di eseguire i lavori, interpellando i germani.
Sul punto, va soggiunto che dal dibattito processuale è emersa finanche l'opposizione di all'esecuzione delle opere, opposizione CP_1
manifestata tramite una comunicazione inoltrata anche al germano Pt_1
, nel corpo della quale ella dà atto di essere a conoscenza dei lavori “da
[...]
eseguirsi sul terreno di comproprietà” e invita “a sospendere i lavori ad horas
del muro oggetto di SCIA” [sulla rilevanza della manifestata opposizione del partecipante si veda Cass. n. 5664 del 1988 (“L'art. 1110 cit. attribuisce al
comunista che abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune…..un diritto al rimborso in via autonoma e indipendente dal
previo ricorso agli strumenti e ai procedimenti di cui agli artt. 1105 sgg. (così
come, parallelamente, l'art. 1134 attribuisce al condominio che abbia
sostenuto spese urgenti per le cose comuni un diritto al rimborso svincolato
dal previo assenso degli organi condominiali) alla sola condizione che
(l'amministratore, se c'è, ovvero) gli altri partecipanti…..trascurino di
provvedere. La "trascuranza" è sinonimo di negligenza e pertanto
10 l'opposizione (II), implicando volontà di non provvedere ai lavori, soddisfa
ben al di là di quanto sia sufficiente la condizione richiesta dalla legge”].
Dunque, il complesso degli elementi documentali valorizzati, al lume della giurisprudenza innanzi richiamata, appare sufficiente a suggerire l'integrazione del requisito dell'inattività, recte trascuranza, degli altri compartecipi alla comunione.
Pertanto, appare sussistente il diritto di al rimborso delle spese Parte_1
sostenute per l'intervento di natura conservativa realizzato, al cospetto del quale l'obbligo dei compartecipi non viene meno neppure qualora fosse effettivamente accertato che l'attore abbia determinato la necessità
dell'intervento, come sostenuto dalla più avvertita dottrina sul punto. Ciò
perché il fondamento del diritto alla rifusione delle spese sostenute non va rintracciato nella funzione risarcitoria, sì che va escluso che chi abbia dato causa all'evento pregiudizievole possa ottenere il risarcimento del danno procurato a sé stesso (artt. 40 e 41 c.p. e 1227 c.c.; per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003), ma nel dovere di partecipazione di tutti alla gestione della cosa comune (art. 1104 c.c.) e, in particolare, nell'obbligazione propter rem inerente alla titolarità del diritto di comunione.
In ogni caso, qualora si volesse scorgere nella difesa di Controparte_2
un'eccezione di compensazione del credito vantato dall'attore con l'assunto credito risarcitorio della germana (“in via gradata, nella malaugurata ipotesi
di accoglimento della domanda, accerti e dichiari comunque la colpa
dell'attore nella produzione del danno e, per l'effetto, contenga
proporzionalmente la quota a carico del convenuto, graduandola anche in
relazione alla relativa responsabilità nella produzione dei danni”), detta eccezione risulterebbe in ogni caso inammissibile, in quanto proposta dal
11 ridetto convenuto in una comparsa di costituzione tardivamente depositata in data 2 marzo 2016, al cospetto di un'udienza di comparizione e trattazione fissata nell'atto di citazione in pari data (va precisato che analoga eccezione non è parimenti ricavabile dallo scritto difensivo depositato nell'interesse di
, nel quale la richiesta di riduzione dell'avversa pretesa viene si CP_1
correla non già al contributo concorsuale dell'attore nella produzione dell'evento, ma all'eccessività, alla sproporzione e all'inadeguata giustificazione degli esborsi effettuati dall'attore).
Più analiticamente, deve rilevarsi, in punto di diritto, che la compensazione cd.
propria – quella, cioè, riferita a un rapporto obbligatorio diverso da quello che forma oggetto del giudizio - non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1242 c.c., primo comma, e che, quindi, la stessa risulta sottoposta al regime delle preclusioni come disciplinate dal codice di rito (Cass. n. 28469
del 2020; Cass. n. 23539 del 2011; Cass. n. 6055 del 2008; Cass. n. 17390 del
2007)
Nel caso in esame, in disparte la vicenda sullo sfondo, si è certamente di fronte a un'ipotesi di compensazione propria, in quanto la convenuta ha eccepito in compensazione un credito di natura risarcitoria derivante (secondo la prospettazione della parte) dall'illecito dell'attore, scilicet il contributo causale colposamente fornito al crollo del muro in comune, credito diverso da quello dedotto in giudizio, che trova, evidentemente, la propria fonte nella legge
[trattasi di obbligazioni propter rem (si confronti Cass. n. 26987 del 2018)],
supponendo la sopportazione di spese per la conservazione della cosa comune da parte del comunista nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1110 c.c.
Trattasi, dunque, di rapporti differenti e, pertanto, la compensazione non costituisce una mera operazione contabile effettuabile ex officio.
12 Se così è, allora, l'eccezione di compensazione risulta – si ripeta - tardivamente proposta perché formulata al momento della costituzione avvenuta, oltre i termini ex art. 166 c.p.c. e, dunque, inammissibile.
