TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/06/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4333/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4333/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1193/2021 del 17/08/2021 promossa da:
, con sede in Ragusa S.P. Marina di Ragusa km 4,750, Parte_1 C.F. ; , nata a [...] il [...], C.F. P.IVA_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. IABICHINO NICOLA, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI CONTRO con sede in Venezia-Mestre via Terraglio n. 63, C.F. , Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI Piaccia al Tribunale In via principale, Dichiarare inammissibile, improponibile o, comunque, rigettare perché infondata in fatto e in diritto la domanda monitoria proposta dalla soc. e per essa, quale procuratrice, dalla Controparte_3 soc. per le ragioni in narrativa. Controparte_4 Accertare la nullità delle clausole fideiussorie di cui ai contratti del 6 Maggio 2010 e, conseguentemente, dichiarare nulli gli interi contratti.
pagina 1 di 5 Accertare e dichiarare, in caso di nullità parziale, l'intervenuta decadenza della soc. Controparte_3
e per essa, quale procuratrice, della soc. dal diritto all'escussione
[...] Controparte_4 delle fideiussioni e, conseguentemente, dichiarare inefficaci le fideiussioni di cui ai contratti citati. Dichiarare, quindi, che nulla devono i sigg.ri e alla soc. Controparte_1 Controparte_2 [...]
e per essa, quale procuratrice, alla soc. Controparte_3 Controparte_4 Per l'effetto, In accoglimento della spiegata opposizione, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, distinto con il n.1193/2021 (proc. n.2814/2021 R.G.) reso dal Tribunale di Ragusa il 2 Agosto 2021, pubblicato il 17 Agosto 2021 e notificato il 3 Novembre 2021. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
OPPOSTA Piaccia al Tribunale, nel merito, rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_3 parte opponente della somma di € 55.713,01 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1193/2021 del 17/08/2021 è stato ingiunto alla Parte_1
, a e in solido tra loro, di pagare a
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...] la somma di € 55.713,01, oltre interessi e spese;
il credito si fondava sul Controparte_3 contratto di conto corrente n. B952748374450 con correlativa apertura di credito stipulato dalla società il 06/05/2010 e sulle fideiussioni prestate nella stessa data da e Controparte_1
Controparte_2
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve pertanto essere rigettata. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione degli opponenti di tardività della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e della documentazione depositate dall'opposta il 05/05/2023. Invero con ordinanza del 03/03/2023, comunicata alle parti il 06/03/2023, il G.I. ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., i seguenti termini perentori: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria. Il primo termine è scaduto il 05/04/2023, il secondo il 05/05/2023 e il terzo il 25/05/2023. È pertanto tempestiva la produzione documentale effettuata dall'opposta in data 05/05/2023 unitamente alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Passando all'esame del merito, in generale, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Al riguardo, in base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Nei rapporti bancari in conto corrente, la ha l'onere di produrre sia il contratto di conto CP_5 corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del conto corrente fino a quella della sua chiusura. pagina 3 di 5 Nel caso di specie, l'opposta ha assolto al suo onere probatorio avendo prodotto sia il contratto di conto corrente e il correlativo contratto di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali dall'apertura del rapporto, nel giugno 2010, fino alla chiusura dello stesso, nel 31/12/2011. È infondato il motivo di opposizione relativo alla nullità dei contratti di fideiussione del 06/05/2010 per contrasto con la normativa Antitrust e alla nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.U., 30/12/2021, n. 41994), “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Orbene, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite è possibile trarre le seguenti conclusioni:
- sono affetti da nullità parziale per violazione della disciplina antitrust tutti i patti fideiussori riproducenti le clausole - c.d. di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. - contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ritenuto in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali e perciò sanzionato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005;
- spetta all'attore produrre il provvedimento dell'Autorità che abbia accertato l'illegittimità dell'intesa (o contratto normativo) per violazione della legge. n. 287/1990 art. 2, cioè il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005;
- il provvedimento dell'Autorità ha natura di prova privilegiata dei fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza;
- spetta all'attore produrre in giudizio il contratto (nella specie la fideiussione) dando prova della conformità della stessa all'intesa restrittiva o meglio alle clausole giudicate in contrasto con la disciplina Antitrust. Giova osservare che, come evidenziato in modo condivisibile da autorevole giurisprudenza di merito, “l'onere della prova può fondarsi sul provvedimento della Banca d'Italia solo per il periodo considerato dal medesimo (ottobre 2002 - maggio 2005) e non si estende automaticamente al periodo successivo. Per dimostrare la nullità di contratti stipulati in epoca successiva, è necessario provare l'esistenza di un accordo tra le imprese volto a limitare la concorrenza. L'impiego generalizzato di clausole simili nei contratti non costituisce di per sé prova di un'intesa anticoncorrenziale, ma può derivare da scelte autonome di mercato. La nullità delle clausole, inoltre, non discende dal loro contenuto, bensì dall'accordo anticoncorrenziale che ne costituisce il presupposto.” (Corte d'appello di Napoli 20/11/2024 n. 4702). Nel caso di specie, i contratti di fideiussione sono stati stipulati dalla banca con CP_1
e in data 6 maggio 2010, successivamente al periodo considerato
[...] Controparte_2 dal provvedimento della Banca d'Italia, per cui sarebbe stato onere degli opponenti provare l'esistenza di un accordo tra le imprese volto a limitare la concorrenza, non essendo sufficiente l'impiego generalizzato di clausole simili nei contratti. Sono pertanto infondate sia l'eccezione di nullità totale dei contratti di fideiussione, per quanto evidenziato nella sopra citata sentenza a Sezioni unite della Suprema Corte, sia l'eccezione di pagina 4 di 5 nullità parziale della clausola ex art. 1957 c.c., non avendo gli opponenti assolto all'onere probatorio a loro carico, trattandosi di contratti successivi al provvedimento della Banca d'Italia. È infine infondata l'eccezione di decadenza dell'opposta dall'escussione delle fideiussioni, in quanto la disposizione dell'art. 1957 c.c. è stata derogata dalle parti in contratto (cfr. clausola di dispensa dei fideiussori alla banca). Al riguardo è pacifico in giurisprudenza che “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa” (Cass. n. 835/2025). Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1193/2021 del 17/08/2021, con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4333/2021: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1193/2021 del 17/08/2021 e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 30/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4333/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1193/2021 del 17/08/2021 promossa da:
, con sede in Ragusa S.P. Marina di Ragusa km 4,750, Parte_1 C.F. ; , nata a [...] il [...], C.F. P.IVA_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. IABICHINO NICOLA, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI CONTRO con sede in Venezia-Mestre via Terraglio n. 63, C.F. , Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI Piaccia al Tribunale In via principale, Dichiarare inammissibile, improponibile o, comunque, rigettare perché infondata in fatto e in diritto la domanda monitoria proposta dalla soc. e per essa, quale procuratrice, dalla Controparte_3 soc. per le ragioni in narrativa. Controparte_4 Accertare la nullità delle clausole fideiussorie di cui ai contratti del 6 Maggio 2010 e, conseguentemente, dichiarare nulli gli interi contratti.
pagina 1 di 5 Accertare e dichiarare, in caso di nullità parziale, l'intervenuta decadenza della soc. Controparte_3
e per essa, quale procuratrice, della soc. dal diritto all'escussione
[...] Controparte_4 delle fideiussioni e, conseguentemente, dichiarare inefficaci le fideiussioni di cui ai contratti citati. Dichiarare, quindi, che nulla devono i sigg.ri e alla soc. Controparte_1 Controparte_2 [...]