Ciò posto, neppure possono assumere rilevanza, a ben vedere, le deduzioni afferenti allo stato patologico della delibera assembleare, deduzioni sviluppate nel corpo delle comparse di costituzione dei convenuti (si veda la nona pagina della comparsa depositata nell'interesse di e la settima pagina della CP_1
comparsa di ) e ribadite negli scritti difensivi successivamente Controparte_2
depositati.
Ed invero, è noto, da un lato, che le delibere assunte dalla maggioranza
(semplice o qualificata) dei comunisti si impone anche alla minoranza dissenziente o assente e, dall'altro lato, che dette delibere sono governate dal principio di esecutività, nella misura in cui l'efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa dall'autorità giudiziaria.
Corollario del principio dell'efficacia obbligatoria delle deliberazioni assembleari nei confronti di tutti i comunisti è l'ulteriore principio per cui la sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea ha efficacia di giudicato, in ordine alla causa di invalidità accertata, nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, anche nei confronti di quelli che non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro.
In sostanza, nel sistema normativo, come non è possibile che una deliberazione assembleare valida ed efficace vincoli alcuni condomini e non altri, essendo invece obbligatoria per tutti;
così va escluso che la deliberazione assembleare possa essere giudizialmente annullata con effetto limitato al solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri partecipanti.
13 Appare evidente, allora, che l'annullabilità della deliberazione non può essere dedotta in via di eccezione, ma solo "in via di azione", ossia nella sola forma che consente una pronuncia di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condomini. È appena il caso di rammentare, infatti, che, mentre l'azione di impugnativa è un'azione costitutiva, che mira alla rimozione della deliberazione con efficacia erga omnes, l'eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto, senza sollecitare la cancellazione della deliberazione viziata dal mondo giuridico. Pertanto, ove fosse consentito dedurre l'annullabilità della deliberazione in via di eccezione,
la deliberazione che risultasse viziata sarebbe privata di validità e di efficacia solo nei confronti del condomino eccipiente, restando valida ed efficace nei confronti degli altri condomini.
Siffatto risultato, però, sarebbe in contrasto con le esigenze di funzionamento della comunione, fatte proprie dal legislatore, e, nel caso di deliberazioni di ripartizione delle spese, renderebbe impossibile la gestione della compagine
(si veda l'art. 1101, secondo comma, c.c.).
In conclusione, deve ritenersi che l'art. 1109 c.c., prescrive l'azione di annullamento quale "unico modello legale" attraverso il quale è possibile far valere l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea condominiale, con esclusione della possibilità di dedurre l'annullabilità in via di eccezione.
Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi irrilevante la difesa della convenuta che ha chiaramente posto in via d'eccezione il tema CP_1
dell'annullabilità della delibera assembleare, supponendo la necessità della maggioranza qualificata di cui all'art. 1108 c.c. ai fini dell'adozione della delibera avente per oggetto il rifacimento del muro. La convenuta avrebbe dovuto, pertanto, al fine di sollecitare la valutazione di annullabilità della
14 deliberazione assembleare per la violazione della regola di cui al primo comma dell'art. 1108 c.c., esperire l'azione di annullamento secondo lo schema normativo dell'art. 1109 c.c.
Ad analoga conclusione deve perversi in ordine all'eccezione sollevata da dalla difesa di , il quale, in buona sostanza, si è doluto della violazione Controparte_2
della disposizione di cui all'art. 1105, comma terzo, c.c. A ciò, però, deve aggiungersi che il convenuto, in quanto tardivamente costituito, non avrebbe potuto far valere alcuna eccezione in senso stretto.
Tanto chiarito, ai fini della prova delle spese l'attore ha allegato i seguenti documenti: 1) i bollettini postali per euro 240,00 ciascuno intestati al Servizio
Tesoreria del Comune di Salerno, eseguiti, rispettivamente, il 01 giugno 2013
e l'8 novembre 2013; 2) il bollettino postale per euro 100,00 intestato al
Servizio Tesoreria della Provincia di Salerno, eseguito il 01 agosto 2013; 3) il bollettino postale per euro 500,00 intestato al Servizio Tesoreria di Arcadis
Contributi Sismica, eseguito il 15 gennaio 2014; 4) le fatture emesse dall'appaltatore incaricato di svolgere le opere di rifacimento del muro e le correlate distinte dei bonifici eseguiti in favore del predetto appaltatore,
[...]
del 14 agosto 2014 (euro 11.000,00), del Controparte_5
19 settembre 2014 (euro 11.000,00), del 17 novembre 2014 (euro 2.200,00) (si veda la venticinquesima pagina della relazione tecnica dell'ausiliare, che ha espresso un giudizio di congruità sugli importi versati dall'attore); 5) la fattura emessa dal direttore dei lavori e progettista, geometra Benvenuto e la distinta di bonifico per l'importo di euro 7.633,55.
Ora, il complesso dei documenti innanzi citati rivelano un'indubbia valenza persuasiva circa le spese sopportate da . In particolare, le distinte Parte_1
di bonifico e i bollettini postali, pur non rappresentando direttamente i
15 pagamenti lamentati, appaiono idonei a stimolare un ragionamento presuntivo,
che si avvale anche della documentazione di cui al settimo allegato all'atto di citazione, dalla lettura della quale è agevolmente evincibile l'ultimazione delle opere di realizzazione del muro di contenimento eseguite dall'impresa esecutrice e il collaudo delle stesse ad opera (si tratta di copie di atti la cui difformità rispetto all'originale non è stata tempestivamente disconosciuta dalle parti convenute).
Sul punto, è appena il caso di osservare non si riscontrano ostacoli alla prova presuntiva dei pagamenti eseguiti dall'attore in favore dell'appaltatore, atteso che il divieto di cui all'art. 2729 c.c., che richiama a sua volta l'art. 2726 c.c.,
opera solo con riferimento alla prova del pagamento inteso come fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in causa e non quale circostanza esterna alla stessa
(in tale prospettiva, Cass. n. 20257 del 2014).
Dunque, i limiti legali alla prova presuntiva del pagamento (artt. 2729 e 2727
c.c.) non si attagliano all'ipotesi in cui il pagamento venga evocato – come nel caso di specie - quale fatto storico, che incide, cioè, sulla misura di una pretesa creditoria diversa rispetto a quella estinta col pagamento oggetto di prova presuntiva (arg. da Cass. n. 7090 del 2015).
In tale ottica, la costruzione del muro – circostanza riscontrata anche dall'ausiliare – e i documenti attestanti le disposizioni di pagamento (bollettini e distinte di bonifico) integrano un quadro univocamente diretto a suggerire la sopportazione di quelle spese di cui l'odierno attore ha chiesto il rimborso pro
quota, spese che ammontano – sulla scorta di un semplice calcolo aritmetico ed escludendo gli oneri correlati alla commissione bancaria, in quanto non afferenti specificamente alla ricostruzione del muro di contenimento – a euro
32.913,55
16 Ora, posto che trattasi di una comunione incidentale forzosa – imposta dal decesso ab intestato del de cuius -, applicate le coordinate Persona_1
normative offerte dall'art. 581 c.c., risulta che i germani devono CP_2
concorrere, complessivamente, nella misura dei due terzi alla sopportazione delle spese qui in scrutinio (due noni ciascuno).
Ne deriva che e vanno condannati alla rifusione CP_1 Controparte_2
della somma di euro 7.314,12 ciascuno. Si tratta di un debito di valuta e,
pertanto, su di esso decorrono gli intessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dalla data degli esborsi sino al saldo.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza di CP_1
e nei confronti di e sono liquidate nella
[...] Controparte_2 Parte_1
misura indicata in dispositivo, in considerazione del decisum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla
17 tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022).
Da ultimo, l'acconto sul compenso del c.t.u. - il quale non ha depositato l'istanza di liquidazione - va posto a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie in parte la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell'attore, di euro 7.314,12 oltre CP_1
interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. decorrenti dai singoli esborsi sino al saldo;
- accoglie in parte la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell'attore, di euro 7.314,12, oltre Controparte_2
interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. decorrenti dai singoli esborsi sino al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione CP_1 Controparte_2
delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in euro 272,54 Parte_1
per esborsi ed euro 2.600,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
- pone l'acconto sui compensi del c.t.u. a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro.
Così deciso in Salerno il 24 aprile 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
18 19
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015 in data 15 ottobre 2015 al numero 8439, avente per oggetto una controversia in materia di comunione ordinaria;
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa Parte_1
in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Vincenzo
Benvenuto, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla via Giovi, è
elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura estesa in calce alla CP_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Stefania Di Florio,
presso lo studio della quale, sito in Salerno alla via Trento n. 170;
CONVENUTA
NONCHÉ
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa Controparte_2
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Annabella Messina, presso lo
1 studio della quale, sito in Salerno alla via Crispi n. 1/7, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
In data 29 dicembre 2024 il Tribunale ha assunto la causa in decisione, previa lettura delle note sostitutive depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2015 ha convenuto Controparte_2
in giudizio e per ottenere la condanna degli stessi CP_1 Controparte_2
al pagamento, pro quota, “delle spese per i lavori relativi alla ricostruzione
del muro di contenimento del terreno comune e per compensi professionali
inerenti, come deliberato dalla maggioranza dei comunisti, e, per l'effetto (…)
al rimborso in favore dell'istante delle somme dallo stesso anticipate nella
misura, ciascuno, di euro 7.320,07 (..) e, quindi complessivamente euro
14.641,57, oltre interesse dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo”. In
particolare, l'attore ha rappresentato: 1) di essere comunista, per effetto dell'apertura della successione del padre, - deceduto ab Persona_1
intestato il 17 ottobre 2003 -, unitamente alla madre, e ai fratelli,
[...]