e per essa, quale procuratrice, alla soc. Controparte_3 Controparte_4 Per l'effetto, In accoglimento della spiegata opposizione, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, distinto con il n.1193/2021 (proc. n.2814/2021 R.G.) reso dal Tribunale di Ragusa il 2 Agosto 2021, pubblicato il 17 Agosto 2021 e notificato il 3 Novembre 2021. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
OPPOSTA Piaccia al Tribunale, nel merito, rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_3 parte opponente della somma di € 55.713,01 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1193/2021 del 17/08/2021 è stato ingiunto alla Parte_1
, a e in solido tra loro, di pagare a
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...] la somma di € 55.713,01, oltre interessi e spese;
il credito si fondava sul Controparte_3 contratto di conto corrente n. B952748374450 con correlativa apertura di credito stipulato dalla società il 06/05/2010 e sulle fideiussioni prestate nella stessa data da e Controparte_1
Controparte_2
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve pertanto essere rigettata. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione degli opponenti di tardività della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e della documentazione depositate dall'opposta il 05/05/2023. Invero con ordinanza del 03/03/2023, comunicata alle parti il 06/03/2023, il G.I. ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., i seguenti termini perentori: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria. Il primo termine è scaduto il 05/04/2023, il secondo il 05/05/2023 e il terzo il 25/05/2023. È pertanto tempestiva la produzione documentale effettuata dall'opposta in data 05/05/2023 unitamente alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Passando all'esame del merito, in generale, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Al riguardo, in base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Nei rapporti bancari in conto corrente, la ha l'onere di produrre sia il contratto di conto CP_5 corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del conto corrente fino a quella della sua chiusura. pagina 3 di 5 Nel caso di specie, l'opposta ha assolto al suo onere probatorio avendo prodotto sia il contratto di conto corrente e il correlativo contratto di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali dall'apertura del rapporto, nel giugno 2010, fino alla chiusura dello stesso, nel 31/12/2011. È infondato il motivo di opposizione relativo alla nullità dei contratti di fideiussione del 06/05/2010 per contrasto con la normativa Antitrust e alla nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.U., 30/12/2021, n. 41994), “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Orbene, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite è possibile trarre le seguenti conclusioni:
- sono affetti da nullità parziale per violazione della disciplina antitrust tutti i patti fideiussori riproducenti le clausole - c.d. di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. - contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ritenuto in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali e perciò sanzionato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005;
- spetta all'attore produrre il provvedimento dell'Autorità che abbia accertato l'illegittimità dell'intesa (o contratto normativo) per violazione della legge. n. 287/1990 art. 2, cioè il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005;
- il provvedimento dell'Autorità ha natura di prova privilegiata dei fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza;
- spetta all'attore produrre in giudizio il contratto (nella specie la fideiussione) dando prova della conformità della stessa all'intesa restrittiva o meglio alle clausole giudicate in contrasto con la disciplina Antitrust. Giova osservare che, come evidenziato in modo condivisibile da autorevole giurisprudenza di merito, “l'onere della prova può fondarsi sul provvedimento della Banca d'Italia solo per il periodo considerato dal medesimo (ottobre 2002 - maggio 2005) e non si estende automaticamente al periodo successivo. Per dimostrare la nullità di contratti stipulati in epoca successiva, è necessario provare l'esistenza di un accordo tra le imprese volto a limitare la concorrenza. L'impiego generalizzato di clausole simili nei contratti non costituisce di per sé prova di un'intesa anticoncorrenziale, ma può derivare da scelte autonome di mercato. La nullità delle clausole, inoltre, non discende dal loro contenuto, bensì dall'accordo anticoncorrenziale che ne costituisce il presupposto.” (Corte d'appello di Napoli 20/11/2024 n. 4702). Nel caso di specie, i contratti di fideiussione sono stati stipulati dalla banca con CP_1
e in data 6 maggio 2010, successivamente al periodo considerato
[...] Controparte_2 dal provvedimento della Banca d'Italia, per cui sarebbe stato onere degli opponenti provare l'esistenza di un accordo tra le imprese volto a limitare la concorrenza, non essendo sufficiente l'impiego generalizzato di clausole simili nei contratti. Sono pertanto infondate sia l'eccezione di nullità totale dei contratti di fideiussione, per quanto evidenziato nella sopra citata sentenza a Sezioni unite della Suprema Corte, sia l'eccezione di pagina 4 di 5 nullità parziale della clausola ex art. 1957 c.c., non avendo gli opponenti assolto all'onere probatorio a loro carico, trattandosi di contratti successivi al provvedimento della Banca d'Italia. È infine infondata l'eccezione di decadenza dell'opposta dall'escussione delle fideiussioni, in quanto la disposizione dell'art. 1957 c.c. è stata derogata dalle parti in contratto (cfr. clausola di dispensa dei fideiussori alla banca). Al riguardo è pacifico in giurisprudenza che “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa” (Cass. n. 835/2025). Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1193/2021 del 17/08/2021, con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4333/2021: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1193/2021 del 17/08/2021 e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 30/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5