e di un terreno sito in Salerno alla via Giovi Altimari, esteso CP_2 CP_1
per 9742 metri quadrati catastali, riportato al foglio 21 del catasto terreni e contrassegnato dalla particella 462; 2) che detto terreno era collocato in posizione sopraelevata rispetto ad altro fondo “di proprietà ” e che CP_3
l'intero confine era costituito da un muro di contenimento, il quale, nel mese di aprile dell'anno 2013, a causa delle piogge intense, era crollato per una lunghezza di quindici metri, invadendo il terreno sottostante;
3) che, indetta l'assemblea della comunione, alla stessa non avevano preso parte i fratelli,
titolari di quote pari a 5/9 dell'intero, e che, pertanto, unitamente alla madre,
2 aveva deciso di conferire l'incarico al geometra di Controparte_4
predisporre quanto necessario per garantire il contenimento del terreno;
4) che,
nelle more, i vigili del fuoco avevano consigliato ai proprietari del fondo sottostante di non praticare l'area fino al ripristino dello stato dei luoghi;
5) che il 24 gennaio 2014 l'Ufficio del Genio civile di Salerno aveva autorizzato l'esecuzione delle opere, previa presentazione delle segnalazione certificata d'inizio dell'attività, presentata da e da;
6) Parte_2 Parte_1
che anche alla riunione per l'affidamento dell'incarico all'appaltatore avevano partecipato solo la madre e;
7) che aveva estinto tutte le Parte_1
obbligazioni correlate all'esecuzione delle opere, nella misura complessiva di euro 32.943,55; 8) che, ai sensi dell'art. 1104 c.c., tutti i partecipanti alla comunione avrebbero dovuto partecipare alle spese per la conservazione e il godimento della cosa comune, nonché alle spese deliberate a maggioranza.
Hanno accettato il contraddittorio e . Controparte_2 CP_1
ha: a) evidenziato la “pesantissima e problematica atmosfera Controparte_2
familiare”; b) rappresentato che la causa del crollo avrebbe dovuto essere imputata all'attore, il quale aveva posizionato un tubo di scolo dell'acqua presso il muro, che era crollato a causa dell'ammassamento del terreno impregnato d'acqua; c) riferito delle aggressioni fisiche e verbali patite per impedirne la partecipazione alle assemblee.
Dal canto suo, ha dedotto: a) la nullità della delibera di CP_1
approvazione dei lavori di rifacimento del muro, delibera che avrebbe dovuto essere assunta con la partecipazione di una maggioranza qualificata dei comunisti;
b) l'inesistenza dei presupposti per ottenere l'invocato rimborso;
c)
la riferibilità causale del crollo del muro alle attività imprudenti e negligenti dell'attore; d) l'eccessività delle somme di danaro pretese.
3 Svolta l'istruttoria orale è stato disposto dal giudice onorario precedentemente deputato alla trattazione del processo lo svolgimento di una consulenza tecnica.
Il processo è stato assegnato allo scrivente in data 6 luglio 2023.
Successivamente, in data 10 luglio 2024 hanno avuto termine le operazioni tecniche e, il 29 dicembre 2024, è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Tanto puntualizzato, il dibattito processuale consente di ritenere non specificamente contestate le seguenti circostanze: a) l'esistenza della comunione ereditaria avente per oggetto il terreno identificato al foglio 21 del catasto terreni e contrassegnato con la particella 462 e, conseguentemente, il muro di contenimento dello stesso;
b) il crollo del manufatto;
c) l'esecuzione degli interventi svolti dall'attore.
Il tema d'indagine involge, chiaramente, la rimborsabilità, in favore di Pt_1
, delle somme da questi erogate per il compimento dei lavori di
[...]
ricostruzione del muro e di contenimento del fondo in comune.
Il convitato di pietra è, dunque, la norma di cui all'art. 1110 c.c., secondo cui
“Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, ha diritto al rimborso”.
La disposizione innanzi evocata detta le condizioni per il diritto del singolo partecipante ad ottenere il rimborso delle spese anticipate per la conservazione della cosa comune.
Dunque, per l'art. 1110 c.c. il rimborso è possibile se le spese sostenute dal comunista: a) si siano rivelate necessarie per la conservazione della cosa comune;
b) siano state determinate dalla trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore.
4 L'art. 1110 c.c. esclude, poi, ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori (Cass.
n. 5465 del 2022). In tema, si è osservato che la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante, per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità
finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre, nel condominio, i beni predetti rappresentano utilità
strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali,
poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè
di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 (Cass. sez. un. n. 2046 del 2006).
Altra condizione del diritto al rimborso è che il partecipante che abbia anticipato le spese di conservazione abbia, a sua volta, precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri comunisti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può
procedere agli esborsi e pretenderne la restituzione, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su
5 di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori
(Cass. n. 20652 del 2013).
Sotto tale ultimo angolo prospettico, è stato osservato che l'opposizione del contitolare soddisfa la condizione di trascuratezza richiesta dalla legge affinché
sorga il diritto al rimborso ex art. 1110 c.c. (Cass. n. 5664 del 1988).
Condivisibile è quell'indirizzo dottrinale secondo cui i compartecipi non sono esonerati dall'obbligo al rimborso se chi ha effettuato la spesa ne ha causato la necessità.
Mette conto segnalare – in quanto di estremo rilievo nella vicenda che ci impegna – che l'art. 1110 c.c. costituisce, a ben vedere, una deroga all'art. 1105
c.c., norma che consacra la regola secondo cui è necessario ricorrere all'autorità
giudiziaria – secondo lo specifico procedimento camerale di volontaria giurisdizione - per la nomina di un amministratore laddove non si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione o non si formi una maggioranza.
Più analiticamente, la deroga introdotta dall'art. 1110 c.c. (circa il diritto del partecipante al rimborso delle spese affrontate per la necessaria conservazione della cosa comune in caso di trascuranza) deve ritenersi eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione. Essa, quindi, può aver ad oggetto solo le spese di conservazione indilazionabili, tali da non tollerare le more del ricorso di cui all' art. 1105 c.c. (così condivisibilmente Trib. Verona 9 aprile 2001).
Ora, costituiscono spese necessarie alla conservazione del bene comune quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa e in modo che duri a lungo senza deteriorarsi, ovvero occorrenti per l'integrità della res da distinguere dalle spese per il godimento, che riguardano le utilità che il bene in comproprietà può
offrire. Detto altrimenti, rappresentano spese di conservazione quelle
6 affrontate per realizzare interventi che si rendano necessari perché il bene sia idoneo alla destinazione al quale è obiettivamente adibito ovvero siano indispensabili per assicurare il servizio comune, in quanto incidano sulla stessa esistenza o permanenza del bene o del servizio che altrimenti verrebbero meno.
Restano esclusi dal diritto al rimborso, pertanto, gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene (Cass. n. 33158 del 2019; Cass. n. 253 del 2013). In
tale prospettiva, le spese per il godimento devono essere sopportate solamente da chi concretamente gode della cosa comune;
perciò, il rimborso non è
previsto, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale, e non riguarda anche gli altri partecipanti alla comunione (Cass. n. 11747 del 2003).
Ciò posto, giova sgomberare il campo da interferenze concettuali.
Nel caso in esame, infatti, la cosa comune per la conservazione della quale la parte attrice ha dedotto di avere effettuato le spese di cui, in questa sede, ha chiesto il rimborso è il terreno identificato al foglio 21 del catasto terreni e contrassegnato dalla particella 462.
In tale ottica, la ricostruzione di quella parte del muro di contenimento crollata rappresenta, senz'altro, un'opera di conservazione dell'area di terreno sovrastante la “proprietà ”, in quanto non appare diretta a CP_3
garantire la migliore utilizzazione e godimento del terreno, ma, piuttosto, a garantirne, almeno astrattamente, l'integrità, neutralizzandone il rischio di deterioramento.
In particolare, il nominato ausiliare (si veda la quindicesima pagina della relazione tecnica) ha accertato che l'opera eseguita dall'attore “consta,
7 principalmente, nella realizzazione in opera di un muro in cemento armato
lungo il confine tra le particelle 462 e 39 del F.21 del comune di Salerno, in
comune con la proprietà a valle (est). Il nuovo muro si innesta tra CP_3
due mura di contenimento in pietra mista e malta comune di vecchia data che
delimitano i confini ad angolo pressoché retto tra le proprietà
[...]
rispettivamente ad ovest e sud da una parte e est e nord dall'altra Parte_3
(si veda immagine1 seguente e all.13). È posto grossomodo sul prolungamento
del vecchio muro di contenimento e confine con andamento nord-sud ovvero
deviando leggermente verso la proprietà (all.13)”. CP_2
E ancora, alla diciassettesima pagina, si legge: “Attaccato ed in continuazione
al muro su descritto, è stata realizzata una modesta struttura, sempre in
cemento ma debolmente armato, che funge da collegamento tra il nuovo muro
ed il vecchio muro in pietra marginalmente interessato dell'evento franoso”.
Alla diciannovesima pagina, il c.t.u. scrive: “In adiacenza alla fondazione, è
stato realizzato un canale in cemento a sezione pressoché rettangolare, in
sostituzione del precedente canale già utilizzato per l'irrigazione dei campi ed
interrato a seguito della costruzione della fondazione del nuovo muro”.
Il c.t.u., poi, ha rappresentato chiaramente che il muro assolve a una funzione delimitatrice, nutrendo dubbi sulla reale portata contenitiva. Ciò, però, attiene alle modalità realizzative dell'opera e non può incidere sulla destinazione funzionale della stessa alla conservazione della res communis [si legge alla ventinovesima pagina: “Mentre è possibile affermare che il muro assolve
sicuramente alla funzione delimitatrice, un punto di domanda sorge riguardo
all'idoneità del muro ad assolvere alla funzione contenitiva in ragione delle
modifiche apportate. Considerati i coefficienti di sicurezza derivanti dal
calcolo del nuovo muro (verifica al ribaltamento 2,53 – verifica allo
8 scorrimento 1,65) il sottoscritto CTU ritiene che le modifiche apportate, salvo
la bontà dei calcoli strutturali del nuovo muro depositati presso l'Ufficio del
Genio Civile di Salerno (all.11e), non siano tali da ridurre i coefficienti di
sicurezza fino a pregiudicare la stabilità del muro. Tuttavia, la sicurezza
statica del manufatto potrà essere assicurata solo attraverso la sanatoria
strutturale, a cura della parte, da inoltrare presso l'Ufficio competente del
Genio Civile”].
Del tutto irrilevante, ai fini dell'esclusione della finalità conservativa, è il contributo ricavabile dalla relazione d'intervento dei vigili del fuoco del 16
aprile 2013, nel corpo della quale viene dato del “crollo del muro in pietrame
a secco che funge da confine e contenimento di un terrazzamento di proprietà
eredi , escludendosi l'esistenza di un imminente pericolo per le persone CP_2
e per le cose che, col ben in comune, possono interagire.
Invero, il riscontro operato dai vigili del fuoco circa l'insussistenza di un rapporto di rischio tra la cosa in comunione e le persone o le cose vicine non esclude, di per sé, che l'area di terreno in comunione non richieda interventi conservativi nel senso innanzi illustrato.
Giova ora, verificare, la sussistenza del requisito della trascuranza dei compartecipi alla comunione.
Orbene, la prova dell'integrazione di siffatto requisito è stata affidata dall'attore: a) alle missive di convocazione all'assemblea della comunione indetta all'indomani del crollo, missive ricevute dai germani in data 8 aprile
2013 (secondo allegato alla citazione); b) al verbale dell'assemblea svolta il 12
aprile 2013, dal quale non emerge la partecipazione degli odierni convenuti;
c)
alle missive – ricevute dai convenuti in data 17 aprile 2013 – mercé le quali e sono stati resi edotti della deliberazione, assunta CP_1 Controparte_2
9 a maggioranza;
d) all'invito - inoltrato dal tecnico incaricato di sovrintendere ai lavori di rifacimento del muro e trasmesso ai convenuti il 3 giugno 2013 - a sottoscrivere a documentazione utile all'istruzione della pratica amministrativa;
d) alla missiva, ricevuta da e l'11 CP_1 Controparte_2
luglio 2014, mercé la quale l'avv. Alfonso Ferrara, nell'interesse anche dell'odierno attore, ha comunicato ai comunisti la convocazione dell'assemblea, al precipuo fine di decidere sul computo metrico redatto dal tecnico incaricato e sull'affidamento dei lavori.
Quanto precede consente di ritenere che l'attore avesse preventivamente avvertito dell'intenzione di eseguire i lavori, interpellando i germani.
Sul punto, va soggiunto che dal dibattito processuale è emersa finanche l'opposizione di all'esecuzione delle opere, opposizione CP_1
manifestata tramite una comunicazione inoltrata anche al germano Pt_1
, nel corpo della quale ella dà atto di essere a conoscenza dei lavori “da
[...]
eseguirsi sul terreno di comproprietà” e invita “a sospendere i lavori ad horas
del muro oggetto di SCIA” [sulla rilevanza della manifestata opposizione del partecipante si veda Cass. n. 5664 del 1988 (“L'art. 1110 cit. attribuisce al
comunista che abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune…..un diritto al rimborso in via autonoma e indipendente dal
previo ricorso agli strumenti e ai procedimenti di cui agli artt. 1105 sgg. (così
come, parallelamente, l'art. 1134 attribuisce al condominio che abbia
sostenuto spese urgenti per le cose comuni un diritto al rimborso svincolato
dal previo assenso degli organi condominiali) alla sola condizione che
(l'amministratore, se c'è, ovvero) gli altri partecipanti…..trascurino di
provvedere. La "trascuranza" è sinonimo di negligenza e pertanto
10 l'opposizione (II), implicando volontà di non provvedere ai lavori, soddisfa
ben al di là di quanto sia sufficiente la condizione richiesta dalla legge”].
Dunque, il complesso degli elementi documentali valorizzati, al lume della giurisprudenza innanzi richiamata, appare sufficiente a suggerire l'integrazione del requisito dell'inattività, recte trascuranza, degli altri compartecipi alla comunione.
Pertanto, appare sussistente il diritto di al rimborso delle spese Parte_1
sostenute per l'intervento di natura conservativa realizzato, al cospetto del quale l'obbligo dei compartecipi non viene meno neppure qualora fosse effettivamente accertato che l'attore abbia determinato la necessità
dell'intervento, come sostenuto dalla più avvertita dottrina sul punto. Ciò
perché il fondamento del diritto alla rifusione delle spese sostenute non va rintracciato nella funzione risarcitoria, sì che va escluso che chi abbia dato causa all'evento pregiudizievole possa ottenere il risarcimento del danno procurato a sé stesso (artt. 40 e 41 c.p. e 1227 c.c.; per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003), ma nel dovere di partecipazione di tutti alla gestione della cosa comune (art. 1104 c.c.) e, in particolare, nell'obbligazione propter rem inerente alla titolarità del diritto di comunione.
In ogni caso, qualora si volesse scorgere nella difesa di Controparte_2
un'eccezione di compensazione del credito vantato dall'attore con l'assunto credito risarcitorio della germana (“in via gradata, nella malaugurata ipotesi
di accoglimento della domanda, accerti e dichiari comunque la colpa
dell'attore nella produzione del danno e, per l'effetto, contenga
proporzionalmente la quota a carico del convenuto, graduandola anche in
relazione alla relativa responsabilità nella produzione dei danni”), detta eccezione risulterebbe in ogni caso inammissibile, in quanto proposta dal
11 ridetto convenuto in una comparsa di costituzione tardivamente depositata in data 2 marzo 2016, al cospetto di un'udienza di comparizione e trattazione fissata nell'atto di citazione in pari data (va precisato che analoga eccezione non è parimenti ricavabile dallo scritto difensivo depositato nell'interesse di
, nel quale la richiesta di riduzione dell'avversa pretesa viene si CP_1
correla non già al contributo concorsuale dell'attore nella produzione dell'evento, ma all'eccessività, alla sproporzione e all'inadeguata giustificazione degli esborsi effettuati dall'attore).
Più analiticamente, deve rilevarsi, in punto di diritto, che la compensazione cd.
propria – quella, cioè, riferita a un rapporto obbligatorio diverso da quello che forma oggetto del giudizio - non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1242 c.c., primo comma, e che, quindi, la stessa risulta sottoposta al regime delle preclusioni come disciplinate dal codice di rito (Cass. n. 28469
del 2020; Cass. n. 23539 del 2011; Cass. n. 6055 del 2008; Cass. n. 17390 del
2007)
Nel caso in esame, in disparte la vicenda sullo sfondo, si è certamente di fronte a un'ipotesi di compensazione propria, in quanto la convenuta ha eccepito in compensazione un credito di natura risarcitoria derivante (secondo la prospettazione della parte) dall'illecito dell'attore, scilicet il contributo causale colposamente fornito al crollo del muro in comune, credito diverso da quello dedotto in giudizio, che trova, evidentemente, la propria fonte nella legge
[trattasi di obbligazioni propter rem (si confronti Cass. n. 26987 del 2018)],
supponendo la sopportazione di spese per la conservazione della cosa comune da parte del comunista nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1110 c.c.
Trattasi, dunque, di rapporti differenti e, pertanto, la compensazione non costituisce una mera operazione contabile effettuabile ex officio.
12 Se così è, allora, l'eccezione di compensazione risulta – si ripeta - tardivamente proposta perché formulata al momento della costituzione avvenuta, oltre i termini ex art. 166 c.p.c. e, dunque, inammissibile.
Ciò posto, neppure possono assumere rilevanza, a ben vedere, le deduzioni afferenti allo stato patologico della delibera assembleare, deduzioni sviluppate nel corpo delle comparse di costituzione dei convenuti (si veda la nona pagina della comparsa depositata nell'interesse di e la settima pagina della CP_1
comparsa di ) e ribadite negli scritti difensivi successivamente Controparte_2
depositati.
Ed invero, è noto, da un lato, che le delibere assunte dalla maggioranza
(semplice o qualificata) dei comunisti si impone anche alla minoranza dissenziente o assente e, dall'altro lato, che dette delibere sono governate dal principio di esecutività, nella misura in cui l'efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa dall'autorità giudiziaria.
Corollario del principio dell'efficacia obbligatoria delle deliberazioni assembleari nei confronti di tutti i comunisti è l'ulteriore principio per cui la sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea ha efficacia di giudicato, in ordine alla causa di invalidità accertata, nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, anche nei confronti di quelli che non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro.
In sostanza, nel sistema normativo, come non è possibile che una deliberazione assembleare valida ed efficace vincoli alcuni condomini e non altri, essendo invece obbligatoria per tutti;
così va escluso che la deliberazione assembleare possa essere giudizialmente annullata con effetto limitato al solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri partecipanti.
13 Appare evidente, allora, che l'annullabilità della deliberazione non può essere dedotta in via di eccezione, ma solo "in via di azione", ossia nella sola forma che consente una pronuncia di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condomini. È appena il caso di rammentare, infatti, che, mentre l'azione di impugnativa è un'azione costitutiva, che mira alla rimozione della deliberazione con efficacia erga omnes, l'eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto, senza sollecitare la cancellazione della deliberazione viziata dal mondo giuridico. Pertanto, ove fosse consentito dedurre l'annullabilità della deliberazione in via di eccezione,
la deliberazione che risultasse viziata sarebbe privata di validità e di efficacia solo nei confronti del condomino eccipiente, restando valida ed efficace nei confronti degli altri condomini.
Siffatto risultato, però, sarebbe in contrasto con le esigenze di funzionamento della comunione, fatte proprie dal legislatore, e, nel caso di deliberazioni di ripartizione delle spese, renderebbe impossibile la gestione della compagine
(si veda l'art. 1101, secondo comma, c.c.).
In conclusione, deve ritenersi che l'art. 1109 c.c., prescrive l'azione di annullamento quale "unico modello legale" attraverso il quale è possibile far valere l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea condominiale, con esclusione della possibilità di dedurre l'annullabilità in via di eccezione.
Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi irrilevante la difesa della convenuta che ha chiaramente posto in via d'eccezione il tema CP_1
dell'annullabilità della delibera assembleare, supponendo la necessità della maggioranza qualificata di cui all'art. 1108 c.c. ai fini dell'adozione della delibera avente per oggetto il rifacimento del muro. La convenuta avrebbe dovuto, pertanto, al fine di sollecitare la valutazione di annullabilità della
14 deliberazione assembleare per la violazione della regola di cui al primo comma dell'art. 1108 c.c., esperire l'azione di annullamento secondo lo schema normativo dell'art. 1109 c.c.
Ad analoga conclusione deve perversi in ordine all'eccezione sollevata da dalla difesa di , il quale, in buona sostanza, si è doluto della violazione Controparte_2
della disposizione di cui all'art. 1105, comma terzo, c.c. A ciò, però, deve aggiungersi che il convenuto, in quanto tardivamente costituito, non avrebbe potuto far valere alcuna eccezione in senso stretto.
Tanto chiarito, ai fini della prova delle spese l'attore ha allegato i seguenti documenti: 1) i bollettini postali per euro 240,00 ciascuno intestati al Servizio
Tesoreria del Comune di Salerno, eseguiti, rispettivamente, il 01 giugno 2013
e l'8 novembre 2013; 2) il bollettino postale per euro 100,00 intestato al
Servizio Tesoreria della Provincia di Salerno, eseguito il 01 agosto 2013; 3) il bollettino postale per euro 500,00 intestato al Servizio Tesoreria di Arcadis
Contributi Sismica, eseguito il 15 gennaio 2014; 4) le fatture emesse dall'appaltatore incaricato di svolgere le opere di rifacimento del muro e le correlate distinte dei bonifici eseguiti in favore del predetto appaltatore,
[...]
del 14 agosto 2014 (euro 11.000,00), del Controparte_5
19 settembre 2014 (euro 11.000,00), del 17 novembre 2014 (euro 2.200,00) (si veda la venticinquesima pagina della relazione tecnica dell'ausiliare, che ha espresso un giudizio di congruità sugli importi versati dall'attore); 5) la fattura emessa dal direttore dei lavori e progettista, geometra Benvenuto e la distinta di bonifico per l'importo di euro 7.633,55.
Ora, il complesso dei documenti innanzi citati rivelano un'indubbia valenza persuasiva circa le spese sopportate da . In particolare, le distinte Parte_1
di bonifico e i bollettini postali, pur non rappresentando direttamente i
15 pagamenti lamentati, appaiono idonei a stimolare un ragionamento presuntivo,
che si avvale anche della documentazione di cui al settimo allegato all'atto di citazione, dalla lettura della quale è agevolmente evincibile l'ultimazione delle opere di realizzazione del muro di contenimento eseguite dall'impresa esecutrice e il collaudo delle stesse ad opera (si tratta di copie di atti la cui difformità rispetto all'originale non è stata tempestivamente disconosciuta dalle parti convenute).
Sul punto, è appena il caso di osservare non si riscontrano ostacoli alla prova presuntiva dei pagamenti eseguiti dall'attore in favore dell'appaltatore, atteso che il divieto di cui all'art. 2729 c.c., che richiama a sua volta l'art. 2726 c.c.,
opera solo con riferimento alla prova del pagamento inteso come fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in causa e non quale circostanza esterna alla stessa
(in tale prospettiva, Cass. n. 20257 del 2014).
Dunque, i limiti legali alla prova presuntiva del pagamento (artt. 2729 e 2727
c.c.) non si attagliano all'ipotesi in cui il pagamento venga evocato – come nel caso di specie - quale fatto storico, che incide, cioè, sulla misura di una pretesa creditoria diversa rispetto a quella estinta col pagamento oggetto di prova presuntiva (arg. da Cass. n. 7090 del 2015).
In tale ottica, la costruzione del muro – circostanza riscontrata anche dall'ausiliare – e i documenti attestanti le disposizioni di pagamento (bollettini e distinte di bonifico) integrano un quadro univocamente diretto a suggerire la sopportazione di quelle spese di cui l'odierno attore ha chiesto il rimborso pro
quota, spese che ammontano – sulla scorta di un semplice calcolo aritmetico ed escludendo gli oneri correlati alla commissione bancaria, in quanto non afferenti specificamente alla ricostruzione del muro di contenimento – a euro
32.913,55
16 Ora, posto che trattasi di una comunione incidentale forzosa – imposta dal decesso ab intestato del de cuius -, applicate le coordinate Persona_1
normative offerte dall'art. 581 c.c., risulta che i germani devono CP_2
concorrere, complessivamente, nella misura dei due terzi alla sopportazione delle spese qui in scrutinio (due noni ciascuno).
Ne deriva che e vanno condannati alla rifusione CP_1 Controparte_2
della somma di euro 7.314,12 ciascuno. Si tratta di un debito di valuta e,
pertanto, su di esso decorrono gli intessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dalla data degli esborsi sino al saldo.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza di CP_1
e nei confronti di e sono liquidate nella
[...] Controparte_2 Parte_1
misura indicata in dispositivo, in considerazione del decisum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla
17 tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022).
Da ultimo, l'acconto sul compenso del c.t.u. - il quale non ha depositato l'istanza di liquidazione - va posto a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie in parte la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell'attore, di euro 7.314,12 oltre CP_1
interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. decorrenti dai singoli esborsi sino al saldo;
- accoglie in parte la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell'attore, di euro 7.314,12, oltre Controparte_2
interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. decorrenti dai singoli esborsi sino al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione CP_1 Controparte_2
delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in euro 272,54 Parte_1
per esborsi ed euro 2.600,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
- pone l'acconto sui compensi del c.t.u. a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro.
Così deciso in Salerno il 24 aprile 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
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